LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); Visto, in particolare, l'art. 129, comma 1, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia puo' richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari; Visto l'art. 129, comma 2, del TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni attuative dell'articolo stesso; Esperita la consultazione pubblica, accompagnata dall'analisi d'impatto della regolamentazione; Emana: le allegate disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari. Le disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2016. Dalla data odierna e' abrogato il Titolo IX, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Roma, 25 agosto 2015 Il direttore generale: Rossi