IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, e successive  modificazioni,  recante  norme  regolamentari  per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto l'art. 1, comma 90, lett. c), della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che conferiva mandato all'allora  AAMS,  oggi  Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, di provvedere alla revisione del regolamento e
della formula di gioco dell'Enalotto "anche al fine di assicurare  il
costante allineamento dell'offerta  del  gioco  all'evoluzione  della
domanda dei consumatori"; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che  all'art.
23-quater  ha  previsto,  a   decorrere   dal   1°   dicembre   2012,
l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha  assunto
la  denominazione  di  "Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli",
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri  e
competenze gia' in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 650, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che, in considerazione  del  generale  dovere  di  conservazione  dei
valori  patrimoniali  pubblici,  nonche'  di  quello  particolare  di
assicurare il miglioramento dei livelli di  servizio  in  materia  di
giochi  pubblici,  al  fine  di  preservarne  lo  svolgimento  e   di
salvaguardare i valori delle relative concessioni, stabilisce che con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' consentita l'adozione di
ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco,  incluse  quelle
che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta  di
gioco, nei casi in cui la  relativa  offerta  di  specifici  prodotti
denoti una perdita di  raccolta  e  di  gettito  erariale,  nell'arco
dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno; 
  Vista la proposta di modifica del regolamento dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale formulata dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli in attuazione del predetto art. 1, comma 650, della legge n.
190 del 2014; 
  Considerato che,  negli  ultimi  tre  anni,  la  diminuzione  della
raccolta,  nonche'  delle  relative  entrate  erariali,  dei   giochi
SuperEnalotto,  SuperStar  e  SiVinceTutto  SuperEnalotto  e'   stata
superiore al 15 per cento annuo; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti,  di  adeguare  i
prodotti di gioco appartenenti alla famiglia dei  giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale al mutare della domanda espressa dal  mercato
e salvaguardare il valore della relativa concessione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Revisione della formula di gioco del SuperEnalotto 
           e dei giochi ad esso opzionali e complementari 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 650, della  legge  23  dicembre
2014, n.  190,  per  il  gioco  numerico  a  totalizzatore  nazionale
denominato SuperEnalotto sono introdotte le seguenti modifiche: 
    a) la posta di gioco per ogni combinazione e' pari ad euro 1  con
la possibilita' di giocare almeno una combinazione; 
    b) la quota del montepremi destinato al pagamento  delle  vincite
in occasione di ogni concorso e' pari al 60 per cento  dell'ammontare
complessivo delle poste di gioco raccolte; 
    c) e' istituita, in aggiunta alle  attuali  cinque  categorie  di
vincita, una sesta categoria di vincita alla  quale  appartengono  le
giocate per le quali risultino  esatti  due  pronostici  relativi  ai
numeri estratti; 
    d)  sono  previste,  per   ogni   concorso,   vincite   immediate
realizzabili al momento della giocata.  Gli  importi  delle  vincite,
determinate dal regolamento di gioco e  comprese  tra  un  minimo  di
venticinque euro ed un massimo di mille euro, sono a  carico  di  uno
specifico fondo alimentato da una quota  percentuale  del  montepremi
generale; 
    e) e' consentita l'effettuazione  della  raccolta  anticipata  di
giocate, su prenotazione, per uno o piu' concorsi futuri,  anche  non
consecutivi ed anche straordinari, sia attraverso la rete di raccolta
fisica, sia attraverso quella a distanza. 
  2. Con riferimento ai  giochi  opzionali,  complementari  al  gioco
numerico a totalizzatore nazionale  denominato  SuperEnalotto  e  dei
concorsi speciali dello stesso, la quota del montepremi destinato  al
pagamento delle vincite in occasione di ogni concorso e' pari  al  60
per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco  rivenienti
dalle combinazioni giocate. 
  3. Per i concorsi speciali connessi  al  SuperEnalotto,  denominati
SiVinceTutto SuperEnalotto, e' prevista l'istituzione  di  estrazioni
con cadenza  settimanale.  Il  giocatore  pronostica  12  numeri;  la
combinazione vincente e' costituita  da  6  numeri  indipendentemente
dalla loro sequenza.