IL DIRETTORE GENERALE 
                        DELLO SVILUPPO RURALE 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  Conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  25/09/2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250  del  24/10/2002,
con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di
erba medica denominata "Cecilia"; 
  Vista la nota n.  11966  del  17/06/2015,  con  la  quale  Tombolan
Giuseppe, in qualita' di responsabile del mantenimento in purezza, ha
chiesto   la   modifica   della    denominazione    della    varieta'
sopramenzionata da "Cecilia" a "Venice"; 
  Considerato che la denominazione "Venice" proposta e' stata oggetto
di pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 3/2015 e
non si sono ricevute osservazioni in merito; 
  Considerato che il controllo effettuato sulla  nuova  denominazione
proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi  ostativi
all'accoglimento della proposta sopra menzionata; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La denominazione della varieta' di erba medica "Cecilia",  iscritta
con DM del 25/09/2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  n.  250  del  24/10/2002,  e'  modificata  come
indicato nella tabella sotto riportata: 
    
 
=====================================================================
|Codice SIAN|  Specie   |Attuale denominazione| Nuova denominazione |
+===========+===========+=====================+=====================+
|   7067    |Erba medica|       Cecilia       |       Venice        |
+-----------+-----------+---------------------+---------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi