IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104 recante  disposizioni  per  la
«Proroga della gestione del servizio di tesoreria  provinciale  dello
Stato» e in particolare: 
    l'art.  1,  comma  1,  che  proroga  al  31  dicembre   2010   il
conferimento della gestione del  servizio  di  tesoreria  provinciale
dello Stato alla Banca d'Italia e stabilisce  che  l'affidamento  del
servizio si intende tacitamente rinnovato  di  venti  anni  in  venti
anni, salva disdetta di una  delle  parti  da  notificarsi  all'altra
parte almeno cinque anni prima della scadenza; 
    l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le sedi e  la  competenza
territoriale delle sezioni di tesoreria sono  stabilite  con  decreti
del Ministro del tesoro, sentita la  Banca  d'Italia,  tenendo  conto
delle esigenze di funzionalita' ed economicita' del servizio; 
  Vista la convenzione  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca
d'Italia per l'esercizio del servizio di  tesoreria  provinciale  per
conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro  del
17 gennaio 1992; 
  Tenuto conto che in base a quanto  stabilito  dal  citato  art.  1,
comma 1 della legge n. 104/1991 il servizio di tesoreria dello  Stato
continua a essere affidato alla Banca d'Italia fino  al  31  dicembre
2030; 
  Visto il progetto di riassetto della rete territoriale della  Banca
d'Italia  deliberato  dal  Consiglio  superiore  della  Banca   nella
riunione del 30 marzo 2015, con l'obiettivo di migliorare la qualita'
dei servizi offerti ai cittadini  e  alle  istituzioni  locali  e  di
contenere al contempo le spese di funzionamento; 
  Ritenuto opportuno procedere a  una  riorganizzazione  territoriale
delle  tesorerie  statali,  tenuto  conto  dell'avanzato   stato   di
informatizzazione delle procedure di riscossione e pagamento relative
al servizio di tesoreria statale; 
  Sentita la Banca d'Italia che con la nota n. 794857 del  21  luglio
2015 ha trasmesso l'elenco delle tesorerie da sopprimere e di  quelle
cui trasferire le relative attivita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Sedi e competenza territoriale delle tesorerie 
 
  1. Le tesorerie indicate nell'elenco allegato sono soppresse  e  le
relative competenze sono trasferite a quelle  a  fianco  di  ciascuna
riportate. 
  2.  Le  tesorerie  soppresse  continuano  a  operare  quali  Unita'
Operative (UOP), centri virtuali di imputazione delle  operazioni  di
tesoreria  riferite  all'ambito  provinciale,  presso  le   tesorerie
incorporanti. 
  3.  La  Banca  d'Italia  cura  la  realizzazione  degli  interventi
necessari per l'adeguamento delle procedure di  lavoro,  senza  oneri
per la pubblica amministrazione. 
  4. La Banca d'Italia da' attuazione al presente decreto comunicando
al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  la  data  di
effettiva chiusura di ciascuna tesoreria, fornendo altresi'  adeguata
informativa all'utenza privata ed istituzionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 settembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan