Estratto determina V&A n. 1782/2015 del 15 settembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
"FRAVANE",   nelle   forme   e   confezioni:   "200   mg    compressa
orodispersibile"  12   compresse   in   tubo;   "200   mg   compressa
orodispersibile"  24   compresse   in   tubo;   "200   mg   compressa
orodispersibile"  12  compresse  in  blister;   "200   mg   compressa
orodispersibile" 24 compresse in blister alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: E-Pharma Trento S.P.A. con sede legale e  domicilio
fiscale in Frazione Ravina - Via Provina, 2, 38123 - Trento -  Codice
Fiscale 01420070227; 
    Confezione: "200 mg compressa orodispersibile"  12  compresse  in
tubo - AIC n. 043200017 (in base 10) 196CJK (in base 32) 
    Confezione: "200 mg compressa orodispersibile"  24  compresse  in
tubo - AIC n. 043200029 (in base 10) 196CJX (in base 32) 
    Confezione: "200 mg compressa orodispersibile"  12  compresse  in
blister - AIC n. 043200031 (in base 10) 196CJZ (in base 32) 
    Confezione: "200 mg compressa orodispersibile"  24  compresse  in
blister - AIC n. 043200043 (in base 10) 196CKC (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: compressa orodispersibile 
    Validita' Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione 
    Produttore   del   principio   attivo:   Albemarle    Corporation
stabilimento sito in 725 Cannon Bridge Road - 29115 Orangeburg, South
Carolina - Stati Uniti d'America; 
    Produttore  del   prodotto   finito:   E-Pharma   Trento   S.P.A.
stabilimento  sito  in  Frazione  Ravina,  via  Provina  2  -  Trento
(produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo  e
rilascio dei lotti); 
    Composizione: 1 compressa orodispersibile contiene: 
      Principio Attivo: ibuprofene 200 mg 
    Eccipienti: mannitolo (E421); sorbitolo (E420); sfere di zucchero
(saccarosio, amido di mais); copolimero metacrilato butilato  basico;
aroma  arancia;  silice  colloidale   idrata;   potassio   carbonato;
aspartame  (E951);  acido  stearico;  sodio  laurilsolfato;  magnesio
stearato; polisorbato 20; simeticone (come emulsione); 
    Indicazioni terapeutiche: Dolori di varia origine e  natura  (mal
di  testa,  mal  di  denti,  nevralgie,  dolori  osteo-articolari   e
muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico
degli stati febbrili e influenzali. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 043200017 - "200 mg compressa orodispersibile"
12 compresse in tubo 
    Classe di rimborsabilita': "C-bis" 
    Confezione: AIC n. 043200029 - "200 mg compressa orodispersibile"
24 compresse in tubo 
    Classe di rimborsabilita': "C-bis" 
    Confezione: AIC n. 043200031 - "200 mg compressa orodispersibile"
12 compresse in blister 
    Classe di rimborsabilita': "C-bis" 
    Confezione: AIC n. 043200043 - "200 mg compressa orodispersibile"
24 compresse in blister 
    Classe di rimborsabilita': "C-bis" 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 043200017 - "200 mg compressa orodispersibile"
12 compresse in tubo - OTC: medicinale non  soggetto  a  prescrizione
medica da banco 
    Confezione: AIC n. 043200029 - "200 mg compressa orodispersibile"
24 compresse in tubo - OTC: medicinale non  soggetto  a  prescrizione
medica da banco 
    Confezione: AIC n. 043200031 - "200 mg compressa orodispersibile"
12 compresse in blister - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione
medica da banco 
    Confezione: AIC n. 043200043 - "200 mg compressa orodispersibile"
24 compresse in blister - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione
medica da banco 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione,  di  cui  al  presente  estratto.  E'  approvato   il
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   allegato   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a  partire
dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in
commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono
altresi' presentati immediatamente su richiesta  ovvero  almeno  ogni
sei mesi nei primi due  anni  successivi  alla  prima  immissione  in
commercio e quindi una  volta  all'anno  per  i  due  anni  seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati  ogni  tre  anni,  oppure
immediatamente su richiesta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.