IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157, comma 1 e 158, comma 3; Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'ISVAP; Visto il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di altre attivita' e funzioni di interesse pubblico affidate alla Societa' stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresi', l'espletamento di attivita' affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attivita' peritale»: l'attivita' professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; c) «CONSAP»: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.; d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attivita' di cui alla lettera a); e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) «IVASS» (gia' Isvap): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; g) «responsabile del procedimento»: il Titolare del Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento; h) «Servizio competente»: il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, cosi' come pubblicato nel sito internet CONSAP.