IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali», a norma dell'art. 2, comma  10-ter  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto in particolare l'art. 19 del citato regolamento  che  dispone
la predisposizione da  parte  degli  Stati  membri  di  un  piano  di
gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con le draghe e
la relativa adozione nonche' l'attuazione di un adeguato monitoraggio
scientifico; 
  Visto il decreto direttoriale 27 dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, recante l'adozione  del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il
sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come definito
dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Visto il decreto direttoriale 23 settembre 2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante l'adozione del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il
sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come definito
dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Vista la precorsa corrispondenza con cui  la  Commissione  europea,
formulando osservazioni, ha richiesto di apportare  talune  modifiche
ed integrazioni al suddetto Piano nazionale di gestione; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  al  presente  Piano  di
gestione integrano il precedente Piano di gestione con l'introduzione
di ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a garantire un livello
comparabile  di  conservazione  degli  stock  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Tenuto conto che con nota n. MARE/D2/MA 2776110 in  data  2  luglio
2015 la competente Commissione europea ha preso atto  della  proposta
di integrazione e modifica al Piano di gestione draghe  adottato  con
decreto ministeriale 23 ottobre 2014, confermando  che  gli  elementi
contenuti in  tale  suddetta  proposta,  riflettono  in  larga  parte
l'analisi condotta con i pertinenti servizi della DG MARE; 
  Ritenuto opportuno abrogare il decreto  ministeriale  23  settembre
2014, recante l'adozione del Piano di Piano di gestione nazionale per
le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da
natante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per le  attivita'  di
pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante,  cosi'
come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del  regolamento
(CE) n. 1967/2006 allegato al presente decreto. 
  2. Con successivo provvedimento, verranno  individuati  l'organismo
scientifico che si occupera' del monitoraggio scientifico, nonche' le
modalita' attraverso cui realizzare tale compito. 
  3. Sono avviate le procedure amministrative  per  il  rilascio  dei
permessi  di  pesca  speciali  in  favore  di  ciascun   peschereccio
autorizzato, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.