IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  e,  in
particolare, gli articoli 6-bis, 7, 12 e 13; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e, in particolare, l'art. 1,
comma 1, lettera ii); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare l'art. 3, comma 6; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 8-bis; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  in
particolare, l'art. 4-bis di cui all'allegato A3 recante il codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e,   in
particolare, l'art. 54; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica nella seduta del 27 febbraio 2014 con la
quale e' stato approvato il Programma  statistico  nazionale  per  il
triennio 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016, contenente le  variabili
che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi  dell'art.
13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,
l'Elenco  delle  rilevazioni  statistiche  rientranti  nel  Programma
statistico  nazionale  per  il  triennio  2014-2016  -  Aggiornamento
2015-2016, che comportano obbligo di risposta da parte  dei  soggetti
privati, a norma dell'art. 7  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, nonche' sono stati definiti i criteri da utilizzare per
individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11,  comma  2,
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per
l'effetto, e' stato approvato l'Elenco delle rilevazioni  statistiche
comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016
- Aggiornamento 2015-2016, per le quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 10 aprile 2014; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
reso in data 18 settembre 2014; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica espresso nella seduta  del  14  novembre
2014; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 13 del 28 gennaio 2015; 
  Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio
2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, trasmessa con nota n. SP/291 del
27 aprile 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28  maggio
2014, con il quale e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
Ministro  senza  portafoglio  Maria  Anna   Madia   in   materia   di
semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare,  l'art.
1, comma 5, lettera g), relativa all'attuazione  del  citato  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio
2014-2016 - Aggiornamento  2015-2016,  contenente  le  variabili  che
possono  essere  diffuse   in   forma   disaggregata   per   esigenze
conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre  1989,
n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.