STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    1. E' costituito il Movimento politico denominato «Moderati». 
 
                               Art. 2. 
                            Sede e durata 
 
    1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel  territorio  dello
Stato,  in  Torino,  via  XX  Settembre  n.  9.  Non  sono   previste
articolazioni territoriali. 
    2. Eventuali modifiche della sede legale,  nel  territorio  dello
Stato, sono deliberate  dal  consiglio  direttivo  e  ratificate  dal
congresso nella prima riunione successiva alla modifica. 
    3. La durata del Movimento e' illimitata. 
 
                               Art. 3. 
                          Scopi e finalita' 
 
    1. Il Movimento, senza finalita'  di  lucro,  e'  di  ispirazione
cristiana, interprete  dei  valori  religiosi  e  civili  del  popolo
italiano, aconfessionale, laicamente aperto  a  quanti  accettano  di
condividere un comune, solidale impegno. 
    2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di
valori fondato sulla priorita' della persona, sul diritto alla  vita,
sulla  liberta'  e  sulle  dignita'  di  ogni  essere  umano,   sulla
reciprocita' tra uomo e  donna,  sulla  centralita'  della  famiglia,
sulla solidarieta', sul rispetto dell'ambiente,  su  una  visione  di
sviluppo sostenibile,  sull'etica  della  concezione  della  societa'
fondata sui valori comunitari, sullo Stato di diritto, garante per la
liberta' e giustizia,  sussidiarieta'  e  rispetto  delle  autonomie,
attuazione del federalismo regionale, vicinanza delle istituzioni  al
cittadino e pratica della moderazione. 
    3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui
la liberta' di iniziativa o la crescita educativa  e  culturale  sono
motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le  regole  ed
atti concreti per  garantire  i  piu'  deboli.  Ha  un  programma  di
priorita'  nazionali  che  comportano  l'impegno  per  una   societa'
accogliente, un Paese  vivibile,  un  potere  pubblico  affidabile  e
garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato  amico,  con
una  scelta  per  l'Europa  ispirata  all'idea  federale,  e  ad  una
concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta' e
sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli Stati e la
soluzione pacifica delle controversie. 
 
                               Art. 4. 
          Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale 
 
    1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica  si  allega  al
presente statuto sotto la lettera «A», e' rappresentato da un cerchio
suddiviso in tre parti: 
    la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana:  da
sinistra verde, bianco e rosso; 
    la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di  colore
blu: «moderati»; 
    la parte inferiore che reca uno sfondo blu. 
    2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo  in  parte
quale contrassegno elettorale. 
    3. Tale contrassegno e' nella disponibilita' del  segretario  che
lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo  la
normativa vigente. 
 
                               Art. 5. 
                              Aderenti 
 
    1. Possono aderire  al  Movimento  tutte  le  persone  che  hanno
compiuto il sedicesimo anno di  eta',  indipendentemente  dalla  loro
cittadinanza, che non risultino appartenere a nessun altro  Movimento
o Partito politico, che si riconoscano negli scopi  e  finalita'  del
Movimento ed accettino le regole dettate dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti emanati. 
    2. Il Movimento garantisce pari opportunita' tra uomo e  donna  e
la tutela dei diritti inviolabili della persona. 
    3. Non e'  ammessa  alcuna  differenza  di  trattamento  tra  gli
aderenti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Movimento. 
    4. L'adesione  e'  annuale,  la  validita'  corrisponde  all'anno
solare. 
    5. Il Movimento assicura il rispetto della  vita  privata  e  dei
diritti di riservatezza e di identita' personale di ciascuno dei suoi
iscritti, nonche' la tutela dei dati personali ai sensi della vigente
normativa in materia e, in particolare, delle previsioni  di  cui  al
decreto legislativo n. 196 del 2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e delle direttive del Garante per la protezione dei dati
personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo  2014),  fatte  salve  le
eventuali  modifiche  della  vigente  disciplina  normativa   e   dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
                               Art. 6. 
                   Diritti e doveri degli aderenti 
 
    1. Gli/le aderenti hanno il diritto di: 
    partecipare  alla  determinazione  dell'indirizzo  politico   del
Movimento; 
    esercitare personalmente il proprio voto  ed  essere  candidati/e
nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni; 
    conoscere le  determinazioni  del  consiglio  direttivo  e  avere
accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; 
    partecipare   all'attivita'   e   all'iniziativa   politica   del
Movimento; 
    ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme  stabilite  dal
presente statuto e dal relativo regolamento. 
    2. Gli/le aderenti sono tenuti a: 
    contribuire alla discussione, all'elaborazione della  proposta  e
all'iniziativa politica; 
    contribuire al sostegno economico del  Movimento,  attraverso  il
pagamento  della  quota  di  iscrizione   stabilita   dal   consiglio
direttivo; 
    rispettare il presente statuto e i regolamenti adottati; 
    favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini  e  altre
donne al Movimento. 
 
                               Art. 7. 
                   Ammissione degli/delle aderenti 
 
    1. La domanda di ammissione deve essere presentata  al  consiglio
direttivo e contenere l'impegno dell'aspirante aderente ad  attenersi
a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti adottati  e,
in generale, a rispettare  le  deliberazioni  assunte  dal  consiglio
direttivo e dal congresso. 
    2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato puo' opporre
diniego alla domanda di ammissione. 
 
                               Art. 8. 
                 Perdita della qualifica di aderente 
 
    1. La qualifica di aderente si perde in caso di mancato rinnovo e
versamento della  quota  associativa  annuale,  per  espulsione,  per
recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte. 
    2. La perdita della qualifica di aderente  comporta  l'automatica
decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento. 
    3. La misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un/una
aderente viene deliberata dal consiglio direttivo,  su  proposta  del
segretario, nei confronti di colui che: 
    a) non ottemperi alle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei
regolamenti eventualmente  adottati  e  alle  deliberazioni  adottate
dagli organi del Movimento; 
    b) svolga attivita' contrarie agli interessi del Movimento; 
    c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, al Movimento. 
    4. Preliminarmente  all'adozione  della  misura  dell'espulsione,
l'aderente sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a
conoscenza dei fatti che  gli  vengono  addebitati  e  ascoltato  dal
consiglio direttivo, nel rispetto del principio del  contraddittorio,
al fine di garantire  all'interessato  il  diritto  di  difesa  e  il
diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A  tal
fine, l'interessato ha  diritto  di  produrre  memorie,  documenti  e
quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 
    Avverso  la  misura  dell'espulsione  l'aderente  puo'   proporre
reclamo  entro  trenta  giorni  al  collegio  dei  probiviri  che  si
pronuncia nei successivi trenta giorni. 
    5.  L'aderente  puo'  recedere  in  qualunque  momento   mediante
comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. 
    6. In tutti i  casi  di  scioglimento  del  rapporto  associativo
gli/le aderenti non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio del
Movimento. 
 
                               Art. 9. 
                        Organi del Movimento 
 
    1. Gli organi del Movimento sono: 
      il congresso; 
    il consiglio direttivo; 
    il segretario; 
    il Presidente; 
    il Tesoriere; 
    il collegio dei probiviri. 
 
                              Art. 10. 
                            Il congresso 
 
    1. Il congresso e' l'organo  deliberativo  del  Movimento  ed  e'
convocato  in  via  ordinaria  ogni  tre  anni  dal   segretario   su
deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la
data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti. 
    2. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal
segretario su richiesta  di  almeno  due  terzi  dei  componenti  del
consiglio direttivo in carica. 
    3. Il  congresso  e'  il  massimo  organo  del  Movimento  ed  e'
costituito da tutti/e gli/le aderenti. 
    4. Il congresso, a maggioranza dei votanti: 
    a) definisce la linea politica del Movimento; 
    b) approva lo statuto e le sue modificazioni; 
    c) elegge il segretario; 
    d) elegge i componenti del consiglio direttivo; 
    e) elegge il collegio dei probiviri. 
    5. Il  regolamento  del  congresso  disciplina  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  e  le  modalita'  di  votazione  al  fine  di
consentire che, nei singoli organi del movimento, almeno un terzo dei
membri  (arrotondato  per  eccesso)   appartenga   al   genere   meno
rappresentato. 
 
                              Art. 11. 
                       Il consiglio direttivo 
 
    1. Il consiglio direttivo e' composto da  sei  membri,  oltre  al
segretario eletto dal congresso. 
    2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. 
    3. La prima riunione del consiglio  direttivo  e'  convocata  dal
segretario ed elegge il Presidente,  quale  primo  atto  del  proprio
insediamento. 
    4. Il consiglio e' organo esecutivo e di gestione del Movimento. 
    5. Il consiglio direttivo: 
    delibera sulla linea politica del Movimento, nel  rispetto  degli
indirizzi dettati dal congresso, e sugli atti rilevanti in  cui  essa
si esprime; 
    indice il congresso in seduta  ordinaria  e  straordinaria  e  ne
definisce i regolamenti; 
    nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere; 
    nomina il soggetto incaricato della  certificazione  esterna  del
bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13/2014; 
    determina  con  apposito  regolamento   l'importo   delle   quote
associative annuali; 
    adotta le disposizioni attuative dello statuto; 
    approva i programmi elettorali del Movimento; 
    delibera su proposta del segretario in ordine alle candidature; 
    con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge,  approva
il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere. 
    6. Il consiglio direttivo e' presieduto dal  Presidente,  che  lo
convoca almeno una volta ogni tre mesi. In  via  straordinaria,  deve
essere convocato se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. 
    7. Il  consiglio  direttivo  e'  validamente  costituito  con  la
presenza della meta' piu' uno dei  membri  in  carica  e  delibera  a
maggioranza assoluta dei presenti. 
    8. Il consiglio direttivo si riunisce presso  la  sede  legale  o
presso altra sede,  purche'  nel  territorio  dello  Stato  italiano,
mediante avviso di convocazione trasmesso a  mezzo  e-mail  o  fax  o
lettera raccomandata, dal Presidente e contiene la data, il  luogo  e
l'ora dell'adunanza oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
                              Art. 12. 
                            Il segretario 
 
    1. Il segretario e' eletto dal congresso e dura in carica per tre
anni. 
    2. Il segretario e' l'organo di indirizzo politico del Movimento. 
    3. Il segretario ha la rappresentanza politica del Movimento,  ne
tutela l'interesse generale, attua la linea politica determinata  dal
consiglio direttivo, nel rispetto degli indirizzi  del  congresso,  e
sottopone  al  consiglio  direttivo  le  proposte  in   ordine   alle
candidature. 
    4. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento ed  e'
il responsabile della gestione economico-finanziaria  e  patrimoniale
del Partito. 
    Il segretario ha la responsabilita',  sotto  le  direttive  e  la
supervisione  strategica  del  consiglio  direttivo,  della  gestione
amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale,  nei
limiti della quale e' a lui attribuita la legale  rappresentanza  del
Partito negli atti e in giudizio. 
    Negli stessi limiti  esercita  tutti  i  poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del  principio
di economicita' dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese. 
    In particolare, a titolo esemplificativo, il segretario: 
    a) e' legittimato alla riscossione delle entrate; 
    b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli
scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture  di
beni, prestazioni  di  servizi,  realizzazione  di  lavori  e  opere,
nonche' contratti di locazione anche  finanziaria,  e  acquistando  e
alienando  beni  mobili,  mobili  registrati  ed  immobili;  effettua
pagamenti ed incassa crediti; 
    c) recluta il personale, determinandone lo  stato  giuridico,  il
trattamento  economico  e  le  promozioni;  richiede  l'ammissione  a
trattamenti straordinari di integrazione salariale  consentiti  dalla
legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei  casi  e
nelle forme previsti  dalla  legge  e  dal  regolamento  interno  del
personale; 
    d) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti
in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali,  previdenziali
e giuslavoristici; 
    e) instaura rapporti  bancari  continuativi  nel  rispetto  della
vigente  normativa   antiriciclaggio   sulla   tracciabilita'   delle
operazioni e sull'identificazione di clienti  e  titolari  effettivi,
aprendo conti correnti,  richiedendo  fidi,  aperture  di  credito  e
anticipazioni, contraendo mutui e  prestiti,  in  generale  compiendo
tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche  per  tramite
di persone di fiducia da  lui  delegate  con  atto  scritto;  sceglie
banche di  comprovata  solidita'  finanziaria  e  negozia  al  meglio
interessi attivi e passivi, commissioni e spese; 
    f) dirige, coordina e controlla  le  attivita'  e  le  operazioni
gestorie; 
    g) gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per  campagne
elettorali e predispone le relative rendicontazioni. 
    5. Se il segretario cessa la carica prima  del  termine  del  suo
mandato, il Presidente convoca senza indugio il  consiglio  direttivo
per l'indizione del congresso. 
 
                              Art. 13. 
                            Il Presidente 
 
    1.  Il  consiglio  direttivo  elegge  il  Presidente  alla  prima
riunione di insediamento. 
    2. Il Presidente dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile. 
    3. Il  Presidente  presiede  le  riunioni  del  consiglio  e  del
congresso  e  rappresenta  il  Movimento  a  livello  diplomatico  ed
istituzionale. 
 
                              Art. 14. 
                            Il Tesoriere 
 
    1. Il Tesoriere e' nominato dal consiglio direttivo,  all'interno
dei propri membri. 
    2. La carica e' cumulabile con quella di segretario. 
    3. Egli predispone il  bilancio  di  previsione  ed  il  bilancio
consuntivo e li sottopone al consiglio direttivo. 
    4. Il Tesoriere dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile. 
 
                              Art. 15. 
                 Fonti di finanziamento e patrimonio 
 
    1. In base alla legislazione vigente, le  entrate  del  Movimento
sono le seguenti: 
      quote associative; 
    contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; 
    contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria  del
due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; 
    donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; 
    ogni altra entrata prevista dalla legge. 
    2. Il consiglio direttivo determina,  con  apposito  regolamento,
l'importo  delle  quote  associative  e  criteri  con  i  quali  sono
assicurate le risorse alla promozione di azioni  positive  in  favore
delle  giovani  generazioni  e  della  parita'  tra  i  sessi   nella
partecipazione alla politica e  nell'accesso  alle  cariche  elettive
europee, nazionali e locali. 
 
                              Art. 16. 
              Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 
 
    1. Ciascun esercizio  della  gestione  economico-finanziaria  del
Movimento dura un anno e termina al 31 dicembre. 
    2. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone  il
bilancio preventivo da sottoporre  all'approvazione  della  consiglio
direttivo 
    3. Il Tesoriere, entro il termine di quattro mesi dalla  chiusura
dell'esercizio,  redige  il   bilancio   consuntivo   da   sottoporre
all'approvazione del consiglio direttivo, redatto e composto  secondo
la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. 
    5. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli
statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti politici» sono riservati alla competenza del segretario,  che
provvede a  tutti  gli  adempimenti  connessi  ai  controlli  e  agli
obblighi di trasparenza e  pubblicita'  dei  bilanci  previsti  dalla
legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni  della
Commissione, inclusi gli  inviti  a  sanare  eventuali  irregolarita'
contabili ed inottemperanze ad obblighi di legge.». 
 
                              Art. 17. 
          Soggetto incaricato della certificazione esterna 
 del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014 
 
    1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza  nella
propria gestione, ai sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni
dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge  n.  96  del  2012,  il
controllo della gestione contabile e  finanziaria  del  Movimento  e'
affidato ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010. 
    2. Il controllo e' affidato con un incarico di durata triennale e
in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio relativo  al
terzo anno. 
    3. L'incarico e' rinnovabile per  un  massimo  di  ulteriori  tre
esercizi consecutivi. 
    4. Il soggetto incaricato della revisione esprime,  con  apposita
relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo dell'esercizio. A  tal
fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle
scritture contabili. Controlla, altresi', che il bilancio  consuntivo
sia conforme alle scritture ed alla  documentazione  contabile,  alle
risultanze  degli  accertamenti  eseguiti  e  alle   norme   che   lo
disciplinano. 
    5. Il soggetto incaricato viene nominato dal consiglio  direttivo
su proposta del segretario. 
 
                              Art. 18. 
                             Candidature 
 
    1. La selezione delle candidature per le elezioni dei membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale,
dei consigli delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco  e
presidente di regione e di  provincia  autonoma  sono  approvate  dal
consiglio direttivo. 
    2. Le candidature vengono sottoposte dal segretario al  consiglio
direttivo sulla base dei criteri stabiliti  da  apposito  regolamento
approvato dal consiglio direttivo che dovra' comunque  prevedere  che
almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga  al
genere meno rappresentato e recepire quanto disposto  dal  codice  di
autoregolamentazione per le candidature approvato  dalla  Commissione
parlamentare antimafia. 
 
                              Art. 19. 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  La  disciplina  delle  incompatibilita'  e'  rimessa  ad   un
regolamento  proposto  dal  segretario  e  approvato  dal   consiglio
direttivo. 
 
                              Art. 20. 
                          Pari opportunita' 
 
    1.  Il  Movimento  promuove  azioni   volte   a   favorire   pari
opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del  Partito
e  alla  formulazione  delle  liste  per   la   partecipazione   alle
competizioni elettorali di ogni livello. 
    2. Il consiglio direttivo delibera gli atti di indirizzo  per  il
perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma. 
 
                              Art. 21. 
                       Giurisdizione esclusiva 
 
    1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli/le iscritti/e
al Movimento, nonche' tra gli esponenti degli  organi  statutari,  e'
previsto il ricorso preventivo al collegio dei probiviri. 
 
                              Art. 22. 
                       Collegio dei probiviri 
 
    1. Il collegio dei probiviri e' l'organo  di  garanzia.  Esso  e'
composto da numero cinque membri nominati dal congresso. 
    2.  Il  procedimento  innanzi  al  collegio  dei   probiviri   e'
improntato al rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicita',
tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. 
    3. Le decisioni  vengono  depositate  presso  la  segreteria  del
Collegio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. 
    4.  Con  regolamento  approvato  dal  consiglio  direttivo   sono
stabilite le regole di  procedura,  i  principi  e  le  sanzioni  che
derivano dalla violazione delle norme  del  presente  statuto  e  dei
regolamenti, le modalita' per garantire e regolare  il  procedimento,
nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Collegio. 
    5. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
    6. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un  Presidente
e un segretario ed e' competente a giudicare sulle seguenti materie: 
    sanzioni  comminate  dal  consiglio  direttivo  in  relazione   a
infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento; 
    ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del
Movimento previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati; 
    controversie insorte tra gli organi del Movimento; 
    controversie  relative  all'assunzione  e/o  alla  perdita  dello
status di elettore o di iscritto,  nonche'  alla  decadenza  da  tale
qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per
altre gravi violazioni; 
    ogni altra materia in conformita' alle previsioni del regolamento
di cui al presente articolo. 
    7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti  del
collegio dei probiviri e' fatto  divieto  di  presentare  la  propria
candidatura per qualunque carica nel Movimento. 
 
                              Art. 23. 
                Decisioni del collegio dei probiviri 
 
    1.  Il  collegio  dei  probiviri   decide   a   maggioranza   con
l'intervento  di  almeno  tre  membri  entro  novanta  giorni   dalla
presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento  si
estingue restando, in tal caso le parti legittimate a far  valere  le
proprie  pretese,  domande   ed   eccezioni   dinanzi   all'Autorita'
giudiziaria ordinaria. 
    2.  Il  provvedimento  assunto  dal  collegio  dei  probiviri  e'
definitivo. 
    3. In caso di dimissioni o  impedimento  permanente  di  uno  dei
membri del collegio dei probiviri, questi  viene  sostituito  con  le
medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti. 
 
                              Art. 24. 
                         Misure disciplinari 
 
    1.  Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento,   le   misure
disciplinari sono: 
    (i) l'ammonizione; 
    (ii) la sospensione; 
    (iii) l'espulsione; 
    (iv)  l'interdizione  dal  compiere  attivita'  che   coinvolgano
direttamente od indirettamente il Movimento. 
    2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di
lieve e media entita'. 
    3. L'espulsione e l'interdizione  sono  inflitte  per  violazioni
gravi alla disciplina. 
    4. Il provvedimento di espulsione e  di  interdizione  e'  sempre
reso di pubblico dominio. 
 
                              Art. 25. 
                        Potere regolamentare 
 
    1. Il consiglio direttivo, qualora non  altrimenti  disposto  dal
presente  statuto,  provvede  all'emanazione  di   tutte   le   norme
regolamentari necessarie per l'esecuzione del  presente  statuto  che
una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli  effetti  di
legge del presente statuto. 
 
                              Art. 26. 
                            Scioglimento 
 
    1. Lo scioglimento del Movimento puo' avvenire con  deliberazione
del congresso, che dispone contemporaneamente la nomina  uno  o  piu'
liquidatori, le modalita' di  svolgimento  della  liquidazione  e  la
destinazione  del   patrimonio   del   Movimento   stesso,   mediante
provvedimento preso con votazione  favorevole  di  almeno  l'80%  dei
votanti. 
 
                              Art. 27. 
                      Trasparenza e pubblicita' 
 
    1.   Il   Movimento   assicura   informazione,   trasparenza    e
partecipazione e si uniforma alle  disposizioni  legislative  di  cui
all'art. 5 della legge n. 13 del 2014. 
    2.  Oltre  alle  forme  di  coinvolgimento  diretto   delle/degli
aderenti, si avvale di un sito Internet  attraverso  il  quale  rende
visibili,  anche  da  parte  delle   persone   disabili,   tutte   le
informazioni sulla  vita  politica  interna,  sulle  riunioni,  sulle
deliberazioni politiche  adottate,  sui  propri  organi  associativi,
nonche' sui  proprio  bilanci,  completi  di  tutte  le  relazioni  a
corredo. 
 
                              Art. 28. 
                   Norme finali e di coordinamento 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si
applicano le disposizioni del codice  civile  e  le  norme  di  legge
vigenti in materia. 
    (Omissis). 
 
                                                         Allegato «A» 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                   STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO» 
 
                               Art. 1. 
                        Principi fondamentali 
 
    Il Partito «Centro democratico», in forma abbreviata «CD», e'  un
Partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che  si
ispira  alla  Costituzione  ed  ai  suoi   valori   fondamentali   di
democrazia,  solidarieta'  e  pluralismo  e  concorre,   con   metodo
democratico, a determinare la politica nazionale. 
    Il Partito politico «Centro democratico» ha durata illimitata. 
    Il «Centro democratico»  muove  da  un'idea  partecipativa  della
dimensione politica che, coniugando i diritti e le  liberta',  con  i
doveri e le responsabilita', si propone di  radicare  le  istituzioni
politiche, sociali ed economiche del Paese sulla  base  dei  seguenti
principi: 
    affermazione della piena  sovranita'  popolare,  che  si  traduce
nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di  democrazia
diretta e nel potere  di  scegliere  i  propri  rappresentanti  negli
organi eleggibili; 
    riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in
modo che possa compiere le proprie scelte, facendo  valere  i  propri
diritti e adempiendo ai propri doveri; 
    impegno di rimuovere gli ostacoli  che  limitano  la  liberta'  e
l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunita', per
sviluppare pienamente e liberamente la propria personalita'; 
    riconoscimento   del   lavoro,    inteso    come    realizzazione
dell'individuo e delle sue  aspirazioni  materiali  e  spirituali,  e
quindi della societa' tutta; 
    promozione   della   partecipazione   politica   delle    giovani
generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle  loro
competenze e capacita'; 
    affermazione di un modello di sviluppo: 
    1)   responsabile,   attraverso   investimenti   piu'    efficaci
nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura; 
    2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle  risorse  coerente
con i bisogni futuri oltre che attuali; 
    3)  solidale,  in  grado  di  produrre  ricchezza  e  distribuire
benessere sociale; 
    rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali  al
suo interno; 
    garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle  cariche
politiche ed istituzionali; 
    promozione dell'obiettivo della presenza paritaria  di  donne  ed
uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi  e  per  le
candidature; 
    garanzia di  un  sistema  informativo  telematico  finalizzato  a
favorire  la  circolazione  di  idee  e  di  proposte  e  a   rendere
accessibili tutte  le  attivita'  e  le  deliberazioni  degli  organi
dirigenti; 
    realizzazione  di   percorsi   formativi   e   di   studio,   per
l'elaborazione collettiva degli  indirizzi  politico-programmatici  e
per il consolidamento di competenza specifiche. 
 
                               Art. 2. 
                               Simbolo 
 
    Il simbolo del «Centro democratico» e' cosi' descritto: «Il  logo
e' composto da una circonferenza suddivisa in due  semicirconferenze.
Nella semicirconferenza superiore, su  fondo  bianco  al  centro,  e'
posta una composizione di lettere "C" e "D" in  carattere  maiuscolo,
con la lettera "C" di colore rosso che contiene  al  suo  interno  la
lettera "D" di colore bianco, il cui centro e' di colore verde. Nella
semicirconferenza inferiore, su fondo arancio scuro, scritto  su  due
righe, vi e' il lettering "Centro democratico" di colore bianco». 
    Detto simbolo viene allegato in veste grafica al presente statuto
onde costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
                               Art. 3. 
                               S e d e 
 
    «Centro democratico» ha sede in Roma,  in  via  G.  Pierluigi  da
Palestrina n. 63. Puo' costituire sedi secondarie in ogni comune  del
territorio italiano ed anche all'estero. 
 
                               Art. 4. 
                      Requisiti degli iscritti 
 
    Possono  essere  iscritti  del  «Centro  democratico»   tutti   i
cittadini italiani e gli stranieri  in  regola  con  il  permesso  di
soggiorno, che abbiano compiuto  il  sedicesimo  anno  di  eta'  che,
condividendo  i  principi  ed  il  programma  politico   vi   abbiano
formalmente aderito. 
    L'iscrizione al Partito e'  individuale  ed  annuale.  L'iscritto
accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato
nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la  sede
nazionale di «Centro democratico». 
    La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento
della quota associativa. 
    Con l'adesione al «Centro democratico», gli iscritti accettano il
presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. 
    Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della
campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per
il rinnovo della tessera. 
 
                               Art. 5. 
                       Diritti degli iscritti 
 
    Ogni iscritto ha il diritto di: 
    partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo  alla
formazione della proposta politica e alla sua attuazione; 
    elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato  a
cariche interne  al  «Centro  democratico»  secondo  le  norme  dello
statuto e le disposizioni regolamentari; 
    concorrere alla formazione delle liste del  «Centro  democratico»
ad ogni livello territoriale; 
    avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica  interna
per una partecipazione consapevole; 
    ricorrere agli organismi di garanzia secondo le  norme  stabilite
dal presente statuto; 
    vedere garantito il rispetto della vita privata e  la  protezione
dei  dati  personali  ai  sensi  della  vigente   normativa   e,   in
particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto  legislativo
n.  196  del  30  giugno  2003  e  successive  modificazioni  e   del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107
del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. 
 
                               Art. 6. 
                        Doveri degli iscritti 
 
    Ogni iscritto ha il dovere di: 
    osservare il presente statuto,  i  regolamenti  ed  i  deliberati
degli organi; 
    tenere una irreprensibile condotta morale in tutte  le  attivita'
politiche; 
    tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento  leale
e  corretto,  con  il  massimo  rispetto  della  dignita'   e   della
personalita' di ciascun iscritto; 
    concorrere a sostenere l'attivita' del Partito;  in  particolare,
gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Centro democratico» e  gli
amministratori hanno il dovere di versare la  quota  stabilita  dalla
Direzione nazionale; 
    favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico; 
    l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. 
 
                               Art. 7. 
                 Perdita della qualita' di iscritto 
 
    La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi: 
    recesso, comunicato per iscritto a mezzo  raccomandata  o  e-mail
indirizzata alla Direzione nazionale; 
    per decadenza, a seguito  di  mancato  rinnovo  dell'adesione  al
Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento; 
    per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento  disciplinare
per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto,  dei
regolamenti, del codice  etico  e  ai  deliberati  degli  organi  del
Partito; 
    scioglimento del Partito. 
    La perdita  della  qualita'  di  iscritto  comporta  l'automatica
decadenza da  qualsiasi  carica  ricoperta  all'interno  del  «Centro
democratico» e non attribuisce il diritto  al  rimborso  della  quota
annuale versata. 
 
                               Art. 8. 
                         Adesione al Partito 
 
    La Direzione nazionale del  Partito  emana  apposito  regolamento
contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al Partito. 
    Il  regolamento  per  le  adesioni  approvato   dalla   direzione
nazionale disciplina i  requisiti,  le  modalita'  di  iscrizione  al
Partito, l'importo della quota associativa e la quota da  versare  da
parte degli eletti iscritti al Partito. 
    L'adesione al «Centro democratico» prevede l'adesione alla  linea
politica e al programma, al rispetto da parte  degli  iscritti  dello
statuto e degli eventuali regolamenti. 
    Non possono aderire al Partito coloro che in base al codice etico
non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o  aderiscano  ad
associazioni  o  movimenti  aventi  finalita'  politiche   o   ideali
contrastanti con quelle del Partito. 
 
                               Art. 9. 
                     Articolazione territoriale 
 
    Il  Partito  «Centro  democratico»  si  articola  sul  territorio
attraverso idonei modelli  organizzativi,  regionali,  provinciali  e
comunali, definiti nell'ambito dei principi  stabiliti  nell'apposito
regolamento approvato dalla Direzione nazionale. 
 
                              Art. 10. 
           Articolazione territoriale di base: il circolo 
 
    Il «Centro democratico»  e'  articolato  a  livello  territoriale
attraverso strutture di base, denominate «circoli,» che costituiscono
il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di  partecipazione
alla vita del Partito. 
    Il  circolo  puo'  prevedere,  attraverso  autonomo  regolamento,
modalita' organizzative di tipo settoriale, tematico e telematico. La
costituzione dei circoli territoriali e tematici richiede la presenza
di almeno dieci iscritti. 
    Ogni associazione  di  base  ha  autonomia  politica  nell'ambito
territoriale nel rispetto delle linee  guida  espresse  dagli  organi
deliberativi nazionali regionali e provinciali. 
    I circoli  sono  organismi  politici  autonomi  che  operano  sul
territorio:  non  possono   impegnare   giuridicamente   il   «Centro
democratico» ne' rappresentarlo nei confronti di terzi. 
 
                              Art. 11. 
                         Organi del circolo 
 
    Gli organi del circolo sono: 
    l'assemblea del circolo; 
    il direttivo del circolo; 
    il coordinatore del circolo. 
    L'assemblea del circolo e'  l'organo  deliberativo,  composto  da
tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. 
    L'assemblea del circolo svolge le seguenti funzioni: 
    azione  di  indirizzo  delle  attivita'  dei  gruppi   consiliari
comunali; 
    attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa  del
Partito; 
    approvazione della relazioni  annuali  del  coordinatore  locale,
delle linee programmatiche per l'attivita' del Partito nel comune; 
    decisione in ordine alle alleanze politiche e  alla  composizione
delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge  n.
215 del 2012. In caso di piu' circoli di uno stesso comune  le  liste
per le elezioni comunali sono decise dalla riunione  congiunta  delle
assemblee dei circoli; 
    elezione del coordinatore; 
    elezione del direttivo. 
    L'assemblea del circolo deve essere convocata  almeno  tre  volte
l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando
se ne ravvisa la necessita'. 
    Un apposito regolamento disciplina l'attivita' dell'assemblea, le
sue funzioni, le modalita' di convocazione e  di  comunicazione  agli
associati, i quorum costitutivi e  deliberativi  e  le  modalita'  di
esercizio del voto. 
    Il direttivo del circolo  attua  le  linee  politiche  deliberate
dall'assemblea e ha funzioni esecutive. 
    Gli eletti e gli amministratori di  ogni  livello,  iscritti  nel
circolo, fanno parte di diritto del direttivo del circolo. 
    Il direttivo del circolo  viene  rinominato  ogni  due  anni,  in
contemporanea con l'elezione del coordinatore. 
    Nell'insieme dell'organo  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  e   nella   sua
composizione  deve  essere  garantita  la   presenza   di   eventuali
minoranze. 
    Il coordinatore del circolo ha la rappresentanza del Partito  nel
territorio di competenza del circolo: 
    promuove, indirizza e coordina l'attivita' del Partito; 
    convoca e presiede l'assemblea di circolo  ed  il  direttivo,  e'
responsabile dell'esecuzione delle delibere; 
    cura i rapporti con gli organismi istituzionali; 
    puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per
un miglior funzionamento dello stesso. 
    Il mandato non puo' superare i due anni, con la  possibilita'  di
venire rieletti per un secondo mandato. 
 
                              Art. 12. 
                      Articolazione provinciale 
 
    Le  strutture  provinciali  sono  regolamentate   attraverso   un
regolamento conforme ai principi ed alle norme del  presente  statuto
approvato dal consiglio nazionale. 
 
                              Art. 13. 
                Organi dell'articolazione provinciale 
 
    Gli organi dell'articolazione provinciale sono: 
    il congresso provinciale; 
    il direttivo provinciale; 
    il segretario provinciale. 
    Il congresso provinciale e' composto: 
    dai coordinatori locali; 
    dagli eletti  e  dagli  amministratori  operanti  nel  territorio
provinciale; 
    dai delegati indicati dai circoli comunali. 
    Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni  e  svolge
le seguenti funzioni: 
    definisce la linea politica provinciale; 
    elegge il segretario provinciale; 
    elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale. 
    Un  apposito  regolamento  approvato  dal   consiglio   nazionale
disciplina l'attivita' del congresso provinciale, le sue funzioni, le
modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum
costitutivi e deliberativi,  le  modalita'  di  esercizio  del  voto,
garantendo la  tutela  delle  minoranze  nella  rappresentanza  negli
organismi. 
    Il  direttivo  provinciale  e'  composto  dai  coordinatori   dei
circoli, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia
e dagli eletti dal congresso provinciale. 
    Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni: 
    attua la politica del Partito nella provincia, nel  rispetto  dei
deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e
nazionali; 
    formula proposte agli organi regionali e nazionali; 
    predispone la lista e le candidature di competenza del territorio
provinciale, garantendo la parita' di accesso alle cariche elettive. 
    Ha la stessa durata del segretario provinciale. 
    Nell'insieme dell'organo  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  e   nella   sua
composizione  deve  essere  garantita  la   presenza   di   eventuali
minoranze. 
    Il  segretario  provinciale  ha  la  rappresentanza  politica  ed
elettorale del Partito nella provincia: 
    promuove e coordina l'attivita' degli organi  del  Partito  sulla
base delle deliberazioni dei competenti organi statutari; 
    convoca e presiede l'assemblea ed e' responsabile dell'esecuzione
dei loro deliberati; 
    cura i rapporti con  la  societa'  civile  e  con  gli  organismi
politici, sociali ed economici provinciali; 
    puo'  nominare  un  ufficio   esecutivo   e   assegnare   deleghe
specifiche; 
    dura in carica due anni e puo' essere  rieletto  per  un  secondo
mandato. 
 
                              Art. 14. 
                       Articolazione regionale 
 
    Le  strutture  regionali  regolamentano  la   propria   attivita'
attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme
ai principi ed alle norme del  presente  statuto  e  dei  regolamenti
approvati dagli organismi nazionali. 
 
                              Art. 15. 
                     Regioni a statuto speciale 
 
    Alle strutture regionali delle  regioni  a  statuto  speciale  e'
riconosciuta l'autonomia  politica,  programmatica,  organizzativa  e
finanziaria. Restano affidate alla potesta' degli organi nazionali le
decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee. 
 
                              Art. 16. 
                  Organi della struttura regionale 
 
    Gli organi della struttura regionale sono: 
    il congresso regionale; 
    la direzione regionale; 
    il segretario regionale. 
    Il congresso regionale e' convocato ogni due anni, e in ogni caso
in  occasione  della  convocazione  del  congresso  nazionale  ed  e'
composto dai coordinatori provinciali e dai delegati  espressi  dalle
assemblee  provinciali  nelle  forme  e  nei  termini  previsti   dal
regolamento approvato dal consiglio nazionale. 
    Il congresso regionale e' il massimo  organo  deliberativo  della
struttura regionale, determina  la  linea  politica  del  Partito  in
conformita' alle linee guida espresse dal congresso  nazionale  e  ai
deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale. 
    Un  apposito  regolamento  approvato  dal   consiglio   nazionale
disciplina l'attivita' del congresso, le sue funzioni,  le  modalita'
di  convocazione  e  di  comunicazione  agli  associati,   i   quorum
costitutivi e deliberativi,  le  modalita'  di  esercizio  del  voto,
garantendo la  tutela  delle  minoranze  nella  rappresentanza  negli
organismi. 
    La direzione regionale e' composta dal segretario  regionale,  da
un minimo di tre ad un massimo di  undici  componenti,  nominati  dal
congresso regionale,  da  esponenti  della  direzione  nazionale  del
Partito  iscritti  in  un  circolo  della  regione,   dai   segretari
provinciali, dai parlamentari eletti nella regione e dai  consiglieri
e assessori regionali. 
    La direzione regionale: 
    attua nella regione la linea politica del Partito: 
    elegge il segretario amministrativo regionale; 
    approva le relazioni  annuali  del  segretario  regionale  e  del
segretario amministrativo,  il  rendiconto  di  esercizio,  le  linee
programmatiche  per  l'attivita'  del  Partito  nella  regione,   nel
rispetto  dei  deliberati  congressuali  e  degli   indirizzi   della
Direzione nazionale; 
    formula proposte agli organi nazionali del Partito; 
    approva il programma e le candidature al consiglio regionale; 
    propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato  della
Repubblica ed al Parlamento europeo. 
    La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta
giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque,  almeno
una volte al mese. 
    La  direzione  regionale  ha  la  stessa  durata  del  segretario
regionale. 
    Nell'insieme dell'organo  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  e   nella   sua
composizione  deve  essere  garantita  la   presenza   di   eventuali
minoranze. 
    Il segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito
nella regione. 
    Svolge azione di  indirizzo  e  di  coordinamento  dell'attivita'
degli  organi  del  Partito  regionale  ed  impartisce  le  direttive
sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla  base  delle
deliberazioni dei competenti organi statutari. 
    Il segretario regionale: 
    convoca e presiede la direzione  regionale,  ed  e'  responsabile
dell'esecuzione dei suoi deliberati; 
    effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali; 
    cura i rapporti con  la  societa'  civile  e  con  gli  organismi
politici, sociali ed economici regionali. 
    La durata in carica del segretario regionale non puo' superare  i
due anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato. 
 
                              Art. 17. 
                          Organi nazionali 
 
    Sono organi nazionali del «Centro democratico»: 
    il congresso nazionale; 
    il consiglio nazionale; 
    la Direzione nazionale; 
    l'ufficio di presidenza nazionale; 
    il Presidente nazionale; 
    il Tesoriere nazionale; 
    il collegio dei probiviri. 
 
                              Art. 18. 
                       Il congresso nazionale 
 
    Il congresso nazionale si compone di  mille  componenti  delegati
dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai
sindaci  e  dagli  amministratori  dei  comuni  superiori  ai  15.000
abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai
congressi territoriali  garantendo  le  minoranze  e  la  parita'  di
genere, secondo modalita' definite da apposito regolamento  approvato
dal consiglio nazionale. 
    Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del  Partito  e  ne
definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato dal  consiglio
nazionale in via ordinaria ogni tre anni. 
    Elegge il Presidente  nazionale  ed  i  componenti  elettivi  del
consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo  nessuno
dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai  due
terzi e che nella sua composizione debba  essere  garantita  in  modo
proporzionale la presenza di eventuali minoranze. 
    Propone i programmi  e  delibera  gli  indirizzi  generali  della
politica del Partito. 
    Puo' modificare a maggioranza qualificata lo statuto, il  simbolo
e la denominazione del Partito. Tra un congresso ed il successivo  la
competenza  a  modificare  lo  statuto  e'  delegata   al   consiglio
nazionale. 
 
                              Art. 19. 
                       Il consiglio nazionale 
 
    Il consiglio nazionale e' composto da  200  delegati  eletti  dal
congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri  e  assessori
regionali, dai segretari regionali e dai sindaci iscritti al  «Centro
democratico». Il responsabile nazionale  dei  giovani  e  delle  pari
opportunita' fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto
deliberativo. 
    Il consiglio nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno  due
volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la
Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti. 
    E' il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il
successivo, e' convocato e presieduto dal Presidente nazionale. 
    Il consiglio nazionale e' l'organo che determina le politiche del
«Centro democratico» secondo le  linee  guida  decise  dal  congresso
nazionale, delibera con il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti. 
    Il Presidente nazionale puo' cooptare fino ad un massimo di dieci
esponenti della societa' civile, espressione del  mondo  del  lavoro,
del sociale, artistico o sportivo. 
    Il consiglio nazionale: 
    svolge funzioni di  coordinamento  e  di  indirizzo  rispetto  ai
coordinamenti territoriali; 
    puo', tra un congresso e il successivo, modificare  ed  integrare
lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi
dei presenti; 
    stabilisce  le  forme  di  aggregazione  con   altre   formazioni
politiche, anche di  carattere  sovranazionale,  e  su  proposta  del
Presidente nazionale delibera l'adesione  e/o  federazione  ad  altre
associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; 
    elegge i componenti della Direzione nazionale; 
    elegge,  su  proposta  del  Presidente  nazionale,  il  Tesoriere
nazionale; 
    elegge il collegio nazionale dei probiviri; 
    approva entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente  il  bilancio
preventivo ed entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  il  rendiconto  di
esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'  anche
ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012; 
    puo'  istituire  eventuali  forum  tematici,   finalizzati   alla
realizzazione di momenti pubblici di discussione; 
    approva il regolamento per il congresso nazionale; 
    approva i  regolamenti  di  gestione  e  di  distribuzione  delle
eventuali risorse alle articolazioni territoriali; 
    approva i regolamenti delle formazioni associative  collegate  al
Partito; 
    approva il regolamento per le candidature; 
    approva il regolamento del collegio dei probiviri. 
    Tre assenze di  seguito,  senza  giustificazione,  comportano  la
decadenza automatica dal consiglio nazionale. Ogni  sostituzione  dei
componenti del consiglio nazionale tra un congresso  e  un  altro  e'
attribuita alla Direzione nazionale. 
    Nell'insieme dell'organo  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  e   nella   sua
composizione deve essere garantita in modo proporzionale la  presenza
di eventuali minoranze. 
    Il  consiglio  nazionale  viene  rinnovato  ad   ogni   congresso
nazionale. 
 
                              Art. 20. 
                       La Direzione nazionale 
 
    La Direzione nazionale e'  composta  da  massimo  trenta  membri,
eletti dal consiglio nazionale con metodo  proporzionale,  garantendo
la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere. 
    La Direzione nazionale e' convocata e presieduta  dal  Presidente
nazionale. 
    Sono  membri  di  diritto,  oltre  al  Presidente  nazionale,   i
parlamentari  nazionali  e  i  segretari  regionali,   il   Tesoriere
nazionale, il responsabile dei giovani, il  responsabile  delle  pari
opportunita'. I responsabili di settore sono convocati per le materie
di loro competenza. 
    La Direzione nazionale ha funzioni esecutive ed  attua  le  linee
politiche del Partito in conformita' agli orientamenti del  congresso
nazionale e del consiglio nazionale. 
    La Direzione nazionale coadiuva  il  Presidente  nazionale  nella
direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e'
consultato sulle questioni politiche ed organizzative di  particolare
rilievo. 
    La Direzione nazionale e' convocata dal  Presidente  almeno  ogni
tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti. La Direzione nazionale delibera con  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti, con la presenza di  almeno  la  meta'
piu' uno dei suoi membri; in caso di parita' di voto, prevale  quello
espresso dal Presidente. 
    La Direzione nazionale: 
    approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; 
    approva le liste per le elezioni politiche ed europee  garantendo
il rispetto per le minoranze;  ratifica  le  liste  per  le  elezioni
regionali; 
    determina sia l'importo della quota  associativa  annuale  dovuta
dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli
eletti nelle assemblee rappresentative; 
    delibera  sui  documenti  e  sulle  proposte  da  sottoporre   al
consiglio nazionale; 
    nomina la societa' di revisione contabile; 
    determina i criteri con i quali sono  assicurate  le  risorse  ai
vari organi e strutture territoriali. 
    Nell'insieme della direzione nazionale  nessuno  dei  due  generi
puo' essere rappresentato in misura superiore ai due  terzi  e  nella
sua composizione deve  essere  garantita  la  presenza  di  eventuali
minoranze. 
    La direzione nazionale dura  in  carica  due  anni;  tre  assenze
ingiustificate   consecutive   comportano   l'automatica    decadenza
dall'organo. 
 
                              Art. 21. 
                  L'ufficio di Presidenza nazionale 
 
    Il Presidente nazionale nelle sue funzioni nomina per affiancarlo
nella sua attivita' un ufficio di Presidenza nazionale con compiti  e
deleghe  specifiche.  L'ufficio  di  Presidenza  nazionale  attua   i
deliberati della Direzione nazionale e del consiglio nazionale. 
    E'  presieduto  e  convocato  dal  Presidente  nazionale  che  su
specifiche  tematiche  puo'  convocare  i  responsabili  di   settore
competenti della materia. 
    Nell'insieme dell'organo  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  e   nella   sua
composizione deve essere garantita in modo proporzionale la  presenza
di eventuali minoranze. 
 
                              Art. 22. 
                       Il Presidente nazionale 
 
    Il  Presidente  nazionale  ha  la  rappresentanza   politica   ed
elettorale del «Centro democratico», lo rappresenta in tutte le  sedi
politiche ed istituzionali, attua la linea politica  e  programmatica
decisa dal congresso nazionale e dal consiglio nazionale. 
    Il Presidente nazionale: 
    dirige e coordina l'attivita' del Partito; 
    convoca e presiede la Direzione nazionale, il consiglio nazionale
e l'ufficio di Presidenza nazionale  e  ne  stabilisce  l'ordine  del
giorno; 
    guida  la  delegazione  del  Partito  nelle   consultazioni   del
Presidente della  Repubblica  e  nei  rapporti  con  le  altre  forze
politiche; 
    ha la rappresentanza elettorale del Partito, gestisce l'uso della
denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno
e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello; 
    nomina i responsabili di settore; 
    dura in carica tre anni e  puo'  essere  eletto  per  un  secondo
mandato; 
    viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale. 
 
                              Art. 23. 
                       Il Tesoriere nazionale 
 
    Il Tesoriere nazionale e' eletto dal consiglio nazionale, dura in
carica due anni e non  puo'  essere  eletto,  senza  possibilita'  di
deroga, per piu' di tre mandati consecutivi. 
    Nell'ipotesi in cui, per qualunque  motivo,  il  Tesoriere  cessi
dalla carica prima del termine, il Presidente  nazionale  designa  un
Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione  del
consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere. 
    Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale  e  giudiziale
del Partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi  dell'art.  36  e
seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze; 
    Il  Tesoriere  nazionale  puo'  essere  revocato  dal   consiglio
nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta
il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti  l'assemblea
nazionale. 
    Il Tesoriere nazionale cura ed e'  responsabile  delle  attivita'
economiche, finanziarie, patrimoniali,  contabili  ed  amministrative
del Partito. Non puo' assumere cariche in societa',  associazioni  ed
enti che erogano o ricevono contributi dal Partito. 
    Il Tesoriere nazionale: 
    cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dei   registri   contabili,
amministrativi e sociali previsti dalla legge; 
    gestisce ogni attivita'  relativa  alle  erogazioni  liberali  in
denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche
o da persone giuridiche; 
    compie atti di ordinaria e straordinaria  amministrazione  aventi
rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per  conto  del
«Centro democratico»; 
    e'  responsabile  della   gestione   amministrativa,   contabile,
finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5
della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 
    agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione,
assicurandone  l'equilibrio  finanziario  e  ha  la   responsabilita'
autonoma, individuale ed esclusiva; 
    e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36; 
    effettua pagamenti ed incassa crediti; 
    stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di  locali  per
lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di
natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8  della
legge n. 96/2012; 
    recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento
economico  ed   eventuali   promozioni;   richiede   l'ammissione   a
trattamenti straordinari di integrazione salariale  consentiti  dalla
legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei  casi  e
nelle forme previste dalla legge; 
    puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in
materia legale e di adempimenti contabili, fiscali,  previdenziali  e
giuslavoristici; 
    instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente
normativa  antiriciclaggio  sulla  tracciabilita'  delle   operazioni
aprendo conti correnti,  richiedendo  fidi,  aperture  di  credito  e
anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e  in  generale  compiendo
tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; 
    predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone  al  consiglio
nazionale. 
    predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con  i
relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile
e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il
15 luglio sul sito Internet di «Centro democratico». 
    Ogni   organo   delle   strutture   regionali,   provinciali    e
territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa
e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere.
La mancata osservanza  di  tale  disposizioni  e'  motivo  di  azione
disciplinare nei confronti dei singoli associati. 
    Il  Tesoriere  non  puo',  senza  preventiva  autorizzazione  del
consiglio nazionale da richiedersi  presentando  apposita  relazione,
concludere  operazioni  eccedenti  il  limite  di   spesa   di   euro
100.000,00. 
    Il Tesoriere detiene la competenza per i  rapporti  istituzionali
con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza  e
il controllo dei rendiconti dei partiti politici».  Egli  provvede  a
tutti gli adempimenti connessi  ai  controlli  ed  agli  obblighi  di
trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti  dalla
legge. Il Tesoriere e' l'organo competente a  ricevere  comunicazioni
della  commissione,   inclusi   gli   inviti   a   sanare   eventuali
irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. 
 
                              Art. 24. 
                  Controllo contabile e finanziario 
 
    Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a
una societa' di revisione iscritta nell'albo  speciale  tenuto  dalla
CONSOB ai sensi dell'art. 161,  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   o,
successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art.  2
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    La societa' di revisione e' nominata dalla Direzione nazionale. 
    La societa' di  revisione  certifica  la  regolare  tenuta  della
contabilita'  sociale  ed  esprime  un  giudizio  sul  rendiconto  di
esercizio allo scopo di garantire la  trasparenza  e  la  correttezza
nella gestione contabile e finanziaria., in applicazione dell'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
 
                              Art. 25. 
                             Il bilancio 
 
    L'esercizio sociale ha inizio il  1°  gennaio  e  termina  il  31
dicembre di ogni anno. 
    Il  Tesoriere  nazionale  redige  annualmente  il   bilancio   di
esercizio del Partito  in  conformita'  alla  normativa  speciale  in
materia di partiti politici, composto dallo stato  patrimoniale,  dal
conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una  relazione
sull'andamento della gestione. 
    Il bilancio preventivo ed il  rendiconto  di  esercizio  e  stato
patrimoniale sono approvati dal consiglio  nazionale  rispettivamente
entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno. 
 
                              Art. 26. 
                     Finanziamenti e patrimonio 
 
    Le attivita' del Partito sono finanziate da: 
    le quote di adesione degli iscritti; 
    le quote versate dagli eletti e dagli amministratori; 
    i contributi di legge; 
    i proventi delle feste, delle manifestazioni del Partito e  delle
raccolte fondi; 
    ogni altro provento  ordinario  o  straordinario  proveniente  da
alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; 
    erogazioni liberali in denaro effettuate  da  persone  fisiche  e
giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti  mortis  causa  e
ogni altra entrata prevista dalla legge; 
    i contributi indiretti derivanti  dalla  destinazione  volontaria
del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
    I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi  e
strutture  territoriali  -  nonche'  alla  promozione  delle   azioni
positive in favore dei giovani e della  parita'  tra  i  sessi  nella
partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni
livello  -   sono   quelli   di   proporzionalita',   programmazione,
economicita' ed equa ripartizione. 
    Il patrimonio di «Centro democratico» e'  costituito,  oltre  che
dalle suddette voci, anche dai  beni  mobili,  mobili  registrati  ed
immobili, dai valori mobiliari e dai diritti  patrimoniali,  reali  e
personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro,  a  seguito  di
atti tra  vivi  o  mortis  causa.  Suddetto  patrimonio  puo'  essere
utilizzato - nel rispetto del principio di economicita'  -  all'unico
scopo di soddisfare le finalita' statutarie di «Centro democratico» e
per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue  attivita'
istituzionali. 
 
                              Art. 27. 
                 Autonomia patrimoniale e gestionale 
 
    La struttura organizzativa nazionale  e  tutte  le  articolazioni
territoriali  previste  dal  presente  statuto  hanno   una   propria
autonomia legale,  patrimoniale  e  finanziaria.  Ciascuna  struttura
organizzativa risponde  esclusivamente  degli  atti  e  dei  rapporti
giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli  atti
compiuti dalle altre articolazioni. 
 
                              Art. 28. 
                       Formazioni associative 
 
    Le formazioni associative, i movimenti e  le  fondazioni  che  si
ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti,
approvati dal consiglio nazionale. 
 
                              Art. 29. 
                 I giovani del «Centro democratico» 
 
    Il «Centro democratico»  riconosce  l'importanza  del  contributo
delle nuove generazioni alla vita del Partito,  promuove  attivamente
la formazione politica dei giovani e ne favorisce la  partecipazione,
come anche  una  rappresentanza  giovanile  equilibrata,  nella  vita
politica ed istituzionale del Paese. 
    Il   «Centro   democratico»   riconosce   al   proprio    interno
un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti,  alla
quale  garantisce  pieno  sostegno  socio-politico-ecomomico,   nella
strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni. 
    Tale   organizzazione   giovanile    si    costituisce    tramite
coinvolgimento  diretto  dei   giovani   e   delle   giovani,   senza
discriminazione di genere, religione ed  etnia.  Gli  organi  sociali
riconosciuti dal «Centro democratico» collaborano con i promotori e i
dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli. 
    L'assemblea costituente nazionale  dell'organizzazione  giovanile
redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa. 
 
                              Art. 30. 
                         Formazione politica 
 
    Il «Centro democratico» ritiene  di  fondamentale  importanza  la
formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare
insieme le finalita' dell'azione  politica  ed  acquisire  competenze
specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari  di  formazione
rivolti ai giovani uomini e  alle  giovani  donne,  protagonisti  del
cambiamento. 
 
                              Art. 31. 
                       Elezioni e candidature 
 
    Le candidature per elezioni  al  Parlamento  nazionale  e  per  i
membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  sono  approvate
dalla  Direzione  nazionale,  garantendo  in  modo  proporzionale  la
presenza di eventuali minoranze. 
    Le candidature per i consigli delle  regioni  e  delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione  del  presidente
di regione e di provincia autonoma, sono discusse e  approvate  dalla
direzione  provinciale  e  regionale  competente  e  trasmesse   alla
direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo
proporzionale eventuali minoranze. 
    Le proposte di candidatura alle elezioni dei  consigli  comunali,
nonche'  per  le  cariche  di  sindaco  sono  discusse  e  deliberate
dall'assemblea del circolo interessata all'elezione e trasmesse  alla
direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni  capoluogo  vanno
trasmesse per la ratifica alla direzione regionale. 
    Nel caso di decisioni che  comportino  un'alleanza  politica  con
partiti non coalizzati con «Centro democratico» a livello  nazionale,
l'organo   territoriale   competente    e'    tenuto    a    chiedere
l'autorizzazione alla Direzione nazionale. 
    Tutte  le  candidature  dovranno  essere  conformi   ai   criteri
stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento
approvato dal consiglio nazionale. 
    Il regolamento si attiene ai seguenti principi: 
    uguaglianza di tutti elettori; 
    ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; 
    rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; 
    merito e competenza; 
    trasparenza nella procedura di selezione; 
    garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; 
    rappresentanza delle minoranze interne. 
 
                              Art. 32. 
                          Incandidabilita' 
 
    In base alle norme del codice etico del «Centro democratico»  non
sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere  interno
al Partito, coloro nei cui  confronti,  alla  data  di  pubblicazione
della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle  seguenti
condizioni: 
    sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche'  non  definitiva
ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di  corruzione  nelle
diverse forme previste e di concussione; 
    sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito
di patteggiamento, per reati inerenti  a  fatti  che  presentino  per
modalita' di  esecuzione  o  conseguenze,  carattere  di  particolare
gravita'; 
    sia  stata  disposta  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione
personali o patrimoniali, ancorche' non  definitive,  dalle  funzioni
espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti
divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; 
    vi  sia  rinvio  a  giudizio  per  reati   contro   la   Pubblica
amministrazione; 
    per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di  presidente
o di  amministratore  delegato  di  imprese  che  operano  a  livello
nazionale nel settore della informazione,  ovvero  il  loro  coniuge,
parenti o affini; 
    per i  proprietari  ovvero  coloro  che  ricoprano  incarichi  di
presidente o di amministratore delegato di imprese  che  operano  nel
settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo
di garanzia  previsto  dallo  statuto  accerti  che  per  il  rilievo
dell'attivita'  dell'impresa  si  possa   determinare   un   sostegno
privilegiato a loro esclusivo vantaggio. 
    Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi  precedenti,  gli
eletti, i titolari di incarichi all'interno del  Partito,  ovvero  il
personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni  dal  relativo
incarico. 
 
                              Art. 33. 
                         Doveri degli eletti 
 
    Gli eletti devono: 
    conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito; 
    versare al Partito una quota dell'indennita' di  carica  ed  ogni
emolumento derivanti  dalla  carica  ricoperta  in  virtu'  del  loro
mandato  sulla  base  del  regolamento  approvato   dalla   direzione
nazionale 
    collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti del
«Centro democratico» per attuare la linea politica del Partito. 
 
                              Art. 34. 
                      Il collegio dei probiviri 
 
    Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri  effettivi  e
due supplenti, di cui uno con funzioni di  Presidente,  nominati  dal
consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura  in  carica  tre
anni. 
    I membri del collegio dei probiviri non possono  ricoprire  altre
cariche all'interno del Partito. 
    Il Presidente del collegio viene eletto dai  membri  effettivi  a
maggioranza. 
    Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito  ad
ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei
regolamenti e ad  ogni  altra  questione  individuata  dal  consiglio
nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale. 
    Per la validita' delle decisioni e' richiesta la  presenza  della
maggioranza dei componenti il collegio ed il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
Presidente. 
    Il collegio dei probiviri: 
    garantisce  il  rispetto  delle  regole  di  funzionamento  della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione alla democrazia di genere; 
    si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il  corretto
funzionamento degli organi nazionali; 
    si pronuncia sulle  controversie  insorte  tra  organi  comunali,
provinciali, regionali e nazionali; 
    adotta le sanzioni disciplinari  nei  casi  di  violazione  dello
statuto; 
    verifica la rispondenza delle candidature  ai  criteri  stabiliti
dal presente statuto e dal codice etico; 
    decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti  e/o  con
il Partito; 
    espelle  gli  iscritti  condannati  per  reati   che   comportino
incompatibilita' sostanziale con le finalita'  e  gli  obiettivi  del
Partito. 
    Gli iscritti al «Centro democratico»,  nonche'  i  rappresentanti
degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e  gli
esponenti  degli   organi   nazionali   sono   tenuti   a   ricorrere
preventivamente al collegio dei probiviri  in  caso  di  controversie
riguardanti  la  propria  attivita'  nei   confronti   del   Partito,
l'applicazione dello  statuto  e  dei  regolamenti,  i  rapporti  del
Partito  con  gli  organi  territoriali  regionali,   provinciali   e
cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. 
 
                              Art. 35. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    Il collegio dei probiviri e' titolare  delle  applicazioni  delle
seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni  allo  statuto,  nonche'
dei regolamenti: 
    il  richiamo:  dichiarazione  scritta  e  motivata  di   biasimo,
irrogata per lievi trasgressioni 
    sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni  ai  doveri
morali e politici che l'appartenenza al Partito  comporta.  Essa  non
puo' superare la durata di dodici mesi. 
    espulsione:  provvedimento  inflitto  per  gravi  violazioni  dei
doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. 
    I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale. 
 
                              Art. 36. 
                      Procedimento disciplinare 
 
    Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri
in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti 
    Il collegio dei probiviri puo' procedere d'ufficio. 
    Il Presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con
lettera raccomandata gli addebiti. 
    E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto  sulla  base  del
principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. 
    Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della denuncia e  tale  decisione  e'
vincolante, ed inappellabile per tutti gli iscritti. 
 
                              Art. 37. 
                          Commissariamento 
 
    La Direzione nazionale puo', in presenza di  gravi  motivi  e  su
proposta  del  Presidente   nazionale,   commissariare   gli   organi
periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per  il
tempo necessario, e comunque non oltre un anno,  alla  ricostituzione
dell'organo commissariato. 
    La Direzione nazionale delibera i commissariamenti a  maggioranza
assoluta dei suoi  componenti.  Il  provvedimento  e'  immediatamente
esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento  puo'  essere
proposto  ricorso,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, al collegio dei probiviri. 
    Sono da considerarsi gravi motivi: 
    mancata nomina degli  organi  statutari  nei  modi  e  nei  tempi
previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali; 
    mancata indizione del congresso,  e  dell'assemblea  nei  termini
previsti dai relativi statuti e dai regolamenti; 
    inadeguatezza dell'organo a  svolgere  le  funzioni  connesse  al
proprio ruolo; 
    irregolarita' amministrative. 
    Le procedure di commissariamento sono previste anche in  caso  di
scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo  periferico  con  la
nomina di un commissario  ad  acta  con  il  compito  di  ricostruire
l'organo. 
 
                              Art. 38. 
        Il responsabile per il trattamento dei dati personali 
 
    Il responsabile per  il  trattamento  dei  dati  personali  viene
nominato  dalla  Direzione  nazionale,  su  proposta  del  Presidente
nazionale. 
    E' individuato tra soggetti  che  per  esperienza,  capacita'  ed
affidabilita' forniscano idonea garanzia  del  pieno  rispetto  delle
vigenti disposizioni in  materia  di  trattamento,  ivi  compreso  il
profilo relativo alla sicurezza. 
    Assicura il rispetto  delle  normative  vigenti  a  tutela  della
riservatezza  dei  dati  personali  in  possesso  del   Partito,   in
particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo
n.  196  del  30  giugno  2003  e  successive  modificazioni  e   dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107
del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. 
 
                              Art. 39. 
                   Norme integrative ed attuative 
 
    Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo  statuto,
e si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti
in materia. Potranno essere emanati  appositi  regolamenti  approvati
quale parte integrante e sostanziale del presente statuto. 
 
                              Art. 40. 
                            Scioglimento 
 
    In caso di scioglimento del Partito politico, il patrimonio sara'
devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni  aventi  scopi  simili,
secondo le determinazioni del congresso nazionale. 
    Si allega al presente atto sotto la lettera «C»  il  simbolo  del
Partito «Centro democratico» nella sua forma grafica. 
    (Omissis). 
 
                                                         Allegato «C» 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                   STATUTO DI «ITALIA DEI VALORI» 
 
    Art. 1. - Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno 
    Art. 2. - Finalita' del Partito 
    Art. 3. - Oggetto sociale e struttura organizzativa 
    Art. 4. - Adesioni al Partito 
    Art. 5. - Organi e strutture nazionali del Partito 
    Art. 6. - L'assemblea nazionale 
    Art. 7. - L'esecutivo nazionale 
    Art. 8. - Il segretario nazionale del Partito 
    Art. 9. - La segreteria nazionale 
    Art. 10. - Il Tesoriere nazionale 
    Art. 11. - I revisori contabili e la certificazione di bilancio 
    Art. 12. - Finanze e patrimonio 
    Art. 13. - Il collegio nazionale di controllo e garanzia 
    Art. 14. - I laboratori tematici e il coordinatore nazionale  dei
laboratori 
    Art. 15. - Disposizioni transitorie 
 
                               Art. 1. 
        Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno 
 
    Il presente statuto e'  applicabile  a  tutte  le  strutture  del
Partito, si conforma ai principi democratici nella vita interna,  con
particolare riguardo alla scelta dei  candidati,  al  rispetto  delle
minoranze e ai diritti degli iscritti, a norma dell'art. 5,  comma  1
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e degli articoli 3 e 4 della  legge
n. 13 del 21 febbraio 2014. 
    E' costituito il Partito nazionale - detto anche  associazione  -
denominato «Italia dei valori» ovvero nella forma abbreviata «IDV». 
    Il Partito ha sede sociale, legale e amministrativa a  Roma,  via
di Santa Maria in Via n. 12. 
    Possono essere istituite altre sedi nazionali  e  internazionali,
centrali e periferiche. 
    L'associazione   ha   durata   fino   al   31   dicembre    2030,
successivamente prorogabile, e comunque fino allo scioglimento. 
    Il Partito ha un proprio contrassegno: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Cosi'  definito:  «Linea  di  circonferenza   color   nero   con,
all'interno del cerchio,  sulla  destra  nella  meta'  superiore  del
campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso  il  centro,  la
figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i  colori  -  da
sinistra verso destra -  in  rosso,  giallo,  verde,  celeste-azzurro
(quest'ultimo da sfumato a intenso). Nella parte mediana del  cerchio
la scritta italia dei valori su due righe (sopra la scritta  «italia»
in carattere  maiuscolo  e  grassetto,  sotto  la  scritta  «dei»  in
carattere minuscolo  seguita  dalla  scritta  «valori»  in  carattere
maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una
sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da  sinistra  a
destra verde,  bianco  e  rosso)  che  attraversa  tutto  il  cerchio
azzurro. Una  semicirconferenza  azzurra  e'  presente,  dalla  meta'
inferiore sinistra alla meta' superiore destra, tra la linea nera che
delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno». 
    All'interno, possono essere inserite altre diciture, previo nulla
osta dei soggetti interessati. 
 
                               Art. 2. 
                        Finalita' del Partito 
 
    L'«Italia  dei  valori»  e'  un  Partito  politico   autonomo   e
indipendente in grado  di  offrirsi  come  luogo  di  partecipazione,
proposta, elaborazione, confronto democratico, e puo' concorrere alle
competizioni  politiche,  elettorali  e  referendarie   a   qualsiasi
livello, anche raggruppandosi con altre forze  politiche,  sociali  e
culturali. 
    L'«Italia dei valori» si riconosce e persegue la piena attuazione
dei  principi  fondamentali  della  Costituzione   della   Repubblica
Italiana,  su  cui  fonda  la  propria  struttura  organizzativa,  la
gestione interna e l'azione politica. 
    L'«Italia dei valori»  si  riconosce  nell'insieme  delle  grandi
culture riformiste del Novecento: la laicita' dello stato, la cultura
cristiana della solidarieta', la  cultura  socialista  del  lavoro  e
della   giustizia   sociale,   la   cultura   liberaldemocratica    e
dell'economia sociale di mercato, della liberta'  individuale  e  del
buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili,
della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza ai quali i
grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno  dato
un contributo essenziale. 
    L'«Italia dei valori» vuole integrare i  tradizionali  valori  di
liberta', uguaglianza, legalita' e giustizia con i valori  nuovi  del
nostro tempo: pari opportunita', sviluppo  sostenibile,  autogoverno,
solidarieta'   e   sussidiarieta',    responsabilita',    iniziativa,
partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre  piu'  avanzato
federalismo europeo che metta al centro la sovranita' popolare. 
    Obiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della
pubblica amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo economico
equo,  solidale  e  sostenibile,  improntato  alla  difesa   e   alla
valorizzazione dei beni comuni e alla salvaguardia del territorio, la
realizzazione di uno  Stato  di  diritto,  libero  dai  conflitti  di
interessi, con una seria e  concreta  divisione  e  autonomia  tra  i
poteri, auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del
commercio, ma  anche  su  interventi  correttivi  per  renderle  piu'
favorevoli ai soggetti piu' deboli, specie nei  paesi  e  nelle  aree
territoriali povere  ed  arretrate,  favorendo  un'equa  ripartizione
delle risorse. 
    Alla globalizzazione dei mercati  deve  corrispondere  una  reale
libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani
e delle liberta' fondamentali. 
    Gli  eletti  praticano  nell'azione  politica  all'interno  delle
istituzioni i principi di legalita', etica, moralita', trasparenza  e
della riduzione dei costi della politica. 
 
                               Art. 3. 
              Oggetto sociale e struttura organizzativa 
 
    Il Partito nazionale IDV  e'  organizzato  su  base  territoriale
(regionale e provinciale  alla  quale  fanno  riferimento  i  circoli
costituiti nel territorio) secondo lo statuto  unico  regionale,  con
possibilita' di norme particolari  e  aggiuntive  per  le  regioni  a
statuto speciale. 
    Le province autonome di Trento e Bolzano racchiudono le  funzioni
proprie sia delle province che delle regioni. 
    Le strutture regionali e territoriali del Partito  hanno  propria
responsabilita' amministrativa,  finanziaria,  contabile,  fiscale  e
civile, nel rispetto dei principi generali e  delle  norme  stabilite
nel presente statuto, nello statuto regionale e dalle leggi vigenti. 
    Le strutture regionali del Partito traggono  le  proprie  risorse
finanziarie  trattenendo  le  quote  degli  iscritti  della   propria
regione,  i  contributi  degli  eletti  nel  relativo  territorio  ed
eventuali contributi della Tesoreria nazionale. 
    In considerazione della rilevanza del numero degli iscritti o dei
temi, possono essere istituiti circoli territoriali o tematici. 
    Le strutture regionali e territoriali non possono in  alcun  modo
vincolare o impegnare il Partito nazionale. 
    Le strutture nazionali e territoriali  del  Partito  a  qualsiasi
livello   possono   concorrere   alle   competizioni   elettorali   e
referendarie  previa  specifica  ed   espressa   autorizzazione   del
segretario  nazionale,  nei  limiti  anche  temporali  della   delega
scritta. 
    Gli organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello,  deliberano
a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal
presente statuto e dallo statuto regionale. 
    La  composizione  dei  coordinamenti  regionali  e   provinciali,
rinnovati in occasione dei congressi degli  iscritti  al  Partito  da
tenersi ogni due anni, e' cosi' definita. 
    Coordinamento regionale: 
    il segretario regionale; 
    il Tesoriere regionale nominato dal coordinamento regionale; 
    i componenti eletti al congresso regionale  proporzionalmente  ai
voti conseguiti,  garantendo  alla  lista  vincente  almeno  2/3  dei
componenti; 
    i coordinatori provinciali; 
    i componenti dell'esecutivo nazionale residenti nella regione; 
    la coordinatrice regionale politiche di genere; 
    il coordinatore regionale politiche giovanili. 
    Coordinamento provinciale: 
    il coordinatore provinciale; 
    i componenti eletti al congresso provinciale proporzionalmente ai
voti conseguiti,  garantendo  alla  lista  vincente  almeno  2/3  dei
componenti; 
    il rappresentante degli eletti; 
    la coordinatrice provinciale politiche di genere; 
    il coordinatore provinciale politiche giovanili. 
 
                               Art. 4. 
                         Adesioni al Partito 
 
    L'adesione politica al Partito e' su base annuale (salvo  i  casi
di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre
di  ogni  anno  (e  cessa  al  31  dicembre  dell'anno  di   adesione
indipendentemente dal giorno in cui e' stata effettuata), e rinnovata
con il pagamento della quota. 
    Possono iscriversi al Partito tutti coloro che hanno compiuto  il
sedicesimo anno di eta', la cui richiesta di adesione viene accettata
dagli  organi  statutari  a  cio'  preposti,  secondo  le   modalita'
stabilite dallo statuto nazionale e dallo statuto regionale. 
    Gli aderenti si impegnano al rispetto del codice etico  approvato
dall'esecutivo nazionale. 
    Le adesioni sono individuali. 
    Gli aderenti non possono ricoprire per un intero anno dalla  loro
iscrizione al Partito nessun incarico dirigenziale e non possono, per
lo stesso periodo concorrere in liste elettorali. 
    Le  adesioni  vanno  formalizzate  direttamente  alla  segreteria
nazionale oppure attraverso le strutture regionali e territoriali. 
    E'  facolta'  della  segreteria  nazionale  e  del   responsabile
dell'organizzazione,  non  accogliere  motivatamente   richieste   di
adesione. 
    Non possono piu' aderire coloro che siano stati espulsi per  aver
recato danno al Partito e alla sua immagine o per aver operato contro
le finalita' stabilite dagli organismi del Partito stesso. 
    Le strutture  territoriali  provvedono  a  comunicare  alla  sede
nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali  rinunce,
rinnovi e sanzioni. 
    La   sede    nazionale,    e    per    essa    il    responsabile
dell'organizzazione, cura la tenuta e l'aggiornamento  del  «Registro
nazionale degli iscritti» e trasmette periodicamente, alle varie sedi
territoriali, l'elenco aggiornato. 
    Tale elenco fa fede al fine di mantenere  aggiornati  gli  aventi
diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito. 
    L'adesione  al  Partito  comporta  il  versamento   della   quota
associativa  annuale  secondo   le   indicazioni   della   segreteria
nazionale. 
    Le strutture regionali (ovvero segretario regionale  e  Tesoriere
regionale)  sono  responsabili  della  ripartizione  e  utilizzo  nel
rispetto dello statuto  regionale,  dei  fondi  a  loro  destinati  a
qualsiasi titolo. 
    Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli  amministratori
e i destinatari di incarichi  pubblici,  a  qualsiasi  livello,  sono
tenuti  a  contribuire  alle  spese  del  Partito   proporzionalmente
all'incarico ricoperto nella misura fissata e  secondo  le  modalita'
stabilite dalla segreteria nazionale. 
    La  non  osservanza  di  tale  onere  per  oltre  tre  versamenti
periodici comporta la decadenza  dell'iscrizione  dal  Partito  e  di
qualsiasi carica o incarico svolto per conto del Partito stesso. 
    I  relativi  fondi  sono  ripartiti  a  livello  territoriale   o
nazionale a seconda  del  tipo  di  carica  elettiva  o  di  incarico
istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. 
    Sul sito nazionale del Partito e sui siti regionali per la  parte
di  competenza  territoriale,  tutti   gli   eletti   pubblicano   le
dichiarazioni dei redditi percepiti,  la  situazione  patrimoniale  e
l'indicazione dei contributi ricevuti. 
    A tutti gli aderenti, iscritti  ad  IDV  compete  il  diritto  di
partecipazione e di elettorato attivo  all'interno  del  Partito  nei
termini  fissati  dal   regolamento   congressuale   proposto   dalla
segreteria nazionale e approvato dall'esecutivo nazionale. 
    Tale  diritto  puo'  essere  esercitato  a  ogni   livello   solo
personalmente ed e' esclusa ogni facolta' di delega. 
    La qualita' di aderente si perde per dimissioni, mancato  rinnovo
annuale dell'adesione ed espulsione e puo' essere sospesa. 
    Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano
fatti o comportamenti contrastanti con le finalita' del Partito. 
    L'adesione  all'«Italia  dei  valori»  e'  incompatibile  con  la
contemporanea adesione ad altri partiti e movimenti politici,  ovvero
ad associazioni - di qualsiasi  natura  -  aventi  finalita',  o  che
svolgano azioni, contrarie a quelle  del  Partito;  conseguentemente,
tale eventualita', comporta la decadenza  automatica  dall'iscrizione
ad IDV e da qualsiasi carica, ruolo o incarico svolto  all'interno  o
per conto del Partito. 
    Chi  intende  recedere  dall'adesione  al  Partito   deve   darne
comunicazione per iscritto  alle  strutture  regionali  competenti  o
direttamente alla struttura nazionale  e  per  essa  al  responsabile
dell'organizzazione. 
    Il recesso ha effetto immediatamente. 
    Il segretario nazionale, la segreteria  nazionale  e  l'esecutivo
nazionale possono nominare membri onorari. 
    Il Partito presta particolare attenzione riguardo alla scelta dei
candidati, nel rispetto delle minoranze. 
    Il Partito valorizza il merito,  le  competenze,  la  continuita'
nella militanza, l'esperienza politica. 
    La selezione delle candidature e la formazione delle liste per le
elezioni regionali, politiche e al Parlamento  europeo,  deve  essere
compiuta  secondo  criteri  di  pubblico  dominio  e  con  forme   di
partecipazione diretta degli iscritti, nel  rispetto  dell'equilibrio
dell'equa rappresentanza tra i generi e  giovanile  (ove  possibile),
tenendo conto della competenza e  del  radicamento  territoriale  dei
candidati. 
    Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dello   statuto,   le
candidature per le elezioni politiche nazionali  ed  europee,  per  i
Presidenti delle regioni e per i sindaci delle  citta'  metropolitane
sono approvate dall'ufficio di segreteria nazionale sulla base  delle
proposte formulate dai coordinamenti regionali. 
    Le candidature per le elezioni regionali e locali sono  approvate
dai coordinamenti dei rispettivi livelli  territoriali  e  ratificate
dall'ufficio di segreteria nazionale. 
    «Italia dei valori» si impegna a rimuovere gli  ostacoli  che  si
frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.  Agevola,
a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne  e  di  uomini  nei
suoi organismi dirigenti. Favorisce la parita'  fra  i  generi  nelle
candidature  per  le  assemblee   elettive.   Assicura   le   risorse
finanziarie al fine di  promuovere  la  partecipazione  attiva  delle
donne in politica. 
    Gli stessi criteri vengono rispettati  nella  designazione  degli
incarichi dirigenziali. 
    Per la candidabilita' alle competizioni elettorali e'  consentita
deroga scritta e motivata del segretario nazionale per persone che si
siano distinte, a livello locale o nazionale, nella promozione  degli
ideali in cui il Partito si riconosce. 
    Per le competizioni negli enti locali e nella designazione  delle
cariche territoriali interne al Partito, l'anzianita'  di  iscrizione
puo' essere derogata con  atto  scritto  e  motivato  del  segretario
nazionale. 
    Nessuno puo' ricoprire contemporaneamente  piu'  di  un  incarico
monocratico di Partito e piu' di un incarico istituzionale. 
    Qualsiasi incarico monocratico nel Partito e'  incompatibile  con
incarichi  di  governo  nelle   istituzioni   al   medesimo   livello
territoriale. 
    Ogni tesserato ha diritto a consultare presso le  sedi  regionali
l'elenco degli iscritti aderenti della propria  regione,  assicurando
la protezione dei dati personali attraverso la gestione degli  stessi
in capo esclusivamente al responsabile nazionale dell'organizzazione. 
    «Italia dei valori» assicura il rispetto della  vita  privata  di
ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela  dei  dati  personali
nelle modalita' richiamate  dal  provvedimento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  107  del  6  marzo  2014  e  dalle
eventuali  successive  modificazioni  del   medesimo   provvedimento,
nonche' di quelle eventualmente previste dalla normativa vigente. 
 
                               Art. 5. 
              Organi e strutture nazionali del Partito 
 
    Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono: 
    1) l'assemblea nazionale; 
    2) il segretario nazionale del Partito; 
    3) la segreteria nazionale; 
    4) l'esecutivo nazionale; 
    5) il Tesoriere nazionale; 
    6) i laboratori delle idee; 
    7) il collegio nazionale di controllo e garanzia; 
    8) il collegio dei revisori dei conti. 
    Sono altresi' costituiti i coordinamenti «Politiche di genere»  e
«Politiche giovanili» i cui responsabili nazionali  sono  eletti  dai
relativi congressi. 
    In caso di commissariamento di organi  o  cariche  elettive  deve
essere indetto nei quattro mesi successivi il congresso  territoriale
di riferimento; salvo deroghe motivate e temporanee. 
    I verbali di tutte le decisioni assunte dall'assemblea  nazionale
e dall'esecutivo nazionale,  devono  essere  sollecitamente  messi  a
disposizione di tutti gli iscritti nel sito  internet  nazionale  del
Partito. 
 
                               Art. 6. 
                        L'assemblea nazionale 
 
    L'assemblea nazionale definisce e  indirizza  la  linea  politica
dell'«Italia dei  valori»  ed  elegge  il  segretario  nazionale  del
Partito secondo il regolamento fissato dall'esecutivo nazionale. 
    L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria  ogni  quattro
anni. 
    Partecipano  all'assemblea  nazionale  tutti  gli   aderenti   al
Partito, regolarmente iscritti nell'anno  solare  in  cui  si  svolge
l'assemblea. 
    Non sono ammesse deleghe e l'assemblea nazionale delibera, se non
diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli  intervenuti  a
maggioranza assoluta. 
    Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo e puo' essere
effettuato anche on-line. 
    Compete in via esclusiva all'assemblea  nazionale  deliberare  lo
scioglimento del Partito  e  la  devoluzione  allo  Stato  dei  fondi
pubblici del Partito. 
    Possono essere realizzate,  previo  consenso  a  maggioranza  dei
presenti, dirette  streaming  delle  assemblee  delle  strutture  del
Partito in particolari  momenti  politici  e  su  temi  di  interesse
pubblico. 
 
                               Art. 7. 
                        L'esecutivo nazionale 
 
    L'esecutivo nazionale e' l'organo di  conduzione  della  politica
nazionale del Partito e a tal fine: 
    attua le direttive indicate dall'assemblea nazionale  e  realizza
le attivita' politiche del Partito; 
    approva o ratifica gli accordi con  altri  gruppi,  associazioni,
movimenti o partiti; 
    approva o ratifica i programmi elettorali; 
    delibera sulle altre questioni che il segretario nazionale  o  la
segreteria nazionale del Partito sottopongono alla sua valutazione; 
    nomina il collegio dei revisori dei conti; 
    nomina la societa' di revisione contabile; 
    approva il codice etico; 
    elegge il collegio nazionale di controllo e garanzia; 
    modifica  lo  statuto  nazionale  e  approva  lo  statuto   unico
regionale con il voto favorevole  della  maggioranza  dei  componenti
presenti; 
    approva annualmente - o ratifica se approvato in via  di  urgenza
dalla segreteria nazionale  -  il  rendiconto  economico  finanziario
richiesto dalle vigenti leggi e il rendiconto con i relativi allegati
previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti  politici  e  sui
rimborsi elettorali. 
    Fanno parte dell'esecutivo nazionale: 
    il segretario nazionale del Partito che ne assume la presidenza; 
    i componenti della segreteria nazionale; 
    il Tesoriere nazionale; 
    gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo; 
    gli eletti ai consigli regionali e gli assessori regionali; 
    i segretari regionali del Partito; 
    il presidente del collegio nazionale di garanzia; 
    i responsabili nazionali dei laboratori tematici; 
    il responsabile nazionale enti locali; 
    il responsabile nazionale dell'organizzazione; 
    la responsabile nazionale delle «politiche di genere»; 
    una  rappresentante  di  genere  femminile,  per  ciascuna  delle
circoscrizioni europee, elette dalle coordinatrici regionali donne; 
    il coordinatore nazionale delle «politiche giovanili under 35»; 
    un rappresentante dei giovani, per ciascuna delle  circoscrizioni
europee, eletti dai coordinatori regionali under 35; 
    i presidenti di provincia; 
    il  rappresentante  della  circoscrizione   estero,   individuato
secondo metodi democratici; 
    i sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti; 
    personalita' di comprovata importanza individuate dall'ufficio di
segreteria nazionale. 
    Fanno altresi' parte dell'esecutivo nazionale  un  rappresentante
per ognuna delle attuali circoscrizioni elettorali nazionali e  della
circoscrizione estera alla Camera dei deputati, ciascuno  eletto  dai
rispettivi congressi regionali del Partito. 
    I segretari provinciali, i responsabili regionali delle politiche
di genere  e  delle  politiche  giovanili  partecipano  all'esecutivo
nazionale quando sono  trattati  argomenti  territoriali  e  comunque
almeno  una  volta  all'anno  in  occasione   dell'approvazione   del
rendiconto annuale. 
    L'esecutivo  nazionale  si  riunisce  -   su   convocazione   del
segretario nazionale ovvero su richiesta della segreteria nazionale o
di almeno un terzo dei componenti l'esecutivo  -  ogni  volta  se  ne
ravvisi la necessita' e comunque almeno tre volte l'anno. 
    Il presidente del collegio di garanzia partecipa senza diritto di
voto alle riunioni dell'esecutivo nazionale. 
    L'esecutivo nazionale delibera  qualunque  sia  il  numero  degli
intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. 
    Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo; in  caso  di
parita' prevale il voto del segretario nazionale. 
    A ogni riunione viene  nominato  un  segretario  d'assemblea,  il
quale redige il verbale della seduta. 
 
                               Art. 8. 
                 Il segretario nazionale del Partito 
 
    Il segretario nazionale del Partito viene  eletto  dall'assemblea
nazionale secondo il regolamento approvato dall'esecutivo  nazionale,
dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta. 
    Al  segretario  nazionale   del   Partito   spettano   tutte   le
attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad  altri  organi
del Partito, ivi compresi i seguenti compiti: 
    rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi; 
    garantisce l'attuazione del programma politico ed elettorale  del
Partito; 
    coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali; 
    convoca l'esecutivo nazionale e la segreteria nazionale; 
    dirige l'attivita' politica e organizzativa; 
    interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti
e gruppi parlamentari a livello nazionale; 
    guida  la  delegazione   che   rappresenta   il   Partito   nelle
consultazioni di rilievo; 
    attribuisce compiti e funzioni politiche; 
    rilascia le autorizzazioni e  le  deleghe  per  la  presentazione
delle liste elettorali; 
    in via d'urgenza e salvo ratifica della  segreteria,  revoca  gli
incarichi; 
    commina le sanzioni (sospensione da incarichi e/o espulsione  dal
Partito) in caso di grave  violazione  dello  statuto  o  del  codice
etico. 
 
                               Art. 9. 
                       La segreteria nazionale 
 
    La segreteria nazionale del Partito e' composta da: 
    segretario nazionale; 
    Tesoriere nazionale; 
    responsabile dell'organizzazione; 
    responsabile degli enti locali; 
    tre eletti dal congresso unitamente al segretario nazionale e  su
proposta dello stesso; 
    il primo  dei  candidati  alla  carica  di  segretario  nazionale
risultati non eletti; 
    capogruppo pro-tempore alla Camera dei deputati; 
    capogruppo pro-tempore al Senato della Repubblica; 
    capogruppo pro-tempore al Parlamento europeo; 
    responsabile dei consiglieri/assessori  regionali,  eletto  dagli
stessi. 
    La segreteria nazionale: 
    nomina il Tesoriere nazionale; 
    nomina il responsabile nazionale organizzazione; 
    nomina il responsabile nazionale enti locali; 
    nomina i responsabili dei laboratori delle idee; 
    svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate  dal  presente
statuto; 
    coordina le attivita' di comunicazione; 
    revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e  scioglie  gli
organi  di  coordinamento  territoriali  (regionali,  provinciali   e
comunali) nominando uno o  piu'  commissari  che  curino  gli  affari
correnti e dispongano la convocazione  di  nuove  assemblee  elettive
territoriali da tenersi entro quattro mesi, a pena di  decadenza  dei
commissari medesimi,  i  quali  non  possono  essere  candidati  alle
cariche locali; 
    ratifica  le  eventuali  revoche  e  nomine  effettuate  in   via
d'urgenza dal segretario nazionale; 
    nomina i commissari o garanti in caso di necessita' i  quali  non
possono risiedere, oppure non possono candidarsi a cariche interne al
Partito per due anni, nel territorio interessato al provvedimento; 
    a ciascuno dei  suoi  membri  possono  essere  conferite  deleghe
settoriali dal segretario nazionale o dalla segreteria nazionale, ivi
compresa  l'attribuzione  di  fondi  di   dotazione   per   attivita'
istituzionali; 
    approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed  europee,
dei consigli  regionali  osservando  il  limite  di  due  legislature
complete per ogni livello istituzionale (dieci anni);  salvo  deroghe
motivate. 
    La segreteria nazionale dura in carica  fino  alla  scadenza  del
mandato del segretario nazionale del Partito. 
 
                              Art. 10. 
                       Il Tesoriere nazionale 
 
    Il Tesoriere nazionale e' nominato dalla segreteria del  Partito,
cessa dall'incarico  con  la  scadenza  del  mandato  del  segretario
nazionale e puo' essere riconfermato una sola volta. 
    Il Tesoriere nazionale del Partito: 
    e' componente della segreteria nazionale; 
    ha la responsabilita' individuale, autonoma  ed  esclusiva  delle
attivita'     amministrative,     patrimoniali     e      finanziarie
dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti; 
    ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che  passiva
del Partito; 
    puo' compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti  di
straordinaria amministrazione, e' necessaria apposita delibera  della
segreteria nazionale; 
    predispone  annualmente  il  rendiconto   economico   finanziario
richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi  allegati
previsti dalle leggi sulla contabilita' dei  partiti  politici  e  il
rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge; 
    richiede i  rimborsi  elettorali  alle  autorita'  competenti,  a
qualunque livello territoriale; 
    inoltra  ogni  domanda  e  consegna   ogni   documentazione   con
riferimento ad eventuali contributi per  le  spese  elettorali  e  ne
incamera gli introiti per conto del Partito; 
    ha facolta' per  l'apertura  e  la  chiusura  di  conti  correnti
bancari e per  tutte  le  operazioni  bancarie  in  genere,  comprese
eventuali fideiussioni e depositi; 
    puo' acquisire beni e lasciti per conto del Partito; 
    cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dei   registri   contabili,
amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi  vigenti  e
ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo; 
    cura l'assunzione e la  gestione  del  personale  e  il  regolare
funzionamento  degli  uffici,  delle  sedi  del  Partito  e  di  ogni
attivita' logistica del Partito; 
    assegna  incarichi  retribuiti  e  commesse  di  servizio  e   di
gestione; 
    predispone il bilancio almeno  un  mese  prima  dell'approvazione
dell'esecutivo  e  comunque   nei   tempi   tecnici   necessari   per
l'approvazione  successiva  da  parte  della  societa'  di  revisione
contabile esterna; 
    ha  la  responsabilita'  della  pubblicazione  del  bilancio  del
Partito, e delle movimentazioni in entrata e uscita, aggiornate  ogni
mese; 
    provvede tempestivamente  alla  pubblicazione  del  bilancio  del
Partito sul proprio  sito  internet,  una  volta  che  lo  stesso  e'
approvato dall'esecutivo nazionale. 
 
                              Art. 11. 
        I revisori contabili e la certificazione di bilancio 
 
    Nel rispetto della normativa vigente, al  fine  di  garantire  la
trasparenza e la  correttezza  nella  propria  gestione  contabile  e
finanziaria, il Partito  si  avvale  di  una  societa'  di  revisione
iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per  le
societa' e la borsa ai sensi dell'art.  161  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni o, successivamente alla sua istituzione,  nel  registro
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    Alla societa' di revisione, nominata dall'esecutivo nazionale, e'
affidato il controllo della  gestione  contabile  e  finanziaria  del
Partito. 
    L'incarico ha durata triennale e potra' essere rinnovato  per  un
massimo di tre esercizi consecutivi. 
    La societa' di revisione dovra' esprimere, con apposita relazione
scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
    A tale fine la societa' di revisione sara'  tenuta  a  verificare
nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilita' e  la
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
    Dovra' inoltre controllare  che  il  rendiconto  d'esercizio  sia
conforme  alle  scritture  e  alla  documentazione  contabile,   alle
risultanze  degli  accertamenti   eseguiti,   alle   norme   che   lo
disciplinano. 
    I bilanci e le relazioni di revisione sono consultabili sul  sito
nazionale del Partito. 
    Il collegio  dei  revisori  dei  conti,  nominato  dall'esecutivo
nazionale, e' costituito da tre componenti che eleggono il Presidente
al loro interno. 
 
                              Art. 12. 
                        Finanze e patrimonio 
 
    L'associazione non ha fini di lucro. 
    Essa trae i mezzi per conseguire  i  propri  scopi:  dalle  quote
associative, da proventi di  iniziative  sociali  (senza  che  queste
abbiano  carattere  di   operazione   commerciale),   da   donazioni,
elargizioni,  lasciti,  disposizioni  testamentarie,  contributi   di
persone  e  di  enti  pubblici  e  privati,  contribuzioni,  rimborsi
elettorali e finanziamenti pubblici  e  privati  nel  rispetto  delle
leggi vigenti in materia. 
    L'associazione risponde dei propri debiti  e  delle  obbligazioni
assunte e amministra il proprio patrimonio sociale sulla  base  delle
deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente
competenti. 
    In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea  nazionale
decide sulla destinazione del patrimonio  residuo  nel  rispetto  del
codice civile e delle leggi vigenti. 
    L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. 
    Il Partito provvede, in ragione delle risorse  a  disposizione  e
per  quanto  possibile,  a  sostenere  economicamente  le   strutture
territoriali. 
    La Tesoreria nazionale e gli organi  nazionali  del  Partito  non
sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali  o
territoriali a  qualsiasi  titolo  ricevuti  e  incassati,  ne'  sono
responsabili della gestione  delle  somme  devolute  dalla  Tesoreria
nazionale alle tesorerie regionali. 
    Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano  a
nessun titolo e  per  nessun  motivo  il  livello  nazionale  ne'  si
verifica alcuna successione contrattuale. 
    La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del Partito possono
compiere verifiche sull'uso delle risorse economiche in coerenza  con
le finalita' del  Partito,  sulla  gestione  dei  fondi  regionali  e
territoriali a qualsiasi titolo ricevuti dalle strutture  locali  del
Partito, nonche' dai gruppi  consiliari  costituiti  nelle  assemblee
elettive come pure sull'uso  delle  somme  devolute  dalla  Tesoreria
nazionale alle tesorerie regionali. 
 
                              Art. 13. 
            Il collegio nazionale di controllo e garanzia 
 
    Il collegio nazionale di controllo e garanzia  ha  competenza  su
questioni che riguardano il codice etico degli aderenti  al  Partito,
le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti  disciplinari
comminati o da comminare agli iscritti  ed  ogni  altra  controversia
interna in materia elettorale o assembleare. 
    Il collegio nazionale di controllo e garanzia e' composto da  tre
membri effettivi e due supplenti, eletti dall'esecutivo nazionale  ed
elegge al proprio interno il Presidente nazionale del collegio. 
    I  suoi  componenti  durano  in  carica  quattro  anni   e   sono
rieleggibili salvo rinuncia o revoca. 
    I componenti del collegio nazionale di controllo e  garanzia  non
possono ricoprire nessun altro incarico interno al Partito. 
    Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica sui ricorsi
avverso i provvedimenti  della  segreteria  nazionale  di  revoca  di
incarichi individuali o di commissariamenti territoriali. 
    Il collegio nazionale di controllo  e  garanzia  si  deve  dotare
degli  strumenti  necessari  a  espletare  le  sue   funzioni   anche
attraverso  la  stesura   di   un   articolato   comprendente   commi
d'infrazione e relative sanzioni. 
    Possono essere comminate le seguenti sanzioni: richiamo,  diffida
scritta, sospensione ed espulsione. 
    La sospensione e l'espulsione possono essere comminate  solamente
dal segretario nazionale. 
    Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica: 
    sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di
revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali; 
    sulle impugnazioni di decisioni e votazioni da parte di assemblee
elettive; 
    in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 
    Le decisioni del collegio nazionale di controllo e garanzia  sono
definitive e vincolanti. 
    Le sanzioni disciplinari sono comminate dal segretario  nazionale
o da ciascun coordinamento regionale, per quanto di competenza. 
    Su  tali  provvedimenti  e'  ammesso  reclamo   alla   segreteria
nazionale  che   puo'   accogliere,   modificare   o   annullare   il
provvedimento impugnato. 
    In caso di mancata pronuncia della segreteria nazionale entro  15
giorni dalla presentazione, il reclamo si intende  rigettato  e  puo'
essere  proposto  ricorso  al  collegio  nazionale  di  controllo   e
garanzia. 
 
                              Art. 14. 
  I laboratori tematici e il coordinatore nazionale dei laboratori 
 
    A sostegno dell'attivita' politica e  programmatica  del  Partito
sono costituiti appositi organismi tematici di confronto  e  proposta
denominati «Laboratori delle idee» su temi definiti dalla  segreteria
nazionale. 
    I responsabili nazionali dei laboratori durano in carica  fino  a
revoca da parte della segreteria nazionale. 
    Decadono inoltre a ogni elezione  politica  nazionale  o  a  ogni
assemblea  nazionale  convocata   per   l'elezione   del   segretario
nazionale. 
    I laboratori tematici devono essere aperti  al  contributo  degli
aderenti e  prevedere  l'individuazione,  per  ogni  regione,  di  un
responsabile regionale di ogni singola tematica, che  svolge  la  sua
attivita'  raccordandosi  con  il  relativo   responsabile   tematico
nazionale. 
    I  «Laboratori  tematici»  del  Partito  suggeriscono  le   linee
politiche su temi specifici le cui determinazioni  appartengono  agli
organismi  nazionali  competenti  (assemblea   nazionale,   esecutivo
nazionale, segretario nazionale e segreteria nazionale). 
    Nell'ambito dell'azione politica dell'«Italia  dei  valori»,  nei
rapporti  con  i  cittadini   italiani   residenti   all'estero,   si
costituisce il «Laboratorio estero» il  cui  responsabile  svolge  la
funzione di raccordo con tutti i coordinamenti nazionali. 
    E' istituita una consulta della cultura, composta da personalita'
esterne o iscritte, che rinnovi il  rapporto  tra  politica  e  mondo
della cultura e  che  aiuti  il  Partito  nell'analisi  dei  processi
sociali e culturali e nell'elaborazione di politiche adeguate. 
    Con la supervisione del responsabile nazionale dei laboratori, il
Partito prevede l'organizzazione di  eventi  di  formazione  per  gli
eletti. 
 
                              Art. 15. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    In considerazione del fatto che il presente statuto dovra' essere
sottoposto alla «Commissione di  garanzia  degli  statuti  e  per  la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti  politici»  per
la verifica di compatibilita' con  quanto  previsto  dalla  legge  n.
13/2014,  l'esecutivo  nazionale  delega  sin  d'ora   l'ufficio   di
segreteria nazionale ad apportare le necessarie modifiche, qualora la
commissione le ritenesse non conformi agli articoli 3 e 4 della sopra
citata legge. 
    Detta delega alla modifica dello  statuto  nazionale  IDV  e'  da
intendersi per le sole modifiche formali richieste dalla «Commissione
di garanzia degli statuti e per la trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici» ai fini dell'iscrizione al  registro
dei partiti politici (parte prima), limitatamente a  quanto  eccepito
dalla commissione medesima. 
    Per tutto quanto non previsto nel  presente  statuto  si  rimanda
alle vigenti disposizioni di legge in materia.