Ai titolari  dei  conti  di  contabilita'
                            speciale aperti presso le Tesorerie dello
                            Stato; 
 
                               e p.c. 
 
                            Amministrazioni  centrali  e  periferiche
                            dello Stato; 
 
               Presidenza del Consiglio dei ministri: 
 
                            Segretariato generale; 
                            Dipartimento della protezione civile; 
                            Corte dei conti; 
 
                       Agenzia delle entrate: 
 
                            Direzione centrale amministrazione; 
                            Settore contabilita' e bilancio; 
                            Ufficio struttura di gestione; 
 
                Agenzia delle dogane e dei monopoli: 
 
                            Direzione   centrale    legislazione    e
                            procedure doganali; 
                            Ufficio contabilita' diritti  doganali  e
                            tutela interessi  finanziari  dell'Unione
                            europea; 
 
                              I.N.P.S.: 
 
                            Direzione  centrale  bilanci  e   servizi
                            fiscali; 
 
                          Equitalia S.p.a.: 
 
                            Divisione    servizi    accentrati     di
                            corporate; 
                            Amministrazione e finanza; 
                            U.O. Contabilita' di riscossione; 
                            Uffici centrali  del  bilancio  presso  i
                            Ministeri; 
                            Ragionerie territoriali dello Stato; 
 
                           Banca d'Italia: 
 
                            Servizio tesoreria dello Stato. 
 
 
Premessa. 
  Con la circolare n. 23/RGS del 22 luglio 2015 e'  stato  presentato
il  progetto  per  la   dematerializzazione   degli   ordinativi   di
contabilita'  speciale,   fornendo   le   prime   indicazioni   sugli
adempimenti  necessari  per  l'emissione  di  ordini   di   pagamento
informatici da parte dei titolari, a partire  dal  1°  gennaio  2016,
data di avvio delle nuove procedure. 
  Con la presente  circolare  si  forniscono  alcune  indicazioni  su
aspetti di carattere  amministrativo,  per  le  particolari  ricadute
connesse al  passaggio  al  titolo  di  pagamento  telematico,  e  le
necessarie istruzioni operative  inerenti  le  caratteristiche  e  le
modalita' di emissione del titolo informatico. 
  1. Aspetti amministrativi. 
  Il funzionamento operativo delle contabilita' speciali  continua  a
essere  regolato  dalle  specifiche  disposizioni   contenute   nelle
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato -  IST  -  (articoli
144-150), approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 27 maggio 2007. 
  L'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  30
aprile 2015 (Definizione di nuove modalita' di emissione,  di  natura
informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei  titolari  di
contabilita'  speciale)   fornisce   specifiche   indicazioni   sugli
adempimenti amministrativi a carico dei titolari  delle  contabilita'
speciali, adeguandoli alle peculiarita' delle procedure informatiche. 
  Per quanto riguarda i rendiconti amministrativi, cui sono tenuti  i
titolari delle contabilita' speciali, restano  fermi  i  principi  di
carattere generale che si rinvengono negli articoli  333  e  seguenti
del regio  decreto  n.  827/1924  e  nell'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 367/1994. 
  Sempre con  riferimento  alla  rendicontazione  amministrativa,  il
citato art. 5 del decreto ministeriale 30  aprile  2015  richiama  al
comma 1 le norme dettate  in  materia  dall'art.  11,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 123/2011 e  specifica  che  al  rendiconto  da
inviare ai competenti uffici di controllo  deve  essere  allegata  la
documentazione giustificativa delle somme  erogate.  Agli  uffici  di
controllo, rientranti nel sistema  delle  ragionerie,  viene  fornita
evidenza informatica delle movimentazioni  in  entrata  e  in  uscita
sulle contabilita' speciali di loro competenza. 
  Le somme relative ai pagamenti non andati a buon fine e a quelli da
estinguere in  contanti,  non  riscosse  dal  beneficiario  entro  il
secondo mese successivo a quello di esigibilita' del pagamento,  sono
riaccreditate sulla contabilita' speciale sulla quale e' stato emesso
l'ordinativo per il pagamento originario. In questi casi e' onere del
titolare  della  contabilita'  speciale  provvedere  direttamente  al
rinnovo del pagamento, dopo aver «ripreso in  carico»  dal  punto  di
vista contabile le somme restituite, come stabilito dal comma  2  del
medesimo art. 5. 
  Il successivo comma 3 reca disposizioni in materia di passaggio  di
fondi tra contabilita' speciali, ribadendo il  divieto  di  girofondi
tra le contabilita' speciali intestate a  funzionari  delegati  della
stessa amministrazione. Nei casi in cui le  operazioni  di  girofondi
siano ammesse da specifiche disposizioni normative (es.: la legge  n.
169/1960 per le Prefetture, estesa anche ai funzionari  delegati  del
Ministero dei beni culturali) e' necessario che tali operazioni siano
effettuate nel piu'  stretto  e  rigoroso  rispetto  delle  procedure
stabilite, tra cui la preventiva emanazione del decreto autorizzativo
del MEF,  dandone  comunicazione  agli  uffici  cui  e'  affidato  il
riscontro del rendiconto amministrativo. Quando  invece  l'operazione
di girofondi si renda necessaria per recuperare un  errore  materiale
dell'Amministrazione centrale in sede di trasferimento di risorse  ai
propri funzionari delegati, semplificando la prassi oggi in  uso,  il
citato  comma  3  prevede  che  la  stessa  Amministrazione  centrale
autorizzi il  funzionario  delegato  a  trasferire  i  fondi  da  una
contabilita' speciale a un'altra.  Anche  questa  comunicazione  deve
essere debitamente resa nota agli uffici cui e' affidato il riscontro
del rendiconto amministrativo. 
  Per completezza di informazione si ritiene  opportuno  sottolineare
che ogni contabilita' speciale ha un unico soggetto titolare, cui  le
disposizioni assegnano  il  potere  di  spesa  su  determinati  fondi
assegnati e trasferiti  sulla  stessa  contabilita'  speciale.  Resta
valida la disposizione  riferita  ai  titoli  di  spesa  cartacei  ma
estendibile anche a quelli telematici, di cui all'art. 115 delle IST,
che prevede che i titoli di spesa  tratti  su  contabilita'  speciali
siano «firmati dai titolari della funzione o da chi legittimamente li
sostituisce o sia stato a cio' delegato sotto la responsabilita'  del
titolare». 
  2.  Emissione   e   invio   dell'ordinativo   telematico:   opzioni
implementate. 
  Tenuto conto che le istruzioni operative della  presente  circolare
sono in parte diversificate a seconda delle  modalita'  di  emissione
dell'ordine di pagamento  e  di  invio  alla  tesoreria  statale,  si
riportano di seguito le tre  opzioni  implementate,  gia'  presentate
nella citata circolare n. 23, cui si fa rinvio: 
  1) i titolari di contabilita' speciale possono emettere  ordinativi
informatici   e   firmarli   digitalmente,   direttamente   via   web
sull'apposito portale predisposto; RGS provvede al loro inoltro  alla
Banca; 
  2) i titolari di contabilita' speciale possono predisporre i titoli
di spesa telematici (secondo lo standard condiviso tra la  RGS  e  la
Banca d'Italia), firmarli digitalmente su un  proprio  applicativo  e
trasmetterli a RGS con un  flusso  elaborato  autonomamente,  per  il
successivo invio alla stessa Banca; 
  3) per i funzionari delegati delle amministrazioni statali,  intesi
quali ordinatori secondari  di  spesa,  che  ricevono  fondi  tramite
ordini di accreditamento estinguibili in contabilita' speciale e  che
sono incardinati nella struttura organizzativa dei Ministeri (1) , la
predisposizione  dei  titoli  di  pagamento  avviene   con   apposite
funzionalita' del sistema SICOGE. Anche in questo caso RGS provvede a
trasmettere  gli  ordinativi  di  pagamento  alla  Banca.  Si  reputa
opportuno precisare fin  da  subito  che  il  conto  di  contabilita'
speciale puo' essere associato  a  un  unico  codice  di  funzionario
delegato e che  le  predette  funzionalita'  sono  correlate  con  la
rilevazione    delle    scritture    di    contabilita'     integrata
economico-patrimoniale analitica di cui  all'art.  6,  comma  6,  del
decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. 
  3. Attivita' propedeutiche all'avvio delle nuove procedure. 
  L'avvio delle nuove procedure informatiche, fissato al  1°  gennaio
2016, impone l'esecuzione di talune attivita' propedeutiche da  parte
delle Amministrazioni e degli uffici interessati, da svolgere tramite
le funzionalita' rese disponibili su GEOCOS o su  SICOGE,  a  seconda
dell'applicativo utilizzato. 
  In particolare, come gia' anticipato con la citata circolare n. 23,
presupposto indispensabile per l'emissione di titoli telematici e' il
possesso, da parte dei soggetti titolari del potere  di  firma  delle
disposizioni di pagamento, di  un  dispositivo  nominativo  di  firma
digitale, costituito da una smart card o da un token USB,  rilasciati
da uno dei certificatori accreditati presso  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale. 
  Si segnala inoltre che il certificato  di  firma  digitale  ha  una
scadenza oltre la quale non e' piu' utilizzabile e che ogni  problema
relativo all'utilizzo del dispositivo di firma digitale e'  causa  di
impedimento all'emissione degli ordinativi di pagamento informatici. 
  La Ragioneria generale ha acquisito dalla Banca  d'Italia  l'elenco
dei titolari delle contabilita' speciali aperte presso le Tesorerie e
dei loro sostituti, in quanto soggetti oggi  legittimati  alla  firma
degli ordinativi cartacei. Nonostante la  Banca  abbia  integrato  le
informazioni  possedute  con  una  rilevazione  ad  hoc  interessando
direttamente i titolari delle contabilita'  speciali,  l'acquisizione
dei dati non risulta completa  e  non  copre  tutte  le  contabilita'
speciali attive, attese le difficolta' incontrate,  in  alcuni  casi,
nel  reperimento  delle  informazioni   presso   le   amministrazioni
interessate. 
  a. Attivazione delle utenze GEOCOS (prima attivazione,  variazioni,
nuove utenze). 
  Sulla base dell'elenco fornito dalla Banca d'Italia sono  in  corso
di  attivazione  le  utenze  GEOCOS  riservate  ai   titolari   delle
contabilita' speciali e ai loro sostituti ai  quali  saranno  forniti
entro la fine del mese di novembre, via posta elettronica, user id  e
password per il primo accesso. L'attivazione delle utenze  presuppone
la disponibilita' del  codice  fiscale  e  dell'indirizzo  e-mail  di
titolari e  sostituti  e  quindi  l'avvenuta  comunicazione  di  tali
informazioni alla Banca d'Italia, il cui censimento, come detto,  non
e' stato completo. I titolari/sostituti che non abbiano gia'  fornito
queste  informazioni  alla  Banca   debbono   comunicare   a   questo
Dipartimento,   IGEPA,   Ufficio   XII   via    PEC    (all'indirizzo
rgs.igepa.utenzegeocos@pec.mef.gov.it)   il    codice    fiscale    e
l'indirizzo  e-mail  del  titolare  della  contabilita'  speciale   e
dell'eventuale sostituto, per consentire l'attivazione delle relative
utenze. L'accesso  all'applicativo  sara'  reso  disponibile  tramite
collegamento Internet all'indirizzo https://geocos.mef.gov.it, al  15
dicembre 2015. E'  di  competenza  dei  titolari  delle  contabilita'
speciali, sotto la loro responsabilita', comunicare tempestivamente i
dati relativi ai «compilatori» che avranno accesso al  sistema  senza
potere di firma, inviando apposita richiesta  via  mail  al  seguente
indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it, indicando nell'oggetto «Richiesta
utenze GEOCOS», per consentire la creazione delle relative utenze. 
  Nel caso di un  avvicendamento  nella  figura  del  titolare  della
contabilita' speciale, il nuovo titolare dovra'  comunicarlo  in  via
amministrativa inviando una PEC a questo Dipartimento, IGEPA, Ufficio
XII, allegando il provvedimento di  nomina  e  ogni  altro  documento
necessario a comprovare l'avvicendamento, oltre  alla  fotocopia  del
documento di identita' e del  codice  fiscale  del  titolare  per  la
creazione della relativa utenza GEOCOS, come da fac-simile  (allegato
A). L'avvicendamento comporta  la  disattivazione  delle  utenze  del
precedente titolare e del suo sostituto, dato il carattere fiduciario
dell'incarico affidato a quest'ultimo. Sara' cura e onere  del  nuovo
titolare confermare, ovvero modificare le figure del sostituto e  dei
compilatori  inviando  apposita  richiesta  via  mail   al   seguente
indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it, indicando nell'oggetto «Richiesta
utenze GEOCOS». 
  In sede di istituzione di nuove  contabilita'  speciali,  l'istanza
per l'apertura a cura del titolare, da presentare al  citato  Ufficio
XII dell'IGEPA, deve fornire oltre al  provvedimento  di  nomina  del
titolare, fotocopia del documento di identita' e del  codice  fiscale
del  titolare  medesimo  per  la  creazione  della  relativa   utenza
sull'applicativo GEOCOS, come da fac-simile (allegato B). Sara'  cura
poi  del  titolare  richiedere  l'attivazione  delle  utenze  per  il
sostituto e per i compilatori, inviando apposita richiesta  via  mail
al    seguente    indirizzo:    assistenza.cp@tesoro.it,    indicando
nell'oggetto «Richiesta utenze GEOCOS». 
  b. Adesione alla modalita' di trasmissione dei titoli tramite FTP. 
  Per quanto riguarda la possibilita'  di  trasmettere  alla  RGS  un
flusso telematico contenente gli ordinativi di contabilita'  speciale
per il successivo invio alla Banca (punto 2 del § 2) si conferma  che
la trasmissione avverra' con modalita' FTP (file transfer protocol) e
che il tracciato  tipo  del  flusso,  con  le  caratteristiche  e  la
dimensione dei singoli campi che lo compongono, e' stato definito con
la Banca d'Italia. Tenuto  conto  degli  aspetti  tecnico-informatici
connessi, per concordare i tempi e i modi di adesione al progetto,  i
titolari delle contabilita' speciali  che  si  avvarranno  di  questa
modalita' trasmissiva possono  prendere  contatti  con  l'ufficio  di
questo Dipartimento che sovrintende  le  attivita'  di  realizzazione
informatica,   al   seguente   indirizzo   di   posta    elettronica:
igics.ufficio5.rgs@tesoro.it,  da  estendere,   per   conoscenza,   a
«assistenza.cp@tesoro.it». 
  L'adesione alla presente  modalita'  di  emissione  e  trasmissione
degli  ordinativi  di  contabilita'  speciale,  che   implica   anche
specifici  interventi  di  carattere   informatico   sull'applicativo
GEOCOS,  sara'  formalizzata  con  uno  scambio  di  lettere  tra  il
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  il  titolare
della contabilita' speciale e comunicata alla Banca d'Italia. 
  Resta inteso che l'adesione a questa opzione potra' essere attivata
anche in un momento successivo rispetto  alla  data  del  1°  gennaio
2016, dalle Amministrazioni che in sede  di  prima  attuazione  della
dematerializzazione si avvalgono della  possibilita'  di  emettere  i
titoli informatici utilizzando le funzionalita' GEOCOS via web. 
  c. Attivazione delle utenze SICOGE. 
  Essenziale presupposto per la gestione dei titoli  di  contabilita'
speciale sul SICOGE e' la verifica da parte degli Uffici centrali  di
bilancio dell'associazione di ciascun conto di contabilita'  speciale
al codice del funzionario delegato titolare della stessa presente sul
sistema SPESE, in modo che, come gia' precisato al punto 3 del  §  2,
ad un conto di contabilita' speciale sia associato  un  unico  codice
funzionario delegato. Gli stessi uffici provvederanno tempestivamente
ad inserire le associazioni mancanti e a cessare le associazioni  non
piu'  attive.  Si  precisa  che  tale  associazione   e'   condizione
necessaria   per   attivare   l'iter   di   avvio   per   l'emissione
dell'ordinativo informatico. 
  Per gli utenti che emettono gli ordinativi di contabilita' speciale
tramite le funzionalita' di SICOGE, altro presupposto  necessario  e'
la  connessione   al   sito   di   SICOGE   dell'amministrazione   di
appartenenza, mediante il Sistema pubblico di connettivita' (SPC). 
  L'attivita' di definizione degli uffici e delle utenze  sul  SICOGE
e' competenza delle singole Amministrazioni centrali, presso le quali
operano uno o piu' amministratori  di  sistema  che,  su  indicazione
delle strutture interne  di  riferimento,  provvedono  al  censimento
degli uffici e degli utenti ed alle loro abilitazioni alle  funzioni.
Per la gestione degli ordinativi di  contabilita'  speciale  dovranno
essere inseriti, qualora non fossero gia' presenti, gli uffici SICOGE
corrispondenti  a  ciascuna  struttura  che  opera  come  funzionario
delegato. A  ciascun  codice  ufficio  saranno  associate  le  utenze
necessarie sia all'inserimento dei dati  dell'ordinativo  informatico
di contabilita' speciale (compilatori) sia alla firma digitale  dello
stesso (titolare e sostituto). Si  ricorda  che  per  la  definizione
delle utenze occorre indicare nome, cognome, codice  fiscale,  codice
ufficio  SICOGE  e  il  codice  meccanografico  RGS   attribuito   al
funzionario  delegato.  Le  utenze  dovranno  essere  completate  con
l'associazione dei profili  contenenti  le  funzioni  di  pertinenza,
secondo il ruolo rivestito. Entro il 4 dicembre  2015  l'Ufficio  VII
dell'IGICS inviera' ai presidi SICOGE delle Amministrazioni  un  file
strutturato con l'elenco dei funzionari  delegati  per  i  quali  sul
sistema SPESE sara' presente e valida la relazione con  il  conto  di
contabilita' speciale. Tale file riportera': 
  il codice funzionario delegato e la descrizione corrispondente; 
  il numero del conto di contabilita' speciale associato. 
  Sotto  la  propria  responsabilita'  le  Amministrazioni   centrali
dovranno verificare i dati presenti sul file  e  completare  ciascuna
evidenza  con  l'indicazione  della  user  id  di  SICOGE,  assegnata
dall'amministratore di sistema al titolare, il nome, cognome e codice
fiscale del funzionario delegato titolare. 
  Il file completato e validato dovra' essere restituito  all'Ufficio
VII  di  IGICS  indirizzandolo  ai  seguenti   indirizzi   di   posta
elettronica: rgs.igics@pec.mef.gov.it e igics.sicoge@tesoro.it. 
  La  trasmissione  del  file  costituira'  comunicazione   ufficiale
dell'Amministrazione; i dati contenuti saranno acquisiti  sulla  base
dati SICOGE. 
  Il  funzionario  delegato  dovra'  poi   utilizzare   la   funzione
«Comunicazione firme digitali», presente nel  menu'  di  SICOGE,  per
verificare a sua volta i propri dati, indicare eventualmente  un  suo
sostituto  o  delegato  alla  firma,  gia'  censito  sull'applicativo
SICOGE, e confermare le indicazioni con la propria firma digitale. 
  Nel  caso  di  avvicendamento  nella  figura   del   titolare,   il
funzionario  delegato   uscente   potra'   utilizzare   la   funzione
«Comunicazione firme digitali» per  disabilitare  la  propria  utenza
alla firma dei titoli sulla contabilita'  speciale  associata  e  per
dichiarare il  funzionario  delegato  subentrante,  che  dovra'  gia'
essere stato preventivamente dotato di una propria  utenza  associata
all'ufficio dal presidio SICOGE della propria Amministrazione. 
  Nel caso in cui tale avvicendamento diretto non  venga  effettuato,
l'Amministrazione  centrale  potra'  inviare  il  file   strutturato,
utilizzato per l'avvio della procedura, per comunicare le generalita'
del nuovo titolare; il file sara' acquisito sul SICOGE per consentire
al nuovo funzionario delegato di confermare a sua volta i propri dati
e modificare o revocare la delega di firma eventualmente inserita dal
suo predecessore. 
  4. Emissione degli ordinativi di contabilita' speciale informatici. 
  L'emissione degli ordinativi di contabilita'  speciale  informatici
sara' disponibile agli utenti a partire  dall'11  gennaio  2016,  nel
presupposto  che  siano   state   completate   tutte   le   attivita'
propedeutiche descritte nel § 3. 
  Di seguito si espone una sintetica  rassegna,  commentata  in  modo
essenziale,  delle  informazioni  richieste  per  l'emissione   degli
ordinativi: 
  1) indicatore provenienza  fondi:  individua  l'origine  dei  fondi
utilizzati per un determinato pagamento, cioe' la relativa  fonte  di
finanziamento. In particolare, se i fondi provengono da trasferimenti
dal bilancio dello Stato o di  amministrazioni  autonome,  ovvero  da
altri conti aperti presso la tesoreria statale e' necessario indicare
alcune   informazioni   di   dettaglio   (2)   ,   reperibili   dalla
rendicontazione giornaliera messa a disposizione  degli  utenti  (per
una illustrazione della rendicontazione  giornaliera,  si  rinvia  al
successivo § 5) oltre che dal modello 68TP, gia' oggi a  disposizione
degli utenti; 
  2) appositi campi prevedono  l'indicazione  delle  codifiche  della
spesa. Si segnalano in particolare: il Codice gestionale della  spesa
(3) ,  obbligatorio  per  tutti  i  pagamenti  in  ottemperanza  alla
disciplina vigente e, ricorrendone i presupposti  di  legge,  il  CIG
(Codice identificativo di gara), previsto dall'art. 3 della legge  13
agosto 2010, n. 136; il CUP (Codice unico di  progetto),  contemplato
dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il CPV (Vocabolario
comune per gli appalti pubblici) i cui codici  sono  stati  approvati
con il regolamento (CE) del 28 novembre 2007, n. 213; 
  3) importo: va riportato l'importo  preciso  del  pagamento,  senza
arrotondamenti e indicando due decimali; 
  4)  causale  di  pagamento:  si  tratta  di  un  campo   libero   a
disposizione di chi emette il titolo per  comunicare  la  transazione
sottostante. Il numero dei caratteri  digitabili  varia  in  funzione
della modalita' di estinzione indicata sul singolo ordinativo; 
  5) generalita' complete o denominazione del creditore:  qualora  il
beneficiario del pagamento sia una persona fisica  vanno  specificate
le relative generalita', mentre nel caso di un soggetto diverso dalla
persona fisica va indicata la ragione sociale,  per  le  societa'  di
persone, e la denominazione per gli altri  soggetti.  Ad  ogni  modo,
deve essere riportato il relativo codice  fiscale  e,  se  posseduto,
anche il numero di partita IVA. 
  Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile  fornire  alcune
informazioni aggiuntive  sulle  specifiche  modalita'  di  estinzione
degli ordinativi informatici: 
  a) pagamento con bonifico in  conto  corrente:  si  tratta  di  una
modalita' di estinzione conforme  allo  standard  SEPA  (Single  Euro
Payments Area) utilizzabile per i  pagamenti  con  accreditamento  su
conto corrente bancario o postale, individuato esclusivamente tramite
l'IBAN (International Bank Account  Number).  Per  i  conti  correnti
bancari aperti in paesi aderenti all'area euro e'  ancora  necessario
indicare anche il BIC (Bank  Identifier  Code).  Nel  campo  dedicato
all'importo e' possibile digitare fino a tredici cifre intere  e  due
decimali. Per i pagamenti su conti correnti esteri e per  quelli  sui
conti correnti nazionali intestati a  soggetti  non  residenti  vanno
indicati anche la causale valutaria e il codice paese (ISO); 
  b) pagamento a mezzo vaglia:  il  dato  relativo  al  recapito  del
beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Nel caso  in
cui il creditore chieda l'invio del vaglia a un diverso destinatario,
dovranno  essere  indicati  il  nome  e  cognome  di  quest'ultimo  e
l'effettivo indirizzo di destinazione; 
  c) pagamento in contanti presso  gli  uffici  postali:  il  decreto
ministeriale 30 aprile 2015 estende questa  modalita'  di  estinzione
agli ordinativi di contabilita' speciale  informatici.  Il  pagamento
viene eseguito  mediante  il  c.d.  bonifico  domiciliato,  cioe'  un
bonifico per il quale l'applicativo informatico preimposta l'IBAN che
identifica Poste italiane  S.p.a.,  permettendo  al  beneficiario  di
riscuotere in contanti il proprio credito  presso  qualsiasi  ufficio
postale  sul  territorio  nazionale.  Elemento   indispensabile   per
consentire il pagamento da parte di Poste e' il  codice  fiscale  del
beneficiario, da riportare sul titolo; 
  d) pagamento in contanti presso le tesorerie dello Stato: si tratta
della modalita' ordinaria di pagamento in  contanti  con  riscossione
presso la  sede  della  tesoreria  statale  indicata  sul  titolo  di
pagamento. E' opportuno segnalare a questo proposito che e' in  corso
un'ulteriore riorganizzazione  delle  sedi  periferiche  della  Banca
d'Italia che si concludera' con il mese di gennaio  2016  e  lascera'
operative solo 32 tesorerie sul territorio  nazionale:  i  titoli  da
pagare in contanti presso le  tesorerie,  pertanto,  potranno  essere
emessi e resi estinguibili solo sulle tesorerie rimaste operative (4)
; 
  e) sistemazione partite pagate e contabilizzate in conto sospeso: i
funzionari  delegati  di  contabilita'  speciale  che  hanno   emesso
speciali ordini di pagamento  in  conto  sospeso  (SOP)  (5)  per  il
pagamento  di  somme  dovute   in   applicazione   di   provvedimenti
giurisdizionali e  di  lodi  arbitrali  aventi  efficacia  esecutiva,
effettuano  la   regolarizzazione   contabile   dell'operazione   con
l'emissione di un  titolo  di  pagamento  ordinario,  utilizzando  la
modalita' di estinzione «sistemazione pagamenti urgenti» e  indicando
«Il  Capo  della  Tesoreria»  nei  dati  relativi  agli  estremi  del
creditore. In particolare, per i pagamenti a suo tempo effettuati con
SOP informatici,  e'  necessario  valorizzare  sul  titolo  il  campo
relativo all'identificativo partita, cioe' il numero che individua in
modo univoco il pagamento registrato nel  conto  sospeso  collettivi,
disponibile sul sistema SICOGE. 
  Da un punto di  vista  piu'  generale,  si  segnala  che  le  somme
relative a titoli informatici estinguibili con pagamento in contanti,
presso la tesoreria statale ovvero presso gli uffici postali, qualora
non riscosse dal beneficiario entro  il  secondo  mese  successivo  a
quello  di  esigibilita',  sono  riaccreditate   sulla   contabilita'
speciale di provenienza e vengono  riprese  in  carico  dal  titolare
della contabilita' stessa (6) . Si richiama quindi  l'attenzione  sui
predetti  tempi  di  riscossione  per  una  corretta  informativa  ai
creditori che scelgono il pagamento in contanti. 
  Si  rappresenta  infine  che  non  e'  possibile   l'emissione   di
ordinativi secondari informatici collettivi, in quanto,  proprio  per
le caratteristiche intrinseche e procedurali del  titolo  telematico,
sono esclusi in modo definitivo i pagamenti effettuati con  un  unico
titolo cui e' allegata una lista di beneficiari. 
  Ulteriori  istruzioni  sulle  procedure  legate  alla  gestione  ed
emissione degli ordinativi di contabilita' speciale  saranno  fornite
con apposite guide operative, rese disponibili sia per  l'applicativo
GEOCOS che per SICOGE. 
  5. Rendicontazione giornaliera a disposizione degli utenti. 
  Come stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2015,
la Banca d'Italia trasmette la rendicontazione giornaliera e  mensile
delle  operazioni  (versamenti,   pagamenti,   prenotazioni,   saldo)
effettuate sulle  contabilita'  speciali  con  un  flusso  telematico
firmato digitalmente. Questa rendicontazione e' messa giornalmente  a
disposizione degli utenti sugli applicativi utilizzati  (o  trasmessa
via FTP ai titolari che hanno predisposto gli ordinativi  sui  propri
applicativi), per la necessaria informativa indispensabile sia  sotto
il profilo operativo che per le attivita' di verifica. 
  In particolare, oltre a informazioni sul  saldo  giornaliero  della
contabilita' speciale, le funzioni di  interrogazione  presentano  le
seguenti informazioni rilevanti: 
  «Transaction Reference Number» (TRN), che corrisponde al numero  di
operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito  i  bonifici
disposti, con  riferimento  ai  pagamenti  da  accreditare  in  conto
corrente bancario o postale; la Banca d'Italia notifica anche il  TRN
delle operazioni bancarie di storno dei  titoli  non  andati  a  buon
fine; 
  data di estinzione del titolo; 
  estremi identificativi delle quietanze emesse a  fronte  di  titoli
estinguibili con versamento al bilancio dello Stato  ed  estremi  dei
versamenti su altri conti aperti presso la tesoreria statale; 
  informazioni relative a operazioni effettuate dalle Tesorerie sulle
disponibilita' delle contabilita' speciali, quali accantonamento  dei
fondi  in  caso  di  atti  impeditivi   al   pagamento   (di   regola
pignoramenti)  e  successivo  eventuale  pagamento  sulla   base   di
ordinanze di assegnazione da parte del giudice competente; 
  informazioni che individuano la provenienza dei fondi e la  causale
del versamento, oltre al TRN qualora il versamento sulla contabilita'
speciale sia stato effettuato con bonifico. 
  In conclusione,  si  invitano  tutti  i  titolari  di  contabilita'
speciali ad assumere le necessarie iniziative per  effettuare  quanto
prima gli adempimenti necessari all'utilizzo delle  nuove  procedure,
con particolare attenzione  alla  definizione  delle  utenze  e  alla
verifica del possesso e della  validita'  dei  dispositivi  di  firma
digitale. 
  Nel raccomandare di voler provvedere alla massima diffusione  delle
presenti indicazioni, si confida, a garanzia e tutela  della  finanza
pubblica, sulla consueta attenta e fattiva collaborazione. 
    Roma, 16 novembre 2015 
 
                                   Il Ragioniere Generale dello Stato 
                                                 Franco               

(1) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle Amministrazioni
    periferiche del Ministero dell'interno (Prefetture) o  di  quello
    dei Beni  culturali  (soprintendenze,  archivi  di  Stato).  Sono
    invece  esclusi  dall'utilizzo  di  SICOGE,  ma  rientrano  nelle
    opzioni 1 o 2,  i  soggetti  titolari  di  contabilita'  speciali
    appositamente istituite per progetti o  interventi  specifici,  a
    seguito  di  accordi  di  programma,  ovvero  di   ordinanze   di
    protezione civile. 

(2) Per  i  fondi  provenienti  dal  bilancio  dello   Stato   o   di
    Amministrazioni autonome le informazioni richieste  sono:  codice
    di Ragioneria/stato di previsione/appendice per  l'individuazione
    dell'Amministrazione  che  ha  trasferito  i   fondi,   oltre   a
    capitolo/articolo. Nell'unita tabella (allegato C)  e'  riportato
    l'elenco dei codici di Ragioneria/stato  di  previsione/appendice
    riferiti ai Ministeri e alle altre Amministrazioni statali. Per i
    fondi provenienti da altri conti di  tesoreria  e'  richiesto  il
    numero del conto di provenienza e il codice della tesoreria sulla
    quale il conto e' attestato. 

(3) Per l'elenco dei Codici gestionali della  spesa  si  rinvia  alla
    circolare RGS 5/2009. 

(4) Si veda al riguardo la circolare RGS n. 28 del 28 settembre 2015. 

(5) Si veda al riguardo la circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015. 

(6) Si vedano gli articoli 2, comma 4, e  5,  comma  2,  del  decreto
    ministeriale 30 aprile 2015.