IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni
e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  recante  «Modifiche   al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono  state  determinate  le
classi delle lauree magistrali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 463 del  3  luglio  2015  concernente  «Modalita'  e
contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea  ad  accesso
programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015-2016»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  dell'8  aprile  2015  e
successive  integrazioni,  con  le  quali  sono  state  regolamentate
«Procedure per l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto
ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni; 
  Vista  la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  professionale  di
Odontoiatri per l'anno accademico 2015-2016 che  il  Ministero  della
salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 5  maggio  2015
alla Conferenza per i Rapporti  tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  le
province autonome in vista dell'accordo formale; 
  Visto l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano  del  7
maggio 2015; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto  per
consentire il perfezionamento del bando di concorso  da  parte  degli
Atenei relativamente  ai  posti  disponibili  per  l'anno  accademico
2015-2016 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3,  comma
1, lettera a), della legge n. 264/1999; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
Atenei, con espresso riferimento ai  parametri  di  cui  all'art.  3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Considerato che il fabbisogno professionale definito dal  Ministero
della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli
Atenei; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   Universita'   con    il    fabbisogno
professionale, tenendo conto, nella  ripartizione  dei  posti,  della
necessita'   di   soddisfare   l'offerta   formativa   secondo    una
distribuzione sul territorio nazionale; 
  Visto il parere n.  7  del  3  luglio  2015  espresso  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2015-2016 ad  alcun
successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente  decreto,
al fine di assicurare l'adeguato inizio  delle  attivita'  didattiche
dei corsi di laurea; 
  Ritenuto,  alla   luce   delle   risultanze   della   summenzionata
istruttoria,  di  determinare  per  l'anno  accademico  2015-2016  la
programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale  in
Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
  Ritenuto di disporre  la  ripartizione  dei  posti  stessi  tra  le
Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni
al corso di laurea magistrale in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,
destinati agli studenti comunitari  e  non  comunitari  residenti  in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.  189,  sono
determinati a livello nazionale in n. 792 e  sono  ripartiti  fra  le
Universita'  secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali  in  data  8  aprile  2015  citate  in
premessa.