Art. 1 
 
Modifiche alla legge n. 146 del  1990  in  materia  di  sciopero  nei
                     servizi pubblici essenziali 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «di vigilanza sui
beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura  al  pubblico
regolamentata di musei e altri istituti e luoghi  della  cultura,  di
cui all'articolo 101, (( comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          a),  della  legge   12   giugno   1990,   n.   146   (Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137, come  modificato
          dalla presente legge: 
                "2.  Allo  scopo  di  contemperare  l'esercizio   del
          diritto di sciopero con  il  godimento  dei  diritti  della
          persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la
          presente  legge  dispone  le  regole  da  rispettare  e  le
          procedure da seguire in caso di conflitto  collettivo,  per
          assicurare l'effettivita', nel loro  contenuto  essenziale,
          dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
          limitatamente  all'insieme  delle  prestazioni  individuate
          come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: 
                  a) per quanto concerne la tutela della vita,  della
          salute, della liberta' e  della  sicurezza  della  persona,
          dell'ambiente  e  del  patrimonio   storico-artistico:   la
          sanita';  l'igiene  pubblica;  la  protezione  civile;   la
          raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e  di  quelli
          speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
          controllo   su   animali    e    su    merci    deperibili;
          l'approvvigionamento  di  energie,   prodotti   energetici,
          risorse naturali e beni di  prima  necessita',  nonche'  la
          gestione  e  la   manutenzione   dei   relativi   impianti,
          limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
          l'amministrazione   della   giustizia,   con    particolare
          riferimento ai  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
          personale ed a quelli  cautelari  ed  urgenti,  nonche'  ai
          processi penali con imputati  in  stato  di  detenzione;  i
          servizi di protezione ambientale e di  vigilanza  sui  beni
          culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei  e
          altri istituti e luoghi della cultura, di cui  all'articolo
          101,  comma  3,  del  Codice  dei  beni  culturali  e   del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42.".