Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma 
 
Alle Amministrazioni Centrali dello Stato - Loro Sedi 
 
Al Consiglio di Stato - Roma 
 
Alla Corte dei Conti - Roma 
 
All'Avvocatura Generale dello Stato - Roma 
 
Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le  Amministrazioni  Centrali
dello Stato - Loro Sedi 
 
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato - Loro Sedi 
 
All'Agenzia delle Entrate - Roma 
 
All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma 
 
All'Agenzia del Demanio - Roma 
 
e p.c. 
 
Alla Banca d'Italia - Roma 
 
Al Dipartimento del Tesoro - Sede 
 
Al Dipartimento delle Finanze - Roma 
 
Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del  Personale  e  dei
Servizi - Sede 
 
Premessa. 
 
  Nella circolare n. 24/RGS del 27 agosto 2014, si  e'  rappresentato
come, in via generale, non puo' essere esclusa la circostanza per cui
un'Amministrazione    dello     Stato     risulti     temporaneamente
impossibilitata  a  dare  corso  a  un  pagamento,  sancito   da   un
provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia
esecutiva, per la momentanea carenza  di  disponibilita'  finanziarie
nel pertinente capitolo di spesa. In una siffatta evenienza,  per  il
doveroso rispetto dei diritti  del  creditore  riconosciuti  in  sede
contenziosa,  la  vigente  normativa   consente,   in   presenza   di
determinati presupposti, al dirigente responsabile  di  emettere  uno
speciale ordine di  pagamento  rivolto  alla  tesoreria  dello  Stato
(servizio svolto ex lege dalla Banca d'Italia, indicata nel prosieguo
anche soltanto come 'tesoreria'), con il quale chiede alla stessa  di
effettuare il pagamento registrandolo in  conto  sospeso,  in  attesa
della regolarizzazione contabile che avverra' non appena saranno rese
disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. 
  Nella medesima circolare n. 24/RGS, inoltre, si e' dato  conto  dei
presupposti che legittimano  l'emissione  dello  speciale  ordine  di
pagamento,  cosi',  previa  illustrazione  del  quadro  normativo  di
riferimento,  si  e'  schematizzato  il  relativo  'ciclo  di  vita',
procedendo a fornire indicazioni sull'attivazione  e  regolazione  di
tale speciale ordine - con la puntuale declinazione  delle  modalita'
inerenti  a  un'Amministrazione  centrale  e   a   un'Amministrazione
periferica dello Stato, nonche' alle Agenzie fiscali e ai  commissari
ad acta - sui profili di regolazione contabile, sui  procedimenti  di
monitoraggio e  controllo  e,  infine,  sulle  possibili  ipotesi  di
responsabilita'. 
  In  proposito,  allo  scopo  di  semplificare,   informatizzare   e
dematerializzare  l'intero  processo  inerente  all'emissione   dello
speciale ordine di pagamento di cui trattasi, e' stato  adottato  dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze  il  decreto  24  giugno  2015
(d'ora in avanti, semplicemente, «decreto ministeriale»),  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 172 del 27 luglio 2015, con il quale sono
state dettate le regole concernenti le modalita' di  emissione  e  le
caratteristiche dello speciale ordine di  pagamento  informatico  (di
seguito, anche «SOP  informatico»)  rivolto  alla  tesoreria  per  il
pagamento  di   somme   dovute   in   esecuzione   di   provvedimenti
giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. 
  Cio' premesso, con la presente circolare si dettano  le  istruzioni
operative inerenti alle caratteristiche e alle modalita' di emissione
del  SOP  informatico,  mentre  restano  confermati   interamente   i
contenuti afferenti alla disciplina giuridica dello  speciale  ordine
di pagamento, comuni sia a quello cartaceo sia a quello  informatico,
descritti nella richiamata circolare n. 24/RGS del 2014. 
  In particolare, lo scopo perseguito e' di illustrare  gli  elementi
innovativi introdotti con la procedura di dematerializzazione del SOP
informatico e di  fornire  le  necessarie  istruzioni,  affinche'  la
procedura sia applicata in modo univoco e corretto. 
1. Aspetti generali. 
  A partire dal 1° settembre 2015, gli speciali ordini di  pagamento,
in attuazione del decreto ministeriale, saranno trasmessi, a  seconda
dei casi, alle Ragionerie  Territoriali  dello  Stato  (RTS)  o  agli
Uffici  Centrali  di  Bilancio  (UCB)  competenti   (complessivamente
indicati anche come 'sistema  delle  ragionerie'  oppure  'uffici  di
controllo'), per il controllo  preventivo  e,  successivamente,  alla
Banca  d'Italia,  soltanto  per  via  telematica  mediante   evidenze
informatiche firmate digitalmente. 
  In attuazione del medesimo decreto ministeriale, sul sistema per la
gestione  integrata  della  contabilita'  economica   e   finanziaria
(SICOGE) saranno rese disponibili le nuove procedure,  realizzate  in
modo coordinato con  la  Banca  d'Italia,  che  consentono,  appunto,
l'emissione  dei  SOP  informatici  firmati  digitalmente,   per   il
successivo invio telematico agli uffici appartenenti al sistema delle
ragionerie,  al  fine  dell'attivazione  della  fase   di   controllo
preventivo. 
  Si evidenzia come il possesso di un dispositivo di  firma  digitale
valido e' elemento determinante per l'utilizzo di  tali  procedure  e
che il certificato di firma digitale ha una scadenza oltre  la  quale
non e' piu' utilizzabile. 
  Cio'  precisato,  si  sottolinea   che   ogni   problema   relativo
all'utilizzo   del   dispositivo   di   firma   digitale    impedisce
ineludibilmente l'emissione dei SOP informatici. 
  Il SOP informatico, quindi, e' inviato  con  flusso  telematico  da
SICOGE al sistema per la gestione delle spese (da qui in  avanti,  in
breve, 'SPESE'), sul quale gli uffici appartenenti al  sistema  delle
ragionerie  e  competenti  al  controllo  preventivo,  accertata   la
titolarita'  del  soggetto  emittente,  potranno  registrare  il  SOP
informatico  pervenuto  e  firmarlo  digitalmente,   consentendo   il
successivo inoltro alla Banca d'Italia. 
  Dal canto suo, la Banca d'Italia effettuera' il pagamento  del  SOP
informatico  a  favore  del  beneficiario  e   con   flusso   firmato
digitalmente,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel  protocollo  di
colloquio stipulato tra la stessa Banca d'Italia  e  il  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, inviera'  le  informazioni  di
rendicontazione sui SOP informatici rese disponibili  e  consultabili
su SPESE e su SICOGE. 
  E' appena il caso di esporre come la  nuova  procedura  informatica
rendera'  disponibili  maggiori  informazioni  relative  all'iter   e
all'esito dei SOP informatici. 
  Di seguito, in appositi paragrafi,  sono  illustrati  gli  elementi
innovativi in merito alle  attivita'  propedeutiche  all'avvio  delle
nuove  procedure  e  ai  dati  richiesti  per  l'emissione  dei   SOP
informatici. Sono inoltre descritti gli aspetti  procedurali  con  le
informazioni relative all'iter e all'esito dei SOP informatici e sono
fornite indicazioni sul rinnovo del pagamento dei titoli non andati a
buon fine. 
  I dettagli di natura prettamente operativa sono contenuti,  per  le
Amministrazioni, nel  manuale  relativo  alle  funzioni  del  sistema
informativo SICOGE che sara' reso disponibile ai  presidi  competenti
all'avvio in esercizio della nuova procedura e,  per  gli  uffici  di
controllo, nelle istruzioni relative  alle  funzioni  realizzate  sul
sistema SPESE, pubblicate nella sezione «Documentazione». 
  Con l'occasione si segnala, infine, che nulla e' innovato  riguardo
ai pagamenti  urgenti  di  cui  all'art.  159  delle  Istruzioni  sul
Servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), approvate con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze  29  maggio  2007,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n. 160 del  16  luglio
2007. Detti pagamenti, contabilizzati dalla Banca d'Italia  in  conto
sospeso collettivi, continuano a essere disposti con le procedure  di
cui al citato art.  159  e,  data  la  loro  peculiarita',  non  sono
interessati dal processo di innovazione realizzato  con  il  progetto
relativo ai SOP informatici. 
2. Attivita' propedeutiche all'avvio delle nuove procedure. 
  L'avvio delle nuove procedure informatiche, fissato al 1° settembre
2015, impone l'esecuzione di talune attivita' propedeutiche da  parte
delle Amministrazioni e degli uffici interessati. In  particolare,  i
presupposti necessari sono: 
    a) connessione al sito di SICOGE, mediante il Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC), da parte degli uffici  non  ancora  censiti  sul
medesimo SICOGE; 
    b) esistenza sul SICOGE del  codice  ufficio  emittente  e  delle
utenze necessarie sia all'inserimento dei dati  del  SOP  informatico
sia alla firma digitale dello stesso. 
  In  particolare,  si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita'  di
censire gli uffici  relativi  ai  funzionari  delegati,  titolari  di
contabilita' speciali, che ancora non utilizzano il SICOGE. 
  Si ricorda che per la definizione  delle  utenze  occorre  indicare
nome, cognome, codice fiscale, codice ufficio SICOGE e, nel  caso  di
ordinatori  secondari  della  spesa,  il  codice  meccanografico  RGS
attribuito al funzionario delegato. 
    c) Le  predette  attivita'  sono  svolte  dall'amministratore  di
sistema competente per ciascuna Amministrazione; 
    d) possesso, da parte del soggetto emittente il SOP  informatico,
di un  dispositivo  di  firma  digitale,  rilasciato  a  suo  nome  e
utilizzabile per la  funzione  di  firma  digitale  sul  sistema,  da
effettuare con la sua personale utenza di SICOGE.  Sotto  il  profilo
tecnico, con riferimento ai dispositivi di firma digitale ammessi, va
precisato che per esigenze  di  sicurezza  il  dispositivo  di  firma
dovra' essere costituito da  una  smart  card  o  da  un  token  USB,
rilasciati da uno dei certificatori accreditati presso l'Agenzia  per
l'Italia Digitale. Non risponde, invece, ai  necessari  requisiti  di
adeguatezza e sicurezza la generazione delle firme tramite l'utilizzo
di apparati HSM; 
    e) associazione dei conti di contabilita' speciale ai codici  dei
funzionari delegati  titolari  delle  stesse,  a  cura  degli  uffici
appartenenti  al  sistema  delle  ragionerie  che  verificheranno  le
associazioni gia' esistenti e le inseriranno laddove non presenti  su
SPESE. Si precisa che tale associazione e' condizione necessaria  per
emettere  il  SOP  informatico  in  sostituzione  dell'ordinativo  di
contabilita' speciale. 
  E' appena il caso di precisare che la mancanza anche  solamente  di
uno  dei  presupposti  sopra   indicati   costituisce   un   elemento
assolutamente ostativo all'emissione del SOP informatico. 
3. Dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici. 
  I dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici sono  relativi
alla  modalita'  di  estinzione  indicata  nel  titolo,   nonche'   a
presupposti legittimanti l'emissione stessa. 
  In breve, si espone di seguito una sintetica  rassegna,  commentata
in modo essenziale, delle informazioni richieste, alcune aventi anche
valenza generale: 
    1) Esercizio finanziario: indica l'anno finanziario sul quale  e'
emesso il SOP informatico; 
    2) Ragioneria destinataria: dato da  valorizzare  con  il  codice
dell'ufficio appartenente al sistema delle ragionerie che effettuera'
il controllo amministrativo e contabile  del  SOP  informatico  e  il
successivo inoltro alla tesoreria; 
    3) Stato di previsione/appendice, capitolo  e  piano  gestionale:
costituisce un elemento  volto  ad  evidenziare  l'imputazione  della
spesa disposta con il SOP informatico in  assenza  di  disponibilita'
finanziarie.  Il  capitolo  di   bilancio   indicato   deve   essere,
ovviamente, attivo; 
    4) Contabilita' speciale: il numero della contabilita'  speciale,
unitamente all'indicazione della tesoreria  sulla  quale  e'  aperta,
costituisce l'elemento per l'imputazione della spesa disposta con  il
SOP informatico da un funzionario delegato di contabilita' speciale; 
    5) Amministrazione emittente: indica l'ufficio emittente. In caso
di emissione da  parte  di  un  funzionario  delegato,  e'  richiesta
l'indicazione  del  codice  meccanografico  dello   stesso.   Per   i
funzionari  delegati   di   contabilita'   speciale   e'   necessario
specificare anche il conto di contabilita' speciale di pertinenza; 
    6) Importo: va riportato l'importo preciso del  pagamento,  senza
arrotondamenti; 
    7) Provvedimento giurisdizionale  o  lodo  arbitrale  comportante
l'obbligo  al  pagamento  di  una  somma  di  denaro:  il  campo   va
valorizzato indicando il tipo di provvedimento (sentenza,  ordinanza,
ecc.), il relativo numero identificativo, la data (in genere,  quella
di deposito) e l'autorita' emanante; 
    8) Codice gestionale della spesa, CIG e CUP: in ottemperanza alla
disciplina vigente, vanno indicati il codice gestionale  della  spesa
e, ricorrendone i presupposti di legge, il codice  identificativo  di
gara-CIG, previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  e
il codice unico progetto-CUP, contemplato dall'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3; 
    9) Causale di pagamento: il campo sara' valorizzato  nella  parte
iniziale con l'indicazione del CIG, se esistente, e degli estremi del
provvedimento giurisdizionale.  Dal  punto  di  vista  operativo,  il
numero dei caratteri digitabili varia in funzione della modalita'  di
estinzione indicata su ciascun SOP informatico; 
    10) Zona di intervento: va indicata  la  regione  geografica  che
beneficia prevalentemente dell'intervento correlato al pagamento.  E'
possibile  anche  indicare,  a  seconda  dei  casi,  «Estero»  oppure
«Italia»; 
    11)  Generalita'  complete  o  la  denominazione  del  creditore:
qualora il beneficiario del pagamento sia una  persona  fisica  vanno
specificate le relative generalita', mentre nel caso di  un  soggetto
diverso dalla persona fisica va indicata la ragione sociale,  per  le
societa' di persone, e la denominazione per gli  altri  soggetti.  Ad
ogni modo, deve essere riportato il relativo  codice  fiscale  e,  se
posseduto, anche il numero di partita IVA. 
  Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile fornire  qualche
informazione aggiuntiva sulle specifiche modalita' di estinzione  del
SOP informatico. Pertanto, schematicamente, si  svolgono  di  seguito
alcune precisazioni: 
    pagamento con bonifico in conto corrente: come noto, si tratta di
una modalita' di estinzione conforme allo standard SEPA (Single  Euro
Payments  Area)  utilizzabile  per  i  pagamenti  su  conto  corrente
bancario o postale.  Nel  campo  dedicato  all'importo  e'  possibile
digitare fino a 12 cifre intere e due decimali. Si  rammenta  che  la
corretta indicazione dell'IBAN (International Bank Account Number) e'
obbligatoria. Per i conti correnti bancari aperti in  paesi  aderenti
all'area euro e'  ancora  necessario  indicare  anche  il  BIC  (Bank
Identifier Code). La causale valutaria e il codice paese (ISO)  vanno
indicati per i pagamenti su conti correnti esteri e  per  quelli  sui
conti correnti nazionali intestati a soggetti non residenti; 
    pagamento a mezzo  vaglia:  il  dato  relativo  al  recapito  del
beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Puo' essere,
poi, indicato  il  destinatario  del  vaglia,  nel  caso  in  cui  il
creditore richieda l'invio dello stesso ad un  diverso  destinatario,
per  cui  dovranno  essere  indicati  sia  il  nome  e   cognome   di
quest'ultimo sia l'effettivo indirizzo di destinazione; 
    pagamento in  contanti:  pagamento  eseguito  presso  gli  uffici
postali, mediante bonifico domiciliato. Si tratta di un bonifico  per
il quale il SICOGE preimposta l'IBAN che  identifica  Poste  Italiane
S.p.A., permettendo al beneficiario  di  riscuotere  in  contanti  il
proprio credito  presso  qualsiasi  ufficio  postale  sul  territorio
nazionale. Elemento indispensabile per l'individuazione del pagamento
da  parte  di  Poste  Italiane  S.p.A.  e'  il  codice  fiscale   del
beneficiario riportato sul titolo. Si rammenta che le somme  relative
ai SOP informatici non riscossi entro il secondo  mese  successivo  a
quello di esigibilita' (da intendersi come data di invio  del  titolo
alla Banca d'Italia) sono versate sul conto corrente aperto presso la
tesoreria  centrale  intestato  al  Dipartimento   della   Ragioneria
Generale dello Stato,  Ispettorato  generale  per  la  finanza  delle
pubbliche  amministrazioni-IGEPA  (art.  96,  comma  1,  I.S.T.).  Si
richiama l'attenzione sui  predetti  tempi  di  riscossione  per  una
corretta informativa  ai  creditori  che  scelgono  il  pagamento  in
contanti. 
4. Aspetti procedurali. 
  Quanto gli aspetti procedurali, e'  opportuno  sottolineare  alcune
specificita' inerenti all'emissione dei SOP informatici. 
  Come previsto dal decreto ministeriale, il  SOP  informatico  sara'
emesso sul SICOGE. Le nuove funzionalita' saranno  correlate  con  la
rilevazione    delle    scritture    di    contabilita'     integrata
economico-patrimoniale analitica di cui  all'art.  6,  comma  6,  del
decreto legge 6 luglio 2012 n.  95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  All'atto dell'emissione del SOP  informatico,  il  SICOGE  apre  un
fascicolo elettronico, collegato all'eventuale  fattura  elettronica,
nel quale l'utente, mediante un'apposita funzione, potra' inserire la
documentazione inerente al titolo. Al momento dell'apposizione  della
firma digitale sul SOP informatico, il titolo e il relativo fascicolo
saranno inviati al sistema SPESE e resi disponibili  all'UCB  o  alla
RTS competente per il riscontro amministrativo e contabile. 
  All'esito  positivo  dei  controlli,  il  SOP   informatico   sara'
registrato sul sistema SPESE e, dopo la  validazione  mediante  firma
digitale da parte dell'UCB o della RTS, sara' inviato alla  tesoreria
per il pagamento al beneficiario. 
  I SOP informatici eventualmente restituiti dalla Banca d'Italia per
riscontri  automatici  o  per   impossibilita'   a   pagare   saranno
automaticamente annullati sul sistema SPESE e  resi  disponibili  per
l'annullamento da parte dell'Amministrazione emittente sul SICOGE. 
  La Banca d'Italia, dal canto suo,  procedera'  a  trasmettere,  con
flusso  informatico  firmato  digitalmente,  la  rendicontazione  dei
pagamenti effettuati, comunicando, oltre ai  dettagli  illustrati  al
paragrafo successivo, l'identificativo della partita del  sospeso  da
ripianare. 
  L'Amministrazione,  invece,  provvedera',  compatibilmente  con  le
risorse  disponibili,  alla  sistemazione  contabile   del   sospeso,
emettendo  un  titolo  di  spesa  associato   al   SOP   informatico,
ordinariamente nel termine di sei mesi. Tale titolo  sara'  intestato
al capo della tesoreria competente come da istruzioni riportate nella
richiamata circolare n. 24/RGS del 2014. In sede di sistemazione  del
pagamento effettuata con mandato informatico  ovvero  con  ordinativo
telematico emesso dal funzionario delegato di contabilita'  ordinaria
o speciale, utilizzando le funzionalita' di SICOGE, la  modalita'  di
estinzione da indicare sara'  «sistemazione  pagamenti  urgenti»  con
tipo   sottoconto   «Pagamenti   urgenti   SOP»    e    l'indicazione
dell'identificativo della partita da ripianare.  Si  precisa  che  il
titolo emesso  dovra'  ripianare  un'unica  partita  e  per  l'intero
importo, in modo da creare un collegamento univoco tra  il  pagamento
contabilizzato in conto sospeso e il titolo a sistemazione. 
  Nelle  more  del  completamento  della  dematerializzazione   degli
ordinativi di contabilita'  speciale,  che  rendera'  disponibile  la
funzione telematica di emissione dei titoli di  pagamento  a  partire
dal 1°  gennaio  2016,  la  sistemazione  degli  speciali  ordini  di
pagamento continuera' a essere effettuata con  titoli  cartacei,  sui
quali  e'  essenziale  l'indicazione  della  partita  da   ripianare,
acquisibile  dal  SICOGE  tramite  apposite  interrogazioni  dei  SOP
informatici emessi. 
  Si sottolinea che tutti i  titoli  emessi  a  sistemazione  di  SOP
informatici privi dell'indicazione dell'identificativo della  partita
saranno restituiti all'Amministrazione emittente per l'integrazione. 
  Il SICOGE e il sistema delle SPESE rendono disponibile il  Registro
SOP informatici con le evidenze dei SOP informatici, delle  correlate
partite dei sospesi e del loro stato (ripianato / da ripianare). 
5. Ulteriori informazioni  relative  all'iter  e  all'esito  dei  SOP
informatici. 
  La realizzazione delle procedure di SICOGE per  i  SOP  informatici
prevede la ricezione dei dati di rendicontazione da parte della Banca
d'Italia  con  flussi  telematici  e  la  messa  a  disposizione   di
informazioni relative all'esito dei  SOP  informatici  stessi  e  dei
titoli a sistemazione delle partite corrispondenti. 
  In particolare, tramite  le  funzioni  di  interrogazione  dei  SOP
informatici, possono essere rilevate le seguenti informazioni: 
    per i pagamenti da  accreditare  in  conto  corrente  bancario  o
postale, il «Transaction Reference Number» (TRN), che corrisponde  al
numero di operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito  i
bonifici disposti. La Banca d'Italia notifica il  TRN  anche  per  le
operazioni bancarie di storno dei titoli non andati a buon fine; 
    la data di estinzione del titolo; 
    gli estremi identificativi delle quietanze  emesse  a  fronte  di
titoli estinguibili con versamento in conto  entrate  o  gli  estremi
identificativi delle quietanze di versamento sui conti di  tesoreria,
compreso il conto 20353, intestato a IGEPA, sul quale sono  riversate
le risorse riferite ai titoli non andati a buon fine. Si precisa  che
gli estremi delle quietanze si riferiscono al  versamento  effettuato
rispetto ad un singolo titolo informatico; 
    il numero identificativo della partita  del  pagamento  in  conto
sospeso. 
6. Indicazioni sul rinnovo dei pagamenti non andati a buon fine. 
  Per quanto riguarda i  SOP  informatici  non  andati  a  buon  fine
nonche' quelli pagabili in contanti presso gli uffici postali  e  non
riscossi dai beneficiari entro la fine del  secondo  mese  successivo
alla loro esigibilita', l'art. 6 del decreto ministeriale prevede che
i relativi  importi  siano  provvisoriamente  versati  sul  conto  di
tesoreria 20353, intestato a IGEPA. 
  Per il rinnovo dei relativi  pagamenti,  gli  uffici  di  controllo
debbono inviare a IGEPA una puntuale richiesta di prelevamento  fondi
dal predetto conto 20353, con le stesse modalita' operative descritte
nella circolare n. 9/RGS del 24 febbraio 2015 - alla quale si rimanda
per i pertinenti approfondimenti - onde  consentire  il  rinnovo  dei
pagamenti disposti con mandato informatico. 
7. Periodo transitorio. 
  Il decreto ministeriale prevede espressamente  una  breve  fase  di
passaggio dallo speciale  ordine  di  pagamento  emesso  su  supporto
cartaceo al SOP informatico. 
  Nello  specifico,  l'art.  9,  comma  2,   del   medesimo   decreto
ministeriale statuisce che gli speciali ordini  di  pagamento  emessi
prima della data di operativita' dei SOP informatici - fissata,  come
detto,  al  1°  settembre  2015  -  devono  essere  estinti  entro  i
successivi tre mesi,  cioe'  entro  il  30  novembre  2015,  per  cui
successivamente la Banca d'Italia non procedera'  piu'  e  in  nessun
caso al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su  supporto
cartaceo e  restituira'  tutti  i  titoli  della  specie  in  proprio
possesso all'Amministrazione emittente. 
  Cio' precisato, al fine di ottimizzare l'attivita'  amministrativa,
di circoscrivere ulteriormente in un lasso di  tempo  ragionevole  la
cennata fase di passaggio e,  soprattutto,  di  fornire  elementi  di
certezza operativa a tutti i soggetti coinvolti,  precipuamente  agli
uffici appartenenti al sistema delle ragionerie, si  rappresenta  che
gli speciali ordini di pagamento  su  supporto  cartaceo,  per  poter
essere utilmente esitati, dovranno recare una data non posteriore  al
31 agosto 2015  e  pervenire  entro  e  non  oltre  il  15  settembre
successivo al  competente  ufficio  di  controllo,  indipendentemente
dalle modalita' seguite  per  la  trasmissione.  Eventuali  documenti
pervenuti dopo il predetto termine del  15  settembre  2015  dovranno
essere  restituiti  senza  indugio   all'Amministrazione   emittente,
affinche' la stessa possa  prontamente  provvedere  a  sostituire  il
titolo cartaceo con un SOP informatico, senza recare  pregiudizio  al
creditore. Incidentalmente, si rappresenta che,  comunque,  la  Banca
d'Italia restituira' gli speciali ordini  di  pagamento  su  supporto
cartaceo recanti una data di emissione posteriore al 31 agosto 2015. 
  Quanto agli speciali  ordini  di  pagamento  su  supporto  cartaceo
emessi nei termini e tempestivamente ricevuti dalle RTS e dagli  UCB,
si raccomanda ai  medesimi  uffici  di  avere  la  massima  cura  nel
procedere ai riscontri  di  legge  in  tempi  molto  accelerati,  con
l'obiettivo di scongiurare a monte il rischio che  la  tesoreria  non
abbia un adeguato lasso temporale per poter  procedere  materialmente
al pagamento. 
  Ad ogni modo, e' da escludere sin d'ora  la  possibilita'  che  uno
speciale ordine  di  pagamento  su  supporto  cartaceo  possa  essere
estinto dopo il 30 novembre 2015. 
  Qualora, dopo la suddetta scadenza del 30 novembre 2015, il  titolo
cartaceo dovesse risultare ancora non  estinto,  la  Banca  d'Italia,
come accennato, non potra' che restituire, a  norma  del  piu'  volte
richiamato art. 9, comma  2,  del  decreto  ministeriale,  il  titolo
stesso all'Amministrazione emittente. 
  Per quanto  attiene,  infine,  alla  sistemazione  contabile  degli
speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad
applicarsi  la  disciplina  prevista   dal   decreto   del   Ministro
dell'Economia e delle  Finanze  1°  ottobre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002. 
8. Notazioni conclusive. 
  In conclusione, si invitano tutte le Amministrazioni in  indirizzo,
in quanto  interessate  anche  potenzialmente  all'emissione  di  uno
speciale ordine di pagamento informatico, a effettuare  quanto  prima
gli adempimenti necessari  all'utilizzo  della  nuova  procedura  con
particolare attenzione alla definizione delle utenze e alla  verifica
del possesso e della validita' dei dispositivi di firma digitale. 
  Nel raccomandare di voler provvedere alla massima diffusione  delle
presenti indicazioni a tutti i propri uffici, centrali e  periferici,
si confida,  a  garanzia  e  tutela  della  finanza  pubblica,  sulla
consueta attenta e fattiva collaborazione. 
    Roma, 4 agosto 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco