IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica"; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  "Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art.  5,
comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a); 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  "Disposizioni
recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,  "Introduzione
della   contabilita'   economico-patrimoniale,   della   contabilita'
analitica e  del  bilancio  unico  nelle  universita'  in  attuazione
dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'art. 5, comma
4,  lettera  a)  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240"  e,   in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 2 "Principi
contabili e schemi di bilancio"; 
  Visto inoltre l'art. 3, comma 1, del predetto  decreto  legislativo
n. 18/2012 con cui si dispone che "ai fini del raccordo con le regole
contabili uniformi delle amministrazioni  pubbliche,  le  universita'
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia  per  la
riclassificazione dei dati contabili e di  bilancio  d'esercizio,  in
conformita' alle disposizioni  contenute  nell'art.  17  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 14 gennaio 2014, n. 19,  "Principi  contabili  e  schemi  di
bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 6,  del  predetto  decreto  14
gennaio 2014, n.  19,  che  demanda  ad  un  successivo  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane   (CRUI),   la
definizione  degli  schemi  di  budget  economico  e   budget   degli
investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 gennaio 2014, n. 21, "Classificazione  della  spesa  delle
universita' per  missioni  e  programmi",  che  ha  definito  per  le
universita' le modalita' di classificazione delle spese per  missioni
e  programmi,  accompagnati  dalla   corrispondente   classificazione
secondo la nomenclatura COFOG di  II  livello,  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui all'art. 13, del decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, nonche' i principi e i criteri generali e  specifici  di
classificazione della spesa; 
  Ritenuto necessario definire schemi di budget  economico  e  budget
degli investimenti, che tengano conto delle specificita' del  sistema
universitario, al fine della confrontabilita' tra  i  singoli  atenei
dei dati rappresentati, nonche' della comparabilita' tra il  bilancio
unico di ateneo di previsione annuale ed il  bilancio  di  ateneo  di
esercizio del medesimo anno; 
  Sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane
(CRUI); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della predisposizione del  bilancio  unico  d'ateneo  di
previsione annuale autorizzatorio e del bilancio  unico  d'ateneo  di
previsione triennale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere  a)  e  b),
del decreto legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,  le  universita'
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  adottano,  a   decorrere
dall'esercizio 2016, gli schemi di budget economico e di budget degli
investimenti allegati n.  1  e  n.  2  al  presente  decreto  di  cui
costituiscono parte integrante. 
  2. Gli schemi di budget economico e budget degli  investimenti,  di
cui al comma  1,  prevedono  voci  obbligatorie  che  possono  essere
articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificita' del
singolo ateneo. 
  3. Lo schema di budget economico e' conforme allo schema  di  conto
economico  di  cui   all'allegato   1   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2014,  n.  19,
con l'inserimento, in aggiunta, della voce "Utilizzo  di  riserve  di
Patrimonio Netto derivanti dalla contabilita' economico-patrimoniale"
per rendere evidente, ai  fini  del  conseguimento  di  un  risultato
economico  in  pareggio,  l'utilizzo  di  riserve  patrimoniali   non
vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di  ateneo
di previsione, in conformita' al principio contabile "Equilibrio  del
bilancio" di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 14 gennaio
2014, n. 19. In via transitoria e nei limiti  dell'esaurimento  delle
relative risorse, e' inserita, inoltre,  la  voce  V.1  "Utilizzo  di
riserve   di   Patrimonio   Netto   derivanti   dalla    contabilita'
finanziaria", al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve
di patrimonio netto  derivanti  dalla  contabilita'  finanziaria,  in
particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo
di amministrazione, in conformita' all'art. 5, comma 1,  lett.  g)  e
j), del decreto 14 gennaio 2014, n. 19. 
  4. Per le  universita'  considerate  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
bilancio unico di ateneo  di  previsione  annuale  autorizzatorio  e'
integrato da un  prospetto  allegato  contenente  la  classificazione
della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi  dell'art.
4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i  principi
e i criteri  di  classificazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21. 
  5. Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio
e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale di cui  all'art.
1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio  2012,
n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le  finalita'
di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e  postulati  di
bilancio, di cui all'art. 2 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19,  reca
informazioni  sulle  previsioni   dei   proventi,   con   particolare
riferimento  ai  proventi  per  la  didattica  e  ai  contributi  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  degli
oneri  e  sulle  principali   finalita'   e   caratteristiche   degli
investimenti programmati nonche' delle relative fonti di copertura. I
contenuti minimi della  Nota  illustrativa,  sentita  la  CRUI,  sono
oggetto di specifica trattazione nel  Manuale  tecnico-operativo,  di
cui all'art. 8 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19. 
  6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti  sono
aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI) e in coerenza con quanto previsto dal decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 dicembre 2015 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Giannini            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan