IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98   recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 
  Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art.  73  introdotti  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge  114/2014
entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari; 
  Visto l'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge  13  novembre
2008 n. 181, recante interventi urgenti in materia  di  funzionalita'
del sistema giudiziario; 
  Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione Tributaria; 
  Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n.  553,  concernente
gli Indicatori ISEE e ISPE e  Importo  minimo  Borse  di  studio  per
l'a.a. 2014-2015; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 
 
  1. L'ammontare delle risorse destinate agli  interventi  (borsa  di
studio) di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69 (di seguito decreto legge) convertito, con modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  successive  modifiche,  e'
determinato, per l'anno 2015, nei limiti di €  8.000.000  nell'ambito
delle risorse di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,  stanziate  sul
capitolo 1537 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della giustizia. 
  2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'art. 1, comma
1304,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al  citato  capitolo
1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.