IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97,  recante  «Norme  sullo  stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico  dei  magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare  e
degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  ove
si  prevede  che  la  percentuale  dell'adeguamento  triennale  delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di  ogni  triennio  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e  lo  sviluppo»,  e  in  particolare
l'art. 24, comma 1, che  stabilisce  che  dal  1°  gennaio  1998  gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e
continuativi   delle   categorie    di    personale    statale    non
contrattualizzato sono adeguati di  diritto  annualmente  in  ragione
degli  incrementi  medi,   calcolati   dall'Istituto   nazionale   di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici dipendenti contrattualizzati  sulle  voci  retributive,  ivi
compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   utilizzate    per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del
1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto  comma  l  si
applica anche  al  personale  di  magistratura  ed  agli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  ai  fini  del   calcolo   dell'adeguamento
triennale, ferme restando, per quanto non derogato,  le  disposizioni
dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto  degli
incrementi medi pro capite  del  trattamento  economico  complessivo,
comprensivo di quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie
del pubblico impiego; 
  Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, con la  quale  la  Corte
costituzionale ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale,  tra
l'altro, dell'art. 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge  30  luglio  2010,  n.
122, nella parte riguardante la mancata erogazione  degli  acconti  e
del conguaglio per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsti  dalla  legge
19 febbraio 1981, n. 27, per  il  personale  di  magistratura  e  gli
avvocati e procuratori dello  Stato  e  nella  parte  riguardante  la
rideterminazione del conguaglio per l'anno 2015 con riferimento  agli
anni 2009, 2010 e 2014; 
  Vista la nota del 20 febbraio 2015, prot. n. SP/96.2015, avente  ad
oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di
magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n.  27  del  1981  ed
art. 24 della legge  n.  448  del  1998»,  con  la  quale  l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato che la  variazione  complessiva
delle retribuzioni contrattuali pro capite dei  pubblici  dipendenti,
esclusi  il  personale   di   magistratura   ed   i   dirigenti   non
contrattualizzati, dal 2011 al 2014 e' risultata pari allo  0,01  per
cento; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  in  data  8  marzo  2013,  relativo
all'adeguamento degli stipendi e delle indennita'  del  personale  in
riferimento per il triennio 2009-2011, con il  quale  il  trattamento
economico del personale stesso e' stato aumentato del 5,41 per  cento
complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, a  titolo  di  acconto
sull'adeguamento triennale successivo,  nella  misura  dell'1,62  per
cento  per  ciascuno  degli  anni  2013  e   2014   con   decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014; 
  Rilevato che il citato adeguamento  triennale  nella  misura  dello
0,01 per cento va applicato a decorrere  dal  1°  gennaio  2015  alle
misure  della  retribuzione  in  vigore  al  1°  gennaio  2012,   con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2015,
degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, gli acconti per gli anni 2016 e 2017 vanno  determinati  nella
misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento
triennale, da applicare dal 1° gennaio 2015, pari allo 0,01 per cento
e che da tale determinazione  risulta  una  percentuale,  arrotondata
alla seconda cifra decimale, pari allo 0,00 per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in  data  28  aprile
2015 al n. 1138, con  il  quale  al  sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,   atti   e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per
cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con
la medesima decorrenza 1° gennaio  2015,  degli  acconti  corrisposti
negli anni 2013 e 2014.