IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
Allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva mancozeb; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
mancozeb decade il 30 giugno 2016,  come  indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della commissione  del
7 agosto  2013  che  proroga  l'approvazione  della  sostanza  attiva
mancozeb fino 31 gennaio 2018; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Visto l'atto notarile in data 15 maggio 2013, da  cui  risulta  che
l'impresa «Geofin S.p.A.» con sede legale in Oppeano via Crear n. 15,
ha ceduto la titolarieta' del  prodotto  riportato  nell'allegato  al
presente decreto all'impresa «Agrowin Biosciences  S.r.l.»  con  sede
legale in Bergamo, via Monte Grappa n. 7; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento  MANFIL
75 WG, presentato dall'impresa «Indofil Industries LTD», conforme  ai
requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in
conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb; 
  Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo MANFIL 75 WG, ottenuta dal Centro  internazionale  per  gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31  gennaio  2018,  alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che il prodotto fitosanitario indicato in  allegato  al
presente decreto ed  attualmente  in  commercio  riporta  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  mancozeb,   il   prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'Allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'Allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
MANFIL 75 WG; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Agrowin Biosciences S.r.l.» con sede legale in  Bergamo,
via Monte Grappa n. 7, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto  fitosanitario  a  seguito  del  passaggio   di   proprieta'
dall'impresa «Geofin S.p.A» con sede legale in Oppeano via  Crear  n.
15, avvenuto con atto notarile in data 15 maggio 2013. 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  gennaio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  mancozeb,   il   prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate   le   modifiche   indicate   per   il   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  La produzione  di  prodotti  fitosanitari  muniti  delle  etichette
adeguate secondo i principi uniformi,  con  classificazione  conforme
alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31
maggio  2015;  la  commercializzazione  e   l'impiego   sono   invece
consentiti fino  al  1°  giugno  2017,  ai  sensi  dell'art.  61  del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto   fitosanitario   munito   dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessa  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  sia  nella
versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione  stabilita
dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco