IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del  22  marzo
1999,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'articolo  108   del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare  gli
artt. 2, 3 e 4 del Regolamento stesso; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
artt. 16 e 17; 
  Viste la Comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE 2012/C 8/02)  e  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); 
  Visto l'art. 36  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che  ha
assegnato  al  Ministro  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  (oggi
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  la  competenza  di
imporre con proprio decreto oneri di servizio  pubblico  sugli  scali
nello  stesso  contemplati  in  conformita'  alle  disposizioni   del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,
che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria; 
  Visto il decreto n. 43 del 6  febbraio  2015  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015,
che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle  rotte  aeree  Reggio
Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e  viceversa  con
decorrenza 1° agosto 2015; 
  Visto il proprio decreto n. 260  del  31  luglio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 184 del 10 agosto 2015, che, modificando  il  sopracitato  decreto
ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha stabilito che gli oneri di
servizio  pubblico  sulle  rotte  di  linea  Reggio  Calabria-Pisa  e
viceversa  e   Reggio   Calabria-Bologna   e   viceversa   diverranno
obbligatori a partire dal 10 dicembre 2015; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea,  pubblicata  ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1,  del  Regolamento  (CE)  n.
1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  C  301
del 12 settembre 2015, relativa all'imposizione dei  nuovi  oneri  di
servizio pubblico sulle rotte sopra indicate; 
  Viste le Comunicazioni della  Commissione  europea  pubblicate,  ai
sensi dell'art 17, par. 4, del Regolamento (CE) n.  1008/2008,  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 301 del  12  settembre
2015, concernenti i bandi di gara per la concessione in  esclusiva  e
con compensazione finanziaria, dei servizi aerei di linea sulle rotte
Reggio  Calabria-Pisa  e  viceversa,  Reggio  Calabria  -  Bologna  e
viceversa; 
  Considerato che nessun vettore aereo comunitario  ha  accettato  di
operare i predetti collegamenti senza compensazione finanziaria,  con
le modalita' previste nel D.M. n. 43 del 6 febbraio 2015 e successive
modificazioni; 
  Vista la nota prot. n. 119335-P del 12 novembre 2015 con  la  quale
l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha comunicato  che  le
gare sopracitate per l'assegnazione delle  rotte  onerate  da  e  per
Reggio-Calabria sono andate  deserte  in  quanto  nessun  vettore  ha
presentato offerte entro il previsto termine del 12 novembre 2015; 
  Vista la nota ministeriale prot. n. 4897 del 23 novembre  2015  con
la quale viene informata la Commissione europea per il tramite  della
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea in  merito
al risultato negativo delle gare di cui sopra; 
  Tenuto conto delle conclusioni della riunione, tenutasi  il  giorno
23 novembre 2015 presso questo Ministero, con  l'ENAC  e  la  Regione
Calabria nella quale  quest'ultima  ha  rappresentato  l'esigenza  di
assicurare la continuita' territoriale alle popolazioni che insistono
sul  territorio  dell'aeroporto   di   Reggio   Calabria   attraverso
l'imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte  Reggio
Calabria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e viceversa e
dell'intesa unanimemente raggiunta  sull'opportunita'  di  riproporre
gli stessi bandi di gara nonche' di posticipare la  data  dell'inizio
dei servizi onerati dal previsto 10 dicembre 2015 al 30 ottobre 2016; 
  Vista la nota prot. n. 4986  del  27  novembre  2015,  con  cui  la
Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo,  ravvisata
la necessita' di procedere alla modifica del termine del 10  dicembre
2015 contenuto nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio  2015  e
succ. mod., ha proposto l'adozione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A parziale modifica dell'art. 3 del decreto n. 43  del  6  febbraio
2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 68 del 23 marzo 2015, come modificato dall'art. 1,  comma  1,  del
decreto ministeriale n. 260 del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
184 del 10 agosto 2015, le parole: "10 dicembre 2015" sono sostituite
da: "30 ottobre 2016". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it. 
 
    Roma, 9 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio