IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza  Stato
- Regioni), l'assegnazione annuale delle quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (finanziaria  2008)  che
all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al  riordino  della
medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria  negli
istituti penali minorili, nei  centri  di  prima  accoglienza,  nelle
comunita' e negli ospedali  psichiatrici  giudiziari  -  prevede  che
siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni,   le
modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento   dal   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  al   Servizio   sanitario
nazionale al Servizio Sanitario Nazionale delle  funzioni  sanitarie,
dei  rapporti  di  lavoro,  delle   risorse   finanziarie   e   delle
attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale  n.  126/2008)  recante  modalita'  e
criteri per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1,  il  quale  prevede
che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie  afferenti  alla
medicina  penitenziaria,  le  risorse  finanziarie  trasferite  nelle
disponibilita' del Servizio  sanitario  nazionale  sono  quantificate
complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in  162.800.000
euro per l'anno 2009 e in  167.800.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2010; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome
di Trento e Bolzano gli oneri siano a  carico  dei  rispettivi  fondi
sanitari provinciali; 
  Vista la propria delibera n. 53 del 10 novembre  2014,  concernente
il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilita'
del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013, che  ha  disposto  nel
punto 2.2 del deliberato l'accantonamento della somma di  167.800.000
euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi  del
citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007; 
  Vista la nota del Ministero della salute n.  9105  del  7  novembre
2014 con la  quale  e'  stata  trasmessa  la  proposta  del  Ministro
relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano,   dell'importo   di   167.800.000   euro   destinato   al
finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2013; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta del 16  ottobre  2014  (Rep.  Atti  n.
123); 
  Considerato che, nella citata proposta del Ministro  della  salute,
il  finanziamento  complessivo,  pari  a  167.800.000   euro,   viene
destinato per 23.093.111 euro agli ospedali  psichiatrici  giudiziari
(OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro  a
titolo di quota indistinta; 
  Considerato che la ripartizione  di  tale  quota  indistinta  viene
disposta secondo i seguenti criteri: 
    a) per il 65% sulla base del  peso  percentuale  complessivo  del
numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del
numero di minori  in  carico  ai  servizi  della  Giustizia  minorile
entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda
i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad  1  mentre
per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a  1  nel
caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili,  centri
di  prima  accoglienza  e  comunita'   ministeriali,   mentre   viene
attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento  dei  medesimi
in comunita' private. Non sono  considerati  quelli  in  carico  agli
uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM)  ai  quali  il  SSN
deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguita' del
loro numero; 
    b) per il 30% sulla base del peso percentuale  del  numero  degli
ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e  dei  minori,  entrambi
rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Anche qui,  come  nel  punto
sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi  nei  confronti
dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico  agli  uffici
di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti; 
    c) per il 5% sulla base del peso  percentuale  del  numero  degli
istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi  con
capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al  31  dicembre
2012. Cio' in considerazione del fatto che per tali strutture devono,
comunque, essere sostenuti costi fissi di personale  e  di  struttura
indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e  tenuto  conto
dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144  del  21
dicembre 2012, al fine di favorire il principio di  razionalizzazione
dei costi operativi di cui al processo di spending review; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  proposta  in  esame  prevede   che
l'importo complessivo di 167.800.000 euro, ripartito fra ogni Regione
sulla base dei parametri  sopra  citati,  viene  quindi  ridotto,  in
ossequio a quanto disposto dalla  citata  legge  n.  147/2013,  della
somma  di  2.375.977  euro,  attraverso  l'eliminazione  della  quota
spettante alla Regione Friuli Venezia-Giulia pari a 1.933.169 euro  e
la successiva riduzione proporzionale degli  importi  spettanti  alle
restanti Regioni per un ammontare pari alla quota residua di  442.808
euro; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, che  il  trasferimento  delle  risorse  alle  Regioni  a
statuto speciale sia subordinato all'avvenuta  adozione  delle  norme
attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di  cui  al
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione  del
richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili; 
  Considerato infine che nella  detta  proposta  del  Ministro  della
salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le  risorse  finanziarie
di cui al citato art. 6, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono  trasferite  alla  Regione
Sardegna nella misura  e  secondo  i  criteri  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la odierna nota  n.  3561  del  6  agosto  2015,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di 167.800.000,00 euro - accantonato con  la  delibera
di  questo  Comitato  n.  53/2014  richiamata  in  premessa  per   il
finanziamento  della   medicina   penitenziaria   nell'ambito   delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013 -  viene  ripartito
tra le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  come
riportato nella tabella allegata  che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di  cui  al  punto  1
viene assegnata, a favore delle Regioni a statuto ordinario  e  della
Regione Sardegna, l'importo di 146.566.760,00 euro secondo  le  quote
indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera; 
  3. Le  quote  relative  alle  Regioni  a  statuto  speciale  Friuli
Venezia-Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta restano accantonate ai  sensi
di quanto  previsto  dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa  per
un importo complessivo pari a 21.233.240,00 euro. Le  quote  relative
alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  pari  a  complessivi
1.035.515 euro, sono rese indisponibili ai sensi dell'art.  1,  comma
3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252  e  dell'art.  2,
comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa. 
  4. Il trasferimento delle risorse a favore della Regione  Siciliana
per  l'espletamento   delle   funzioni   di   sanita'   penitenziaria
nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  avverra'  solo  dopo
l'emanazione delle relative norme di attuazione  secondo  il  proprio
Statuto speciale;  per  le  Regioni  Friuli  Venezia-Giulia  e  Valle
d'Aosta  il  trasferimento  delle  predette  risorse  e'  subordinato
all'applicazione delle procedure previste  dalle  relative  norme  di
attuazione,  rispettivamente  art.  7  del  decreto  legislativo   n.
274/2010 e art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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