Alle Regioni e alle altre amministrazioni pubbliche interessate 
Alle imprese interessate 
Alla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a. 
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1°  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  109
del 13 maggio 2015 (nel seguito, "decreto"),  e'  stato  definito  il
quadro normativo di riferimento per l'attuazione  di  interventi  del
Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca,  sviluppo
e innovazione delle imprese nell'ambito di Accordi  sottoscritti  dal
Ministero dello sviluppo economico con le  Regioni  ed  eventualmente
altre  amministrazioni  pubbliche.   L'obiettivo   e'   favorire   la
competitivita'  di  imprese  di  grandi  dimensioni  e  di  specifici
territori attraverso il  sostegno  a  processi  di  innovazione,  ivi
inclusi quelli relativi a cluster tecnologici, che abbiano un impatto
significativo sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione.  Nella
presente circolare  sono  sinteticamente  illustrati  gli  interventi
disciplinati dal decreto, anche  al  fine  di  fornire  alle  imprese
interessate  alla  presentazione  delle   proposte   progettuali   la
necessaria informativa. 
  Per consentire alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei singoli
Accordi di selezionare le  proposte  innovative  delle  imprese  piu'
coerenti con le  finalita'  degli  Accordi  stessi,  il  decreto  non
definisce vincoli  stringenti  in  merito  alle  caratteristiche  dei
progetti di ricerca  e  sviluppo.  Vengono  individuate  soltanto  le
caratteristiche base dei  progetti,  che  garantiscono  un'attuazione
uniforme  di  tutti  gli  interventi  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile,  quali  la  durata  massima,  l'ammontare  delle   spese
ammissibili, le tecnologie al cui sviluppo deve essere finalizzato il
progetto, che devono essere riconducibili a  quelle  individuate  dal
programma  europeo  "Orizzonte  2020",  nonche'  i  criteri  base  di
valutazione, che sono i medesimi previsti dal bando di cui al decreto
ministeriale 20 giugno  2013  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013). 
  Il decreto, che in prima attuazione destina risorse del  Fondo  per
la crescita sostenibile per  80  milioni  di  euro,  integrate  dalle
ulteriori risorse finanziarie  comunitarie,  nazionali,  regionali  e
locali definite nei singoli Accordi di programma, indica gli elementi
essenziali che questi ultimi devono contenere: 
    l'individuazione delle amministrazioni pubbliche sottoscrittrici,
con l'indicazione dei rispettivi impegni; 
    il  quadro  finanziario  dell'Accordo,  che  deve  prevedere   il
cofinanziamento regionale in misura non inferiore al  10%  del  costo
complessivo a carico della finanza pubblica; 
    le  imprese  coinvolte  nell'attuazione  dell'Accordo  ovvero  la
procedura per la loro successiva individuazione; 
    i termini per la realizzazione dell'Accordo; 
    la misura e la forma delle agevolazioni come definite dal decreto
(finanziamento agevolato e/o contributo diretto alla spesa); 
    l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti  di
ricerca e sviluppo, nei limiti comunque previsti dal decreto; 
    l'istituzione  di  un  Comitato  tecnico  per  l'attuazione,   il
coordinamento e il monitoraggio degli interventi. 
  Il presupposto necessario per il perfezionamento dell'Accordo e' la
volonta' delle parti pubbliche contraenti (Ministero  dello  sviluppo
economico e regione o regioni interessate) di istituire  un  apposito
canale di finanziamento in favore di: 
    a) una pluralita'  di  iniziative  selezionate  tramite  apposito
bando, ovvero 
    b) iniziative di una o  piu'  imprese  individuate  dal  medesimo
Accordo. 
  Per entrambe le  tipologie  di  intervento  e'  necessario  che  le
iniziative  da  finanziare  presentino   carattere   strategico   con
rilevanti impatti sul territorio interessato. Per l'intervento di cui
alla  lettera  a)  tale  carattere  e'   valutato   con   riferimento
all'obiettivo cui l'intervento stesso e' correlato.  Con  riferimento
alla  selezione  dei  soggetti   potenzialmente   destinatari   degli
interventi  di  cui  alla  lettera  b)  si  forniscono  le   seguenti
precisazioni. 
  La natura eminentemente negoziale dei rapporti intercorrenti tra  i
soggetti sottoscrittori degli Accordi da' luogo a un procedimento  di
selezione o di vero e proprio scouting dei progetti da finanziare. Le
relative proposte progettuali possono provenire da una  molteplicita'
di fonti e, in particolare, dai  numerosi  tavoli  aperti  presso  il
Ministero dello sviluppo economico e le regioni per la  soluzione  di
problemi connessi alla crisi o alla  riorganizzazione  di  imprese  e
comparti  produttivi,  dalle  azioni  intraprese  dal  Ministero  per
favorire l'attrazione di investimenti dall'estero, ovvero dalle  idee
progettuali  che   le   singole   imprese   ritengono   di   proporre
autonomamente ai predetti soggetti pubblici. 
  In tutti i casi, le imprese devono avanzare la propria  candidatura
tramite un sintetico documento  progettuale,  da  inviare  per  posta
elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo
dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, costituito da: 
    a) il "Piano di impresa" (max 10 cartelle) che illustri: 
      il profilo aziendale  (struttura  organizzativa  e  management,
settori  di  attivita',  siti  produttivi   in   Italia,   eccellenze
tecnologiche); 
      il piano strategico industriale, contenente la descrizione  del
complessivo piano di ricerca e  sviluppo  e  l'integrazione  di  tale
piano nella piu' ampia strategia dell'impresa e  del  gruppo  cui  la
stessa appartiene; 
      la descrizione degli investimenti industriali previsti, sia  in
esito ai progetti di ricerca e sviluppo che in altri ambiti; 
    b) la descrizione del o dei progetti di ricerca e  sviluppo  (max
10 cartelle), che deve contenere - per ciascun progetto - i  seguenti
elementi: 
      gli  obiettivi,  con  indicazione  dei  profili  tecnologici  e
dell'innovativita' rispetto  al  mercato  di  riferimento  in  ambito
internazionale; 
      le attivita' da svolgere e i tempi di realizzazione; 
      il  costo  presunto  del   progetto,   suddiviso   in   ricerca
industriale e  sviluppo  sperimentale,  con  indicazione  dell'unita'
produttiva ove il progetto sara' realizzato; 
      gli impatti occupazionali del  progetto,  con  indicazione  del
personale ad elevata qualificazione eventualmente da assumere; 
      le ricadute  industriali,  indicando  l'unita'  produttiva  che
provvedera' all' industrializzazione dei risultati del progetto. 
  Il decreto non prevede alcun termine predeterminato per la  stipula
degli  Accordi  e  conseguentemente  per   la   presentazione   delle
candidature,  che   sotto   tale   profilo   risultano   condizionate
esclusivamente  dalla  disponibilita'  delle  risorse  stanziate  dal
Ministero ai predetti fini. 
  La  selezione  dei  soggetti   potenzialmente   destinatari   degli
interventi che formeranno  oggetto  dell'Accordo  e'  effettuata  dai
soggetti pubblici sottoscrittori sulla base di  modalita'  negoziali,
in cui le  parti  mantengono  la  propria  autonoma  e  discrezionale
valutazione circa l'esistenza dei presupposti necessari ai  fini  del
perfezionamento dell'Accordo stesso. 
  Per quanto attiene alle valutazioni  proprie  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  cosi'  come   desumibili   dalle   disposizioni
contenute nel decreto, queste attengono in particolare: 
    all'impegno  finanziario  richiesto,  tenuto  conto  dell'apporto
finanziario della regione interessata; 
    alla valenza nazionale  degli  interventi,  valutabile  sotto  il
profilo delle ricadute multiregionali del progetto stesso; 
    alle esigenze connesse  all'attrazione  di  investimenti  esteri,
anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere gia'
presenti in Italia; 
    al rafforzamento della presenza dei prodotti italiani in segmenti
di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale; 
    alla rilevanza del  progetto  sotto  il  profilo  degli  sviluppi
tecnologici e del grado d'innovativita' dei risultati attesi; 
    al consolidamento, anche dal punto  di  vista  occupazionale,  di
imprese  attraversate  da   processi   di   riorganizzazione   e   di
riqualificazione dei prodotti. 
  A seguito della firma dell'Accordo,  le  imprese  destinatarie  non
maturano alcun diritto alle agevolazioni, che rimangono  condizionate
alla presentazione  della  domanda  di  accesso  alle  medesime,  con
allegato il relativo progetto, e alle valutazioni istruttorie secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013  e  dal
correlato decreto direttoriale 25 luglio  2014,  valutazioni  che  la
disciplina vigente demanda al soggetto gestore degli  interventi  del
Fondo per la crescita sostenibile in favore di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione. 
  I singoli Accordi possono anche prevedere ulteriori  condizioni  in
merito all'ammissibilita' dei progetti, ivi comprese quelle  relative
ai criteri di valutazione. Quanto  alle  procedure  di  accesso  alle
agevolazioni, e' previsto che i singoli Accordi abbiano  una  propria
autonomia nell'individuare i termini  per  la  presentazione  della/e
domanda/e,  ferme  restando  le  procedure  gia'  collaudate  per  la
presentazione delle domande a valere sul citato decreto  ministeriale
20 giugno 2013. 
    Roma, 4 dicembre 2015  
 
                                           Il direttore generale per  
                                          gli incentivi alle imprese: 
                                                     Sappino