IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  28,  paragrafo  3,   del   citato
Regolamento (UE) n. 181/2011, il quale prevede che: «Ogni  passeggero
puo'  presentare  un   reclamo,   conformemente   alla   legislazione
nazionale, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1
o a qualsiasi altro  organismo  competente  designato  da  uno  Stato
membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.»; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus»; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169  del
2014,  che  dispone  che:  «Per  i  servizi  regolari  di  competenza
regionale e locale i reclami  possono  essere  inoltrati  anche  alle
competenti  strutture  regionali  che  provvedono   a   trasmetterli,
unitamente ad ogni elemento  utile  ai  fini  della  definizione  del
procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono  individuate  le
predette strutture regionali sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dalle singole regioni.»; 
  Viste le comunicazioni trasmesse a questo  Ministero  da:  Province
Autonome di Bolzano e di  Trento,  Regioni  Autonome  Friuli  Venezia
Giulia,  Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia,
Molise, Piemonte, Puglia, Umbria; 
  Ritenuto  necessario  dare  attuazione  alla  disposizione  di  cui
all'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169  del  2014
per le regioni e province autonome che  hanno  gia'  provveduto  alla
prescritta  individuazione,  nelle   more   dell'acquisizione   della
pertinente comunicazione da parte della totalita' delle regioni; 
  Sulla proposta  del  Direttore  generale  preposto  alla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' di cui alla
nota prot. 16817 dell'8 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
del decreto legislativo 4 novembre 2014,  n.  169,  l'allegato  1  al
presente decreto individua le  strutture  regionali,  indicate  dalle
singole regioni e province autonome, a cui possono essere inoltrati i
reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a seguito  di
presunte infrazioni al  regolamento  (CE)  n.  181/2011,  secondo  le
specifiche disposizioni  procedurali  contenute  nel  citato  decreto
legislativo n. 169 del 2014, ai fini della  successiva  trasmissione,
con periodicita' mensile, all'Autorita' di regolazione dei  trasporti
istituita dall'art. 37 del decreto legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 . 
  2. Con decreto del direttore generale per il trasporto  stradale  e
per l'intermodalita' e' aggiornato l'allegato  al  presente  decreto,
qualora siano comunicate dalle medesime regioni e provincie  autonome
modifiche ai dati in esso riportati. 
     Roma, 9 ottobre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3310