IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la
promozione  di  diritti  e   di   opportunita'   per   l'infanzia   e
l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce  il  Fondo
nazionale   per   l'infanzia   e   l'adolescenza   finalizzato   alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e
ne stabilisce i criteri di riparto; 
  Vista la legge 8 novembre  2000,  n.  328,  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  sociali»
e, in particolare, l'art. 20, che regolamenta il Fondo nazionale  per
le politiche sociali; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), come modificato  dall'art.  2,  comma  470,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),  che
prevede che  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.  285,
sia determinata, limitatamente  alle  risorse  destinate  ai  comuni,
cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo  periodo,  dello
stesso art. 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le  modalita'
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni; 
  Considerato pertanto che la predetta disposizione  ha  indicato,  a
decorrere dall'anno 2008, una diversa modalita' di allocazione  delle
risorse  del  Fondo  nazionale  per   l'infanzia   e   l'adolescenza,
limitatamente  alle  sole  somme   destinate   ai   predetti   comuni
«riservatari»,  prevedendo  uno  stanziamento  autonomo,  determinato
annualmente nella tabella  C  della  legge  finanziaria,  laddove  le
rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza
continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale
per le politiche sociali; 
  Visto il decreto 29 aprile 2008  del  Ministro  della  solidarieta'
sociale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio  2008,  registro  n.  4,
foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle  somme  loro
destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per  l'anno  2008,
in applicazione del  citato  art.  1,  comma  1258,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e in particolare la tabella  C,  che  stabilisce
l'ammontare del Fondo per l'infanzia  e  l'adolescenza  destinato  ai
comuni riservatari; 
  Vista la legge 23 dicembre  2014,  n.  191,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017»; 
  Visto il decreto di riparto del Fondo nazionale  per  le  politiche
sociali del 4 maggio 2015, annualita' 2015, e in particolare l'art. 7
relativo alla definizione di un  Piano  sociale  nazionale  triennale
condiviso con le Regioni e con gli enti locali; 
  Visto il decreto 101094 del  29  dicembre  2014  con  il  quale  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   ha   provveduto   alla
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di  base  relativa
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed
in particolare la tabella 04 che  assegna  al  capitolo  3527,  Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.709.000,00; 
  Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia  e
adolescenza per l'anno  2015  per  la  parte  destinata  alle  citta'
riservatarie per l'importo di euro 28.709.000,00; 
  Accertata la sufficiente disponibilita' di competenza  e  di  cassa
sul pertinente capitolo 3527 p.g. 1 del bilancio 2015, per un importo
totale di euro 28.709.000,00; 
  Acquisita  in  data  30  luglio  2015  l'intesa  della   Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la  promozione  di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla
legge 28 agosto 1997, n. 285,  e'  autorizzato  il  finanziamento,  a
favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'art.  1,  comma  2,
secondo periodo, della medesima legge,  della  somma  complessiva  di
euro 28.709.000,00 di cui allo stanziamento  disposto  per  il  2015,
secondo la seguente ripartizione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico