STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI» Art. 1. Denominazione 1. E' costituito il Movimento politico denominato «Moderati». Art. 2. Sede e durata 1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel territorio dello Stato, in Torino, via XX Settembre n. 9. Non sono previste articolazioni territoriali. 2. Eventuali modifiche della sede legale, nel territorio dello Stato, sono deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dal congresso nella prima riunione successiva alla modifica. 3. La durata del Movimento e' illimitata. Art. 3. Scopi e finalita' 1. Il Movimento, senza finalita' di lucro, e' di ispirazione cristiana, interprete dei valori religiosi e civili del popolo italiano, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno. 2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di valori fondato sulla priorita' della persona, sul diritto alla vita, sulla liberta' e sulle dignita' di ogni essere umano, sulla reciprocita' tra uomo e donna, sulla centralita' della famiglia, sulla solidarieta', sul rispetto dell'ambiente, su una visione di sviluppo sostenibile, sull'etica della concezione della societa' fondata sui valori comunitari, sullo Stato di diritto, garante per la liberta' e giustizia, sussidiarieta' e rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale, vicinanza delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione. 3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui la liberta' di iniziativa o la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le regole ed atti concreti per garantire i piu' deboli. Ha un programma di priorita' nazionali che comportano l'impegno per una societa' accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato amico, con una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta' e sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli Stati e la soluzione pacifica delle controversie. Art. 4. Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale 1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera «A», e' rappresentato da un cerchio suddiviso in tre parti: la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana: da sinistra verde, bianco e rosso; la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di colore blu: «moderati»; la parte inferiore che reca uno sfondo blu. 2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale. 3. Tale contrassegno e' nella disponibilita' del segretario che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente. Art. 5. Aderenti 1. Possono aderire al Movimento tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', indipendentemente dalla loro cittadinanza, che non risultino appartenere a nessun altro Movimento o Partito politico, che si riconoscano negli scopi e finalita' del Movimento ed accettino le regole dettate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati. 2. Il Movimento garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. 3. Non e' ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Movimento. 4. L'adesione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. 5. Il Movimento assicura il rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza e di identita' personale di ciascuno dei suoi iscritti, nonche' la tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali modifiche della vigente disciplina normativa e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Art. 6. Diritti e doveri degli aderenti 1. Gli/le aderenti hanno il diritto di: partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento; esercitare personalmente il proprio voto ed essere candidati/e nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni; conoscere le determinazioni del consiglio direttivo e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del Movimento; ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento. 2. Gli/le aderenti sono tenuti a: contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica; contribuire al sostegno economico del Movimento, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo; rispettare il presente statuto e i regolamenti adottati; favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini e altre donne al Movimento. Art. 7. Ammissione degli/delle aderenti 1. La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo e contenere l'impegno dell'aspirante aderente ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti adottati e, in generale, a rispettare le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal congresso. 2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato puo' opporre diniego alla domanda di ammissione. Art. 8. Perdita della qualifica di aderente 1. La qualifica di aderente si perde in caso di mancato rinnovo e versamento della quota associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte. 2. La perdita della qualifica di aderente comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento. 3. La misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un/una aderente viene deliberata dal consiglio direttivo, su proposta del segretario, nei confronti di colui che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti eventualmente adottati e alle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento; b) svolga attivita' contrarie agli interessi del Movimento; c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, al Movimento. 4. Preliminarmente all'adozione della misura dell'espulsione, l'aderente sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati e ascoltato dal consiglio direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di garantire all'interessato il diritto di difesa e il diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A tal fine, l'interessato ha diritto di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. Avverso la misura dell'espulsione l'aderente puo' proporre reclamo entro trenta giorni al collegio dei probiviri che si pronuncia nei successivi trenta giorni. 5. L'aderente puo' recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. 6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo gli/le aderenti non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio del Movimento. Art. 9. Organi del Movimento 1. Gli organi del Movimento sono: il congresso; il consiglio direttivo; il segretario; il Presidente; il Tesoriere; il collegio dei probiviri. Art. 10. Il congresso 1. Il congresso e' l'organo deliberativo del Movimento ed e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti. 2. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal segretario su richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo in carica. 3. Il congresso e' il massimo organo del Movimento ed e' costituito da tutti/e gli/le aderenti. 4. Il congresso, a maggioranza dei votanti: a) definisce la linea politica del Movimento; b) approva lo statuto e le sue modificazioni; c) elegge il segretario; d) elegge i componenti del consiglio direttivo; e) elegge il collegio dei probiviri. 5. Il regolamento del congresso disciplina le modalita' di svolgimento dei lavori e le modalita' di votazione al fine di consentire che, nei singoli organi del movimento, almeno un terzo dei membri (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato. Art. 11. Il consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto da sei membri, oltre al segretario eletto dal congresso. 2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. La prima riunione del consiglio direttivo e' convocata dal segretario ed elegge il Presidente, quale primo atto del proprio insediamento. 4. Il consiglio e' organo esecutivo e di gestione del Movimento. 5. Il consiglio direttivo: delibera sulla linea politica del Movimento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal congresso, e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime; indice il congresso in seduta ordinaria e straordinaria e ne definisce i regolamenti; nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere; nomina il soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13/2014; determina con apposito regolamento l'importo delle quote associative annuali; adotta le disposizioni attuative dello statuto; approva i programmi elettorali del Movimento; delibera su proposta del segretario in ordine alle candidature; con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere. 6. Il consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria, deve essere convocato se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. 7. Il consiglio direttivo e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 8. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso altra sede, purche' nel territorio dello Stato italiano, mediante avviso di convocazione trasmesso a mezzo e-mail o fax o lettera raccomandata, dal Presidente e contiene la data, il luogo e l'ora dell'adunanza oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno. Art. 12. Il segretario 1. Il segretario e' eletto dal congresso e dura in carica per tre anni. 2. Il segretario e' l'organo di indirizzo politico del Movimento. 3. Il segretario ha la rappresentanza politica del Movimento, ne tutela l'interesse generale, attua la linea politica determinata dal consiglio direttivo, nel rispetto degli indirizzi del congresso, e sottopone al consiglio direttivo le proposte in ordine alle candidature. 4. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento ed e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito. Il segretario ha la responsabilita', sotto le direttive e la supervisione strategica del consiglio direttivo, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale e' a lui attribuita la legale rappresentanza del Partito negli atti e in giudizio. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita' dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese. In particolare, a titolo esemplificativo, il segretario: a) e' legittimato alla riscossione delle entrate; b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere, nonche' contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti; c) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale; d) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; e) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidita' finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese; f) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie; g) gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni. 5. Se il segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Presidente convoca senza indugio il consiglio direttivo per l'indizione del congresso. Art. 13. Il Presidente 1. Il consiglio direttivo elegge il Presidente alla prima riunione di insediamento. 2. Il Presidente dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile. 3. Il Presidente presiede le riunioni del consiglio e del congresso e rappresenta il Movimento a livello diplomatico ed istituzionale. Art. 14. Il Tesoriere 1. Il Tesoriere e' nominato dal consiglio direttivo, all'interno dei propri membri. 2. La carica e' cumulabile con quella di segretario. 3. Egli predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e li sottopone al consiglio direttivo. 4. Il Tesoriere dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile. Art. 15. Fonti di finanziamento e patrimonio 1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Movimento sono le seguenti: quote associative; contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; ogni altra entrata prevista dalla legge. 2. Il consiglio direttivo determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative e criteri con i quali sono assicurate le risorse alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali. Art. 16. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria del Movimento dura un anno e termina al 31 dicembre. 2. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della consiglio direttivo 3. Il Tesoriere, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, redatto e composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. 5. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del segretario, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' dei bilanci previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili ed inottemperanze ad obblighi di legge.». Art. 17. Soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento e' affidato ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010. 2. Il controllo e' affidato con un incarico di durata triennale e in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno. 3. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 4. Il soggetto incaricato della revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il bilancio consuntivo sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 5. Il soggetto incaricato viene nominato dal consiglio direttivo su proposta del segretario. Art. 18. Candidature 1. La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e presidente di regione e di provincia autonoma sono approvate dal consiglio direttivo. 2. Le candidature vengono sottoposte dal segretario al consiglio direttivo sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo che dovra' comunque prevedere che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato e recepire quanto disposto dal codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia. Art. 19. Incompatibilita' 1. La disciplina delle incompatibilita' e' rimessa ad un regolamento proposto dal segretario e approvato dal consiglio direttivo. Art. 20. Pari opportunita' 1. Il Movimento promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del Partito e alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. 2. Il consiglio direttivo delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma. Art. 21. Giurisdizione esclusiva 1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli/le iscritti/e al Movimento, nonche' tra gli esponenti degli organi statutari, e' previsto il ricorso preventivo al collegio dei probiviri. Art. 22. Collegio dei probiviri 1. Il collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia. Esso e' composto da numero cinque membri nominati dal congresso. 2. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. 3. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. 4. Con regolamento approvato dal consiglio direttivo sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti, le modalita' per garantire e regolare il procedimento, nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Collegio. 5. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 6. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente e un segretario ed e' competente a giudicare sulle seguenti materie: sanzioni comminate dal consiglio direttivo in relazione a infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento; ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati; controversie insorte tra gli organi del Movimento; controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; ogni altra materia in conformita' alle previsioni del regolamento di cui al presente articolo. 7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Movimento. Art. 23. Decisioni del collegio dei probiviri 1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'Autorita' giudiziaria ordinaria. 2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri e' definitivo. 3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti. Art. 24. Misure disciplinari 1. Salvo diversa disposizione del regolamento, le misure disciplinari sono: (i) l'ammonizione; (ii) la sospensione; (iii) l'espulsione; (iv) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente od indirettamente il Movimento. 2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. 3. L'espulsione e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina. 4. Il provvedimento di espulsione e di interdizione e' sempre reso di pubblico dominio. Art. 25. Potere regolamentare 1. Il consiglio direttivo, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto. Art. 26. Scioglimento 1. Lo scioglimento del Movimento puo' avvenire con deliberazione del congresso, che dispone contemporaneamente la nomina uno o piu' liquidatori, le modalita' di svolgimento della liquidazione e la destinazione del patrimonio del Movimento stesso, mediante provvedimento preso con votazione favorevole di almeno l'80% dei votanti. Art. 27. Trasparenza e pubblicita' 1. Il Movimento assicura informazione, trasparenza e partecipazione e si uniforma alle disposizioni legislative di cui all'art. 5 della legge n. 13 del 2014. 2. Oltre alle forme di coinvolgimento diretto delle/degli aderenti, si avvale di un sito Internet attraverso il quale rende visibili, anche da parte delle persone disabili, tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, sulle deliberazioni politiche adottate, sui propri organi associativi, nonche' sui proprio bilanci, completi di tutte le relazioni a corredo. Art. 28. Norme finali e di coordinamento 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. (Omissis). Allegato «A» Parte di provvedimento in formato grafico STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO» Art. 1. Principi fondamentali Il Partito «Centro democratico», in forma abbreviata «CD», e' un Partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarieta' e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il Partito politico «Centro democratico» ha durata illimitata. Il «Centro democratico» muove da un'idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le liberta', con i doveri e le responsabilita', si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del Paese sulla base dei seguenti principi: affermazione della piena sovranita' popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi eleggibili; riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri; impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunita', per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalita'; riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della societa' tutta; promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacita'; affermazione di un modello di sviluppo: 1) responsabile, attraverso investimenti piu' efficaci nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura; 2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali; 3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale; rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno; garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali; promozione dell'obiettivo della presenza paritaria di donne ed uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature; garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attivita' e le deliberazioni degli organi dirigenti; realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenza specifiche. Art. 2. Simbolo Il simbolo del «Centro democratico» e' cosi' descritto: «Il logo e' composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, e' posta una composizione di lettere "C" e "D" in carattere maiuscolo, con la lettera "C" di colore rosso che contiene al suo interno la lettera "D" di colore bianco, il cui centro e' di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo arancio scuro, scritto su due righe, vi e' il lettering "Centro democratico" di colore bianco». Detto simbolo viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale. Art. 3. S e d e «Centro democratico» ha sede in Roma, in via G. Pierluigi da Palestrina n. 63. Puo' costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero. Art. 4. Requisiti degli iscritti Possono essere iscritti del «Centro democratico» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' che, condividendo i principi ed il programma politico vi abbiano formalmente aderito. L'iscrizione al Partito e' individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Centro democratico». La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa. Con l'adesione al «Centro democratico», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera. Art. 5. Diritti degli iscritti Ogni iscritto ha il diritto di: partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione; elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al «Centro democratico» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari; concorrere alla formazione delle liste del «Centro democratico» ad ogni livello territoriale; avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole; ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto; vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. Art. 6. Doveri degli iscritti Ogni iscritto ha il dovere di: osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi; tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche; tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto; concorrere a sostenere l'attivita' del Partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Centro democratico» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale; favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico; l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. Art. 7. Perdita della qualita' di iscritto La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi: recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale; per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento; per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del Partito; scioglimento del Partito. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del «Centro democratico» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata. Art. 8. Adesione al Partito La Direzione nazionale del Partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al Partito. Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalita' di iscrizione al Partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al Partito. L'adesione al «Centro democratico» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti. Non possono aderire al Partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito. Art. 9. Articolazione territoriale Il Partito «Centro democratico» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Art. 10. Articolazione territoriale di base: il circolo Il «Centro democratico» e' articolato a livello territoriale attraverso strutture di base, denominate «circoli,» che costituiscono il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del Partito. Il circolo puo' prevedere, attraverso autonomo regolamento, modalita' organizzative di tipo settoriale, tematico e telematico. La costituzione dei circoli territoriali e tematici richiede la presenza di almeno dieci iscritti. Ogni associazione di base ha autonomia politica nell'ambito territoriale nel rispetto delle linee guida espresse dagli organi deliberativi nazionali regionali e provinciali. I circoli sono organismi politici autonomi che operano sul territorio: non possono impegnare giuridicamente il «Centro democratico» ne' rappresentarlo nei confronti di terzi. Art. 11. Organi del circolo Gli organi del circolo sono: l'assemblea del circolo; il direttivo del circolo; il coordinatore del circolo. L'assemblea del circolo e' l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. L'assemblea del circolo svolge le seguenti funzioni: azione di indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali; attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del Partito; approvazione della relazioni annuali del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attivita' del Partito nel comune; decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012. In caso di piu' circoli di uno stesso comune le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle assemblee dei circoli; elezione del coordinatore; elezione del direttivo. L'assemblea del circolo deve essere convocata almeno tre volte l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita'. Un apposito regolamento disciplina l'attivita' dell'assemblea, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di esercizio del voto. Il direttivo del circolo attua le linee politiche deliberate dall'assemblea e ha funzioni esecutive. Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti nel circolo, fanno parte di diritto del direttivo del circolo. Il direttivo del circolo viene rinominato ogni due anni, in contemporanea con l'elezione del coordinatore. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il coordinatore del circolo ha la rappresentanza del Partito nel territorio di competenza del circolo: promuove, indirizza e coordina l'attivita' del Partito; convoca e presiede l'assemblea di circolo ed il direttivo, e' responsabile dell'esecuzione delle delibere; cura i rapporti con gli organismi istituzionali; puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso. Il mandato non puo' superare i due anni, con la possibilita' di venire rieletti per un secondo mandato. Art. 12. Articolazione provinciale Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale. Art. 13. Organi dell'articolazione provinciale Gli organi dell'articolazione provinciale sono: il congresso provinciale; il direttivo provinciale; il segretario provinciale. Il congresso provinciale e' composto: dai coordinatori locali; dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale; dai delegati indicati dai circoli comunali. Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni: definisce la linea politica provinciale; elegge il segretario provinciale; elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale. Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi. Il direttivo provinciale e' composto dai coordinatori dei circoli, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale. Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni: attua la politica del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali; formula proposte agli organi regionali e nazionali; predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parita' di accesso alle cariche elettive. Ha la stessa durata del segretario provinciale. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il segretario provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del Partito nella provincia: promuove e coordina l'attivita' degli organi del Partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari; convoca e presiede l'assemblea ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali; puo' nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche; dura in carica due anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato. Art. 14. Articolazione regionale Le strutture regionali regolamentano la propria attivita' attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali. Art. 15. Regioni a statuto speciale Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale e' riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potesta' degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee. Art. 16. Organi della struttura regionale Gli organi della struttura regionale sono: il congresso regionale; la direzione regionale; il segretario regionale. Il congresso regionale e' convocato ogni due anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il congresso regionale e' il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del Partito in conformita' alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale. Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi. La direzione regionale e' composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dal congresso regionale, da esponenti della direzione nazionale del Partito iscritti in un circolo della regione, dai segretari provinciali, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali. La direzione regionale: attua nella regione la linea politica del Partito: elegge il segretario amministrativo regionale; approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale; formula proposte agli organi nazionali del Partito; approva il programma e le candidature al consiglio regionale; propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo. La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque, almeno una volte al mese. La direzione regionale ha la stessa durata del segretario regionale. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione. Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del Partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il segretario regionale: convoca e presiede la direzione regionale, ed e' responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati; effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali; cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali. La durata in carica del segretario regionale non puo' superare i due anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato. Art. 17. Organi nazionali Sono organi nazionali del «Centro democratico»: il congresso nazionale; il consiglio nazionale; la Direzione nazionale; l'ufficio di presidenza nazionale; il Presidente nazionale; il Tesoriere nazionale; il collegio dei probiviri. Art. 18. Il congresso nazionale Il congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parita' di genere, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni. Elegge il Presidente nazionale ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del Partito. Puo' modificare a maggioranza qualificata lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito. Tra un congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto e' delegata al consiglio nazionale. Art. 19. Il consiglio nazionale Il consiglio nazionale e' composto da 200 delegati eletti dal congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai segretari regionali e dai sindaci iscritti al «Centro democratico». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunita' fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo. Il consiglio nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti. E' il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il successivo, e' convocato e presieduto dal Presidente nazionale. Il consiglio nazionale e' l'organo che determina le politiche del «Centro democratico» secondo le linee guida decise dal congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente nazionale puo' cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della societa' civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo. Il consiglio nazionale: svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali; puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; elegge i componenti della Direzione nazionale; elegge, su proposta del Presidente nazionale, il Tesoriere nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri; approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012; puo' istituire eventuali forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione; approva il regolamento per il congresso nazionale; approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali; approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al Partito; approva il regolamento per le candidature; approva il regolamento del collegio dei probiviri. Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del consiglio nazionale tra un congresso e un altro e' attribuita alla Direzione nazionale. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni congresso nazionale. Art. 20. La Direzione nazionale La Direzione nazionale e' composta da massimo trenta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere. La Direzione nazionale e' convocata e presieduta dal Presidente nazionale. Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i segretari regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunita'. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza. La Direzione nazionale ha funzioni esecutive ed attua le linee politiche del Partito in conformita' agli orientamenti del congresso nazionale e del consiglio nazionale. La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e' consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. La Direzione nazionale e' convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal Presidente. La Direzione nazionale: approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali; determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale; nomina la societa' di revisione contabile; determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali. Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. La direzione nazionale dura in carica due anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo. Art. 21. L'ufficio di Presidenza nazionale Il Presidente nazionale nelle sue funzioni nomina per affiancarlo nella sua attivita' un ufficio di Presidenza nazionale con compiti e deleghe specifiche. L'ufficio di Presidenza nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del consiglio nazionale. E' presieduto e convocato dal Presidente nazionale che su specifiche tematiche puo' convocare i responsabili di settore competenti della materia. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Art. 22. Il Presidente nazionale Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del «Centro democratico», lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal congresso nazionale e dal consiglio nazionale. Il Presidente nazionale: dirige e coordina l'attivita' del Partito; convoca e presiede la Direzione nazionale, il consiglio nazionale e l'ufficio di Presidenza nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche; ha la rappresentanza elettorale del Partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello; nomina i responsabili di settore; dura in carica tre anni e puo' essere eletto per un secondo mandato; viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale. Art. 23. Il Tesoriere nazionale Il Tesoriere nazionale e' eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non puo' essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre mandati consecutivi. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze; Il Tesoriere nazionale puo' essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale. Il Tesoriere nazionale cura ed e' responsabile delle attivita' economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del Partito. Non puo' assumere cariche in societa', associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal Partito. Il Tesoriere nazionale: cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche; compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del «Centro democratico»; e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva; e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36; effettua pagamenti ed incassa crediti; stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale. predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito Internet di «Centro democratico». Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati. Il Tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione del consiglio nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00. Il Tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere e' l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. Art. 24. Controllo contabile e finanziario Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione e' nominata dalla Direzione nazionale. La societa' di revisione certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria., in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Art. 25. Il bilancio L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del Partito in conformita' alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno. Art. 26. Finanziamenti e patrimonio Le attivita' del Partito sono finanziate da: le quote di adesione degli iscritti; le quote versate dagli eletti e dagli amministratori; i contributi di legge; i proventi delle feste, delle manifestazioni del Partito e delle raccolte fondi; ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge; i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parita' tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione. Il patrimonio di «Centro democratico» e' costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Suddetto patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' statutarie di «Centro democratico» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. Art. 27. Autonomia patrimoniale e gestionale La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Art. 28. Formazioni associative Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal consiglio nazionale. Art. 29. I giovani del «Centro democratico» Il «Centro democratico» riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese. Il «Centro democratico» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-ecomomico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni. Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal «Centro democratico» collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli. L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa. Art. 30. Formazione politica Il «Centro democratico» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalita' dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento. Art. 31. Elezioni e candidature Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze. Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea del circolo interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Centro democratico» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale. Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il regolamento si attiene ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne. Art. 32. Incandidabilita' In base alle norme del codice etico del «Centro democratico» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche' non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica amministrazione; per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini; per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo statuto accerti che per il rilievo dell'attivita' dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. Art. 33. Doveri degli eletti Gli eletti devono: conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito; versare al Partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti del «Centro democratico» per attuare la linea politica del Partito. Art. 34. Il collegio dei probiviri Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni. I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Partito. Il Presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il collegio dei probiviri: garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali; si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali; adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico; decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il Partito; espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del Partito. Gli iscritti al «Centro democratico», nonche' i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nei confronti del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. Art. 35. Sanzioni disciplinari Il collegio dei probiviri e' titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' dei regolamenti: il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi. espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale. Art. 36. Procedimento disciplinare Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti Il collegio dei probiviri puo' procedere d'ufficio. Il Presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia e tale decisione e' vincolante, ed inappellabile per tutti gli iscritti. Art. 37. Commissariamento La Direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del Presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. La Direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri. Sono da considerarsi gravi motivi: mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali; mancata indizione del congresso, e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti; inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; irregolarita' amministrative. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostruire l'organo. Art. 38. Il responsabile per il trattamento dei dati personali Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale. E' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. Art. 39. Norme integrative ed attuative Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, e si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Potranno essere emanati appositi regolamenti approvati quale parte integrante e sostanziale del presente statuto. Art. 40. Scioglimento In caso di scioglimento del Partito politico, il patrimonio sara' devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del congresso nazionale. Si allega al presente atto sotto la lettera «C» il simbolo del Partito «Centro democratico» nella sua forma grafica. (Omissis). Allegato «C» Parte di provvedimento in formato grafico STATUTO DI «ITALIA DEI VALORI» Art. 1. - Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno Art. 2. - Finalita' del Partito Art. 3. - Oggetto sociale e struttura organizzativa Art. 4. - Adesioni al Partito Art. 5. - Organi e strutture nazionali del Partito Art. 6. - L'assemblea nazionale Art. 7. - L'esecutivo nazionale Art. 8. - Il segretario nazionale del Partito Art. 9. - La segreteria nazionale Art. 10. - Il Tesoriere nazionale Art. 11. - I revisori contabili e la certificazione di bilancio Art. 12. - Finanze e patrimonio Art. 13. - Il collegio nazionale di controllo e garanzia Art. 14. - I laboratori tematici e il coordinatore nazionale dei laboratori Art. 15. - Disposizioni transitorie Art. 1. Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno Il presente statuto e' applicabile a tutte le strutture del Partito, si conforma ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, a norma dell'art. 5, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e degli articoli 3 e 4 della legge n. 13 del 21 febbraio 2014. E' costituito il Partito nazionale - detto anche associazione - denominato «Italia dei valori» ovvero nella forma abbreviata «IDV». Il Partito ha sede sociale, legale e amministrativa a Roma, via di Santa Maria in Via n. 12. Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile, e comunque fino allo scioglimento. Il Partito ha un proprio contrassegno: Parte di provvedimento in formato grafico Cosi' definito: «Linea di circonferenza color nero con, all'interno del cerchio, sulla destra nella meta' superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori - da sinistra verso destra - in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest'ultimo da sfumato a intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta italia dei valori su due righe (sopra la scritta «italia» in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta «dei» in carattere minuscolo seguita dalla scritta «valori» in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra verde, bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra e' presente, dalla meta' inferiore sinistra alla meta' superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno». All'interno, possono essere inserite altre diciture, previo nulla osta dei soggetti interessati. Art. 2. Finalita' del Partito L'«Italia dei valori» e' un Partito politico autonomo e indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, proposta, elaborazione, confronto democratico, e puo' concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali. L'«Italia dei valori» si riconosce e persegue la piena attuazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, su cui fonda la propria struttura organizzativa, la gestione interna e l'azione politica. L'«Italia dei valori» si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del Novecento: la laicita' dello stato, la cultura cristiana della solidarieta', la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberaldemocratica e dell'economia sociale di mercato, della liberta' individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza ai quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. L'«Italia dei valori» vuole integrare i tradizionali valori di liberta', uguaglianza, legalita' e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunita', sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarieta' e sussidiarieta', responsabilita', iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre piu' avanzato federalismo europeo che metta al centro la sovranita' popolare. Obiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della pubblica amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo economico equo, solidale e sostenibile, improntato alla difesa e alla valorizzazione dei beni comuni e alla salvaguardia del territorio, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri, auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle piu' favorevoli ai soggetti piu' deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse. Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. Gli eletti praticano nell'azione politica all'interno delle istituzioni i principi di legalita', etica, moralita', trasparenza e della riduzione dei costi della politica. Art. 3. Oggetto sociale e struttura organizzativa Il Partito nazionale IDV e' organizzato su base territoriale (regionale e provinciale alla quale fanno riferimento i circoli costituiti nel territorio) secondo lo statuto unico regionale, con possibilita' di norme particolari e aggiuntive per le regioni a statuto speciale. Le province autonome di Trento e Bolzano racchiudono le funzioni proprie sia delle province che delle regioni. Le strutture regionali e territoriali del Partito hanno propria responsabilita' amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente statuto, nello statuto regionale e dalle leggi vigenti. Le strutture regionali del Partito traggono le proprie risorse finanziarie trattenendo le quote degli iscritti della propria regione, i contributi degli eletti nel relativo territorio ed eventuali contributi della Tesoreria nazionale. In considerazione della rilevanza del numero degli iscritti o dei temi, possono essere istituiti circoli territoriali o tematici. Le strutture regionali e territoriali non possono in alcun modo vincolare o impegnare il Partito nazionale. Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione del segretario nazionale, nei limiti anche temporali della delega scritta. Gli organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente statuto e dallo statuto regionale. La composizione dei coordinamenti regionali e provinciali, rinnovati in occasione dei congressi degli iscritti al Partito da tenersi ogni due anni, e' cosi' definita. Coordinamento regionale: il segretario regionale; il Tesoriere regionale nominato dal coordinamento regionale; i componenti eletti al congresso regionale proporzionalmente ai voti conseguiti, garantendo alla lista vincente almeno 2/3 dei componenti; i coordinatori provinciali; i componenti dell'esecutivo nazionale residenti nella regione; la coordinatrice regionale politiche di genere; il coordinatore regionale politiche giovanili. Coordinamento provinciale: il coordinatore provinciale; i componenti eletti al congresso provinciale proporzionalmente ai voti conseguiti, garantendo alla lista vincente almeno 2/3 dei componenti; il rappresentante degli eletti; la coordinatrice provinciale politiche di genere; il coordinatore provinciale politiche giovanili. Art. 4. Adesioni al Partito L'adesione politica al Partito e' su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (e cessa al 31 dicembre dell'anno di adesione indipendentemente dal giorno in cui e' stata effettuata), e rinnovata con il pagamento della quota. Possono iscriversi al Partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a cio' preposti, secondo le modalita' stabilite dallo statuto nazionale e dallo statuto regionale. Gli aderenti si impegnano al rispetto del codice etico approvato dall'esecutivo nazionale. Le adesioni sono individuali. Gli aderenti non possono ricoprire per un intero anno dalla loro iscrizione al Partito nessun incarico dirigenziale e non possono, per lo stesso periodo concorrere in liste elettorali. Le adesioni vanno formalizzate direttamente alla segreteria nazionale oppure attraverso le strutture regionali e territoriali. E' facolta' della segreteria nazionale e del responsabile dell'organizzazione, non accogliere motivatamente richieste di adesione. Non possono piu' aderire coloro che siano stati espulsi per aver recato danno al Partito e alla sua immagine o per aver operato contro le finalita' stabilite dagli organismi del Partito stesso. Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla sede nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni. La sede nazionale, e per essa il responsabile dell'organizzazione, cura la tenuta e l'aggiornamento del «Registro nazionale degli iscritti» e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l'elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito. L'adesione al Partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni della segreteria nazionale. Le strutture regionali (ovvero segretario regionale e Tesoriere regionale) sono responsabili della ripartizione e utilizzo nel rispetto dello statuto regionale, dei fondi a loro destinati a qualsiasi titolo. Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalita' stabilite dalla segreteria nazionale. La non osservanza di tale onere per oltre tre versamenti periodici comporta la decadenza dell'iscrizione dal Partito e di qualsiasi carica o incarico svolto per conto del Partito stesso. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. Sul sito nazionale del Partito e sui siti regionali per la parte di competenza territoriale, tutti gli eletti pubblicano le dichiarazioni dei redditi percepiti, la situazione patrimoniale e l'indicazione dei contributi ricevuti. A tutti gli aderenti, iscritti ad IDV compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo all'interno del Partito nei termini fissati dal regolamento congressuale proposto dalla segreteria nazionale e approvato dall'esecutivo nazionale. Tale diritto puo' essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facolta' di delega. La qualita' di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo annuale dell'adesione ed espulsione e puo' essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalita' del Partito. L'adesione all'«Italia dei valori» e' incompatibile con la contemporanea adesione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero ad associazioni - di qualsiasi natura - aventi finalita', o che svolgano azioni, contrarie a quelle del Partito; conseguentemente, tale eventualita', comporta la decadenza automatica dall'iscrizione ad IDV e da qualsiasi carica, ruolo o incarico svolto all'interno o per conto del Partito. Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa al responsabile dell'organizzazione. Il recesso ha effetto immediatamente. Il segretario nazionale, la segreteria nazionale e l'esecutivo nazionale possono nominare membri onorari. Il Partito presta particolare attenzione riguardo alla scelta dei candidati, nel rispetto delle minoranze. Il Partito valorizza il merito, le competenze, la continuita' nella militanza, l'esperienza politica. La selezione delle candidature e la formazione delle liste per le elezioni regionali, politiche e al Parlamento europeo, deve essere compiuta secondo criteri di pubblico dominio e con forme di partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto dell'equilibrio dell'equa rappresentanza tra i generi e giovanile (ove possibile), tenendo conto della competenza e del radicamento territoriale dei candidati. Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle regioni e per i sindaci delle citta' metropolitane sono approvate dall'ufficio di segreteria nazionale sulla base delle proposte formulate dai coordinamenti regionali. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dall'ufficio di segreteria nazionale. «Italia dei valori» si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Agevola, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive. Assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne in politica. Gli stessi criteri vengono rispettati nella designazione degli incarichi dirigenziali. Per la candidabilita' alle competizioni elettorali e' consentita deroga scritta e motivata del segretario nazionale per persone che si siano distinte, a livello locale o nazionale, nella promozione degli ideali in cui il Partito si riconosce. Per le competizioni negli enti locali e nella designazione delle cariche territoriali interne al Partito, l'anzianita' di iscrizione puo' essere derogata con atto scritto e motivato del segretario nazionale. Nessuno puo' ricoprire contemporaneamente piu' di un incarico monocratico di Partito e piu' di un incarico istituzionale. Qualsiasi incarico monocratico nel Partito e' incompatibile con incarichi di governo nelle istituzioni al medesimo livello territoriale. Ogni tesserato ha diritto a consultare presso le sedi regionali l'elenco degli iscritti aderenti della propria regione, assicurando la protezione dei dati personali attraverso la gestione degli stessi in capo esclusivamente al responsabile nazionale dell'organizzazione. «Italia dei valori» assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalita' richiamate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e dalle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonche' di quelle eventualmente previste dalla normativa vigente. Art. 5. Organi e strutture nazionali del Partito Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono: 1) l'assemblea nazionale; 2) il segretario nazionale del Partito; 3) la segreteria nazionale; 4) l'esecutivo nazionale; 5) il Tesoriere nazionale; 6) i laboratori delle idee; 7) il collegio nazionale di controllo e garanzia; 8) il collegio dei revisori dei conti. Sono altresi' costituiti i coordinamenti «Politiche di genere» e «Politiche giovanili» i cui responsabili nazionali sono eletti dai relativi congressi. In caso di commissariamento di organi o cariche elettive deve essere indetto nei quattro mesi successivi il congresso territoriale di riferimento; salvo deroghe motivate e temporanee. I verbali di tutte le decisioni assunte dall'assemblea nazionale e dall'esecutivo nazionale, devono essere sollecitamente messi a disposizione di tutti gli iscritti nel sito internet nazionale del Partito. Art. 6. L'assemblea nazionale L'assemblea nazionale definisce e indirizza la linea politica dell'«Italia dei valori» ed elegge il segretario nazionale del Partito secondo il regolamento fissato dall'esecutivo nazionale. L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. Partecipano all'assemblea nazionale tutti gli aderenti al Partito, regolarmente iscritti nell'anno solare in cui si svolge l'assemblea. Non sono ammesse deleghe e l'assemblea nazionale delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta. Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo e puo' essere effettuato anche on-line. Compete in via esclusiva all'assemblea nazionale deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione allo Stato dei fondi pubblici del Partito. Possono essere realizzate, previo consenso a maggioranza dei presenti, dirette streaming delle assemblee delle strutture del Partito in particolari momenti politici e su temi di interesse pubblico. Art. 7. L'esecutivo nazionale L'esecutivo nazionale e' l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito e a tal fine: attua le direttive indicate dall'assemblea nazionale e realizza le attivita' politiche del Partito; approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti; approva o ratifica i programmi elettorali; delibera sulle altre questioni che il segretario nazionale o la segreteria nazionale del Partito sottopongono alla sua valutazione; nomina il collegio dei revisori dei conti; nomina la societa' di revisione contabile; approva il codice etico; elegge il collegio nazionale di controllo e garanzia; modifica lo statuto nazionale e approva lo statuto unico regionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; approva annualmente - o ratifica se approvato in via di urgenza dalla segreteria nazionale - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi e il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e sui rimborsi elettorali. Fanno parte dell'esecutivo nazionale: il segretario nazionale del Partito che ne assume la presidenza; i componenti della segreteria nazionale; il Tesoriere nazionale; gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo; gli eletti ai consigli regionali e gli assessori regionali; i segretari regionali del Partito; il presidente del collegio nazionale di garanzia; i responsabili nazionali dei laboratori tematici; il responsabile nazionale enti locali; il responsabile nazionale dell'organizzazione; la responsabile nazionale delle «politiche di genere»; una rappresentante di genere femminile, per ciascuna delle circoscrizioni europee, elette dalle coordinatrici regionali donne; il coordinatore nazionale delle «politiche giovanili under 35»; un rappresentante dei giovani, per ciascuna delle circoscrizioni europee, eletti dai coordinatori regionali under 35; i presidenti di provincia; il rappresentante della circoscrizione estero, individuato secondo metodi democratici; i sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti; personalita' di comprovata importanza individuate dall'ufficio di segreteria nazionale. Fanno altresi' parte dell'esecutivo nazionale un rappresentante per ognuna delle attuali circoscrizioni elettorali nazionali e della circoscrizione estera alla Camera dei deputati, ciascuno eletto dai rispettivi congressi regionali del Partito. I segretari provinciali, i responsabili regionali delle politiche di genere e delle politiche giovanili partecipano all'esecutivo nazionale quando sono trattati argomenti territoriali e comunque almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale. L'esecutivo nazionale si riunisce - su convocazione del segretario nazionale ovvero su richiesta della segreteria nazionale o di almeno un terzo dei componenti l'esecutivo - ogni volta se ne ravvisi la necessita' e comunque almeno tre volte l'anno. Il presidente del collegio di garanzia partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'esecutivo nazionale. L'esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parita' prevale il voto del segretario nazionale. A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta. Art. 8. Il segretario nazionale del Partito Il segretario nazionale del Partito viene eletto dall'assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dall'esecutivo nazionale, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta. Al segretario nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti: rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi; garantisce l'attuazione del programma politico ed elettorale del Partito; coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali; convoca l'esecutivo nazionale e la segreteria nazionale; dirige l'attivita' politica e organizzativa; interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari a livello nazionale; guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo; attribuisce compiti e funzioni politiche; rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali; in via d'urgenza e salvo ratifica della segreteria, revoca gli incarichi; commina le sanzioni (sospensione da incarichi e/o espulsione dal Partito) in caso di grave violazione dello statuto o del codice etico. Art. 9. La segreteria nazionale La segreteria nazionale del Partito e' composta da: segretario nazionale; Tesoriere nazionale; responsabile dell'organizzazione; responsabile degli enti locali; tre eletti dal congresso unitamente al segretario nazionale e su proposta dello stesso; il primo dei candidati alla carica di segretario nazionale risultati non eletti; capogruppo pro-tempore alla Camera dei deputati; capogruppo pro-tempore al Senato della Repubblica; capogruppo pro-tempore al Parlamento europeo; responsabile dei consiglieri/assessori regionali, eletto dagli stessi. La segreteria nazionale: nomina il Tesoriere nazionale; nomina il responsabile nazionale organizzazione; nomina il responsabile nazionale enti locali; nomina i responsabili dei laboratori delle idee; svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente statuto; coordina le attivita' di comunicazione; revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli organi di coordinamento territoriali (regionali, provinciali e comunali) nominando uno o piu' commissari che curino gli affari correnti e dispongano la convocazione di nuove assemblee elettive territoriali da tenersi entro quattro mesi, a pena di decadenza dei commissari medesimi, i quali non possono essere candidati alle cariche locali; ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d'urgenza dal segretario nazionale; nomina i commissari o garanti in caso di necessita' i quali non possono risiedere, oppure non possono candidarsi a cariche interne al Partito per due anni, nel territorio interessato al provvedimento; a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal segretario nazionale o dalla segreteria nazionale, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attivita' istituzionali; approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee, dei consigli regionali osservando il limite di due legislature complete per ogni livello istituzionale (dieci anni); salvo deroghe motivate. La segreteria nazionale dura in carica fino alla scadenza del mandato del segretario nazionale del Partito. Art. 10. Il Tesoriere nazionale Il Tesoriere nazionale e' nominato dalla segreteria del Partito, cessa dall'incarico con la scadenza del mandato del segretario nazionale e puo' essere riconfermato una sola volta. Il Tesoriere nazionale del Partito: e' componente della segreteria nazionale; ha la responsabilita' individuale, autonoma ed esclusiva delle attivita' amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti; ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Partito; puo' compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, e' necessaria apposita delibera della segreteria nazionale; predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge; richiede i rimborsi elettorali alle autorita' competenti, a qualunque livello territoriale; inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito; ha facolta' per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni e depositi; puo' acquisire beni e lasciti per conto del Partito; cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo; cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del Partito e di ogni attivita' logistica del Partito; assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione; predispone il bilancio almeno un mese prima dell'approvazione dell'esecutivo e comunque nei tempi tecnici necessari per l'approvazione successiva da parte della societa' di revisione contabile esterna; ha la responsabilita' della pubblicazione del bilancio del Partito, e delle movimentazioni in entrata e uscita, aggiornate ogni mese; provvede tempestivamente alla pubblicazione del bilancio del Partito sul proprio sito internet, una volta che lo stesso e' approvato dall'esecutivo nazionale. Art. 11. I revisori contabili e la certificazione di bilancio Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Partito si avvale di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione, nominata dall'esecutivo nazionale, e' affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito. L'incarico ha durata triennale e potra' essere rinnovato per un massimo di tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione dovra' esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine la societa' di revisione sara' tenuta a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Dovra' inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano. I bilanci e le relazioni di revisione sono consultabili sul sito nazionale del Partito. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'esecutivo nazionale, e' costituito da tre componenti che eleggono il Presidente al loro interno. Art. 12. Finanze e patrimonio L'associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte e amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nazionale decide sulla destinazione del patrimonio residuo nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Partito provvede, in ragione delle risorse a disposizione e per quanto possibile, a sostenere economicamente le strutture territoriali. La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del Partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati, ne' sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali. Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne' si verifica alcuna successione contrattuale. La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del Partito possono compiere verifiche sull'uso delle risorse economiche in coerenza con le finalita' del Partito, sulla gestione dei fondi regionali e territoriali a qualsiasi titolo ricevuti dalle strutture locali del Partito, nonche' dai gruppi consiliari costituiti nelle assemblee elettive come pure sull'uso delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali. Art. 13. Il collegio nazionale di controllo e garanzia Il collegio nazionale di controllo e garanzia ha competenza su questioni che riguardano il codice etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il collegio nazionale di controllo e garanzia e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'esecutivo nazionale ed elegge al proprio interno il Presidente nazionale del collegio. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca. I componenti del collegio nazionale di controllo e garanzia non possono ricoprire nessun altro incarico interno al Partito. Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali. Il collegio nazionale di controllo e garanzia si deve dotare degli strumenti necessari a espletare le sue funzioni anche attraverso la stesura di un articolato comprendente commi d'infrazione e relative sanzioni. Possono essere comminate le seguenti sanzioni: richiamo, diffida scritta, sospensione ed espulsione. La sospensione e l'espulsione possono essere comminate solamente dal segretario nazionale. Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica: sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali; sulle impugnazioni di decisioni e votazioni da parte di assemblee elettive; in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Le decisioni del collegio nazionale di controllo e garanzia sono definitive e vincolanti. Le sanzioni disciplinari sono comminate dal segretario nazionale o da ciascun coordinamento regionale, per quanto di competenza. Su tali provvedimenti e' ammesso reclamo alla segreteria nazionale che puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. In caso di mancata pronuncia della segreteria nazionale entro 15 giorni dalla presentazione, il reclamo si intende rigettato e puo' essere proposto ricorso al collegio nazionale di controllo e garanzia. Art. 14. I laboratori tematici e il coordinatore nazionale dei laboratori A sostegno dell'attivita' politica e programmatica del Partito sono costituiti appositi organismi tematici di confronto e proposta denominati «Laboratori delle idee» su temi definiti dalla segreteria nazionale. I responsabili nazionali dei laboratori durano in carica fino a revoca da parte della segreteria nazionale. Decadono inoltre a ogni elezione politica nazionale o a ogni assemblea nazionale convocata per l'elezione del segretario nazionale. I laboratori tematici devono essere aperti al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni regione, di un responsabile regionale di ogni singola tematica, che svolge la sua attivita' raccordandosi con il relativo responsabile tematico nazionale. I «Laboratori tematici» del Partito suggeriscono le linee politiche su temi specifici le cui determinazioni appartengono agli organismi nazionali competenti (assemblea nazionale, esecutivo nazionale, segretario nazionale e segreteria nazionale). Nell'ambito dell'azione politica dell'«Italia dei valori», nei rapporti con i cittadini italiani residenti all'estero, si costituisce il «Laboratorio estero» il cui responsabile svolge la funzione di raccordo con tutti i coordinamenti nazionali. E' istituita una consulta della cultura, composta da personalita' esterne o iscritte, che rinnovi il rapporto tra politica e mondo della cultura e che aiuti il Partito nell'analisi dei processi sociali e culturali e nell'elaborazione di politiche adeguate. Con la supervisione del responsabile nazionale dei laboratori, il Partito prevede l'organizzazione di eventi di formazione per gli eletti. Art. 15. Disposizioni transitorie In considerazione del fatto che il presente statuto dovra' essere sottoposto alla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» per la verifica di compatibilita' con quanto previsto dalla legge n. 13/2014, l'esecutivo nazionale delega sin d'ora l'ufficio di segreteria nazionale ad apportare le necessarie modifiche, qualora la commissione le ritenesse non conformi agli articoli 3 e 4 della sopra citata legge. Detta delega alla modifica dello statuto nazionale IDV e' da intendersi per le sole modifiche formali richieste dalla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti politici (parte prima), limitatamente a quanto eccepito dalla commissione medesima. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.