IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni    ed     integrazioni,     recante     la     «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 198, recante il regolamento di definizione della  struttura  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dello   Sviluppo
Economico; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il  «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  2014,  di  individuazione
degli Uffici dirigenziali di livello non generale, ed in  particolare
l'art. 2, che prevede che alle eventuali modifiche e integrazioni  al
presente decreto, ivi comprese le eventuali  variazioni  compensative
della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non  generale
fra i diversi uffici dirigenziali generali, si provvede  con  decreto
ministeriale  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145  recante
Attuazione  della  direttiva   2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 5, laddove e'  previsto  che
«entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   adotta   i
provvedimenti di competenza per  apportare  le  necessarie  modifiche
organizzative alla struttura della Direzione generale per le  risorse
minerarie  ed  energetiche,  al   fine   di   garantire   l'effettiva
separazione  delle  funzioni  di  regolamentazione  in   materia   di
sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo  sviluppo
economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio  delle
licenze e la gestione dei ricavi»; 
  Considerato che per assicurare tale  separazione  e'  necessario  e
sufficiente  trasferire  le  funzioni  e  i  compiti  concernenti  lo
sviluppo economico  delle  risorse  naturali  in  mare,  compresi  il
rilascio delle licenze e la  gestione  dei  ricavi,  dalla  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche, attribuendole  alla
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture  energetiche,  che  ha  competenze  affini  e   svolge
analoghi compiti in materia di energia e risorse energetiche; 
  Vista la contestuale  proposta  di  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  concernente  la  modifica  del   vigente   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158; 
  Vista la contestuale delega al Direttore generale per la  sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dei compiti e
delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle  funzioni
trasferite in ossequio alle previsioni del decreto legislativo del 18
agosto 2015 n. 145; 
  Considerato che  con  i  menzionati  provvedimenti  conseguenti  al
recepimento della direttiva 2013/30/UE e' stato assicurato tempestivo
obbligo di separazione delle funzioni in ossequio a  quanto  previsto
dal citato l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 145 e che, entro il termine ivi previsto, e' stato avviato  l'iter
per la modifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del succitato decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  del  vigente  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158,  senza
oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di modificare  conseguentemente,
in funzione dei compiti trasferiti, il decreto ministeriale 17 luglio
2014, di individuazione degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, con il riordino degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale  della  Direzione  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche, che assume la denominazione di Direzione generale per la
sicurezza  delle  attivita'  minerarie   ed   energetiche -   Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi  e  le  georisorse,  e  della
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le
infrastrutture energetiche, nonche' del Segretariato generale,  fermo
restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Ritenuto di  apportare  modifiche  anche  alle  declaratorie  delle
competenze degli uffici  di  livello  non  generale  della  Direzione
generale   per   i   servizi   di   comunicazione   elettronica    di
radiodiffusione e postali, della Direzione generale per  la  politica
industriale e la competitivita' e le piccole e medie imprese e  della
Direzione generale  per  le  politiche  di  internazionalizzazione  e
promozione scambi, immutati nel numero; 
  Su proposta dei direttori generali competenti; 
  Sentite le organizzazioni sindacali, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 
 
  1. Al  decreto  ministeriale  17  luglio  2014  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  l'allegato  1  e'  sostituito  dall'allegato  1  al  presente
decreto; 
    b)  all'allegato  2  sono  apportate   le   modifiche   contenute
nell'allegato 2 al presente decreto. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2015 
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