IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», e  in  particolare  l'art.
39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme in materia  di  autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state  determinate  le
classi delle lauree magistrali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio 2015, n. 463 concernente Modalita' e contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a
livello nazionale per l'anno accademico 2015-16; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio 2015, n. 464 concernente Modalita' e contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia  in  lingua  inglese  per  l'anno  accademico
2015-16; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  dell'8  aprile  2015  e
successive  integrazioni,  con  le  quali  sono  state  regolamentate
«Procedure per l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto
ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  professionale  del
medico chirurgo per l'anno  accademico  2015-2016  che  il  Ministero
della salute ha effettuato  ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto
legislativo n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in  data  5
maggio 2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le  regioni
e le provincie autonome di Trento e  Bolzano  in  vista  dell'accordo
formale; 
  Visto l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano  del  7
maggio 2015; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto  per
consentire il perfezionamento giuridico, da parte degli  Atenei,  dei
posti disponibili per l'anno  accademico  2015-16,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge  n.  264
del 1999; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999; 
  Considerato che il fabbisogno professionale definito dal  Ministero
della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli
Atenei; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   Universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere n.  7  del  3  luglio  2015  espresso  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3,  comma
1, lettera a) della legge n. 264/1999; 
  Ritenuto, alla luce degli esiti della summenzionata istruttoria, di
determinare per l'anno  accademico  2015-2016,  di  concerto  con  il
Ministero della salute, il numero dei  posti  disponibili  a  livello
nazionale per l'ammissione al corso  di  laurea  magistrale  a  ciclo
unico in Medicina e Chirurgia, riducendo  l'offerta  formativa  degli
Atenei al fine  di  riequilibrarla  in  relazione  al  fabbisogno  di
personale medico del bacino territoriale di riferimento, in modo tale
che comunque la riduzione  dei  posti  non  ecceda  il  15%  rispetto
all'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei; 
  Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e  Chirurgia,
destinati agli studenti comunitari  e  non  comunitari  residenti  in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.  189,  sono
determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono  ripartiti  fra  le
Universita'  secondo  la  tabella  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono  destinati  n.
586 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di  cui  alle
disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015  citate
in premessa.