IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
proposto  da  FIVL  -  Federazione  italiana  volo  libero,  FIVU   -
Federazione italiana volo ultraleggero, FIAM -  Federazione  italiana
aeromodellismo,  FCAP  -  Federazione  italiana  dei  costruttori  di
aeromobili amatoriali e storici, contro l'AeCI - Aero club  d'Italia,
e nei confronti del CONI  -  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,
avverso il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e il  nuovo  Statuto
tipo degli Aeroclub confederati, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53; 
  Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  approvato
con  regio  decreto  26  giugno   1924,   n.   1054,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 21 aprile  1942,  n.  444,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio  di  Stato,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199, recante norme per la  semplificazione  dei  procedimenti  in
materia di ricorsi amministrativi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  il
codice del processo amministrativo, e successive modificazioni; 
  Visto il parere numero 280/2014  emesso  dal  Consiglio  di  Stato,
sezione prima, nell'adunanza del giorno 8 ottobre 2014 e  del  giorno
14 gennaio 2015, il cui testo e' allegato al presente  decreto  e  le
cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
  Il ricorso straordinario citato in epigrafe e' accolto, nei  limiti
indicati nel suddetto  parere  n.  280/2014,  e  in  particolare  con
riferimento a quanto affermato: 
    dal Capo 3.1, concernente  la  natura  culturale  dell'Aero  club
d'Italia, cosi' come sancita dall'art. 1 dell'impugnato Statuto; 
    dal  Capo  3.8,  che  riguarda  la  mancanza  di  forme  di  equa
rappresentanza di atlete e atleti  nonche'  l'illegittima  esclusione
dall'elettorato attivo e passivo dei soggetti nei cui  confronti  sia
in corso il relativo procedimento sanzionatorio, cosi' come stabilita
dall'art. 40 dello Statuto. 
      Roma, addi' 9 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                   e dei trasporti