IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 134 del 12 giugno  2015
con il quale il laboratorio CSI S.p.a., ubicato  in  Pastrengo  (VR),
via Tione n. 51 e' stato autorizzato al rilascio dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del  7  luglio  2015
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5  maggio  2015
per le quali il laboratorio CSI S.p.a., ubicato  in  Pastrengo  (VR),
via Tione n. 51, e' autorizzato sono sostituite dalle seguenti: 
    
 
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|    Denominazione della prova    |          Norma/metodo           |
+=================================+=================================+
|    Acidita' Volatile Metodo     | OIV-MA-AS313-02: R2009, metodo  |
|         Ufficiale  OIV          |             type 1              |
+---------------------------------+---------------------------------+
|    Acidita' totale (> 4 g/l)    |     OIV-MA-AS313-01: R2009      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Anidride Solforosa totale (1-250 |                                 |
|             mg/l)               |     OIV-MA-AS323-04A: R2012     |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Densita' relativa a 20° e titolo |                                 |
|alcolometrico volumico effettivo |     OIV-MA-AS312-01A: R2009     |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Estratto non riduttore + estratto|OIV-MA-AS311-02: R2009 + OIV-MA- |
|           secco netto           |          AS2-03B:R2012          |
+---------------------------------+---------------------------------+
|      Estratto secco totale      |      OIV-MA-AS2-03B: R2012      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|  Titolo alcolometrico volumico  |OIV-MA-AS312-01A: R2009 + OIV-MA-|
|             totale              |         AS311-02: R2009         |
+---------------------------------+---------------------------------+
| Zuccheri riduttori (Glucosio e  |                                 |
|    Fruttosio) (0,05-250 g/l)    |     OIV-MA-AS311-02: R2009      |
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  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto