L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle  assicurazioni  private,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 12 maggio  2015,  n.  74  attuativo  della  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e  riassicurazione  e,  in  particolare,  gli  articoli
45-bis,  45-ter  e  gli  articoli  da  46-bis  a  46-quinquiesdecies,
206-bis, 207-octies, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies del codice; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione ed, in particolare, il Titolo I, Capo VI, Sezioni 1-9
e il Titolo II, Capo II, Sezioni 1-2; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione,
del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche  di  attuazione  per
quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un  modello
interno  conformemente  alla  direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione,
del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche  di  attuazione  per
quanto riguarda la procedura di adozione di una  decisione  congiunta
relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di
gruppo  conformemente  alla  direttiva  2009/138/CE  del   Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Viste le Linee guida emanate da  EIOPA  in  tema  di  utilizzo  dei
modelli interni; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Indice 
 
 
                              Titolo I 
                        Disposizioni generali 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
 
                              Titolo II 
           Autorizzazione e modifiche del modello interno 
 
  Art. 4 (Richiesta di autorizzazione del modello interno) 
  Art. 5 (Politica per la modifica dei  modelli  interni  completi  e
parziali) 
  Art. 6 (Definizione di modifica rilevante al modello) 
  Art. 7 (Comunicazione periodica di modifiche) 
  Art. 8 (Valutazione dell'effetto congiunto delle  modifiche  minori
al modello) 
 
                             Titolo III 
         Requisiti per l'autorizzazione del modello interno 
 
 
                               Capo I 
      Prova dell'utilizzo di cui all'art. 46-novies del Codice 
 
  Art. 9 (Miglioramento della qualita' del modello interno) 
  Art. 10 (Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno) 
  Art. 11 (Comprensione del modello interno) 
  Art. 12 (Sostegno al processo decisionale) 
 
                               Capo II 
Standard di qualita' statistica di cui all'art. 46-decies del Codice 
 
  Art. 13 (Significativita' nella formulazione di ipotesi) 
  Art. 14 (Governo del processo di formulazione di ipotesi) 
  Art. 15 (Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi) 
  Art. 16 (Documentazione della formulazione di ipotesi) 
  Art. 17 (Convalida della formulazione di ipotesi) 
  Art. 18 (Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza) 
  Art. 19 (Aspetti della valutazione di coerenza) 
  Art. 20 (Modalita' di valutazione della coerenza) 
  Art. 21 (Conoscenza del profilo di rischio) 
  Art. 22 (Ricchezza della distribuzione di probabilita' prevista) 
  Art.  23  (Arricchimento  della   distribuzione   di   probabilita'
prevista) 
 
                              Capo III 
   Standard di calibrazione di cui all'art. 46-undecies del Codice 
 
  Art. 24 (Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di  perdite
estreme) 
  Art. 25 (Uso di un'altra variabile sottesa) 
  Art. 26 (Misure di gestione in caso di  utilizzo  di  un  orizzonte
temporale superiore a un anno) 
 
                               Capo IV 
Attribuzione di utili e perdite  di  cui  all'art.  46-duodecies  del
                               Codice 
 
  Art. 27 (Attribuzione di utili e perdite) 
 
                               Capo V 
Standard di convalida del modello di cui  all'art.  46-terdecies  del
                               Codice 
 
  Art. 28 (Politica di convalida e relazione di convalida) 
  Art. 29  (Ambito  di  applicazione  e  finalita'  del  processo  di
convalida) 
  Art. 30 (Significativita') 
  Art. 31 (Qualita' del processo di convalida) 
  Art. 32 (Governo del processo di convalida) 
  Art. 33 (Ruoli nel processo di convalida) 
  Art. 34 (Indipendenza del processo di convalida) 
  Art. 35 (Applicazione degli strumenti di convalida) 
  Art. 36 (Prove di stress e analisi degli scenari) 
  Art. 37 (Serie di dati) 
 
                               Capo VI 
Standard di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del Codice 
 
  Art. 38 (Procedure di controllo della documentazione) 
  Art. 39 (Documentazione delle metodologie) 
  Art. 40 (Documentazione relativa alle lacune del modello interno) 
  Art.  41  (Adeguatezza  della  documentazione   in   relazione   ai
destinatari) 
  Art. 42 (Manuali d'uso o descrizioni del processo) 
  Art. 43 (Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo) 
  Art.  44  (Documentazione  del  software  e  delle  piattaforme  di
modellizzazione) 
 
                              Titolo IV 
Utilizzo di modelli e dati esterni di cui all'art. 46-quinquiesdecies
                             del Codice 
 
  Art. 45 (Modelli e dati esterni) 
  Art. 46 (Dati esterni) 
  Art. 47 (Comprensione del modello esterno) 
  Art. 48 (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni) 
  Art. 49 (Integrazione  dei  modelli  esterni  nella  struttura  del
modello interno) 
  Art. 50 (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei  dati
esterni) 
  Art. 51  (Documentazione  nel  contesto  dei  modelli  e  dei  dati
esterni) 
  Art. 52 (Responsabilita' dell'impresa nel contesto  dei  modelli  e
dei dati esterni) 
  Art. 53 (Ruolo dei fornitori di servizi  nell'utilizzo  di  dati  e
modelli esterni) 
 
                              Titolo V 
                      Modelli interni di gruppo 
 
  Art. 54 (Documentazione  da  presentare  in  caso  di  domanda  per
l'utilizzo di  un  modello  interno  di  gruppo  ai  sensi  dell'art.
207-octies del Codice) 
  Art. 55 (Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un
modello interno di gruppo) 
  Art. 56 (Specifiche tecniche in caso di domanda per  l'utilizzo  di
un modello interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice) 
  Art. 57 (Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei
modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice) 
  Art. 58 (Caratteristiche specifiche della  prova  di  utilizzo  dei
modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice) 
  Art. 59 (Politica per le modifiche del modello nel caso di  modelli
interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice) 
  Art. 60 (Convalida  per  i  modelli  interni  di  gruppo  ai  sensi
dell'art. 207-octies del Codice) 
 
                              Titolo VI 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 61 (Pubblicazione ed entrata in vigore). 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e'  adottato  ai  sensi  degli  articoli
45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera  s),  e
216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.