IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del grave movimento franoso verificatosi  nel  comune  di
Calatabiano (CT) il giorno  24  ottobre  2015  e  del  danneggiamento
dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica  del  comune  di
Messina; 
  Considerato  che  il  predetto  grave  movimento  franoso   ed   il
danneggiamento   dell'acquedotto   Fiumefreddo    hanno    interrotto
l'approvvigionamento  idrico  nella  citta'  di  Messina   ed   hanno
determinato forti disagi alla popolazione interessata  con  possibili
ripercussioni anche sul piano  igienico-sanitario  e  che  lo  stesso
movimento franoso costituisce un potenziale  pericolo  per  l'abitato
del Comune di Calatabiano; 
  Considerato che il giorno 3  novembre  2015  si  e'  verificato  un
ulteriore danneggiamento della rete idrica causando un  considerevole
aggravamento della situazione sopra descritta; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Nomina Commissario e individuazione delle linee di azione 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi  di  cui  in
premessa, il Dirigente generale  del  Dipartimento  della  protezione
civile  della  Presidenza  della  regione   Siciliana   e'   nominato
Commissario delegato, e opera secondo le direttive operative  che  il
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  impartisce  anche
mediante un gruppo di raccordo composto dai  Dirigenti  degli  Uffici
del medesimo Dipartimento responsabili degli ambiti di  attivita'  di
interesse   strategico   in   relazione   allo   specifico   contesto
emergenziale, coordinato dal Direttore  dell'Ufficio  gestione  delle
emergenze. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, anche in  qualita'
di soggetti attuatori, dei  comuni,  delle  Unioni  di  comuni  della
regione siciliana, degli enti pubblici non  territoriali  interessati
dagli eventi  in  argomento,  delle  strutture  organizzative  e  del
personale della regione Siciliana, nonche' dei soggetti privati  e  a
partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di
criticita'. 
  3. Il Commissario delegato, con le modalita' di  cui  al  comma  1,
definisce gli interventi da  realizzare  con  immediatezza  a  valere
sulle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  2  e   ne   coordina,
l'attuazione  con   il   supporto   del   centro   di   coordinamento
dell'emergenza di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti: 
    a) approvvigionamento  idrico  di  emergenza  per  la  citta'  di
Messina; 
    b)  ripristino,  anche  in  termini  di  somma   urgenza,   della
funzionalita' dell'Acquedotto Fiumefreddo, tenendo conto del  rischio
incombente sul territorio comunale  di  Calatabiano  interessato  dal
movimento franoso; 
    c)  attivita'  tecnico-scientifiche   per   lo   studio   ed   il
monitoraggio del movimento franoso; 
    d) analisi della rete idrica cittadina per  la  razionalizzazione
dell'erogazione dell'acqua. 
  4. Il  Commissario  delegato  predispone,  altresi',  un  piano  di
interventi  urgenti  da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad assicurare l'indispensabile assistenza delle  popolazioni  colpite
dai predetti eventi; 
    b) gli interventi di mitigazione  del  rischio  per  il  versante
interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo; 
  5. Il piano  di  cui  al  comma  4  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo. 
  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  all'uopo  disponibili,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo  resoconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  con  l'evento  calamitoso  in
argomento.