IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni  e
integrazioni, che detta gli indirizzi  alle  Regioni  in  materia  di
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere  sul
Fondo sanitario nazionale; 
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di
cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento
al tasso di inflazione programmato; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente
alle Regioni e Province autonome; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  in  particolare  l'art.
32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e  dell'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  296  (finanziaria  2007),  che
all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso  a  carico  della
Regione Sicilia nell'ordine del  49,11  per  cento  e  al  comma  836
stabilisce che la  Regione  Sardegna,  dall'anno  2007,  provveda  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la propria delibera del  21  dicembre  2012,  n.  141  e,  in
particolare, il  punto  3.9  del  deliberato  che  nel  ripartire  le
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno  2012,
dispone  l'accantonamento  della  somma  di  3.550.000,00  euro   per
l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen  e  loro
familiari; 
  Vista la nota del Ministero della salute del 20 novembre  2014,  n.
9571, con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto  tra  le
Regioni a statuto ordinario e  la  Regione  Siciliana  delle  risorse
vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen  e
ai loro familiari a carico a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 2012; 
  Tenuto conto che nella citata proposta del  Ministro  della  salute
viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha  dichiarato  di  non
aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima
Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse; 
  Tenuto conto, altresi',  che,  cosi'  come  riportato  nella  sopra
citata proposta  del  Ministro  della  salute,  le  regioni  Abruzzo,
Basilicata, Umbria e Veneto hanno erogato importi in misura superiore
al tetto stabilito dal decreto del Ministro della  salute  12  aprile
2007, concernente "Rivalutazione del limite di  reddito  annuo  netto
dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma dell'art. 52, comma
20 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (GU 31 dicembre  2002,  n.  305)
pari a 11.600 euro e  subiscono,  quindi,  le  seguenti  decurtazioni
degli importi richiesti per la parte eccedente il predetto limite  di
reddito: 4.049,04 euro per la Regione Abruzzo, 2.061,95 euro  per  la
Regione Basilicata, 2.099,38 euro per la Regione  Umbria  e  2.061,95
euro per la Regione Veneto; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita
nella seduta del 16 ottobre 2014, (Rep. Atti n. 137/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012); 
  Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale  per
l'anno 2012 vincolate all'erogazione  di  provvidenze  a  favore  dei
soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro  familiari  a  carico,
pari a 3.550.000,00 euro, viene  assegnata  alle  Regioni  a  statuto
ordinario e alla Regione Siciliana la somma di  1.411.221,83  euro  a
fronte delle richieste pervenute  e  tenendo  conto  della  quota  di
compartecipazione a carico della Regione Siciliana, pari a 130.102,89
euro, nonche' delle decurtazioni, per eccesso  del  limite  di  spesa
stabilito dal d.m. citato nelle premesse, operate nei confronti delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Veneto ed Umbria per un importo  pari  a
10.272,32 euro. 
  2. La somma di 2.138.778,17 euro - risultante dalla differenza  tra
le disponibilita' di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e
le risorse assegnate con la presente  delibera  pari  a  1.411.221,83
euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non puo'
essere oggetto di assegnazione,  ad  altro  titolo,  a  favore  delle
Regioni. 
  3. Il predetto importo di 1.411.221,83 euro  e'  ripartito  tra  le
Regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  secondo  quanto
indicato nella tabella allegata alla presente  delibera,  di  cui  fa
parte integrante. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 
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