IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia  italiana  del   farmaco,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione con cui  la  societa'  ALK-ABELLO'  A/S  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
GRAZAX (estratto di allergeni  standardizzato  di  una  pianta  della
famiglia delle graminacee, phleum ptatense); 
  Visto il verbale n. 1 della Commissione tecnica  scientifica  della
seduta del 14-15 e 16 settembre 2015, che approva il cambio di regime
di fornitura da RR a RRL della specialita' medicinale GRAZAX; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica regime di fornitura 
 
  Alla  specialita'  medicinale   GRAZAX   (estratto   di   allergeni
standardizzato di una pianta della famiglia delle graminacee,  phleum
ptatense), si applica il seguente  regime  di  fornitura:  Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di  specialisti  -  allergologo,
pediatra ospedaliero,  otorinolaringoiatra,  pneumologo,  immunologo.
(RRL). 
  Restano invariate le altre condizioni negoziali.