IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del  22  marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare gli  articoli
2, 3 e 4 del Regolamento stesso; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la Comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE 2012/C 8/02)  e  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); 
  Visto l'art. 36  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che  ha
assegnato  al  Ministro  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  (oggi
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di
imporre con proprio decreto oneri di servizio  pubblico  sugli  scali
nello  stesso  contemplati  in  conformita'  alle  disposizioni   del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,
che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, ha esteso le disposizioni di cui  all'art.  36  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria; 
  Visto il decreto n. 43 del 6  febbraio  2015  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015,
che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle  rotte  aeree  Reggio
Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e  viceversa  con
decorrenza 1° agosto 2015; 
  Viste le note prot. n. 4431 del 24 dicembre 2014 e prot. n. 759 del
20 febbraio 2015 indirizzate alla Regione Calabria con  le  quali  la
competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto  aereo
ha  sollecitato  l'invio  del   formulario   in   forma   di   scheda
giustificativa degli oneri di cui sopra,  necessario  ai  fini  delle
pubblicazioni previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n.
1008/2008; 
  Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti
di operare  le  rotte  Reggio  Calabria-Pisa  e  viceversa  e  Reggio
Calabria-Bologna e  viceversa  senza  compensazione  finanziaria,  il
termine ultimo di presentazione delle offerte  per  la  gara  di  cui
all'art. 16, paragrafo 10 e  all'art.  17  del  Regolamento  (CE)  n.
1008/2008, pari a due mesi, decorre dalla data di pubblicazione nella
GUUE dell'avviso della gara stessa; 
  Considerato che, a norma della sopracitata  normativa  comunitaria,
nel caso in cui, in esito alla predetta gara  europea,  pervenga  una
sola offerta valida, lo Stato italiano  ha  l'obbligo  di  notificare
alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108,  paragrafo  3,  del
TFUE, il progetto di concessione dell'aiuto di Stato sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di rispettare  la
clausola di sospensione; 
  Vista la nota prot. n.  933  del  5  marzo  2015  indirizzata  alla
Regione Calabria con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il
trasporto aereo, in mancanza di scheda giustificativa degli oneri  di
servizio  pubblico,  ulteriormente  sollecitata,   ha   proposto   di
posticipare la data dell'entrata in vigore degli oneri stessi  al  25
ottobre 2015; 
  Vista la nota prot. n. 9605 del 26 marzo 2015 con  cui  la  Regione
Calabria ha trasmesso la scheda giustificativa di  cui  sopra  ed  ha
espresso parere favorevole in merito allo spostamento della  data  di
entrata in vigore al 25 ottobre 2015; 
  Vista la nota prot. n. 1940 del 14 maggio 2015 con cui la Direzione
generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, nel rappresentare la
necessita' di fissare al 25 ottobre 2015 la data di entrata in vigore
degli oneri di servizio pubblico, ha tuttavia fatto  presente  che  i
tempi per la conclusione del  relativo  iter  procedurale  potrebbero
allungarsi   ulteriormente,   ove   fosse   necessario    ottemperare
all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui sopra; 
  Vista altresi' la comunicazione del 16 giugno 2015 con la quale  la
competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo,
dato che anche i tempi a  disposizione  per  espletare  la  procedura
entro  il  predetto  termine  del  25  ottobre  2015  sono  risultati
insufficienti, ha  proposto  alla  Regione  Calabria  di  posticipare
ulteriormente al 10 dicembre 2015 la data di attivazione del servizio
sulle   rotte   Reggio   Calabria-Pisa   e   viceversa    e    Reggio
Calabria-Bologna e viceversa; 
  Considerato che la Regione Calabria con comunicazione del 24 giugno
2015,  ha  espresso  parere  favorevole   in   ordine   al   predetto
differimento al 10 dicembre 2015; 
  Vista la nota prot.  n.  2635  del  25  giugno  2015,  con  cui  la
Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo,  ravvisata
la necessita' di procedere alla modifica del termine  del  1°  agosto
2015 contenuto nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha
proposto l'adozione del presente decreto; 
  Tenuto  conto  del   valore   sociale   dei   collegamenti   Reggio
Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna  e  viceversa  in
ragione  della  particolare  condizione   di   emarginazione   e   di
sottosviluppo della regione Calabria, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio  2015  e'
cosi' modificato: 
    «Art. 3 - Gli oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  2
diverranno obbligatori dal 10 dicembre 2015,  salvo  quanto  previsto
nel comma 3 dell'art. 5 del presente decreto». 
  2. L'art. 5 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio  2015  e'
cosi' modificato: 
    «1. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e 10 del  Regolamento  (CE)
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte
Reggio  Calabria-Pisa  e  viceversa,  Reggio  Calabria-   Bologna   e
viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un  unico  vettore,
per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. 
  2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi  saranno
conformi al  disposto  dell'art.  17  del  Regolamento  (CE)1008/2008
nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato
concessi sotto forma di  compensazione  degli  obblighi  di  servizio
pubblico  alle  imprese  incaricate   della   gestione   di   servizi
d'interesse economico generale; 
  3. Ove ricorra la necessita' di aggiudicare la singola gara con una
sola offerta valida, sara'  applicata  la  normativa  comunitaria  in
materia  di  aiuti  di  Stato;  in  tal  caso,  il  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con successivo provvedimento,  potra'
indicare una nuova data di entrata in vigore degli oneri di  servizio
pubblico.