IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure
riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del   disciplinare   dovuto
all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie
e  fitosanitarie   obbligatorie   o   motivate   calamita'   naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»; 
  Visto la determinazione n. DPD 019/09 Dipartimento  dello  sviluppo
rurale e  della  pesca  Servizio  promozione  delle  filiere  del  18
settembre 2015, che ha ufficialmente riconosciuto la  necessita'  per
l'annata  2015  di  anticipare  l'inizio  della  raccolta  all'inizio
dell'invaiatura delle  olive  destinate  alla  produzione  della  DOP
Aprutino Pescarese a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della  regione  Abruzzo  emerge  con  chiarezza  che  le  particolari
condizioni climatiche verificatesi durante il  periodo  estivo  hanno
prodotto un anticipo della fase di maturazione delle olive  destinate
alla produzione della DOP Aprutino Pescarese; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  4  prevede
l'inizio  della  raccolta  delle  olive  dal  20  ottobre  e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2015,
comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Aprutino Pescare» ai sensi del citato art. 53 par. 3 del Regolamento
(UE) n. 1151/ 2012 e dell'art. 6 comma  3  del  Regolamento  delegato
(UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP   «Aprutino   Pescarese»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata  in  qualita'  di
Denominazione di origine protetta in forza  al  Regolamento  (CE)  n.
1263 della Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Aprutino Pescarese» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata
olivicola 2015 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 30 settembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto