(parte 1)
 
 
 
               STATUTO DEL PARTITO UNIONE SUDAMERICANA 
                          EMIGRATI ITALIANI 
 
Titolo I - PRINCIPI E STRUTTURA 
    Art. 1 - Principi e Valori 
    Art. 2 - Struttura ed organizzazione 
    Art. 3 - Simbolo 
Titolo II - ADESIONE E PARTECIPAZIONE 
    Art. 4 - Adesione 
    Art. 5 - Adesione di associazioni e movimenti 
    Art. 6 - Diritti e doveri dei soci 
    Art. 7 - Perdita della qualita' di socio 
    Art. 8 - Circoli Territoriali 
    Art. 9 - Sezione delle Circoscrizioni Estere 
Titolo II - ORGANIZZAZIONE 
    Art. 10 - Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) 
    Art. 11 - Norma di rinvio 
    Art. 12 - Il Consiglio Nazionale 
    Art. 13 - Il Presidente 
    Art. 14 - Il Segretario Politico Nazionale 
    Art. 15 - Il Tesoriere 
    Art. 16 - Revisore Unico contabile 
    Art. 17 - Il Consiglio dei Garanti 
Titolo IV - RAPPRESENTANZE ELETTIVE 
    Art. 18 - Principi e criteri di designazione - Candidature 
    Art. 19 - Doveri di partecipazione e lealta' politica 
    Art. 20 - Gruppi Parlamentari e Consiliari 
    Art. 21 - Pubblicita' ed informazione 
Titolo V - INCOMPATIBILITA' - MISURE DISCIPLINARI -  COMMISSARIAMENTO
  DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO -
  QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO 
    Art. 22 - Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento 
    Art. 23 - Misure Disciplinari 
    Art.  24  -   Commissariamento   delle   strutture   territoriali
periferiche 
    Art. 25 - Fonti di finanziamento del Movimento 
    Art. 26 - Patrimonio del Movimento 
    Art. 27 - Quote associative e Risorse 
Titolo VI - POTERE REGOLAMENTARE  -  MODIFICHE  ED  ATTUAZIONE  DELLO
  STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO 
    Art. 28 - Potere Regolamentare 
    Art. 29 - Modifiche ed attuazione dello Statuto 
    Art. 30 - 
    Art. 31 - Norme finali e di coordinamento 
 
                              Titolo I 
 
 
                        PRINCIPI E STRUTTURA 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                          Principi e Valori 
 
    L'Unione  Sudamericana  Emigrati  Italiani  (in  seguito  ed   in
abbreviato anche «USEI») e' un Movimento Politico di cittadini che si
riconoscono nella Costituzione  della  Repubblica  Italiana  e  negli
ideali fondanti della tradizione cristiana,  liberale  e  democratica
con le finalita' di diffondere i principi  della  libera  iniziativa,
tutelare e valorizzare la vita e la liberta', secondo i  principi  di
eguaglianza, di integrita', di  equita',  lealta',  sussidiarieta'  e
solidarieta'. 
    L'Unione  Sudamericana  Emigrati  Italiani  vuole  concorrere   e
contribuire, con i principi della democrazia, al  rinnovamento  della
vita politica con cultura riformista ed innovatrice avendo come scopo
anche quello di  promuovere,  favorire  e  sostenere  ogni  attivita'
economica o intellettuale, in Italia ed  all'Estero,  finalizzata  ad
affermare i valori di competenza, professionalita', merito, impegno e
trasparenza, per lo sviluppo di  una  moderna  economia  di  mercato.
Sostiene e promuove la formazione di una nuova classe  politica,  con
particolare riguardo ai giovani ed alle donne. 
    L'USEI assicura la piena partecipazione politica  degli  iscritti
alle  decisioni  dei  suoi  organi.  Promuove   altresi'   la   piena
partecipazione delle giovani generazioni alla politica e riconosce il
valore politico dell'istituto delle primarie. 
    L'USEI rispetta il pluralismo delle  opzioni  culturali  e  delle
posizioni  politiche  al  suo  interno,   assicurando   informazione,
trasparenza e  partecipazione.  A  tal  fine,  oltre  alle  forme  di
partecipazione diretta dei soggetti iscritti  e  dei  circoli,  rende
disponibile tutte le informazioni sulla vita politica interna,  sulle
riunioni,  le  deliberazioni  politiche  ed   il   rendiconto   anche
attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                     Struttura ed organizzazione 
 
    La struttura dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)  e
la sua organizzazione  e'  articolata  sul  territorio  nazionale  ed
all'estero in Circoli e attraverso le strutture Comunali, Provinciali
e Regionali. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                               Simbolo 
 
    Il simbolo del Movimento Politico denominato «Unione Sudamericana
Emigrati Italiani (USEI)» e' descritto e  rappresentato  in  allegato
allo Statuto. 
    Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento. 
    Le modifiche  ed  addizioni  al  simbolo  ed  alla  denominazione
possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale. 
    Il Consiglio Nazionale e' competente  ad  apportare  modifiche  o
addizioni al simbolo e alla denominazione  in  occasione  di  singole
scadenze elettorali. 
 
                              Titolo II 
 
 
                      ADESIONE E PARTECIPAZIONE 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                              Adesione 
 
    Possono  iscriversi  all'Unione  Sudamericana  Emigrati  Italiani
(USEI)   i   cittadini   italiani,   i   cittadini   comunitari    ed
extracomunitari residenti in Italia, i cittadini  italiani  residenti
all'estero nonche' i  discendenti  di  cittadini  italiani  residenti
all'estero che, condividendo i principi ed il programma politico  del
Movimento, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'. 
    Non possono essere iscritti al Movimento coloro che  non  abbiano
ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad  associazioni
o movimenti aventi finalita' politiche, sociali e religiose o  ideali
contrastanti con quelle del Movimento. 
    Le   adesioni   devono    essere    personalmente    sottoscritte
dall'aderente, con indicazione degli  estremi  di  un  suo  documento
identificativo,  e  inoltrate  alla   Segreteria   della   Presidenza
Nazionale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). 
    L'adesione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti  agli
aderenti  con  il  versamento  della  quota  annuale  di   iscrizione
determinata dal Consiglio Nazionale salvo che, entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data del  versamento,  il  Presidente  Nazionale,
sentito il Responsabile  competente  per  territorio,  non  ne  abbia
disposto, motivatamente e per  ragioni  di  particolare  rilievo,  il
rigetto. 
    L'ammontare  della  quota  annuale  di  iscrizione  puo'   essere
diversificato a seconda delle categorie degli aderenti. 
    Le dichiarazioni di adesione possono  essere  proposte  in  forma
collettiva da un numero di richiedenti non inferiore a quindici. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Adesione di associazioni e movimenti 
 
    Il Consiglio  Nazionale  puo'  deliberare  forme  particolari  di
adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalita'
sostanzialmente  coincidenti  con  quelli   all'Unione   Sudamericana
Emigrati  Italiani  (USEI),   contestualmente   determinandone,   nel
rispetto dei principi statutari, modalita' di esercizio dei diritti e
doveri. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Diritti e doveri dei soci 
 
    I soci dell'Unione Sudamericana  Emigrati  Italiani  (USEI)  sono
tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati
degli  Organi  del  Movimento,  partecipano  alla  determinazione  ed
all'attuazione del  programma  e  della  linea  politica  dell'Unione
Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e concorrono all'elezione degli
organi statutari. 
    I soci possono accedere alle  cariche  del  Movimento  ed  essere
candidati alle elezioni politiche  ed  amministrative  in  base  alle
norme del presente Statuto e dei regolamenti; 
    In particolare sono tenuti a: 
      a) partecipare attivamente alla vita del Movimento,  assolvendo
i compiti loro affidati; 
      b) svolgere una costante  azione  di  presenza  politica  negli
ambienti nei quali vivono ed operano; 
      c) garantire l'unita' operativa del Movimento ed  astenersi  da
ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di  nocumento  e
di divisione allo stesso; 
      d) tenere nei  confronti  degli  altri  soci  un  comportamento
improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di
ciascuno; 
      e) rispettare le norme di convivenza democratica ed  i  diritti
delle minoranze; 
      f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica. 
    I soci dell'Unione  Sudamericana  Emigrati  Italiani  (USEI)  non
possono  iscriversi  ad  altri  Partiti  e  Movimenti  politici   ne'
sostenerli nell'azione politica, salvo quanto stabilito dal Consiglio
Nazionale per intese elettorali e accordi di coalizione. 
    Gli iscritti hanno diritto di informazione e partecipazione sulla
attivita'  e  all'iniziativa  politica  del  Movimento  e  dei   suoi
rappresentanti nelle Istituzioni, nonche' di avanzare, anche per  via
telematica,  proposte  e   suggerimenti   agli   Organi   di   Unione
Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e ai suoi rappresentanti  nelle
Istituzioni, conoscere le  determinazioni  dei  gruppi  dirigenti  ed
avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna. 
    Gli aderenti esercitano i diritti di voto presso  il  Circolo  di
appartenenza e possono partecipare alle attivita' di tutti i Circoli. 
    Ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme  stabilite  dal
presente Statuto e dal relativo regolamento. 
    Il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile Regionale,  puo'
sospendere  gli  aderenti  raggiunti   da   provvedimenti   cautelari
detentivi e quelli  comunque  coinvolti  in  indagini  per  fatti  di
particolare rilevanza morale e sociale. 
    La  qualifica  di  socio,  la  quota  e  l'eventuale   contributo
associativo non e' cedibile a terzi. 
    Gli  organi  direttivi  favoriscono  la  costante  partecipazione
attiva  dei  singoli  componenti  all'attivita'  di  elaborazione   e
formazione dell'indirizzo politico dell'USEI, nel rispetto della vita
privata  e  dei  diritti  di  riservatezza,  identita'  personale   e
protezione dei dati personali, ai sensi della  vigente  normativa  in
materia ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di  cui  al
d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle  direttive  del  garante  per  la
protezione dei dati personali (Provvedimento n.  107  del  6.3.2014),
fatte salve le eventuali future modifiche  della  disciplina  dettata
dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del  Garante  per  la
Protezione dei dati personali. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                   Perdita della qualita' di socio 
 
    La qualita' di socio dell'Unione Sudamericana  Emigrati  Italiani
(USEI) si perde: 
      a) per dimissioni,  presentate  per  iscritto  e  inviate  alla
Segreteria della  Presidenza.  Le  dimissioni  -  che  hanno  effetto
immediato - estinguono eventuali procedimenti  in  corso  dinanzi  al
Consiglio dei Garanti; 
      b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento  della  quota
associativa; 
      c) per espulsione, deliberata dal Consiglio  Nazionale.  Contro
tale provvedimento e' ammesso ricorso al Consiglio dei Garanti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Circoli Territoriali 
 
    Tutti gli aderenti al Movimento sono di diritto componenti di  un
Circolo Territoriale, che e' costituito da un numero minimo di  dieci
e massimo di cento aderenti. 
    Il  Responsabile  Provinciale  di  Unione  Sudamericana  Emigrati
Italiani (USEI) trasmette le dichiarazioni di adesione presentate dai
residenti nei Comuni nei quali non sono costituiti Circoli al Circolo
piu' vicino o piu' facilmente raggiungibile. 
    Ove il Circolo abbia raggiunto il numero di  cento  aderenti,  il
Responsabile provinciale  puo'  autorizzare,  in  deroga  ed  in  via
temporanea, iscrizioni in  soprannumero  o  l'assegnazione  ad  altro
circolo territoriale come, in caso  la  composizione  di  un  Circolo
scenda al di sotto di dieci aderenti, ne  comunica  lo  scioglimento,
disponendo  l'assegnazione  degli  aderenti  ad  altro  Circolo   del
territorio. 
    Piu' Circoli aventi sede nel medesimo Comune concordano forme  di
attivita' unitarie. 
    I  Circoli  devono  trasmettere   annualmente   al   Responsabile
Provinciale   un   resoconto   delle   attivita'   svolte   e   della
partecipazione degli aderenti alle iniziative del Movimento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                 Sezione delle Circoscrizioni Estere 
 
    Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) riconosce il  valore
dell'esperienza degli Italiani  nel  mondo  ed  incoraggia  forme  di
partecipazione ad iniziative  ispirate  ai  principi  del  Movimento,
della difesa e diffusione  delle  tradizioni  italiane  e  regionali,
della cultura e della lingua italiana, mediante forme di aggregazione
cosi'  come  disciplinate  dal  presente  Statuto   e   dalle   norme
regolamentari di attuazione. 
    I Circoli di Unione Sudamericana Emigrati Italiani  (USEI)  nelle
Circoscrizioni elettorali degli italiani  residenti  all'estero  sono
costituiti ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento
adottato   dal   Consiglio   Nazionale   del   Movimento,    restando
disciplinati, per quanto non diversamente previsto,  in  analogia  ai
Circoli Territoriali. 
 
                             Titolo III 
 
 
                           ORGANIZZAZIONE 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
       Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) 
 
    Sono organi Nazionali di Unione  Sudamericana  Emigrati  Italiani
(USEI): 
      il Consiglio Nazionale; 
      Il Presidente Nazionale; 
      il Segretario Politico Nazionale; 
      Il Tesoriere; 
      il Revisore Unico Contabile; 
      Il Consiglio dei Garanti. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    I criteri generali degli istituti  dell'organizzazione  nazionale
si applicano  alle  modalita'  di  funzionamento  dei  corrispondenti
organi delle sezioni regionali, provinciali e comunali. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Il Consiglio Nazionale 
 
    Il Consiglio Nazionale stabilisce la  linea  politica  di  Unione
Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). Si riunisce in  via  ordinaria
almeno una volta l'anno e  tutte  le  volte  che  se  ne  ritiene  la
necessita' da parte del Presidente. E'  convocato  dal  Presidente  -
tramite lettera, fax o mail da inviarsi almeno 15 giorni prima  della
data fissata per il Consiglio, che ne stabilisce il luogo, la data  e
l'ordine del giorno. 
    Il Consiglio Nazionale e' altresi' convocato ogni  volta  che  ne
facciano richiesta un  quinto  dei  suoi  componenti.  La  richiesta,
sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno  da
discutere, deve essere presentata al Presidente che provvedera'  alla
convocazione entro 90 giorni. 
    Il Consiglio Nazionale e' validamente costituito con la  presenza
di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera  a  maggioranza  dei
presenti se non diversamente indicato dallo Statuto. 
    Partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale: 
      a) gli associati 
      b) Il Presidente Nazionale 
      c) Il Segretario Politico Nazionale 
      d) Il Tesoriere 
    Il  Consiglio  Nazionale  elegge:  il  Presidente  Nazionale,  il
Segretario Politico Nazionale e il Tesoriere, che restano  in  carica
tre anni: 
      Nomina  il  Revisore  Unico  Contabile  ed  i  componenti   del
Consiglio dei Garanti. 
    Approva: 
      a) lo Statuto del Movimento; 
      b) il Codice Etico di comportamento degli eletti nell'esercizio
dei rispettivi mandati; 
      c) le linee degli indirizzi politici e  programmatici  generali
del Movimento e dell'azione degli eletti nelle istituzioni; 
      d) le liste e gli accordi di coalizione; 
      e) approva il rendiconto di esercizio; 
    Il voto in Consiglio e' personale e non delegabile. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                            Il Presidente 
 
    Rappresenta politicamente l'Unione Sudamericana Emigrati Italiani
(USEI) in tutte le sedi; 
    Ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che  passiva
del Movimento; 
    Attua il programma politico ed  elettorale  del  Movimento  e  ne
coordina le iniziative con facolta' di delega; 
    Convoca e presiede il  Consiglio  Nazionale,  dirige  l'attivita'
politica ed organizzativa; 
    Attribuisce compiti e funzioni politiche; 
    Assegna  incarichi  retribuiti  e  commesse  di  servizio  e   di
gestione; 
    Ha  il  potere  di  utilizzare  e  depositare   il   contrassegno
elettorale dell'Unione Sudamericana Emigrati  Italiani  (USEI)  e  di
presentare e depositare liste e candidature elettorali;  le  funzioni
connesse a tali attivita' possono essere  svolte  anche  a  mezzo  di
procuratori  speciali  all'uopo  nominati;   puo'   delegare,   anche
temporaneamente il potere esclusivo di firma per la  presentazione  e
il  deposito  del  contrassegno,  delle  liste  e  delle  candidature
elettorali, nominando  all'uopo  procuratori  speciali  e  conferendo
mandati; 
    Nomina  nei  casi  e  per  il  tempo   strettamente   necessario,
commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva,  del  governo
degli  organi  territoriali  o  per  lo  svolgimento   di   specifici
adempimenti di competenza di questi; 
    Puo' richiamare e sospendere l'aderente fino alle  determinazioni
del Consiglio Nazionale. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Il Segretario Politico Nazionale 
 
    E' l'organo esecutivo dell'USEI; 
    Puo' essere delegato dal Presidente per l'esercizio di funzioni e
competenze; 
    Da' attuazione alle deliberazioni e  agli  indirizzi  decisi  dal
Presidente e dal Consiglio Nazionale; 
    Sovrintende a tutta l'attivita' della struttura dell'USEI e degli
organi territoriali; 
    Puo' assumere decisioni spettanti agli organismi territoriali  in
caso di particolari necessita'. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                            Il Tesoriere 
 
    Il   Tesoriere   e'   il    responsabile    per    la    gestione
economica-finanziaria e patrimoniale dell'USEI  ed  e'  nominato  dal
Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale  che  lo
sceglie tra gli iscritti al Movimento in possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti  bancari  e  di
requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico. 
    Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso,  fino  alla
data  di  approvazione  del  rendiconto  relativo  al   terzo   anno.
L'incarico e' rinnovabile per due volte. 
    Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica
prima del termine, Il Presidente Nazionale designa un  Tesoriere  che
rimane in carica fino  alla  successiva  convocazione  del  Consiglio
Nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. 
    Il Tesoriere partecipa con diritto  di  voto  alle  riunioni  del
Consiglio  Nazionale,  salvo  l'obbligo  di  astensione  in  caso  di
conflitto di interessi. 
    Il Tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa,
contabile, economico-finanziaria e  patrimoniale,  nei  limiti  della
quale a lui e' attribuita  la  legale  rappresentanza  del  Movimento
negli atti e in giudizio. Tiene i libri  contabili  e  provvede  alla
predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali. 
    Negli stessi limiti  esercita  tutti  i  poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del  principio
di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate  e  spese  e
del limite massimo di  ricorso  all'indebitamento  pari  al  60%  del
totale delle attivita' dello stato patrimoniale. 
    In particolare il Tesoriere: 
      a) e' legittimato alla riscossione  delle  entrate  di  cui  in
precedenza; 
      b) svolge l'attivita'  negoziale  necessaria  al  conseguimento
degli  scopi  statutari,  stipulando,  tra  l'altro,  contratti   per
forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori  e
opere nonche' contratti  di  locazione  anche  finanziaria,  effettua
pagamenti ed incassa crediti; 
      c) stipula convenzioni con gli  enti  locali  territoriali  per
l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o
altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica
ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; 
      d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico,  il
trattamento  economico  e  le  promozioni;  richiede  l'ammissione  a
trattamenti straordinari di integrazione salariale  consentiti  dalla
legge,decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti  nei  casi  e
nelle forme previste  dalla  legge  e  dal  regolamento  interno  del
personale; 
      e)  puo'   avvalersi   della   consulenza   e   assistenza   di
professionisti in materia legale e di adempimenti contabili,  fiscali
e previdenziali; 
      f) instaura rapporti bancari continuativi  nel  rispetto  della
vigente  normativa   antiriciclaggio   sulla   tracciabilita'   delle
operazioni e sull'identificazione di clienti  e  titolari  effettivi,
aprendo conto correnti,  richiedendo  fidi,  aperture  di  credito  e
anticipazioni, contraendo mutui e  prestiti,  in  generale  compiendo
tutte le  operazioni  bancarie  ritenute  necessarie,  anche  per  il
tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; 
      g) dirige, coordina e controlla le attivita'  e  le  operazioni
gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee
guida approvate dal Consiglio Nazionale; a tal fine fissa  i  criteri
generali  di  corretta  gestione   uniformandosi   ai   principi   di
tracciabilita' e documentabilita' delle  operazioni,  di  inerenza  e
congruita' delle spese e  di  integrita'  dei  profili  reputazionali
delle controparti, nonche' di prevenzione di conflitti di  interesse;
adotta ed efficacemente attua  ed  aggiorna  tutte  le  misure  e  le
procedure  di  controllo  interno   necessarie   ad   assicurare   la
conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale  alla
legge ed al presente Statuto; 
      h) predispone piani annuali di equa ripartizione delle  risorse
finanziarie  disponibili,   da   destinare   anche   alle   strutture
territoriali, secondo i principi ed i criteri  direttivi  determinati
dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento; 
      i) Il Tesoriere puo'  compiere  tutti  gli  atti  di  ordinaria
amministrazione nell'ambito delle proprie competenze. Gli e' in  ogni
caso esclusa la facolta' di stipulare i segg. atti: compravendita  di
beni  immobili,   compravendita   di   titoli   (Titoli   di   Stato,
obbligazioni, azioni e simili), costituzioni di societa', acquisto di
partecipazioni in societa' gia' esistenti, concessioni  di  prestiti,
contratti di mutuo, acquisto  di  valuta,  richiesta  e  rilascio  di
avalli, fideiussioni o altra forma di garanzia; 
      l) gestisce, secondo le istruzioni del Consiglio  Nazionale,  i
fondi destinati a finanziare  le  spese  per  campagne  elettorali  e
predispone le relative rendicontazioni; 
      m) A norma del'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere
risponde  verso  i  creditori  personalmente  e  solidalmente   delle
obbligazioni assunte in nome e per conto del Movimento  solo  qualora
abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il
Movimento secondo le norme del mandato.  E'  tenuto  ad  adempiere  i
doveri a lui imposti dalla  legge  e  dal  presente  Statuto  con  la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle  competenze  a
lui specificamente attribuite e deve fare  tutto  quanto  e'  in  suo
potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia
a conoscenza  ovvero  per  eliminarne  o  attenuarne  le  conseguenze
dannose. Il Tesoriere non risponde per  atti  o  fatti  -  inclusi  i
bilanci - i rendiconti, la contabilita', le attivita' di  gestione  e
le obbligazioni - imputabili a  strutture  e  organismi  territoriali
periferici   del   Movimento,   dotati   di   autonomia    giuridica,
organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria; 
      n) Ha facolta' di  delegare  le  sue  funzioni,  con  scrittura
privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' Vice  tesorieri
di sua fiducia che  nomina  egli  stesso,  dandone  comunicazione  al
Consiglio Nazionale  ed  al  revisore  dei  conti.  E'  personalmente
responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri; 
      o) Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a  garanzia
della   trasparenza   informativa   del   Movimento,   ogni    organo
amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia  contabile  e
gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del  Tesoriere  in
materia di bilanci e contabilita' e  di  relative  scadenze,  incluse
quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere  affinche'  si  possa
provvedere  al  consolidamento  prescritto  dalla  legge.   La   loro
inosservanza  e'  passibile   di   commissariamento   e   deferimenti
disciplinari; 
      p) I rapporti con la «Commissione di garanzia degli  statuti  e
per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti
politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che  provvede
a tutti gli adempimenti connessi ai  controlli  e  agli  obblighi  di
trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti  dalla
legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni  della
Commissione, inclusi gli  inviti  a  sanare  eventuali  irregolarita'
contabili e inottemperanze ad obblighi di legge; 
      q) Il Tesoriere entro il 31 ottobre di ogni anno predispone  il
bilancio preventivo  da  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio
Nazionale. 
    Ciascun esercizio della gestione  economico-finanziaria  dura  un
anno e  termina  il  31  dicembre.  Il  Tesoriere  nei  quattro  mesi
successivi  redige  il  rendiconto   di   esercizio   da   sottoporre
all'approvazione del Consiglio Nazionale. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Revisore Unico contabile 
 
    Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del
Movimento; 
    Predispone, in ogni occasione della presentazione dei  rendiconti
e dei bilanci del Movimento, una relazione particolareggiata su detti
rendiconti e bilanci e allegata ai medesimi; 
    Ha il compito e la responsabilita' di vigilare  sull'operato  del
Tesoriere; 
    Il Revisore Unico deve  essere  iscritto  all'apposito  Albo  dei
Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia ed  e'
nominato dal Consiglio Nazionale. 
    Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  dettate  dall'art.
9, commi 1 e 2 della legge n. 96/2012, il  controllo  della  gestione
contabile  e  finanziaria  del  Movimento  e'  affidato  ad  apposita
societa' di revisione iscritta nel registro dei  revisori  legali  di
cui all'art.  2  del  D.Lgs.  n.  39/2010,  nominata  dal  Presidente
Nazionale. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                      Il Consiglio dei Garanti 
 
    Il Consiglio dei Garanti e' l'organo di garanzia. 
    Il Consiglio dei Garanti e'  titolare  del  potere  di  comminare
sanzioni derivanti dalla violazioni dello Statuto, nonche' del Codice
etico. 
    Il Consiglio dei Garanti ha competenza esclusiva e giudica  sulle
controversie tra gli  aderenti  ed  il  Movimento  in  tutte  le  sue
strutture territoriali in relazione alla applicazione dello Statuto e
dei Regolamenti e, in generale, alla vita del  Movimento,  infrazioni
disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento,  ricorsi  relativi
all'osservanza delle regole di funzionamento del  Movimento  previste
dal presente Statuto, dal Codice etico  e  dai  regolamenti  emanati,
controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di
elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da  tale  qualifica  a
seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi
violazioni. 
    Il Consiglio giudica quale amichevole compositore,  con  dispensa
da ogni formalita' di procedura. 
    Gli aderenti possono proporre ricorso al  Consiglio  dei  Garanti
per violazione dello Statuto e dei Regolamenti; la  proposizione  dei
ricorsi non  sospende  l'esecutivita'  degli  atti  impugnati,  salva
diversa decisione del Consiglio dei Garanti. Il procedimento  innanzi
al Consiglio dei Garanti e' improntato al rispetto  dei  principi  di
trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di
difesa. Le decisioni vengono  depositate  presso  la  segreteria  del
Consiglio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. 
    Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale,  con  il  voto
favorevole della  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  sono
stabilite le regole di  procedura,  i  principi  e  le  sanzioni  che
derivano dalla violazione delle norme  del  presente  Statuto  e  del
Codice etico, le modalita' per garantire e regolare  il  procedimento
nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Consiglio. 
    Il Consiglio dei Garanti,  qualora  rilevi  fatti  censurabili  o
meritevoli di ulteriore approfondimento, li  comunica  al  Segretario
Politico  Nazionale  ed  al  Consiglio  Nazionale  perche'  assumano,
secondo le rispettive competenze, provvedimenti opportuni. 
    Il Consiglio dei Garanti esprime,  su  richiesta  del  Segretario
Nazionale  o  degli  organi  Nazionali  e   Regionali,   pareri   sul
significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
Tali pareri  hanno  valore  di  interpretazione  autentica  e  quindi
carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento. 
    Il Consiglio dei Garanti e' composto  da  un  numero  massimo  di
cinque membri, di idonea competenza, eletti dal Consiglio Nazionale a
maggioranza semplice, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
    Il Consiglio elegge nella sua prima riunione il Presidente. 
    Il Consiglio Nazionale provvede, con  le  medesime  modalita'  di
votazione, alla surroga  di  componenti  cessati  dal  Consiglio  dei
Garanti nel corso del mandato. 
    I  componenti  del  Consiglio  dei  Garanti  non  possono  essere
componenti elettivi di organi Collegiali Nazionali  e  Regionali  del
Movimento ne' ricoprire mandati parlamentari e istituzionali. 
    Il Presidente del Consiglio dei  Garanti  puo'  partecipare  alle
riunioni degli organi nazionali e regionali senza diritto al voto. 
    Le riunioni del Consiglio dei  Garanti  sono  convocate  dal  suo
Presidente,  anche  su  richiesta  del  Segretario  Politico  o   del
Presidente nazionale. 
    Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono  verbalizzate  da  un
Segretario scelto, anche di volta in volta, dal Presidente e anche al
di fuori dei suoi membri. 
    Il Consiglio dei Garanti decide a maggioranza con l'intervento di
almeno tre  membri  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando,
in tal caso, le parti legittimate a far valere  le  proprie  pretese,
domande ed eccezioni, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
    Il provvedimento assunto dal Consiglio dei Garanti e' definitivo. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                       RAPPRESENTANZE ELETTIVE 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
                 Principi e criteri di designazione 
                             Candidature 
 
    Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dello   Statuto,   le
candidature per le  elezioni  politiche  al  Parlamento  europeo,  al
Parlamento nazionale, per i Presidenti delle Regioni e per i  Sindaci
delle citta'  metropolitane,  dei  consigli  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano  e  dei  consigli  comunali,
nonche' per le cariche di sindaco e di presidente  di  Regione  e  di
Provincia autonoma sono approvate dal Consiglio Nazionale sulla  base
delle  proposte  formulate   dai   Circoli   Territoriali   e   delle
Circoscrizioni Estere ove interessate. 
    Le candidature per le elezioni regionali e locali sono  approvate
dai  rispettivi  Circoli  Territoriali  e  ratificate  dal  Consiglio
Nazionale. 
    Nella formazione delle liste e per le  scelte  dei  candidati  si
seguiranno i criteri di  equilibrata  proporzionalita'  tra  donne  e
uomini e della partecipazione dei giovani. 
    Ai fini delle pari opportunita', l'USEI promuove azioni  volte  a
favorire  pari  opportunita'  nell'accesso  alla  composizione  degli
organi  del  movimento  ed  alla  formazione  delle  liste   per   la
partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. 
    Il Consiglio Nazionale delibera gli  atti  di  indirizzo  per  il
perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma 
    Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento
alle qualificazioni ed ai percorsi politici dei candidati. 
    Le candidature  vengono  sottoposte  agli  Organi  del  Movimento
preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto  di
un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. 
 
                              Art. 19. 
 
 
             Doveri di partecipazione e lealta' politica 
 
    Tutti i rappresentanti nelle Istituzioni  Pubbliche  aderenti  ad
Unione Sudamericana Emigrati Italiani o da essa designati partecipano
alla attivita' del Movimento come previsto dal presente Statuto. 
    I  titolari  di  mandati  elettivi  sono  tenuti  a  seguire   le
indicazioni programmatiche e quelle politiche relative alle scelte di
coalizione, alleanza e collegamento  con  altri  Partiti,  deliberate
dagli Organi del Movimento. 
    Gli eletti aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani ed i
Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati  degli
Organi  del  Movimento  nelle  posizioni  pubbliche,  anche  espresse
attraverso i mezzi di informazione. 
    I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali aderenti ad  Unione
Sudamericana Emigrati Italiani, gli Amministratori Locali e quelli di
Enti,  Istituzioni  e   Societa'   designati   da   organi   elettivi
contribuiscono al funzionamento del Movimento con  il  versamento  di
una quota - definita dal Consiglio Nazionale - delle indennita' e dei
compensi  annuali  da  essi  percepiti  in  funzione   della   carica
ricoperta. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                  Gruppi Parlamentari e Consiliari 
 
    I Parlamentari ed i  Consiglieri  eletti  e  aderenti  ad  Unione
Sudamericana Emigrati Italiani sono tenuti ad  iscriversi  ai  Gruppi
parlamentari e consiliari del  Movimento  e,  ove  questi  non  siano
costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal Movimento. 
    I Gruppi esercitano funzioni di  indirizzo  delle  attivita'  dei
propri aderenti nelle  Istituzioni  parlamentari  o  consiliari,  nel
rispetto  dei  principi  costituzionali  e  statutari  e  secondo  le
finalita' ed i criteri del buon governo e della legalita'. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                     Pubblicita' ed informazione 
 
    La composizione degli  Organi  di  Unione  Sudamericana  Emigrati
Italiani e' consultabile su documenti informatici,  secondo  apposito
Regolamento e nel rispetto delle normative di legge  sul  trattamento
dei dati personali e sulla riservatezza. 
    Gli indirizzi di posta elettronica dei Circoli, ove costituiti, e
degli organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono pubblicati
nel sito Web. 
    Tutti gli organi del Movimento assicurano con  mezzo  informatico
la  pubblicita'  delle  loro  attivita'   e   la   conoscenza   delle
convocazioni,  nonche'  di   ogni   altro   adempimento   finalizzato
all'esercizio dei diritti di partecipazione degli aderenti. 
 
                              Titolo V 
 
INCOMPATIBILITA'  -  MISURE  DISCIPLINARI  -  COMMISSARIAMENTO  DELLE
  STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE
  ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO 
 
                              Art. 22. 
 
 
          Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento 
 
    Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio atto  regolamentare
le  incompatibilita'  fra  cariche  istituzionali  ed  incarichi  nel
Movimento. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                         Misure Disciplinari 
 
    Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le  misure
disciplinari  sono:  I)  l'ammonizione;  II)  la  sospensione;   III)
l'espulsione; IV) la  revoca  dell'affiliazione  di  un  circolo;  V)
l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente  o
indirettamente il Movimento. 
    L'ammonizione e la sospensione sono inflitte  per  violazioni  di
lieve e media entita'. 
    L'espulsione,  la  revoca  e  l'interdizione  sono  inflitte  per
violazioni gravi alla disciplina. 
    Il provvedimento di espulsione o di revoca  dell'affiliazione  e'
sempre reso di pubblico dominio. 
 
                              Art. 24. 
 
 
      Commissariamento delle strutture territoriali periferiche 
 
    Il Consiglio Nazionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta
del Presidente Nazionale, nel caso ricorrano  gravi  motivi,  possono
commissariare i Circoli Territoriali e delle  Circoscrizioni  Estere,
nominando a  tal  fine  un  Commissario:  Quest'ultimo,  nei  termini
stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito  rapporto
al Consiglio Nazionale ed al Collegio dei  Probiviri,  all'esito  del
quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura  o
ne dispongono lo scioglimento. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                Fonti di finanziamento del Movimento 
 
    Le entrate del Movimento, in base alla legislazione vigente, sono
le seguenti: 
      1) quote associative; 
      2) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; 
      3) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria
del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      4) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi; 
      5) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; 
      6) ogni altra entrata prevista dalla legge. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                      Patrimonio del Movimento 
 
    Il  patrimonio  del  Movimento  e'  costituito  oltre  che  dalle
suddette entrate, dai beni mobili e mobili registrati ed immobili che
si acquisiranno in futuro, per atti tra vivi o per mortis  causa.  Il
Patrimonio puo' essere utilizzato,  nel  rispetto  del  principio  di
economicita',  solo  per  soddisfare  le  finalita'  statutarie   del
Movimento  e  per  garantire  la  continuita'  e  la  normalita'   di
funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                     Quote associative e Risorse 
                  alle articolazioni del Movimento 
 
    Il  Consiglio  Nazionale  determina,  con  apposito  regolamento,
l'importo delle  quote  associative.  I  criteri  con  i  quali  sono
assicurate le risorse ai  vari  organi  e  strutture  territoriali  -
nonche' alla promozione di azioni positive in  favore  delle  giovani
generazioni e della parita' tra i  sessi  nella  partecipazione  alla
politica e nell'accesso alla  cariche  elettive  europee,nazionali  e
locali   -   sono   quelle   di   proporzionalita',   programmazione,
economicita' ed equa ripartizione. 
 
                              Titolo VI 
 
POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO  -  SEDE
  LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO 
 
                              Art. 28. 
 
 
                        Potere Regolamentare 
 
    Il Consiglio  Nazionale,  qualora  non  altrimenti  disposto  dal
presente  Statuto,  provvede  all'emanazione  di   tutte   le   norme
regolamentari necessarie per l'esecuzione del  presente  Statuto  che
una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli  effetti  di
legge del presente Statuto. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                Modifiche ed attuazione dello Statuto 
 
    Il presente Statuto  puo'  essere  modificato  con  deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale. 
    Il Presidente Nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti
previsti dal presente Statuto che dovranno essere  approvati,  adotta
tutti i provvedimenti opportuni. 
 
                              Art. 30. 
 
    Il Movimento ha sede legale  in  Belvedere  Marittimo  (CS),  Via
Giustino Fortunato, n. 54 e potranno essere costituite ulteriori sedi
di  rappresentanza  in  altri  luoghi,  anche  all'estero.  Eventuali
modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente  Nazionale
e comunicate al Consiglio Nazionale nella prima  riunione  successiva
alla modifica. 
    La durata del partito e' illimitata. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                   Norme finali e di coordinamento 
 
    Per quanto non espressamente previsto dal  presente  Statuto,  si
applicano le disposizioni del Codice  Civile  e  le  norme  di  legge
vigenti in materia. 
    (Omissis).  
 
                STATUTO DEL PARTITO MARONI PRESIDENTE 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                    Denominazione - Scopi - Sede 
 
    L'associazione politica  denominata  «Maroni  Presidente»  ha  lo
scopo  di   elaborare   proposte,   programmi   e   iniziative   atte
all'istituzione     dell'Euroregione     Nord,     costituzionalmente
autodeterminata, e all'attribuzione, a  livello  regionale,  del  75%
delle tasse versate dai cittadini e dalle imprese dell'Euroregione. 
    L'associazione si fonda sui  principi  dell'eguaglianza  e  delle
pari opportunita', assicurando a  tutti  i  livelli  la  presenza  di
entrambi i generi. 
    L'Associazione ha sede in Monza in via Passerini, 13. 
    L'Associazione   puo'   prevedere   articolazioni    territoriali
costituite da un numero minimo di soci pari a 10 (dieci). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Simbolo 
 
    Il  simbolo  dell'associazione   politica   «Maroni   Presidente»
appartiene al patrimonio dell'associazione ed il Consiglio  Direttivo
e' delegato alla gestione dello stesso e a sue  eventuali  modifiche.
Il simbolo e' costituito da un «cerchio  nero  racchiudente,  su  due
righe, la scritta "MARONI" sulla prima e "PRESIDENTE" sulla  seconda,
entrambi di colore blu. Sotto le scritte e' raffigurata una croce  di
colore rosso». Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale  per  le
elezioni ad ogni livello. Il Consiglio Direttivo potra' per  tutti  i
tipi  di  elezione,  apportare  al  simbolo  e  al  contrassegno,  le
modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di
legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo  dall'Associazione,
anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte
del patrimonio dell'Associazione politica «Maroni Presidente». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                            Scioglimento 
 
    L'Associazione   ha   durata    illimitata.    Lo    scioglimento
dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci
con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi  diritto  al
voto.  L'assemblea  dei  soci  demanda  al  Consiglio  Direttivo  gli
adempimenti  necessari  a  devolvere   le   risorse   finanziarie   a
disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di
lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita',  sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo  diversa  destinazione  imposta  dalla
legge. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Organi dell'Associazione 
 
    Sono organi dell'associazione: 
      l'Assemblea dei Soci; 
      il Consiglio Direttivo: 
      il Presidente; 
      il Tesoriere; 
      il Collegio dei Revisori o Revisore Unico; 
      il Collegio di Garanzia. 
    L'Associazione Maroni Presidente promuove la  parita'  dei  sessi
negli organismi collegiali e nelle cariche elettive  stabilite  dallo
Statuto, in attuazione dell'art. 51  della  costituzione,  prevedendo
che  nelle  candidature  nessuno   dei   due   sessi   possa   essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi,  assicurando  inoltre
le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva
delle donne alla politica. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Assemblea dei Soci 
 
    L'Assemblea dei Soci e' l'organo  rappresentativo  di  tutti  gli
associati.   Stabilisce   la   linea   politica    e    programmatica
dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con  il
pagamento della quota associativa alla data di  apertura  dei  lavori
dell'Assemblea.  L'Assemblea  viene  convocata  ogni  tre  anni   dal
Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea»
approvato dal  Consiglio  Direttivo.  In  caso  di  dimissioni  o  di
impedimento permanente  del  Presidente,  il  Vicepresidente  convoca
l'Assemblea  dei  Soci  entro  30  (trenta)  giorni  dall'evento  per
l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione  l'Assemblea
e' valida con la presenza della maggioranza assoluta  dei  componenti
aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo
nei casi previsti dallo  Statuto.  L'assemblea  dei  soci  elegge  il
Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo,  nonche'  il
Collegio dei revisori o Revisore Unico ed il Collegio di garanzia.  I
componenti dell'Assemblea possono  presentare  proposte  di  modifica
dello  Statuto  e  documenti  riguardanti   la   linea   politica   e
programmatica  dell'Associazione.  Le   proposte   prese   in   esame
dall'Assemblea  devono  essere  sottoscritte  dal  numero  dei   soci
componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio Direttivo  all'atto
della convocazione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                         Consiglio Direttivo 
 
    Il Consiglio Direttivo svolge la sua azione in  conformita'  agli
indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci. 
    Sono componenti del Consiglio Direttivo: 
      il Presidente 
      da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei  soci,
tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente. 
    Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Il  Consiglio
Direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' 1
(uno) dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilita'  di
surrogare i dimissionari ed i  componenti  risultino  inferiori  a  4
(quattro) se il Consiglio e' composto di 5  (cinque)  membri  e  a  3
(tre) se il Consiglio Direttivo e' composto da  meno  di  5  (cinque)
membri. 
    Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di
assenza, dal Vicepresidente. 
    Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta  al  mese
su convocazione del Presidente o su richiesta della  maggioranza  dei
suoi componenti. 
    Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti. 
    In caso di parita' di voti il voto espresso dal  Presidente  vale
doppio. Partecipa, con  il  solo  diritto  di  parola,  il  Tesoriere
dell'Associazione. Il Presidente puo'  estendere  la  partecipazione,
solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma  continuativa,
ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione
di argomenti  specifici.  Inoltre,  a  tutela  delle  minoranze,  ove
presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e
diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo al membro  componente,
quale rappresentante della minoranza. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                 Competenze del Consiglio Direttivo 
 
    E' competenza del Consiglio Direttivo: 
      deliberare su tutte le questioni che  non  sono  demandate  per
legge o per Statuto ad altri organi; 
      individuare   i   criteri   cui   va   ispirata   la   gestione
economica-patrimoniale del movimento; 
      approvare il  rendiconto  dell'esercizio  dell'anno  precedente
redatto dal tesoriere; 
      approvare il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere; 
      approvare  e  modificare  i  regolamenti  per  la  gestione   e
l'organizzazione dell'Associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei
Soci; 
      deliberare la  quota  associativa  e  la  veste  grafica  della
tessera; 
      nominare il  Tesoriere  e  affidargli  le  relative  competenze
stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione; 
      deliberare sui provvedimenti sanzionatori; 
      deliberare la partecipazione  alle  elezioni  ad  ogni  livello
istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle  candidature
per le elezioni alle quali l'Associazione stabilisce di  partecipare,
secondo le modalita' di cui all'art. 20); 
      deliberare  l'apertura,  lo  scioglimento,  la   chiusura,   la
sospensione  ed  il  commissariamento  di   eventuali   articolazioni
territoriali dell'Associazione; 
      nominare i referenti  di  ogni  articolazione  e  revocare  gli
stessi qualora venga meno il numero  minimo  di  associati  per  ogni
singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi; 
      deliberare ponendo  in  atto  azioni  interne  all'Associazione
volte ad assicurare il rispetto della  vita  privata  e  la  corretta
protezione dei dati personali degli Associati; 
      deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia. 
    Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione dell'Associazione. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                            Il Presidente 
 
    Il   Presidente   rappresenta    politicamente    e    legalmente
l'Associazione di fronte a terzi e in  giudizio.  Dura  in  carica  3
(tre) anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede  il
Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine  del  giorno.  Esegue  e
coordina  le  direttive  dell'Assemblea  dei  Soci  e   la   convoca,
presiedendola,  almeno  ogni  3  (tre)  anni.  Nomina  e  revoca   il
Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Riscuote i finanziamenti e  i
rimborsi  previsti  dalla  legge.  Egli  puo'  delegare  altri   soci
dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza
legale nell'ambito dei poteri conferiti  .  Il  Presidente  non  puo'
svolgere piu' di 2 (due) mandati  completi.  Si  considerano  mandati
completi tutti quelli in cui il Presidente ha  ricoperto  tale  ruolo
per un periodo superiore a 30 (trenta) mesi. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                            Il Tesoriere 
 
    Compie  gli  atti  amministrativi  demandatigli   dal   Consiglio
Direttivo. 
    Le principali attribuzioni sono: 
      la gestione finanziaria dell'Associazione compresa l'apertura e
la chiusura dei conti correnti senza possibilita' di scoperto; 
      la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; 
      l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; 
      la stipula di contratti di lavoro  o  di  collaborazione  anche
temporanea; 
      la gestione della contabilita' dell'Associazione; 
      la tenuta dei libri contabili; 
      la stesura dei bilanci e tutte le  formalita'  conseguenti,  in
conformita' alle leggi vigenti in materia; 
      la predisposizione del bilancio di previsione ed il  rendiconto
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; 
      ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge. 
    Ha l'obbligo di partecipare a tutte  le  riunioni  del  Consiglio
Direttivo con il solo diritto di parola. Il tesoriere dura in  carica
tre anni ed e' rieleggibile. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Iscrizione all'associazione 
 
    Si possono iscrivere all'Associazione, conseguendo  la  qualifica
di socio, tutte le persone che hanno compiuto i 18 (diciotto) anni di
eta'. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                               I Soci 
 
    I Soci hanno il dovere di operare  per  il  raggiungimento  degli
scopi dell'Associazione. Godono del diritto di parola, di voto  e  di
elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e
dal «Regolamento». I Soci che sono eletti in liste contrassegnati dal
simbolo «MARONI  PRESIDENTE»  non  possono  iscriversi  o  aderire  a
partiti,  movimenti,  associazioni  politiche,  segrete,  massoniche,
liste civiche, ad esclusione di  quelle  riconosciute  dal  Consiglio
Direttivo. 
    Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione
automatica dall'elenco degli iscritti dell'Associazione con  delibera
emessa dal Consiglio Direttivo. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                            Tesseramento 
 
    Ogni Socio e' tenuto a rinnovare la  propria  tessera,  anche  in
assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso  tra  il  1°
gennaio e il 31 marzo ed e' valida per l'anno in corso. Decorso  tale
termine i Soci non in regola  con  il  versamento  della  quota,  non
possono partecipare  alla  vita  attiva  dell'Associazione  decadendo
dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta. 
    Il Consiglio Direttivo delibera entro il  30  ottobre,  la  veste
grafica e la quota associativa della tessera. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                              Economia 
 
    L'Associazione non persegue fini di lucro. 
    Tutto  quanto  e'  nella   libera   disponibilita'   e   possesso
dell'Associazione costituisce il  suo  patrimonio  che  e'  unico  ed
indivisibile. 
    Le modalita' di utilizzo del  patrimonio  vengono  stabilite  dal
Consiglio Direttivo. 
    Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo
delibera  del  Consiglio  Direttivo  in  base   alla   disponibilita'
patrimoniale dell'Associazione e proporzionalmente al numero di  soci
di ciascuna articolazione territoriale. 
    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o  la  distribuzione
sono imposte dalla legge. 
    L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre  di
ogni anno. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                             Patrimonio 
 
    Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: 
      dal Simbolo di cui all'art. 2; 
      dai beni mobili ed immobili; 
      da partecipazioni; 
      Marchi e brevetti; 
      Lasciti o donazioni comunque pervenuti. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                               Entrate 
 
    Le entrate dell'Associazione sono costituite: 
      da entrate derivanti  da  manifestazioni  e  partecipazioni  ad
esse; 
      da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a  favore
dell'Associazione; 
      da contributi dello Stato e da rimborsi elettorali a  norma  di
legge; 
    da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; 
      da  contribuzioni  dei  cittadini,   dalle   associazioni,   da
movimenti e societa' in base alla normativa vigente. 
    Le risorse vengono utilizzate o ripartite  secondo  le  modalita'
stabilite dal Consiglio Direttivo. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                                Spese 
 
    Le spese dell'Associazione sono le seguenti: 
      spese generali per il funzionamento dell'Associazione; 
      spese per la stampa,  per  le  attivita'  di  informazione,  di
propaganda, editoria, emittenza  radiotelevisiva  e  qualunque  altro
strumento di comunicazione; 
      spese per le campagne elettorali; 
      spese per le iniziative culturali o sociali; 
      spese per la formazione politica degli associati; 
      spese per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni
o convegni; 
      spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione
alla politica. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Collegio dei Revisori 
 
    L'Assemblea nomina un Collegio  dei  Revisori,  composto  da  tre
membri iscritti all'Albo dei  Revisori  legali,  oppure  un  Revisore
unico, iscritto all'Albo dei Revisori Legali. 
    il  Presidente   del   collegio   dei   Revisori   viene   eletto
dall'assemblea dei soci. 
    Qualora venisse a mancare un Revisore facente parte del  Collegio
si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai
revisori nominati dall'assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in
carica sino alla  data  di  scadenza  dell'intero  Collegio.  Qualora
mancasse la maggioranza dovra' essere  convocata  apposita  assemblea
dei soci per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori.  Al  Collegio
dei Revisori spetta il compito di: 
      controllare  la  gestione  contabile  dell'Associazione  e   di
effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; 
      redigere collegialmente la relazione sui bilanci  preventivo  e
consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo. 
    La  carica  di  revisore  e'   inconciliabile   con   quella   di
consigliere, ha la durata di tre esercizi  ed  e'  rinnovabile  anche
piu' volte. 
    I revisori partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo  che
approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle  altre
riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                        Collegio di Garanzia 
 
    Il Collegio di Garanzia e' composto  da  3  (tre)  membri  eletti
dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.
La durata in carica  e'  triennale  e  i  membri  sono  rieleggibili.
Qualora venisse a mancare un membro facente  parte  del  Collegio  si
provvede per cooptazione purche' la  maggioranza  sia  costituita  da
membri nominati dall'assemblea. Il membro  cosi'  nominato  resta  in
carica sino alla  data  di  scadenza  dell'intero  Collegio.  Qualora
mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere  convocata  apposita
assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di  Garanzia.  La
carica di componente del collegio di garanzia e'  inconciliabile  con
quella di consigliere. 
    Spetta al collegio di Garanzia: 
      tutelare i diritti di informazione e partecipazione  attribuiti
a norma dello statuto agli associati; 
      vigilare e controllare che siano osservate le norme  statutarie
e regolamentari; 
      giudicare  sulle   infrazioni   disciplinari   commesse   dagli
associati nonche' sulle controversie insorgenti  tra  i  vari  organi
dell'associazione. 
    Il  Collegio  decide  a  maggioranza  dei  suoi  membri   ed   il
provvedimento  assunto  e'  definitivo.  Inoltre,  a   tutela   delle
minoranze, ove presenti e a tal  fine,  garantisce  la  presenza  con
diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio  di  Garanzia
al membro componente, quale rappresentante della minoranza. 
    Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto  del  diritto
di difesa e del principio del contraddittorio. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    Le sanzioni applicabili dal Consiglio direttivo sono: 
      il richiamo scritto; 
      la sospensione per un massimo di mesi 6 (sei), con  contestuale
decadenza dalle cariche interne  all'Associazione  e  il  divieto  di
parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa; 
      l'espulsione. 
    Ogni  sanzione  deve  essere   comunicata   al   Socio   mediante
Raccomandata con Ricevuta di ritorno entro  7  (sette)  giorni  dalla
data del provvedimento. 
    Ciascun socio sottoposto a misure  disciplinari  puo'  presentare
ricorso al Presidente. 
    Il Presidente, convoca entro 30 giorni il Collegio  di  Garanzia,
al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e  del
principio del contraddittorio. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                     Selezione delle candidature 
 
    La candidatura degli associati per le  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e
di presidente di  Regione  e  di  provincia  autonoma  potra'  essere
accettata solo  se  alla  data  del  deposito  delle  relative  liste
elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione  da  almeno
un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. 
    Il Consiglio Direttivo delibera  i  candidati  dopo  votazioni  a
scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Rendiconto e trasparenza 
 
    Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  nella
propria  gestione  contabile  finanziaria,  il  Consiglio   Direttivo
nominera' una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  speciale
tenuto dalla Commissione Nazionale per le  Societa'  e  la  Borsa  ai
sensi di legge vigenti in materia. 
    La societa' di revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un
giudizio sul rendiconto di esercizio secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia. 
    A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma  abbreviata
e la relazione della societa' di revisione,  verranno  resi  pubblici
nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                        Modifiche Statutarie 
 
    Le modifiche statutarie  o  la  completa  riformulazione,  devono
essere  approvate  a  maggioranza  semplice  dei  Soci,   salvo   ove
altrimenti disposto dallo Statuto. 
    (Omissis). 
 
              STATUTO DEL PARTITO POPOLARI PER L'ITALIA 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e sede 
 
    Ai sensi dell'art. 49 della  Costituzione  italiana  e  ai  sensi
degli articoli  36  e  seguenti  del  codice  civile,  e'  costituita
l'associazione,  quale   partito   politico   nazionale,   denominata
«POPOLARI PER L'ITALIA». L'associazione e' disciplinata dal  presente
statuto provvisorio, dal codice civile e  dalla  ulteriore  normativa
applicabile.  L'associazione  non  persegue  fini  di  lucro  ed   e'
sottoposta alle particolari normative fiscali previste. 
    La sede del partito e'  in  Milano,  via  Trau'  n.  2,  e  sara'
indicata   sul    sito    internet    ufficiale    dell'associazione.
L'associazione puo' organizzare la  propria  attivita'  tramite  sedi
secondarie e/o unita' locali/delegazioni territoriali. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Simbolo 
 
    Al presidente, che  ne  riferisce  circa  l'uso  al  comitato  di
presidenza, spetta la facolta' di utilizzo della denominazione e  del
simbolo  dell'associazione  «POPOLARI  PER   L'ITALIA»   e   la   sua
concessione  a  terzi,  fermo  restando  il  diritto  unilaterale   e
insindacabile di revoca della concessione medesima. 
    La descrizione del simbolo, che si allega al  presente  atto  con
lettera «A», e' la seguente: «cerchio contenente una  fascia  obliqua
multicolore,inclinata da sinistra (basso) verso destra (alto) a forma
di freccia. Il tronco della freccia ha tre fasce e su due  di  queste
compare  la  scritta  "POPOLARI"  e  "PER  L'ITALIA"   sulla   fascia
inferiore. Le tre fasce del tronco della  freccia  sono  dall'alto  a
scendere verde,la prima fascia,  bianca  la  seconda,con  la  scritta
"POPOLARI" e rossa la terza con la scritta "PER L'ITALIA".  La  punta
della freccia e' al centro bianca con ali rosse a destra  e  verde  a
sinistra oltre ad altri due estremi con diverse tonalita' di  celeste
e bleu. Lo sfondo di tutto il  simbolo  e'  una  tonalita'  mista  di
diverse sfumature di celeste e bleu». 
    Eventuali modifiche dei simbolo e  della  denominazione  ai  soli
fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e  regionali
sono demandate al  presidente,  sentiti  gli  organismi  territoriali
competenti e il comitato di presidenza. 
    La direzione nazionale dispone  eventuali  modifiche  sostanziali
del simbolo e della denominazione e  puo'  delegare  a  tal  fine  il
comitato di presidenza. 
 
                               Art. 3. 
 
 
              Scopo e natura dell'associazione politica 
 
    L'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e' un  movimento  politico
di persone libere che intendono mettersi in gioco per i grandi valori
che costituiscono la tradizione  viva  del  popolarismo  italiano  ed
europeo secondo i principi del partito popolare europeo stesso. 
    L'impegno dell'associazione  attinge  pertanto  a  un  patrimonio
ideale e politico che pone al centro: 
      la persona, il diritto alla vita, la liberta', la  giustizia  e
la dignita' di ogni essere umano; 
      la famiglia in quanto nucleo fondante della societa'; 
      i principi di solidarieta', sussidiarieta' e giustizia  sociale
per un riformismo capace di cambiare in profondita' il nostro Paese e
l'Europa per dare piena cittadinanza a tutti; 
      un'Europa comunitaria, unita, democratica,  vicina  ai  bisogni
delle persone, capace di assicurare  stabilita'  interna  e  pace  in
molte aree del mondo; 
      il  valore  del  lavoro  e  della  liberta'  di  impresa   come
espressioni e realizzazioni della persona umana. 
    L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti
dando voce alla piu' ampia  pluralita'  di  soggettivita'  culturali,
associative, civiche e politiche  che  si  riconoscono  nell'assoluta
priorita' della persona rispetto alle istituzioni  per  costruire  un
progetto  onesto,  di  gente  accogliente  declinato   con   laicita'
inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno. 
    L'associazione  ha   lo   scopo   altresi'   di   promuovere   la
partecipazione civile per costituire un partito ispirato ai  principi
fondamentali  della  Costituzione  della   Repubblica   italiana   in
particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51. 
    L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione
di tutti i cittadini garantendo pari opportunita' a tutti i  livelli,
particolarmente nell'accesso  alla  composizione  dei  propri  organi
colleggiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della
Costituzione. 
    L'associazione riconosce  il  pluralismo  delle  diverse  opzioni
culturali,  sociali  e  politiche  e  garantisce  pari   dignita'   e
opportunita' a tutte le condizioni quali il  genere,  le  convinzioni
religiose, l'eta', l'orientamento sessuale e l'origine etnica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
     Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti 
                       e modalita' di adesione 
 
    Il partito e' aperto  a  forme  di  partecipazione  molteplici  e
diversificate. 
    Ai fini del presente statuto,  vengono  identificati  i  seguenti
soggetti  della  vita  interna:  i   fondatori,   gli   iscritti,   i
sostenitori, i rappresentanti federati. 
    Sono  iscritti  all'associazione  «POPOLARI  PER   L'ITALIA»   le
cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita  richiesta
nei modi e nelle  forme  stabilite  da  apposito  regolamento  e  che
versino la quota d'iscrizione fissata annualmente. 
    L'associazione  -  libera,  volontaria  e  di  durata  annuale  -
comporta   la   condivisione   dei   principi   e    dei    programmi
dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA»,  l'impegno  a  collaborare
alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto  delle  norme
statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed
esecutivi. 
    Ogni iscritto si  impegna  a  tenere  comportamenti  ispirati  al
rispetto della dignita' degli altri iscritti. 
    Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della  loro  richiesta,
oltre a partecipare liberamente a tutte le  attivita'  dei  «POPOLARI
PER L'ITALIA» e a esercitare i diritti di elettorato attivo,  sono  i
soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo  o  a  poter
essere  designati  o  nominati  a  cariche  interne  all'associazione
secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari. 
    La  richiesta  di  iscrizione  va   integralmente   compilata   e
sottoscritta anche attraverso il sito  web,  e  comporta,  una  volta
accolta,  il   versamento   della   quota   annuale   stabilita   per
l'iscrizione. 
    Le modalita' e le procedure  per  l'iscrizione,  il  rinnovo,  il
versamento  delle  quote  annuali  sono  disciplinate   da   apposito
regolamento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Organi associativi 
 
    Sono organi dell'associazione: 
      il presidente; 
      la direzione nazionale; 
      il comitato di presidenza; 
      il coordinatore organizzativo nazionale; 
      l'assemblea degli eletti; 
      il congresso nazionale degli iscritti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Presidente nazionale 
 
    Il presidente, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti, che
ha  la  rappresentanza  legale  dell'associazione,  e'   il   garante
dell'unita'    dell'associazione    e    rappresenta     le     linee
politico-strategiche dell'associazione stessa. 
    Il presidente convoca e presiede  l'assemblea  degli  eletti,  la
direzione nazionale, il comitato di presidenza; convoca il  congresso
degli iscritti. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Direzione nazionale 
 
    La  direzione  nazionale  e'   composta   dal   presidente,   dal
coordinatore organizzativo nazionale, dal tesoriere, dai  membri  del
governo, da una rappresentanza di deputati e senatori  nazionali,  di
parlamentari europei e di  consiglieri  regionali,  dai  coordinatori
regionali e da una rappresentanza della base degli iscritti  indicata
dal presidente pari al 15% (quindici per cento) dei  membri  di  tale
consesso, per un totale di  persone  comunque  non  superiore  a  100
(cento). 
    La direzione nazionale: 
      a) e' organo di indirizzo politico ed e' eletta  dal  congresso
degli iscritti con metodo proporzionale sulla  base  di  un  apposito
regolamento; il  regolamento  prevedera'  l'elezione  del  Presidente
nazionale e della Direzione nazionale, stabilendone anche  il  numero
definitivo della sua composizione,  con  metodo  proporzionale  sulla
base della presentazione di liste concorrenti. 
    Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera'
comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione
alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici  per
cento) dei posti della Direzione nazionale; 
      b) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e,  in  via
straordinaria, su richiesta di almeno un terzo  dei  suoi  componenti
con diritto di  voto;  la  convocazione  avviene  per  iscritto,  con
allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax,  sms  o  posta
elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato  per  la
riunione; 
      c) determina, su proposta del presidente, le linee politiche  e
strategiche dell'associazione; 
      d) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; 
      e) stabilisce sia l'importo  della  quota  associativa  annuale
dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli  amministratori
e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; 
      f)  delibera,  per  gli  atti  che  impegnano  il  partito,   a
maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto
del Presidente. 
    Per  la  validita'  delle  riunioni  occorre  la  presenza  della
maggioranza assoluta dei componenti. 
    E' prevista della delega scritta ad altro membro della direzione. 
    Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto
dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Comitato di presidenza 
 
    Il comitato di presidenza, nominato dal presidente,  e'  l'organo
esecutivo dell'associazione. 
    E' composto dal presidente, dal coordinatore  organizzativo,  dal
tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, da senatori,
da parlamentari europei e da coordinatori regionali per un totale non
superiore a 20 (venti) unita'. 
    Puo' eleggere fra i suoi componenti uno o piu' vicepresidenti. 
    Il comitato di presidenza: 
      a) e' convocato dal presidente;  la  convocazione  avviene  per
iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata,  fax,
sms o posta elettronica almeno 5  (cinque)  giorni  prima  di  quello
fissato per la riunione; 
      b) delibera sulle modalita' ed  i  tempi  di  attuazione  delle
linee strategiche dell'associazione; 
      c)   ha   la   responsabilita'   di   coordinare   l'esecuzione
dell'indirizzo  politico-strategico  dell'associazione,  secondo   le
indicazioni deliberate dalla direzione nazionale e dal presidente; 
      d)  nomina,  su  proposta  del  Presidente,   il   coordinatore
organizzativo nazionale e il tesoriere; 
      e)  nomina,  su  proposta  del   presidente,   i   coordinatori
regionali; 
      f) delibera  sui  documenti  e  sulle  proposte  da  sottoporre
all'assemblea degli eletti e alla direzione nazionale; 
      g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di
competenza della direzione nazionale,  a  condizione  che  le  stesse
vengano  sottoposte  a  ratifica  nella  prima  seduta  utile   della
direzione nazionale; 
      h)  delibera,  per  gli  atti  che  impegnano  il  partito,   a
maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto
del Presidente. 
    Per  la  validita'  delle  riunioni  occorre  la  presenza  della
maggioranza assoluta dei componenti. 
    E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro. 
    Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto
dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente. 
    In relazione alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissione
dei componenti del Comitato di Presidenza si rinvia  espressamente  a
specifiche disposizioni regolamentari. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Coordinatore organizzativo nazionale 
 
    Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere
e coordinare la struttura operativa del partito. 
    Il coordinatore organizzativo: 
      a) svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari  nazionali
ed europei, con gli eletti a livello locale; 
      b)assicura  la  migliore  sinergia  fra  tutti   gli   aderenti
all'associazione  sul  territorio,  con  particolare  riguardo   alla
organizzazione della comunicazione interna ed esterna,  nonche'  alla
predisposizione  e  all'aggiornamento  degli  atti  regolamentari   e
generali previsti dallo statuto. 
    Il  coordinatore  organizzativo   sovrintende   al   lavoro   dei
coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo
dei sostenitori e al lavoro  delle  strutture  federate  e  riferisce
periodicamente al comitato di presidenza e al presidente. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Assemblea degli eletti 
                         Doveri degli eletti 
 
    E' costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei,
e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni  capoluoghi  di
provincia dell'associazione. 
    E' convocata  dal  presidente  almeno  due  volte  l'anno  ed  ha
funzioni consultive. 
    Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione  nazionale  e
possono partecipare, se invitate, altre personalita'. 
    Gli eletti si impegnano a collaborare  lealmente  con  gli  altri
esponenti dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» per affermare  le
scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 
    Gli eletti hanno il dovere di contribuire  al  finanziamento  del
partito versando alla tesoreria una  quota  dell'indennita'  e  degli
emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. 
    Il mancato o incompleto versamento  del  contributo  previsto  e'
causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica  istituzionale  da
parte  dell'associazione  «POPOLARI  PER   L'ITALIA»,   nonche'   dei
provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 20
del presente statuto. 
    Gli eletti hanno il dovere di rendere conto  periodicamente  agli
elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso  il  sistema
informativo per la partecipazione. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                 Congresso nazionale degli iscritti 
 
    Il congresso degli iscritti e' l'organo sovrano dell'associazione
ed  e'  composto  da   tutti   gli   aderenti,   ai   vari   livelli,
all'associazione medesima. Il congresso e' indetto in  via  ordinaria
ogni 4 (quattro) anni. 
    Tutte le cariche associative hanno  di  norma  una  durata  di  4
(quattro) anni e comunque fino al congresso successivo. Le  modalita'
di indizione e  funzionamento  del  congresso  saranno  stabilite  da
apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Congressi provinciali 
 
    Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali  i  soci
iscritti all'associazione residenti nei comuni  compresi  nell'ambito
territoriale del coordinamento provinciale. 
    Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta  ogni  4
(quattro) anni per l'elezione  del  coordinatore  provinciale  e  dei
membri elettivi del comitato provinciale. 
    Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo
richieda almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto  al
voto. 
    Il congresso provinciale elegge  il  coordinatore  provinciale  e
l'80% (ottanta per cento) dei membri  del  coordinamento  provinciale
con le modalita' previste da  apposito  regolamento.  Il  regolamento
prevedera'  l'elezione  del  coordinamento  provinciale  provinciale,
stabilendo anche il numero definitivo  della  sua  composizione,  con
metodo  proporzionale  sulla  base  della  presentazione   di   liste
concorrenti. 
    Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera'
comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione
alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici  per
cento) dei posti del coordinamento provinciale. 
    Le  modalita'  di  indizione  e   funzionamento   dei   congressi
provinciali saranno stabilite con  apposito  regolamento  predisposto
dal comitato di presidenza e approvato dalla direzione nazionale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                  Responsabili nazionali di settore 
                          e/o dipartimenti 
 
    Il comitato di presidenza nomina i responsabili dei  settori  e/o
dipartimenti. 
    I  responsabili  dei  settori  e/o  dipartimenti,  se  convocati,
partecipano ai lavori della direzione nazionale. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    Il  comitato   di   presidenza   emana   un   Regolamento   sulle
incompatibilita' fra le cariche  dell'associazione  e  gli  incarichi
istituzionali e di rappresentanza esterna. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                     Articolazione territoriale 
 
    L'associazione articola la sua presenza in  Italia  e  all'estero
attraverso coordinatori (e vice-coordinatori) regionali,  provinciali
e cittadini  e  attraverso  coordinamenti  regionali,  provinciali  e
cittadini. 
    Gli organi collegiali  deliberano  a  maggioranza  dei  presenti,
salvo diverse disposizioni. 
    I coordinatori dei comuni sopra i 50000 (cinquantamila)  abitanti
sono nominati dal corrispondente coordinatore provinciale, in accordo
con il coordinatore regionale e con il Presidente. 
    I coordinatori dei comuni sotto i 50000 (cinquantamila)  abitanti
sono  nominati  dal  coordinatore  provinciale,  in  accordo  con  il
coordinatore regionale. 
    Il coordinamento regionale e' composto  fino  un  massimo  di  50
(cinquanta) componenti. 
    Fanno parte del coordinamento regionale: 
      il presidente della regione; 
      i consiglieri e assessori regionali; 
      i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione; 
      il coordinatore regionale; 
      i coordinatori provinciali della regione; 
      il  responsabile  regionale  dell'associazione  giovanile  e  i
responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti; 
      i presidenti e consiglieri Provinciali; 
      i coordinatori comunali scelti dal  coordinatore  regionale  in
quota pari al massimo al  30%  (trenta  per  cento)  del  totale  dei
membri. 
    Il coordinamento provinciale e' composto fino un  massimo  di  50
(cinquanta) componenti. 
    Fanno parte del coordinamento provinciale: 
      il presidente della provincia; 
      i consiglieri  e  assessori  Provinciali  e  dei  comuni  della
provincia; 
      il coordinatore provinciale; 
      i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti; 
      i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia; 
      i coordinatori comunali scelti dal coordinatore provinciale  in
quota pari al massimo al 20% (venti per cento) del totale dei membri; 
      una  rappresentanza  degli  iscritti   eletta   dal   congresso
provinciale pari all'80% (ottanta per cento) del totale dei membri. 
    Il coordinamento comunale e'  composto  fino  un  massimo  di  30
(trenta) componenti. 
    Fanno parte del coordinamento comunale: 
      il sindaco del comune; 
      i consiglieri e assessori comunali; 
      il coordinatore comunale; 
      il  responsabile  comunale  dell'associazione  giovanile  e   i
responsabili comunali dei diversi dipartimenti istituiti; 
      una rappresentanza degli iscritti residenti nel comune,  scelta
dal coordinatore comunale, non superiore al 20% (venti per cento) del
totale dei membri del coordinamento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                             Candidature 
 
Elezioni europee e nazionali 
    Le candidature alle elezioni europee e nazionali  sono  stabilite
dal presidente nazionale d'intesa con il comitato di presidenza. 
    L'associazione, in attuazione dell'art.  51  della  Costituzione,
nella  scelta  delle  candidature  ad  ogni  livello  si  impegna  ad
osservare: il rispetto della parita'  dei  generi,  l'uguaglianza  di
tutti gli iscritti, la pari dignita' di tutte le condizioni personali
(origine   etnica,   credo   religioso,   orientamento   sessuale   e
disabilita') e il rispetto delle minoranze. 
Elezioni regionali 
    Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali  sono
proposte dal  coordinatore  regionale,  approvate  dal  coordinamento
regionale  sentiti  i  coordinatori  provinciali  e  i   coordinatori
cittadini, e  sono  approvate  in  ultima  istanza  dal  comitato  di
presidenza. 
    La candidatura a presidente  di  regione  e'  di  competenza  del
comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale. 
Elezioni provinciali 
    La  candidatura  a  presidente  di  provincia  e'  proposta   dal
coordinatore  regionale  e   provinciale   sentiti   i   coordinatori
provinciali e i coordinatori cittadini,  e  previa  approvazione  del
comitato di presidenza. 
    Le  candidature  nelle  liste  e  collegi   provinciali   vengono
stabilite congiuntamente dal coordinatore  e  dal  vice  coordinatore
regionale, su  proposta  congiunta  del  coordinatore  provinciale  e
relativi  vice  vicari  ratificata   a   maggioranza   semplice   dal
coordinamento provinciale. 
    In  caso  di  mancato  accordo  tra  i  coordinatori  a   livello
provinciale  o  regionale,  decidono  i  relativi   coordinamenti   a
maggioranza qualificata dei due terzi. 
    In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la
decisione spetta al presidente nazionale. 
Elezioni dei comuni capoluogo 
    La candidatura a sindaco di grande citta' o di  comune  capoluogo
e'  stabilita  dal  presidente  nazionale,  sentito  il  coordinatore
regionale, provinciale. 
    Le candidature  nelle  relative  liste  comunali  sono  stabilite
congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su
proposta congiunta  del  coordinatore  provinciale  e  relativi  vice
vicari  ratificata   a   maggioranza   semplice   dal   coordinamento
provinciale. 
    In  caso  di  mancato  accordo  tra  i  coordinatori  a   livello
provinciale  o  regionale,  decidono  i  relativi   coordinamenti   a
maggioranza qualificata dei due terzi. 
    In caso di ulteriore  mancata  intesa,  la  decisione  spetta  al
presidente nazionale. 
Elezioni dei comuni non capoluogo 
    La  candidatura  a  sindaco  di  comune  dove  vige  il   sistema
elettorale maggioritario e' stabilita dal  coordinatore  provinciale,
d'intesa con il suo vice vicario. 
    In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale  a
maggioranza qualificata dei due terzi. 
    La  candidatura  a  sindaco  di  comune  dove  vige  il   sistema
elettorale proporzionale e' stabilita dal  coordinatore  provinciale,
d'intesa con il suo vice vicario. 
    In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale, a
maggioranza qualificata dei due terzi. 
    La  proposta  di  candidatura  e'  ratificata  dal   coordinatore
regionale e dal suo vice. 
    In caso di mancata intesa,  in  entrambi  i  livelli,  decide  il
coordinamento regionale a maggioranza semplice. 
    Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali. 
Elezioni circoscrizionali 
    La candidatura a presidente di circoscrizione  e'  stabilita  dal
coordinatore provinciale, d'intesa  con  il  relativo  vice  vicario,
sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali. 
    In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale  a
maggioranza semplice. 
    Allo stesso modo si procede per le relative liste. 
    In ogni caso, il comitato di presidenza puo' designare fino a  un
massimo del 5%  (cinque  per  cento)  dei  posti  nelle  varie  liste
regionali, provinciali e dei comuni capoluogo. 
    Nel caso in cui si debba raggiungere un'intesa  con  altre  forze
politiche per esprimere una candidatura a sindaco o a  presidente  di
provincia, e' sempre necessario  che  l'intesa  raggiunta  a  livello
territoriale sia ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice
vicario. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Incandidabilita' 
 
    Sono incandidabili coloro che, alla data di  presentazione  delle
liste, abbiano riportato una condanna anche in  primo  grado  per  un
reato infamante. 
    La direzione nazionale stabilisce le  modalita'  e  i  limiti  di
applicazione di tale fattispecie. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                          Quote associative 
 
    Il diritto di voto nei vari organi puo' essere esercitato solo da
coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita. 
    La direzione nazionale, su proposta del comitato  di  presidenza,
determina le quote associative che i membri degli organi  associativi
e gli iscritti versano all'associazione. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                         Strutture federate 
 
    L'associazione stipula patti federativi con soggetti  politici  e
civici, nonche' con  associazioni  di  natura  culturale  e  sociale,
dotati  di  autonomia  politica,  organizzativa  e  finanziaria,  che
condividono gli obiettivi  e  il  programma  politico  nazionale  del
partito stesso. 
    In  particolare  volendo  contribuire  alla  costruzione  di  una
piattaforma unitaria dei popolari italiani  che  si  riconoscono  nel
principio di  sussidiarieta'  orizzontale,  nella  centralita'  della
persona, nonche' nella famiglia del partito popolare europeo. 
    Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti  dal
presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto
politico federato e descrivono le modalita'  di  sostegno  reciproco,
nonche' il livello nazionale  o  territoriale  in  cui  ha  specifica
operativita' il patto in oggetto. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Azione disciplinare 
 
    Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare  presso
la commissione di garanzia competente o  presentare  alla  stessa  un
ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto  o  dei
regolamenti nazionali. 
    Gli  iscritti  sono  tenuti  a  ricorrere  preventivamente   alla
commissione  di  garanzia  competente   in   caso   di   controversie
riguardanti  l'attivita'  dell'associazione  e  l'applicazione  dello
statuto e dei regolamenti. 
    I  ricorsi  e  le  contestazioni   disciplinari   devono   essere
presentati per iscritto. 
    Entro 10  (dieci)  giorni  dalla  ricezione  della  contestazione
disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato,
che entro ulteriori 10 (dieci) giorni ha diritto di  inviare  memorie
difensive  o  chiedere  di  essere  ascoltato  dalla  commissione  di
garanzia competente. 
    Ogni grado di giudizio non puo' durare  piu'  di  50  (cinquanta)
giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si
esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade. 
    Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione  disciplinare,  i
coordinatori  dei  rispettivi  livelli  regionali  possono   adottare
provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli  organi
disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti. 
    Il regolamento di garanzia approvato  dalla  direzione  nazionale
disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento  disciplinare
nei confronti degli iscritti dell'associazione. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                         Misure disciplinari 
 
    Le misure disciplinari sono: 
      a) il richiamo; 
      b) la sospensione; 
      c) l'espulsione; 
      d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione  commessa
da un movimento riconosciuto dall'associazione. 
    Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'. 
    La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso  di
recidiva o in caso di svolgimento di attivita'  contrastanti  con  le
direttive degli organi dell'associazione qualora  cio'  non  comporti
l'espulsione. 
    L'espulsione e' inflitta per  infrazioni  gravi  alla  disciplina
dell'associazione o per indegnita' morale o politica. 
    Equivale  all'espulsione  la  revoca  dell'affiliazione   di   un
movimento riconosciuto dall'associazione. 
    Il provvedimento di espulsione o di revoca  dell'affiliazione  e'
sempre reso di pubblico dominio. 
 
                              Art. 22. 
 
 
             Commissione nazionale di garanzia e privacy 
 
    La commissione nazionale di  garanzia  e'  eletta  dal  congresso
nazionale degli iscritti ed e'  composta  da  non  oltre  10  (dieci)
membri, che scelgono il presidente al loro interno. 
    L'elezione avviene su candidatura singola o lista di candidati. 
    Se saranno presentate piu' di una lista si  prevedera'  comunque,
nel rispetto delle minoranze, l'attribuzione alla lista di  minoranza
di almeno il 10% dei posti, secondo il previsto  regolamento  per  il
Congresso nazionale degli iscritti. 
    La commissione nazionale  di  garanzia  e'  competente  in  unica
istanza per le  azioni  disciplinari  nei  confronti  dei  componenti
dell'assemblea degli eletti, della direzione nazionale, del  comitato
di presidenza. 
    E' inoltre  competente  riguardo  all'applicazione  del  presente
statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita'
delle deliberazioni degli organi dell'associazione allo statuto. 
    La commissione  nazionale  di  garanzia  e'  competente  altresi'
relativamente alla privacy, alla protezione dei dati personali  e  al
rispetto della vita privata e dei diritti di  riservatezza  ai  sensi
delle vigenti normative in materia di cui al decreto  legislativo  n.
196/2003 e alle direttive del Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  fatte  salve   le   eventuali   future   modifiche   delle
disposizioni  di  legge  e  dei  provvedimenti  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    La commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto
all'associazione sia imputato in  un  processo  penale,  esprime,  su
richiesta del comitato di presidenza,  un  parere  di  compatibilita'
dell'iscritto  con  le  finalita'   dell'associazione.   E'   diritto
dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta  penale,  essere  ascoltato  e
produrre memorie a propria difesa. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                  Commissione regionale di garanzia 
 
    La commissione regionale di garanzia e' eletta dal  coordinamento
regionale ed e' composta da non oltre 5 (cinque) membri, che scelgono
al loro interno il presidente. 
    L'elezione avviene su presentazione  di  singole  candidature  da
votare con la  maggioranza  assoluta  dei  membri  del  coordinamento
regionale. 
    In prima istanza e' competente per i  provvedimenti  disciplinari
nei confronti dei componenti degli organi  regionali,  provinciali  e
comunali dell'associazione,  e  degli  eletti  nelle  istituzioni  di
livello regionale, provinciale e comunale. Avverso le decisioni della
commissione  regionale  di  garanzia  e'  possibile  ricorrere   alla
commissione nazionale di garanzia. 
    Le decisioni prese all'unanimita' sono inappellabili. 
 
                              Art. 24. 
 
 
       Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura 
 
    Spettano  al  comitato  di  presidenza,  sentita   la   direzione
nazionale le decisioni circa il commissariamento, la sospensione,  lo
scioglimento e la  chiusura  per  gravi  motivi  delle  articolazioni
territoriali dell'associazione. Il parere motivato per  iscritto  del
comitato di presidenza e' inappellabile. 
 
                               Art 25. 
 
 
                         Patrimonio sociale 
                         Risorse economiche 
 
    Il patrimonio dell'associazione e' costituito da: 
      contributi degli associati; 
      contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; 
      eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 
      investimenti mobiliari; 
      interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 
      somme e beni da chiunque  e  a  qualsiasi  titolo  ricevuti  in
conformita' alla legge. 
    L'associazione puo' trarre le risorse economiche per  il  proprio
funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: 
      a) eredita', donazioni e legati; 
      b) contributi dello Stato, delle regioni, di  enti  locali,  di
enti o di istituzioni pubbliche, anche  finalizzati  al  sostegno  di
specifici e documentati programmi  realizzati  nell'ambito  dei  fini
statutari; 
      c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
      d) contributi associativi; 
      e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 
    I singoli associati, in caso di  recesso,  non  possono  chiedere
all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo  comune,
ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 
    Cosi come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio  2014,  n.
13, l'associazione prevede di destinare una quota pari al 10%  (dieci
per cento) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12  della
stessa legge, a iniziative  volte  ad  accrescere  la  partecipazione
attiva delle donne alla politica. 
    In caso di scioglimento, per  qualsiasi  causa,  delle  strutture
territoriali, i beni patrimoniali si  trasferiscono  all'associazione
nazionale.  In   caso   di   scioglimento,   per   qualsiasi   causa,
dell'associazione e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo
dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe,  o  a
fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di  controllo  di  cui
all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                         Tesoriere nazionale 
 
    Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa,
contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione,  a  tutti  i
fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Il tesoriere agisce nel rispetto del  principio  di  economicita'
della  gestione,  assicurandone  l'equilibrio  finanziario  e  ha  la
responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva. 
    Predispone il  bilancio  di  esercizio  e  lo  sottopone,  previo
consenso del comitato di presidenza,  alla  direzione  nazionale.  Il
tesoriere risponde al presidente e al comitato di presidenza. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                 Autonomia patrimoniale e gestionale 
              delle strutture nazionali e territoriali 
 
    La struttura organizzativa nazionale  e  tutte  le  articolazioni
territoriali previste  dallo  statuto  hanno  una  propria  autonomia
amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita'  riguardanti
l'ambito  territoriale  e  di  appartenenza  e  ne  sono   legalmente
responsabili. 
    Ciascuna struttura organizzativa  risponde  esclusivamente  degli
atti e dei rapporti giuridici da essa  posti  in  essere  nei  limiti
delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti  compiuti
dalle altre articolazioni. 
    Gli organi  nazionali  non  rispondono  dell'attivita'  negoziale
svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni contrattuali ed
economiche. 
    I  conti  preventivi  e  consuntivi  di  ciascuna  organizzazione
territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti  dal
regolamento  di  amministrazione  e  gli  indirizzi   pervenuti   dal
tesoriere nazionale, ed ogni previsione di spesa deve  essere  sempre
accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. 
    I  membri  di  ciascuna  organizzazione  territoriale  rispondono
personalmente delle  obbligazioni  assunte  al  di  fuori  dei  conti
preventivi presentati ed approvati, se  non  espressamente  approvate
dal tesoriere nazionale. 
    E' in ogni caso  preclusa  alle  organizzazioni  territoriali  la
facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: 
      compravendita di beni immobili; 
      compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; 
      costituzione di societa'; 
      acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti; 
      accensione e concessione di finanziamenti; 
      stipula di contratti di mutuo; 
      rimesse di denaro da e/o verso l'estero; 
      apertura di conti correnti all'estero e valutari; 
      acquisto di valuta; 
      richiesta e concessione di fidejussioni o  di  altra  forma  di
garanzia. 
    E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la
presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno
che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale. 
    Il  regolamento  di  amministrazione  disciplina,  tra   l'altro:
l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari
o postali intestati alle  strutture  territoriali,  le  procedure  di
autorizzazione alle spese e di  contabilizzazione  delle  stesse,  la
destinazione  dei  contributi  degli  eletti  nelle   amministrazioni
centrali e locali, la ripartizione delle quote del  tesseramento,  la
ripartizione delle risorse relative al finanziamento  delle  elezioni
nazionali e regionali, il tutto in conformita' alla  normativa  tempo
per tempo vigente. 
    La normativa di carattere generale e i  criteri  di  ripartizione
tra gli organi locali dell'associazione politica e'  predisposta  con
regolamento di amministrazione dal comitato di presidenza. 
 
                              Art. 28. 
 
 
               Esercizi sociali, bilanci e trasparenza 
 
    Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
    I rendiconti  di  esercizio  annuali,  devono  essere  redatti  e
sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di
aprile dell'anno che segue  la  chiusura  dell'esercizio,  unitamente
alla relazione predisposta dal collegio  dei  revisori  dei  conti  e
della societa' di revisione. 
    Nel  rispetto  di  quanto   stabilito   dal   presente   statuto,
l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi
di  gestione  per  la  realizzazione  delle  attivita'  istituzionali
statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. 
    L'associazione  assicura  la   trasparenza   e   l'accesso   alle
informazioni   riguardanti   l'assetto   statutario,    gli    organi
associativi, e i bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso  il
proprio sito web ufficiale www.popolariperlitalia.org 
 
                              Art. 29. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
                        Societa' di revisione 
 
    Il collegio  dei  revisori  dei  conti,  scelto  dalla  direzione
nazionale su proposta  del  presidente  e'  composto  da  tre  membri
effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli  effettivi  e  uno
dei supplenti  devono  essere  iscritti  nel  registro  dei  revisori
legali, e ha il compito di vigilare  sull'osservanza  della  legge  e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta  gestione  e  in
particolare     sull'adeguatezza     dell'assetto      organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'associazione. 
    Se non vi ha  provveduto  la  direzione  nazionale,  il  collegio
elegge al suo interno il presidente. La durata in carica del collegio
dei revisori e' stabilita' all'atto della nomina. 
    In ogni caso, il mandato non puo' superare i quattro anni e scade
alla data del successivo congresso degli iscritti. 
    Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione
iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissiona nazionale per le
societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione   finanziaria)   e   successive   modificazioni,   o,
successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art.  2
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge,
esprimendo, con apposita relazione, un  giudizio  sul  rendiconto  di
esercizio dell'associazione. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                     Scioglimento e liquidazione 
 
    Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, puo'
decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole  di
tre quarti (3/4) degli aventi diritto. 
    In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o
piu' liquidatori determinandone i poteri. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                        Modifiche statutarie 
 
    Le proposte di modifiche statutarie  in  via  definitiva  saranno
approvate con regolamento deliberato  dalla  direzione  nazionale  su
proposta del comitato di presidenza. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                               Rinvio 
 
    Per quanto non previsto dal presente statuto,  e  all'occorrenza,
si applicano le norme del codice civile, le  specifiche  disposizioni
di legge in materia di funzionamento e di  sostegno  ai  partiti,  ai
movimenti  e  alle   formazioni   politiche,   nonche',   in   quanto
applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della  Repubblica  e
della Camera dei Deputati. 
    (Omissis). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                 STATUTO DEL PARTITO UNIONE DI CENTRO 
 
    Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro,in sigla
UDC o Unione di Centro, contraddistinta dal simbolo 
    «Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su  cui
compare in bianco, la  scritta  ITALIA.  Nella  parte  inferiore,  di
colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalita',  una  vela,
contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo,  con  croce.
Sovrapposto al fondo azzurro e' riprodotto uno  scudo  crociato,  con
contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda  orizzontale  compare
in bianco la scritta LIBERTAS.  Sulla  base  inferiore  del  cerchio,
lungo la circonferenza,  appare  in  bianco  la  scritta:  UNIONE  DI
CENTRO», che si allega sub. a, e con sede in Roma, Via del Tritone n.
102. 
 
                              Titolo I 
 
 
                               I SOCI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Requisiti 
 
    «Sono soci  del  Partito,  senza  distinzione  di  sesso,  etnia,
religione,  condizioni  personali  o  sociali,  tutti   i   cittadini
dell'Unione Europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed  alla
sua azione politica, ne facciano domanda ed  abbiano  compiuto  i  16
anni di eta'.» 
    Andrebbero altresi' inseriti i seguenti articoli: 
 
                             Art. 1-bis. 
 
 
                   Rappresentanza delle minoranze 
 
    Il Partito propone un programma di  governo  per  l'Italia  e  si
impegna  a  realizzarlo  in  maniera  coerente,  nel   riconoscimento
dell'autonomia delle istituzioni. A questo  fine,  nel  rispetto  del
pluralismo, le modalita' di elezione dei Segretari e delle  Assemblee
incentivano le aggregazioni e  favoriscono  un  esercizio  autorevole
della guida del partito, assicurando, ad ogni  livello  territoriale,
la  rappresentanza  delle  minoranze  con   l'adozione   di   sistemi
proporzionali di elezione. 
 
                             Art. 1-ter. 
 
 
                          Parita' dei sessi 
 
    Il Partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono
alla parita' dei sessi  nella  partecipazione  politica.  Il  Partito
assicura, a tutti i livelli territoriali, la  presenza  paritaria  di
donne e di uomini negli organismi rappresentativi, quali assemblee  e
direzioni, con sistemi di voto su  liste  alternate  per  genere.  Il
Partito assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e
di uomini nei suoi organismi esecutivi, pena la loro invalidazione da
parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parita' fra i  generi
nelle candidature per le assemblee elettive  e  persegue  l'obiettivo
del raggiungimento della parita' fra uomini  e  donne  anche  per  le
cariche monocratiche istituzionali e interne. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Diritti dei soci 
 
    I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del partito,
di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorre
alla elezione degli organi statutari. 
    I soci possono  accedere  alle  cariche  del  partito  ed  essere
candidati alle elezioni politiche ed amministrative ,  in  base  alle
norme  del  presente  statuto  e  dei  regolamenti.  I  soci  possono
esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30  giorni  dalla  loro
iscrizione. 
    L'anzianita' di iscrizione si computa dalla data di presentazione
della domanda. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                           Dovere dei soci 
 
    Ogni  socio  e'  tenuto   all'osservanza   dello   statuto,   dei
regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere
alla loro attuazione e a quella del programma e della linea  politica
dell'UDC. In particolare e' tenuto a: 
      a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo  i
compiti affidatigli; 
      b) svolgere una costante  azione  di  presenza  politica  negli
ambienti nei quali vive ed opera; 
      c) garantire l'unita' operativa del  partito  ed  astenersi  da
ogni azione e da ogni atteggiamento che  possa  essere  di  nocumento
all'UDC; 
      d) tenere nei  confronti  degli  altri  soci  un  comportamento
improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di
ciascuno; 
      e) rispettare le norme di convivenza democratica ed  i  diritti
delle minoranze; 
      f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica; 
      g) concorrere, secondo le  proprie  possibilita',  a  sostenere
economicamente il partito. 
 
                              Titolo II 
 
 
                        ISCRIZIONE AL PARTITO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                           Il tesseramento 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per il tesseramento 
 
    Il tesseramento e' aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre  di  ogni
anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo si  svolgono
dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. 
    Al  socio  spetta  il  diritto  di  rinnovo  dell'iscrizione.  La
Direzione Nazionale del partito emana le norme per  l'attuazione  del
tesseramento,  fissa  l'importo   della   tessera   e   delle   quote
differenziate obbligatorie annuali. 
    L'importo della tessera sara'  versato  per  intero  agli  uffici
della Direzione Nazionale che lo ripartira' tra centro  e  periferia,
con ristorno immediato, secondo quanto previsto dal presente statuto. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Modalita' per la presentazione della domanda 
 
    La domanda d'iscrizione, sottoscritta  dall'aspirante  socio,  e'
presentata personalmente alla competente sezione territoriale con  il
contestuale versamento della  quota  d'iscrizione.  La  domanda  puo'
altresi'  essere  presentata,  sempre  dio   persona,   al   comitato
circoscrizionale o al  comitato  comunale,  ovvero  in  occasioni  di
manifestazioni di partito di  particolare  rilievo  nel  corso  delle
quali gli organi di  partito  promuovano  campagne  di  tesseramento.
Tutte   le   domande   devono   essere   trasmesse    alla    sezione
territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iscrizione e residenza 
 
    E' territorialmente competente la sezione nel cui  territorio  il
cittadino ha la residenza anagrafica. 
    Si puo' derogare alla norma di cui  al  precedente  comma  per  i
parlamentari,  i  consiglieri  regionali,  provinciali  e   comunali,
secondo le modalita' determinate da apposito regolamento. 
    Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il  trasferimento
d'ufficio del socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione
di nuova competenza. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Cause ostative all'iscrizione al partito 
 
    Non possono essere iscritti al partito coloro che in  riferimento
al codice deontologico non abbiano  ineccepibile  condotta  morale  e
politica o aderiscano ad associazioni o  movimenti  aventi  finalita'
politiche o ideali contrastanti con quelle del partito. 
    Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle
compatibilita'  dell'appartenenza   alle   singole   associazioni   o
movimenti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
               Pubblicita' dell'elenco degli iscritti 
                          e degli elettori 
 
    Ogni socio ha diritto di consultare  l'elenco  degli  iscritti  e
degli elettori della propria sezione. Ogni dirigente o componenti  di
organi collegiali del partito ha diritto di consultare l'elenco degli
iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti  nella  competenza
territoriale dell'organo del quale egli fa parte. 
 
                               Capo II 
 
 
          Le commissioni per il controllo del tesseramento 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Commissioni provinciali per il controllo 
             del tesseramento: costituzione e competenza 
 
    E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per
il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato
nella sua prima seduta. 
    L'elezione  della  commissione  deve  avvenire  entro  10  giorni
dall'elezione degli organi provinciali. 
    Ove non si provveda, la Commissione e' nominata dalla Commissione
centrale per il controllo del tesseramento. 
    La  Commissione  e'  composta  da  3  componenti  effettivi  e  3
supplenti. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                Commissione centrale per il controllo 
             del tesseramento: costituzione e competenze 
 
    E' costituita  la  Commissione  centrale  per  il  controllo  del
tesseramento eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta. 
    La  Commissione  e'  formata  da  9  componenti  effettivi  e   5
supplenti. 
    I componenti effettivi, in caso di assenza, alle  singole  sedute
sono sostituiti da un numero pari di  membri  supplenti,  secondo  la
graduatoria di elezione. 
    I componenti effettivi, in  caso  di  impedimento,  dimissioni  o
decadenza, sono sostituiti da un  numero  pari  di  membri  supplenti
secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento  della  lista.
Il  Consiglio  Nazionale  provvede  all'eventuale  integrazione.   Il
Presidente della Commissione e' eletto  a  maggioranza  assoluta  dai
componenti, tra i membri effettivi. La Commissione e' competente a: 
      a) controllare la regolarita' delle operazioni di  tesseramento
compiute dagli uffici centrali; 
      b)  decidere  i  ricorsi   avverso   le   deliberazioni   delle
commissioni provinciali per il controllo del tesseramento; 
      c)  promuovere  ispezioni   ai   comitati   provinciali   sullo
svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento  motivato,
i  commissari  al  tesseramento.  La  nomina   del   commissario   e'
obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo  del
tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali; 
      d) nominare la Commissione provinciale  per  il  controllo  del
tesseramento,  nel  caso  non  vi  abbia   provveduto   il   comitato
provinciale a norma del secondo comma dell'art. 9; 
      e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in  ordine  allo
stato e all'andamento del tesseramento. 
 
                              Capo III 
 
 
       Ricorsi relativi al tesseramento - Disposizioni comuni 
         alle commissioni per il controllo del tesseramento 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Ricorsi alla Commissione provinciale 
                  per il controllo del tesseramento 
 
    Ogni socio, nell'ambito della propria provincia,  puo'  ricorrere
avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla  commissione  provinciale
per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere  presentato
personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre  30  giorni
dall'avvenuta  pubblicazione  nell'albo  sezionale  o   dell'avvenuta
registrazione del nominativo dell'aspirante socio. 
    La Commissione provinciale  per  il  controllo  del  tesseramento
decide non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. 
    Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di
cui al precedente comma, il Segretario della Commissione stessa  deve
trasmettere entro 7 giorni il ricorso alla Commissione  centrale  per
il  controllo  del  tesseramento  che   ne   assume   la   competenza
informandone il ricorrente. Ove il Segretario della  commissione  non
provveda,  il  ricorrente  puo'  inviarne  copia  direttamente   alla
Commissione centrale. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Ricorsi alla Commissione centrale 
                  per il controllo del tesseramento 
 
    Avverso la decisione della commissione provinciale,  adottata  ai
sensi dell'art. 11, e' ammesso ricorso  da  parte  del  ricorrente  e
comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado,
da  presentarsi  alla  commissione  centrale  per  il  controllo  del
tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica. 
    La commissione centrale decide in via  definitiva  non  oltre  10
giorni dalla data di ricevimento del ricorso. 
    Qualora  la  commissione  centrale   non   decida   nel   termine
prescritto, l'iscrizione del nuovo socio e' accettata. 
 
                              Art. 13. 
 
 
          Procedure eccezionali in materia di tesseramento 
 
    In casi di particolare  gravita',  la  Direzione  Nazionale  puo'
adottare speciali procedure in materia di tesseramento  allorche'  le
relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino
l'eccezionalita' dell'intervento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Esami dei ricorsi 
                Disposizioni relative alle notifiche 
 
    Le decisioni delle commissioni  provinciale  e  centrale  per  il
controllo  del  tesseramento  vanno   notificate   agli   interessati
d'ufficio personalmente o a mezzo di  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno, entro il termine di 10 giorni delle decisioni. 
    Il Segretario della  commissione  provvede  alla  notifica  delle
decisioni alla sezione che ha raccolto la  domanda  d'iscrizione.  Il
Segretario, inoltre, tiene un elenco aggiornato dei ricorsi  e  delle
relative decisioni, nonche' delle nuove iscrizioni avvenute ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei soci  che  chiedano
di prenderne visione. 
 
                             Titolo III 
 
 
                             GLI ORGANI 
 
 
                               Capo I 
 
 
                          Elezione e durata 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
           Elezione del Segretario: modalita' e procedure 
 
    Il  Segretario   sezionale,   il   segretario   e   il   comitato
circoscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono  eletti
dalle assemblee. 
    Il Segretario e il  comitato  provinciale,  il  Segretario  e  il
comitato regionale ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale
sono eletti dai rispettivi congressi secondo l'apposito regolamento. 
    L'elezione dei Segretari a tutti i livelli  avviene  a  scrutinio
segreto. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                  Durata e rinnovo degli incarichi 
 
    Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo
si  procede  in   periodi   dell'anno   destinati   alle   operazioni
congressuali ed  alle  assemblee  elettorali  previste  dal  presente
Statuto, in modo da far svolgere in  un  anno  deciso  dal  consiglio
Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo  degli  incarichi,  il
congresso circoscrizionale, il  congresso  comunale  e  il  congresso
nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso
regionale. 
    La durata in carica dei singoli organi puo' essere  prorogata  in
via eccezionale per un periodo non  superiore  alla  meta'  del  loro
mandato. 
    Per gli organi a livello regionale  e'  competente  la  Direzione
nazionale; per gli organi a  livello  provinciale  e'  competente  la
Direzione regionale; per organi comunali e' competente  la  Direzione
provinciale;  per  gli  organi  circoscrizionali   e   sezionali   e'
competente la Direzione  comunale.  Le  deliberazioni  relative  alla
proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei  2/3  dei
componenti della Direzione. 
    Superati  i  termini  cosi'  prorogati,   gli   organi   decadono
automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni.
In caso di inadempienza le assemblee  o  i  congressi  devono  essere
convocati, entro 15 giorni, dal segretario  dell'organo  direttamente
superiore,  ove  questi  non  provveda,  vi  provvedono  gli   organi
immediatamente superiori. 
    Gli organi del Partito devono essere  altresi'  rinnovato  quando
sia venuta meno, per qualsiasi  motivo,  almeno  la  meta'  dei  loro
componenti eletti o quando la meta' dei componenti eletti si  dimetta
contemporaneamente. 
 
                               Capo II 
 
 
                      Convocazione degli organi 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
                   Convocazione e autoconvocazione 
                       degli organi collegiali 
 
    Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi: 
      a) entro 15 giorni  dalla  loro  elezione  per  procedere  agli
adempimenti previsti dallo statuto; 
      b)  entro  20  giorni  dalla  richiesta  presentata,  indicando
l'o.d.g., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo; 
      c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto. 
    Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere  notificate
agli organi superiori competenti di cui all'art. 24. 
    Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del  termine
previsto per la riunione, vi provvede l'organo  superiore  competente
secondo quanto disposto dall'art. 24. 
    Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del
presente articolo,  il  primo  dei  firmatari  della  richiesta  puo'
procedere direttamente alla convocazione. 
 
                              Art. 18. 
 
 
               Convocazione su richiesta degli organi 
                      preposti al coordinamento 
 
    Gli organi collegiali del partito e  le  assemblee  ordinarie  di
Sezione devono essere convocati  quando  lo  richiede  il  Segretario
dell'organo immediatamente superiore. 
    Ove non si provveda entro 30  giorni  il  Segretario  richiedente
potra' effettuare direttamente la convocazione. 
 
                              Art. 19. 
 
 
Impedimento,  dimissioni,  decadenza  del  Segretario   di   Sezione,
         circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale 
 
    In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del  Segretario  di
Sezione,  circoscrizionale,  comunale,  provinciale  e  regionale,  i
rispettivi comitati sono convocati entro 30 giorni, dal  primo  degli
eletti fra i componenti in carica, allo scopo di  eleggere  il  nuovo
Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei  componenti,
nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva. 
    La seconda votazione  deve  svolgersi  entro  otto  giorni  dalla
prima. 
    Qualora nessun candidato sia  eletto,  la  Direzione  dell'organo
superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e
dei relativi congressi la cui  celebrazione  deve  avvenire  entro  2
mesi. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                       Gestione commissariali 
 
    In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della
gestione commissariale non puo' eccedere  i  3  mesi  e  puo'  essere
rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni. 
    La delibera di nomina  e  di  eventuale  proroga  della  gestione
commissariale deve essere comunicata alla Direzione  Nazionale  entro
10 giorni, a  pena  la  nullita'  della  deliberazione;  copia  della
delibera deve essere inviata anche all'organo superiore. 
    Trascorso il termine di cui al 1° comma,  il  commissario  decade
automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli. 
    Alla scadenza del termine della gestione commissariale,  in  caso
di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di  un
commissario incaricato di  procedere  agli  adempimenti  relativi  al
rinnovo dell'organo medesimo. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                        Nomina dei commissari 
                 per il compimento dei singoli atti 
 
    I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati: 
      a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti  di  competenza  dei
comitati regionali; 
      b) dalla Direzione regionale, per gli atti  di  competenza  dei
comitati provinciali; 
      c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza  dei
comitati istituzionali locali e comunali; 
      d) dalla Direzione comunale, per gli  atti  di  competenza  dei
comitati circoscrizionali e delle sezioni. 
    Qualora gli organi di cui alle lettere b),  c)  e  d)  del  comma
precedente non  provvedano  alla  nomina  dei  commissari,  entro  il
termine di 30 giorni vi provvede direttamente l'organo superiore. 
 
                               Capo IV 
 
 
                             La Sezione 
 
 
                              Art. 22. 
 
 
                  Competenze - Sezione territoriale 
 
    I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione  che
e' l'organo di base del Partito. 
    La Sezione indirizza l'attivita' dei  soci  e  svolge  azione  di
formazione, di  presenza  e  di  proposta  politica,  essa  e'  luogo
d'impegno attivo e di servizio. 
    La Sezione territoriale e' quella  costituita  in  un  territorio
corrispondente a circoscrizioni  amministrative  o  a  un  territorio
comprendente, per intero, uno o piu' seggi elettorali. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                    Costituzione di nuove sezioni 
 
    Le Sezioni  devono  essere  costituite  da  almeno  15  soci  che
risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di  lavoro
o  nello  stesso  centro  di  attivita'  culturale,  sociale   o   di
associazionismo. 
    Nuove  Sezioni  possono   essere   costituite   dalla   Direzione
provinciale o dalla Direzione comunale. 
    La costituzione delle  sezioni  territoriali  e'  ratificata  dal
comitato provinciale, sentito il comitato comunale, entro  60  giorni
dalla richiesta. 
    Il regolamento stabilisce le modalita' per la costituzione di una
nuova sezione e le norme relative al coordinamento delle  sezioni  ai
vari livelli. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                        Organi della sezione 
 
    Organi della sezione sono: 
      a) l'assemblea; 
      b) il segretario; 
      c) la direzione. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                 Competenze dell'assemblea sezionale 
 
    L'assemblea e'  l'organo  deliberante  della  sezione  ed  ha  il
compito di: 
      a) eleggere il segretario di sezione; 
      b) eleggere la direzione sezionale; 
      c) concorrere all'elezione degli organi di partito; 
      d) approvare la relazione annuale del Segretario di  sezione  e
del  Segretario  amministrativo  e  le  linee  programmatiche   sulle
attivita' sezionali; 
      e) discutere su argomenti di  carattere  politico,  nonche'  su
quelli di  carattere  amministrativo  di  interesse  della  comunita'
locale e sui problemi organizzativi della sezione; 
      f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato
comunale e al comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti
per le elezioni amministrative. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                 Competenze del segretario sezionale 
 
    Il Segretario: 
      a)  rappresenta  la  sezione  e  ne  promuove  e  ne  indirizza
l'attivita'; 
      b) convoca e presiede l'assemblea  sezionale,  salvo  nei  casi
previste dal regolamento; 
      c) convoca e presiede la Direzione; 
      d) istituisce e coordina  i  settori  e  gruppi  di  lavoro  in
relazione   alle   concrete   esigenze   di   presenza   politica   e
amministrativa del partito nella societa'; 
      e) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari  e  i
responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                Competenze della Direzione sezionale 
 
    La Direzione sezionale: 
      a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base
delle linee programmatiche deliberate  dall'assemblea,  il  piano  di
lavoro della sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli
indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale e dagli altri  organi  di
partito; 
      b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il
Segretario Amministrativo, con le modalita' previste dal regolamento; 
      c) puo' indicare, con voto dei propri componenti,  limitato  ad
una preferenza, da 2 a  5  personalita'  anche  se  non  iscritte  al
partito, da chiamare a partecipare  con  voto  consultivo  ai  propri
lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici
e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                 Sezione unica nella circoscrizione 
                            o nel comune 
 
    Qualora in una circoscrizione o in  un  comune  esista  una  sola
sezione, questa assume i  compiti  del  comitato  circoscrizionale  o
comunale. 
    In tal caso la Direzione  sezionale  assolve  le  competenze  del
comitato circoscrizionale o del comitato comunale ed ai  suoi  lavori
partecipano i componenti di diritto del comitato  circoscrizionale  o
del comitato comunale. 
 
                               Capo V 
 
 
               Gli organi circoscrizionali del Partito 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
                 Organi circoscrizionali del Partito 
 
    Sono organi circoscrizionali del partito: 
      a) il Segretario circoscrizionale; 
      b) il Comitato circoscrizionale; 
      c) la Direzione circoscrizionale. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                     Costituzione, composizione 
                      ed elezione del Comitato 
 
    Nelle circoscrizioni ove operino piu' sezioni si  costituisce  il
Comitato circoscrizionale. 
    Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione
elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci  che  risiedono  nel
territorio circoscrizionale. 
    Per  le  elezioni   e   per   il   funzionamento   dei   Comitati
circoscrizionali si applicano le  norme  in  vigore  per  i  Comitati
comunali. 
    Ai lavori del  comitato  circoscrizionale  partecipano  con  voto
consultivo   i   segretari   delle   sezioni    e    i    consiglieri
circoscrizionali. 
    Il Comitato circoscrizionale puo' indicare, con voto  dei  propri
componenti eletti  limitato  ad  una  preferenza,  da  due  a  cinque
personalita', anche  se  non  iscritte  al  Partito,  da  chiamare  a
partecipare con voto consultivo ai propri lavori,  in  rappresentanza
degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni  di
ispirazione cristiana e di centro. 
 
                              Art. 31. 
 
 
             Competenze del Segretario circoscrizionale 
 
    Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica  del
partito nella circoscrizione ed e' responsabile  dell'esecuzione  dei
deliberati  del  Comitato  e  della  Direzione  circoscrizionale.  Il
segretario inoltre: 
      a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione; 
      b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari  e  i
responsabili  dei  settori,  scegliendoli  anche  al  di  fuori   del
comitato; 
      c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato  comunale,
le attivita' d'interesse comune delle Sezioni; 
      d) cura i rapporti  con  i  componenti  del  gruppo  consiliare
circoscrizionale e promuove  riunioni  congiunte  di  questi  con  il
Comitato e la Direzione circoscrizionale per  trattare  questioni  di
comune interesse; 
      e) promuove la  partecipazione  popolare  alla  gestione  della
circoscrizione. 
 
                              Art. 32. 
 
 
              Competenze del Comitato circoscrizionale 
 
    Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la  linea
politica ed amministrativa del Comitato comunale ed  e'  l'organo  di
sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione. 
    Esso: 
      a)  elegge  la  Direzione  circoscrizionale  e  il   Segretario
amministrativo circoscrizionale; 
      b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale
e del Segretario amministrativo; 
      c) approva, sulla base degli  indirizzi  e  dei  programmi  del
Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune  delle
sezioni  della  circoscrizione  ed  esprime  gli  indirizzi  politico
amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale; 
      d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso
vengono sottoposte dalla Direzione  e  dai  componenti  del  comitato
circoscrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito; 
      e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi
che interessano la circoscrizione; 
      f)  formula  proposte  al  comitato  comunale  e  al   comitato
provinciale  sul  programma  e  gli  orientamenti  per  le   elezioni
amministrative; 
      g)  predispone  la  lista  e  le   candidature   al   Consiglio
circoscrizionale; 
      h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali. 
    Il Comitato circoscrizionale e' convocato almeno una volta ogni 2
mesi in sessione ordinaria. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                      Composizione e competenza 
                  della Direzione circoscrizionale 
 
    La  Direzione  circoscrizionale   e'   formata   dal   segretario
circoscrizionale, dai componenti eletti dal comitato circoscrizionale
e dal segretario amministrativo. 
    Fanno parte inoltre della  Direzione,  con  voto  consultivo,  il
presidente della  circoscrizione,  se  iscritto  al  partito,  ed  il
capogruppo consiliare. La Direzione circoscrizionale: 
      a)  delibera  nel  rispetto   dei   deliberati   del   Comitato
circoscrizionale, sulle questioni ad  esso  sottoposte  dagli  organi
superiori e dalle direzioni sezionali; 
      b)  concorda  con  il  gruppo  consiliare  circoscrizionale  le
modalita' per  l'attuazione  degli  indirizzi  fissati  dal  Comitato
circoscrizionale;     indirizza     l'azione     dei      consiglieri
circoscrizionali. 
 
                              Capo VII 
 
 
                   Gli organi comunali del Partito 
 
 
                              Art. 34. 
 
 
                     Organi comunali del Partito 
 
    Sono organi comunali del Partito: 
      a) il Segretario comunale 
      b) il Comitato comunale 
      c) la Direzione comunale 
 
                              Art. 35. 
 
 
                     Costituzione, composizione 
                      ed elezione del Comitato 
 
    Nei comuni in cui operano piu' sezioni deve essere costituito  il
Comitato comunale. 
    Il Comitato comunale e' formato dal  Segretario  comunale  e  dai
componenti eletti direttamente, su liste comunali, da tutti i soci  e
residenti nel comune e dai consiglieri comunali. 
    Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo: 
      a) i consiglieri nazionali, se  iscritti  in  una  Sezione  del
Comune, i segretari dei  comitati  circoscrizionali  ed  i  segretari
delle sezioni del comune; 
      b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali,
se iscritti in una Sezione del comune. 
    Il  Comitato  comunale  puo'  indicare,  con  voto   dei   propri
componenti eletti  limitato  ad  una  preferenza,  da  due  a  cinque
personalita', iscritte al Partito, in rappresentanza  degli  ambienti
sociali, culturali, economici e  delle  associazioni  di  ispirazione
cristiana. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                 Competenze del Segretario comunale 
 
    Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del  Partito
nel comune. Egli promuove, indirizza  e  coordina  l'attivita'  delle
sezioni e degli organi del  partito  nel  comune,  sulla  base  delle
deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare: 
      a)  convoca  e  presiede  il  Comitato  e   la   Direzione   e'
responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; 
      b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vice segretari e  i
responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato; 
      c) promuove, d'intesa con i  segretari  di  Sezione,  assemblee
sezionali per la trattazione di  temi  politici  e  amministrativi  e
concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci; 
      d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove
riunioni congiunte di questi con  il  Comitato  e  con  le  direzioni
comunali per la trattazione di questioni di comune interesse; 
      e) convoca almeno  due  volte  l'anno  l'assemblea  dei  quadri
dirigenti politici e amministrativi del comune; 
      f) cura i rapporti  con  gli  organismi  politici,  sociali  ed
economici del comune. 
 
                              Art. 37. 
 
 
                  Competenze del Comitato comunale 
 
    Il Comitato comunale svolge  azione  di  sintesi  politica  e  di
indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali ed attua nel
comune la linea politica ed amministrativa del Partito. 
    Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi  voto
deliberativo, a  maggioranza  assoluta  dei  votanti,  il  Segretario
amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata  da
un  numero  di  componenti  aventi  voto  deliberativo.  Il  Comitato
comunale inoltre: 
      a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale  e  del
Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei
conti, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nel comune
ed il preventivo di spesa del Comitato; 
      b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che  ad
esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali,
dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito; 
      c) indica l'orientamento del Partito  e  indirizza  l'attivita'
dei gruppi e dei  rappresentanti  negli  enti  pubblici  a  carattere
comunale; 
      d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale,  sulla
base dell'indirizzo politico generale del Partito; 
      e)  approva   le   liste   e   le   candidature   ai   consigli
circoscrizionali; 
      f) formula proposte al Comitato  provinciale  sul  programma  e
sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali  e  per
le elezioni regionali; 
      g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale; 
      h) approva il programma per le elezioni comunali.  Il  Comitato
comunale e' convocato in sessione ordinaria ogni due mesi. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                      Composizione e competenze 
                      della Direzione comunale 
 
    La Direzione nazionale e' formata dal  Segretario  comunale,  dai
componenti eletti e dal Segretario amministrativo. 
    Fanno parte inoltre della  Direzione,  con  voto  consultivo,  il
Segretario provinciale,  il  Sindaco  e  il  Capo  gruppo  consiliare
comunale e gli assessori comunali. 
    La Direzione comunale: 
      a) approva su  proposta  del  Segretario  e  sulla  base  degli
indirizzi programmatici  deliberati  dal  Comitato,  i  programmi  di
attivita'  del  Partito  nel  comune,  nel  rispetto  dei  deliberati
congressuali e degli indirizzi  della  Direzione  nazionale  e  degli
altri organi del Partito; 
      b) istituisce, su proposta del Segretario e  sulla  base  degli
indirizzi programmatici  deliberati  dal  Comitato,  i  programmi  di
attivita' del Partito nel comune, in modo da accrescere capacita'  di
proposta del Partito e stabilire piu' intese forme di rapporto con  i
livelli corrispondenti della societa' civile; 
      c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e
l'ampliamento delle sezioni nell'ambito del comune, da  sottoporre  a
ratifica del Comitato provinciale; 
      d) delibera sulle questioni ad  esso  sottoposte  degli  organi
superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali; 
      e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali; 
      f)  verifica  l'attuazione  da   parte   dei   gruppi   e   dei
rappresentanti  negli  enti  pubblici  a  carattere  comunale   degli
indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                Iniziative per le aree metropolitane 
 
    La  Direzione  nazionale,  d'intesa  con  i  comitati   regionali
interessati stabilisce le aree  metropolitane  nelle  quali  adottare
modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i
comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana. 
    Il coordinamento sara' promosso dagli organi regionali. 
    La Direzione nazionale,  d'intesa  con  i  comitati  regionali  e
provinciali      interessati,      definisce      gli       indirizzi
politico-programmatici   per   lo   sviluppo   della    presenza    e
dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.