IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in particolare, gli articoli 6-bis, 7, 12 e 13; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii); Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare l'art. 3, comma 6; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 8-bis; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'art. 4-bis di cui all'allegato A3 recante il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, l'art. 54; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 27 febbraio 2014 con la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' sono stati definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, e' stato approvato l'Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 aprile 2014; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 18 settembre 2014; Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica espresso nella seduta del 14 novembre 2014; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 13 del 28 gennaio 2015; Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, trasmessa con nota n. SP/291 del 27 aprile 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 E' approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.