IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la Tax Compliance Internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) firmato a Roma il 10 gennaio 2014; Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, con la quale e' stato ratificato il citato Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti; Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, 8, comma 2 della suddetta legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 95, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1 e 8, comma 1; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, in cui viene disposto che lo scambio di informazioni persegue la finalita' di applicare le disposizioni convenzionali e domestiche relative alle imposte previste dalla stessa Convenzione, nonche' di evitare le frodi o le evasioni fiscali e che le informazioni scambiate possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento, della riscossione e delle decisioni di ricorsi in relazione alle medesime imposte, che le utilizzeranno soltanto per questi fini; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 24, comma 1, lettera a), 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'Adunanza dell'8 luglio 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: 1) «IGA» designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese; 2) «IGA 1» designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorita' fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'Internal Revenue Service statunitense (IRS); 3) «IGA Italia» designa l'IGA 1 stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America; 4) «IGA 2» designa un IGA in base al quale l'Autorita' fiscale del Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS; 5) «Financial Institution» - Istituzione finanziaria (FI) designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata, una societa' holding, come di seguito definiti: a) «Custodial Institution» - Istituzione di custodia designa ogni entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo complessivo dell'entita' nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina l'ultimo giorno dell'esercizio precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita; b) «Depository Institution» - Istituzione di deposito designa ogni entita' che accetta depositi nell'ambito della propria attivita' bancaria o similare; c) «Investment Entity» - Entita' di investimento (IE) designa ogni entita' che presenta una delle seguenti caratteristiche: i) l'entita' svolge principalmente quale attivita' economica una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attivita' di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attivita' finanziarie; ii) l'entita', il cui reddito lordo deriva principalmente da attivita' di investimento, reinvestimento o negoziazione di attivita' finanziarie, e' altresi' gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da un'entita' di investimento di cui al precedente numero i); iii) gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalita' di investire, reinvestire e negoziare attivita' finanziarie. Ai fini dell'applicazione della presente lettera c), un'entita' svolge principalmente le attivita' di cui al precedente numero i) o il reddito lordo dell'entita' e' considerato attribuibile principalmente alle attivita' di investimento, reinvestimento o negoziazione di attivita' finanziarie ai sensi del numero ii), se il reddito lordo dell'entita' attribuibile a tali attivita' e' uguale o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di esistenza dell'entita'; d) «Specified Insurance Company» - impresa di assicurazione specificata (SIC) designa ogni entita' che e' una impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, e' obbligata ad effettuare dei pagamenti; e) «Holding Company» designa le entita' la cui attivita' principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o piu' membri del proprio Expanded Affiliated Group. Una societa' di persone o altra entita' trasparente e' considerata holding company se la sua attivita' principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o piu' societa' controllanti uno o piu' Expanded Affiliated Group. 6) «Global Intermediary Identification Number» (GIIN) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS («FFI list») ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), una Reporting Italian Financial Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), nonche' a ogni altra entita' che deve o puo' registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense. 7) «Italian Financial Institution» - Istituzione finanziaria italiana (IFI) designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi stabile organizzazione di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione e' situata in Italia. 7.1. «Reporting Italian Financial Institution» - Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (RIFI) designa le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentino i requisiti di una FI cui al precedente n. 5): a) le banche; b) le societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); c) la societa' Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attivita' di BancoPosta che e' assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonche' le holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera d); g) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c); h) le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF nonche' quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; i) le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' gli enti di previdenza obbligatoria; j) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); k) le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; l) i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii), quando il trust medesimo e' residente in Italia o il trustee e' una RIFI; m) le societa' holding di cui al numero 5), lettera e); n) i centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c); o) gli emittenti di carte di credito; p) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attivita' svolte dalle RIFI di cui alle lettere precedenti. 7.1.1 «Italian Qualified Intermediary with Primary Withholding Responsibility» - Intermediari italiani qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense (ITQI) designa una RIFI che agisce in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipula di accordi con le competenti Autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti. 7.2 «Non-Reporting Italian Financial Institution» - Istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta alla comunicazione (NRIFI) designa le IFI elencate di seguito: a) Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions - Istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti (RDCIFI) designa le IFI sotto elencate tenute a registrarsi presso l'IRS: a.1) «Non Reporting Italian Members of Participating FI Group» - Membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti designa IFI che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che entro sei mesi dall'apertura di un conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o di un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI), tale conto venga trasferito ad un membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b), una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI; b) riesaminano i conti aperti prima della data in cui hanno messo in atto le politiche e procedure di cui alla precedente lettera a) applicando le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste dall'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti, al fine di identificare conti statunitensi oggetto di comunicazione o conti detenuti da Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla loro identificazione trasferiscono tali conti ad un membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia una RIFI, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b) o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI; c) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che sia identificato ogni conto che, a causa di un mutamento di circostanze, diviene un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla data in cui la IFI viene a conoscenza o ha ragione di ritenere che sussista il predetto mutamento di circostanze, trasferisce tale conto ad un membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b), una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI; a.2) «Qualified Italian Collective Investment Vehicles» - Veicoli di investimento qualificati italiani designa organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati; b) non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi nei confronti di soggetti diversi da, e sono partecipati esclusivamente da: 1) Participating Foreign Financial Institution (PFFI); 2) Reporting Italian Financial Institution (RIFI); 3) Non reporting Italian Financial Institution (NRIFI); 4) Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI); 5) Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera b); 6) Non Financial Foreign Entity di cui al numero 12.1.i); 7) persone statunitensi (U.S. Persons), diverse dalle persone statunitensi specificate (Specified U.S. Person); 8) beneficiari effettivi esenti (EBO) di cui al numero 11). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera b), l'organismo puo' non tener conto delle quote o azioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di seed capital di cui al numero 30 da persone statunitensi specificate, che svolgano come attivita' abituale il finanziamento delle entita' di investimento nella fase di avvio, sempreche' tali quote o azioni siano cedute, entro tre anni dalla data di acquisizione, a soggetti non legati ad essi da rapporti di controllo; c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore dopo il 31 dicembre 2012, stabiliscono procedure per rimborsare o immobilizzare prima del 1° gennaio 2017 le quote o azioni al portatore gia' emesse, adempiono, prima di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 previsti per i nuovi conti, nonche' quelli di comunicazione di cui all'art. 5; d) se appartenenti a un Expanded Affiliated Group, tutte le altre entita' del gruppo devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) e Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2., lettera b), o beneficiari effettivi esenti (EBO). a.3) Italian Restricted Funds - OICR soggetti a restrizioni designa organismi di investimento collettivo del risparmio italiani che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati; b) rimborsano o trasferiscono le proprie quote o azioni da essi direttamente collocate o trasferite. Si considerano collocate direttamente anche le quote o azioni collocate tramite altro soggetto che agisce in virtu' di un mandato con rappresentanza; c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore entro il 31 dicembre 2012, stabiliscono politiche e procedure per rimborsare o immobilizzare tutte le quote o azioni al portatore emesse antecedentemente il 1° gennaio 2017, assolvono, prima di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 previsti per i nuovi conti, nonche' quelli di comunicazione di cui all'art. 5; d) cedono le proprie quote o azioni da essi non direttamente collocate esclusivamente attraverso soggetti collocatori che devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), Italian nonregistering local banks di cui alla lettera b.6) del presente numero 7.2, Italian Local Financial Institution di cui alla lettera b.1) del presente numero 7.2, Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), istituzioni finanziarie che sono considerate banche locali che non effettuano la registrazione presso l'IRS (nonregistering local banks) o collocatori soggetti a restrizioni (restricted distributors) secondo i pertinenti regolamenti del Tesoro statunitensi ad essi applicabili; e) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni proibisca la sottoscrizione o il trasferimento delle stesse a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a entita' non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con uno o piu' soggetti statunitensi che esercitano il controllo. In aggiunta, entro la predetta data, il prospetto e la documentazione d'offerta degli organismi devono indicare che sono proibiti la sottoscrizione e il trasferimento di quote o azioni nei medesimi a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a entita' non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con una o piu' persone statunitensi che esercitano il controllo sulle stesse, a meno che tali quote o azioni siano distribuite e detenute tramite una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b); f) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni preveda che il collocatore notifichi loro cambiamenti rispetto alle condizioni di cui alla lettera d) entro 90 giorni dal cambiamento stesso. Inoltre, gli organismi, qualora un collocatore cessi di qualificarsi come un soggetto di cui alla lettera d), sono tenuti a recedere dagli accordi con tale collocatore entro 90 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al periodo precedente. Con riferimento alle quote o azioni collocate tramite detto collocatore, entro sei mesi dal verificarsi dei cambiamenti, gli organismi stessi le rimborsano, le convertono in partecipazioni dirette o le trasferiscono a un altro collocatore che rispetti le condizioni di cui alla lettera d); g) sottopongono ad adeguata verifica in materia fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 2, i conti esistenti al 30 giugno 2014 che sono detenuti direttamente dal beneficiario effettivo della partecipazione al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione e ogni conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI). Gli organismi non sono tenuti ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sul conto di un investitore che sia una persona fisica che ha acquistato la sua partecipazione in un momento in cui tutti gli accordi di distribuzione e il prospetto degli organismi contenevano un espresso divieto di emettere o vendere quote a entita' e persone fisiche residenti negli Stati Uniti. Gli organismi non sono tenuti a riesaminare il conto di un investitore che ha acquistato la partecipazione nella forma al portatore fino al momento in cui avviene il pagamento, ma, in tale momento, assolvono gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 applicabili ai nuovi conti. Entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, gli organismi certificano all'Agenzia delle entrate che, a seguito del predetto controllo, non hanno identificato quote o azioni che costituiscano un conto statunitense oggetto di comunicazione o conti detenuti da una Non Participating Financial Institution (NPFI) oppure, nel caso in cui abbiano identificato tali conti, rimborsano tali quote o azioni ovvero le trasferiscono ad altra istituzione finanziaria che sia una istituzione finanziaria statunitense, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera b) ovvero assolvono gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5; h) entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, implementano le politiche e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 per assicurare di: 1) non aprire o mantenere un conto per una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entita' non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o piu' persone statunitensi e, qualora rilevino l'esistenza di tali conti, provvedere alla loro chiusura, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto conoscenza della circostanza che il titolare del conto e' diventato una delle predette persone; oppure di 2) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5 su un conto detenuto da una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entita' non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o piu' persone statunitensi, con le modalita' previste per una RIFI; i) qualora siano membri di un Expanded Affiliated Group di cui al numero 31, il gruppo deve essere composto esclusivamente da Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera b), o beneficiari effettivi esenti (EBO). a.4) «Qualified Italian Credit Card Issuers» - Emittenti italiani di carte di credito qualificati designa emittenti di carte di credito che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sono IFI in quanto accettano depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta di credito e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; b) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI attuano politiche e procedure per prevenire che vi siano depositi di clienti di ammontare superiore a 50.000 dollari statunitensi e per assicurare che ciascun deposito eccedente il predetto ammontare sia restituito al cliente entro 60 giorni. I depositi di clienti non si computano nel saldo se riferibili a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni risultanti dalla restituzione di merci. b) Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions (CDCIFI) designa le IFI sotto elencate non tenute a registrarsi presso l'IRS: b.1) «Italian Local Financial Institution» - Istituzione finanziaria locale italiana, designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: a) deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana; b) non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia; c) non deve sollecitare clienti titolari di conto fuori dall'Italia; d) deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di ritenute fiscali alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani; e) almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine, si fa riferimento al valore dei conti all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello di riferimento; f) fatte salve le disposizioni della seguente lettera g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di: 1) alcuna persona statunitense specificata che non e' un residente dell'Italia, compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando e' stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia; 2) alcuna Non Participating Financial Institution (NPFI); 3) alcuna entita' non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti; g) entro il 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria adotta prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una delle persone descritte alla precedente lettera f) e, se tale conto e' rinvenuto, l'istituzione finanziaria comunica le informazioni su tale conto come se fosse una RIFI, ovvero chiude tale conto; h) con riferimento ad ogni conto detenuto al 30 giugno 2014 da soggetti non residenti in Italia, l'istituzione finanziaria applica le procedure descritte nell'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) e chiude tutti i conti di questo tipo o comunica le informazioni come se fosse una RIFI; i) ogni membro dell'Expanded Affiliated Group dell'istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente numero b.1); j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia. b.2) «Certain Italian Collective Investment Vehicles» - Taluni veicoli di investimento collettivo italiani designa gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui alla lettera g) del numero 7.1 che non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi con Non Participating Financial Institution (NPFI) e le cui quote o azioni sono tutte detenute da o per il tramite di una o piu' istituzioni finanziarie diverse da Non Participating Financial Institution (NPFI). Un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana puo' essere incluso tra quelli di cui al presente numero b.2), anche se ha emesso quote o azioni al portatore, a condizione che il veicolo: a) non abbia emesso tali quote o azioni dopo il 31 dicembre 2012; b) stabilisca procedure interne per assicurare che le quote o azioni al portatore gia' emesse siano rimborsate il prima possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 2017; c) adempia, direttamente o per il tramite di una RIFI, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dall'art. 2 e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5 all'atto della distribuzione di proventi o del rimborso delle quote o azioni. b.3) «Non Profit Organization» - Organizzazione non-profit designa un ente registrato come «ONLUS» nel registro detenuto dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. b.4) «Italian Special Purpose Vehicles» - Societa' veicolo italiane designa le istituzioni italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite RIFI. Rientrano in questa categoria le societa' di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, a condizione che: a) il collocamento dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o b) i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o c) i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale. b.5) «Exempt Italian Beneficial Owners» - Beneficiari effettivi italiani esenti designa i soggetti individuati come tali al numero 11.1. b.6) «Italian Nonregistering Local Banks» - Banche locali italiane non tenute a registrarsi designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: a) e' autorizzata e regolamentata dalla legge italiana a operare come banca; b) svolge essenzialmente attivita' che consiste nel ricevere depositi ed erogare prestiti a clienti retail ad essa non collegati; c) non ha una stabile organizzazione al di fuori dell'Italia. A questo fine una «stabile organizzazione» non include una sede che non sia pubblicizzata e che svolge solo attivita' amministrative e di supporto; d) non sollecita clienti o titolari di conti al di fuori dell'Italia. A questo fine, la circostanza che la IFI operi attraverso un sito internet non indica che la stessa solleciti investitori o mantenga conti di fuori dell'Italia, a condizione che il sito non consenta l'apertura di conti, non indichi che la IFI mantiene conti per o fornisce servizi a non residenti, e non si rivolga o solleciti altrimenti clienti o titolari di conti statunitensi. La circostanza che la IFI si faccia pubblicita' tramite stampa o stazioni radio o televisive che sono diffuse o trasmesse principalmente in Italia ma che possono essere distribuite o trasmesse anche in altri Paesi, non indica che la stessa solleciti clienti esteri o fornisca a questi servizi, a condizione che la pubblicita' non indichi che la IFI mantiene conti per soggetti non residenti o fornisce a questi servizi e che non si rivolgano o sollecitino clienti o titolari di conti statunitensi; e) non detiene attivita' in bilancio superiori a 175 milioni di dollari statunitensi e, se la stessa e' membro di un Expanded Affiliated Group, questo non possiede attivita' superiori a 500 milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati; f) se e' membro di un Expanded Affiliated Group, ciascun membro di tale gruppo e' costituito in Italia e non ha una stabile organizzazione fuori dall'Italia. Inoltre, ciascuna IFI del gruppo, diversa da una IFI con conti di valore non rilevante come definita dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, deve soddisfare i requisiti di cui al presente punto b.6); b.7) le entita' di investimento di cui al numero 5), lettera c), punto i), qualora non detengano conti finanziari. 8) «Partner Jurisdiction Financial Institution» - Istituzione finanziaria di una giurisdizione partner (PJFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in Paesi diversi da Italia e Stati Uniti, che hanno sottoscritto un IGA. 9) «Participating Foreign Financial Institution» - Istituzione finanziaria partecipante (PFFI) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonche' quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS; 10) «Deemed Compliant Foreign Financial Institutions» Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti (DCFFI) designa le seguenti istituzioni: 10.1 «Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution» - Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti (RDCFFI) designa: a) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense; b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione; c) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi. 10.2 «Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution» - Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) designa: a) istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense; b) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi. 11) «Exempt Beneficial Owners» - Beneficiari Effettivi Esenti (EBO) 11.1 «Exempt Italian Beneficial Owners» - Beneficiari effettivi italiani esenti designa: a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti precedenti; b) un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunita' in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi; c) Banca d'Italia; d) Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta; e) Cassa Depositi e Prestiti SpA; f) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonche' gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro; g) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonche' gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa; h) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere a), b) e c) del presente numero 11.1 per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO; i) entities wholly owned by exempt beneficial owners - Entita' di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entita' di investimento di cui al numero 5, lettera c): 1) le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente numero 11.1, nonche' dagli EBO di cui al successivo numero 11.2; e 2) che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti indicati al numero 1). 11.2 «Exempt Foreign Beneficial Owners» - Beneficiari effettivi esteri esenti designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alle legislazione domestica di tali Paesi nonche' i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense. 12) «Non Financial Foreign Entity» - Entita' non finanziaria estera (NFFE) designa qualunque entita' non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell'entita', sempreche' tale Paese abbia in vigore un accordo IGA. 12.1) «Active NFFE» - designa una NFFE che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: a) meno del 50 per cento del reddito lordo della NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute dalla NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale della NFFE e' regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero la NFFE e' membro di un Expanded Affiliated Group che include un'entita' il cui capitale azionario e' negoziato in un mercato mobiliare regolamentato; c) la NFFE e' organizzata in un territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entita' percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti; d) la NFFE e' un governo non statunitense, un governo di un territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entita' interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti; e) tutte le attivita' della NFFE consistono essenzialmente nella detenzione, in tutto o in parte, delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d'investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalita' e' di acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come capitale immobilizzato ai fini d'investimento; f) la NFFE non esercita ancora un'attivita' economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione; g) la NFFE non e' stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; h) la NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non siano membri del Expanded Affiliated Group, a condizione che tale Expanded Affiliated Group si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; i) la NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: 1) e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza ed e' un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; 2) e' esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza; 3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 4) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati ad un privato o a un'entita' non caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole dell'entita' ovvero costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita'; e 5) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita', tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entita' governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Paese di residenza dell'entita' o a una sua suddivisione politica; l) e' un'entita' di cui all'art. 6, comma 1; m) la NFFE non e' residente in Italia e si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense. 12.2) «Passive NFFE» - Entita' non finanziaria estera passiva. Si intende ogni entita' non finanziaria estera che non e' (a) un'entita' non finanziaria estera attiva ovvero (b) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 13) «Non Participating Financial Institution» - Istituzione finanziaria non partecipante (NPFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI) e da un Exempt Beneficial Owner (EBO) in base ai pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresi' le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla lista di cui al numero 6) a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonche' le PJFI alle quali e' stato revocato il GIIN. 14) «Financial Account» - Conto finanziario designa un conto intrattenuto presso una FI, ivi compresi i conti di cui ai numeri 15) e 16) nonche' i seguenti: (1) nel caso di una FI di cui al numero 5, lettera c), punti ii) e iii), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito della FI, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato; (2) nel caso di una FI non descritta nel precedente numero (1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato, se: (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito e' determinato, direttamente o indirettamente, con riferimento principalmente ad attivita' che generano pagamenti assoggettabili a ritenuta alla fonte statunitense; e (ii) la categoria delle quote e' stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 5; (3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'FI, ad esclusione di una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti emessa nei confronti di una persona fisica, che prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennita' di invalidita' prevista in base a un conto. La locuzione «conto finanziario» non comprende i conti, prodotti o accordi di cui al comma 4 dell'art. 6. Ai fini del presente decreto, le quote si considerano «regolarmente negoziate» se esiste un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un mercato che e' ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorita' governativa dove lo stesso e' localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Una quota in un'istituzione finanziaria non e' regolarmente negoziata e costituisce un conto finanziario se il titolare della quota (i) e' iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria; e (ii) non e' un'istituzione finanziaria che agisce in qualita' di intermediario. La previsione che precede non si applica a quote gia' iscritte nei registri di un'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e, con riferimento a quote gia' iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dal 1° luglio 2014, la stessa non e' tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016. 15) «Depository Account» - Conto di deposito designa qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero conto che e' comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare. Sono inclusi tra i conti di deposito anche gli importi detenuti da imprese di assicurazioni sulla base di contratti di investimento garantito o analoghi accordi di pagamento o accredito dei relativi interessi. 16) «Custodial Account» - Conto di custodia designa un conto, ad esclusione di un contratto di assicurazione o di rendita, a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento, comprese le quote o azioni di cui al precedente numero 14), punto (1), che siano sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio. Tra gli strumenti finanziari o contratti detenuti a fini di investimento sono inclusi anche azioni o titoli di una societa' di capitali, paghero', obbligazioni o altri titoli di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su indici non finanziari, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato. 17) «Equity Interest» - Quota nel capitale di rischio designa, nel caso di una societa' di persone ovvero di altra entita' fiscalmente trasparente che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa' di persone o entita' fiscalmente trasparente. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale e' detenuta da qualsiasi persona considerata come disponente o beneficiario di tutto o di parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata e' considerata beneficiario di un trust estero se ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente (anche mediante un intestatario), una distribuzione obbligatoria o una distribuzione discrezionale dal trust. 18) «Insurance Contract» - Contratto di assicurazione designa un contratto, ad esclusione di un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita', patologie, infortuni, responsabilita' o rischio patrimoniale. 19) «Annuity Contract» - Contratto di rendita designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento all'aspettativa di vita di una o piu' persone fisiche. Il termine comprende inoltre i contratti considerati contratti di rendita dalle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui tali contratti sono stati emessi, e in base ai quali l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni. 20) «Cash Value Insurance Contract» - Contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (CVIC) designa un contratto di assicurazione di cui al numero 18), nonche' un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aventi un valore maturato superiore a 50.000 dollari statunitensi. Sono esclusi: a) i contratti di riassicurazione risarcitori fra due imprese di assicurazioni; b) i contratti di assicurazione stipulati nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. 21) «Cash Value» - Valore maturato designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza; e (ii) l'importo che l'assicurato puo' prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso in cui non vi sia un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresi' previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. La locuzione «valore maturato» non comprende i seguenti importi dovuti in base al contratto di assicurazione: (1) indennita' per infortuni, malattia, morte o altro indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; (2) rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione - diverso da un contratto di assicurazione sulla vita - in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione contabile o di natura analoga; (3) partecipazione agli utili attribuita all'assicurato ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 209 del 2005, basata sull'esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato. 22) «U.S. Reportable Account» - Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o piu' persone statunitensi specificate o da un'entita' non finanziaria estera passiva controllata da una o piu' persone statunitensi specificate. Un conto non e' uno U.S. Reportable Account se non e' identificato come tale in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2. 23) «Account holder» - Titolare di conto designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui e' intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona o entita', diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona o entita' beneficiaria in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, e si considera titolare del conto la persona o entita' beneficiaria. Il titolare di un conto costituito da un CVIC o da un contratto di rendita e' qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona puo' accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un CVIC o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto e' considerata un titolare di conto. 24) «U.S. Person» - persona statunitense designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una societa' di persone o altra entita' fiscalmente trasparente ovvero una societa' di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e (ii) una o piu' persone statunitensi hanno l'autorita' di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredita' giacente di un de cuius che e' cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. 25) «Specified U.S. Person» - Persona statunitense specificata designa una persona statunitense, diversa da: (i) una societa' di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o piu' mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi societa' di capitali che e' un membro dello stesso Expanded Affiliated Group, come definito al numero 31), di una societa' di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o piu' mercati regolamentati; (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o piu' dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi societa' di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entita' registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940; (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x) qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che e' descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che e' registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati. 26) «U.S. Source Withholdable Payment» - Pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile il prelievo alla fonte designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, rendite e utili di fonte statunitense. Tale termine designa altresi' i pagamenti di «dividendi equivalenti» di fonte statunitense, come individuati dalla Sec. 871(m) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti. Non costituiscono pagamenti di fonte statunitense sui quali e' applicabile il prelievo alla fonte i: a) pagamenti relativi a Grandfathered Obligations - Obbligazioni salvaguardate. Per obbligazioni salvaguardate si intende qualunque rapporto contrattuale o strumento finanziario esistente al 1° luglio 2014. Non costituiscono comunque obbligazioni salvaguardate i rapporti contrattuali o gli strumenti finanziari che: (i) sono fiscalmente trattati negli Stati Uniti come partecipazioni al capitale; o (ii) non prevedono espressamente alcuna scadenza o termine; o (iii) costituiscono un accordo di intermediazione o di custodia, un contratto di assicurazione o di rendita legato a un investimento, o altro accordo similare che consente di detenere attivita' finanziarie per conto di altri e di effettuare e ricevere pagamenti di redditi e altre somme con riferimento a tali attivita'; o (iv) costituiscono un accordo quadro che stabilisce unicamente i termini e le condizioni standard da applicare a una serie di transazioni tra parti ma non stabiliscono tutti i termini necessari per concludere una specifica transazione; b) pagamenti di interessi o sconti di emissione sulle obbligazioni a breve termine come definite nella sezione 871(g)(1)(B)(i) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; c) pagamenti di redditi che si considerano effettivamente connessi con lo svolgimento di un'attivita' commerciale o di affari negli Stati Uniti e che vengono inclusi nel reddito lordo del beneficiario effettivo per il pertinente periodo d'imposta ai sensi della sezione 871(b)(1) o 882(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti. Non rientrano nella presente lettera c) i redditi per i quali il beneficiario effettivo richiede l'applicazione di un beneficio convenzionale ai sensi di un trattato contro le doppie imposizioni dichiarando che tali redditi non sono imputabili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti. 27) Payments to Non Participating Foreign Financial Institutions - Pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti designa l'importo complessivo dei pagamenti di cui al numero 26, anche di fonte non statunitense, senza tenere conto delle esclusioni ivi previste, distinto per ciascuna NPFI percipiente. 28) «U.S. TIN» - TIN statunitense o codice fiscale statunitense designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. 29) «Consolidated Obligations» - Conti Consolidati designa piu' conti finanziari che una RIFI ha scelto di trattare come un unico conto finanziario per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2, nonche' per avvalersi delle opzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c). 30) «Seed Capital» - Capitale iniziale designa una contribuzione iniziale di capitale effettuata in favore di un'entita' di investimento, destinata ad essere un investimento temporaneo e considerata necessaria o appropriata per la costituzione dell'entita' stessa. 31) «Expanded Affiliated Group» - designa un gruppo di entita' in cui un'entita' controlla le altre entita', ovvero le entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entita'. 32) «Sponsored FI Group» - designa un gruppo che rispetta i requisiti di cui all'art. 8, comma 2 e che e' composto da istituzioni finanziarie sponsorizzate che condividono la medesima entita' sponsor.