IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, e, in particolare,  gli  articoli
115, commi 1, 2, 3 e 4, e 343, comma 5, del medesimo Codice; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo
economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e
i limiti di intervento del Fondo  di  garanzia  per  i  mediatori  di
assicurazione e di riassicurazione, in attuazione  dell'articolo  115
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221   e,   in
particolare, l'articolo 22, comma 11; 
  Sentito l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  che  ha
espresso il proprio parere con nota  prot.  n.  51.14.001392  del  23
settembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota del 3 dicembre 2014 protocollo n. 27987; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 
 
  1. Al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del  Ministro  dello  sviluppo
economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e
i limiti di intervento del Fondo  di  garanzia  per  i  mediatori  di
assicurazione e di riassicurazione, in attuazione  dell'articolo  115
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c),  e'  inserita  la
seguente: 
    «c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o
di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno
patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente  responsabili
e non siano stati  risarciti  dal  mediatore  stesso  o  dagli  altri
solidalmente responsabili;»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, la lettera e),  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), sono inserite  le
seguenti: 
  «h-bis)  «sinistro»:  azione  od  omissione  che  causa  il   danno
patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro  l'insieme  dei
fatti  causativi  di  danno  a  carico  dello   stesso   danneggiato,
ascrivibili  al  medesimo   mediatore   o   ai   medesimi   mediatori
solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano
occorsi nell'anno in cui si e' verificato il primo di essi, anche  se
gli stessi si sono protratti per piu' annualita';»; 
  «h-ter)  «massimale  globale»:  il  massimale  della   polizza   di
assicurazione  della  responsabilita'   civile   dei   mediatori   di
assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione  all'insieme
dei sinistri che sono accaduti nell'anno  di  riferimento,  ai  sensi
degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale
comprende  l'insieme  delle  richieste  di  risarcimento  del   danno
patrimoniale che sono avanzate da una pluralita'  di  danneggiati  al
medesimo   mediatore,   o   ai   medesimi   mediatori    solidalmente
responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, cosi' come
definiti dalla lettera h-bis).»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo  risarcisce
il  danno  patrimoniale  arrecato  dal  mediatore,  o  dai  mediatori
solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il  sinistro
e' accaduto, secondo i seguenti limiti: 
  a) il massimale  minimo  della  polizza  nella  misura  determinata
secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e  112,  comma  3,
del codice; 
  b)  il  doppio  del  massimale  minimo   della   medesima   polizza
determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai  mediatori
solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112,
comma 3, del codice. 
  2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i  risarcimenti  sono
liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste  pervenute  al
Fondo. 
  3.  Fermi  i  limiti  d'importo  indicati  al  comma  1,  il  Fondo
risarcisce  gli  aventi  causa  dell'assicurato  o  dell'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto  che
l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva
far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo  oppone  a  tali  aventi
causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione. 
  4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene  per  il
mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo  115
del codice.»; 
    e) all'articolo 5, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) adotta gli atti di  amministrazione  affidando  le  attivita'
conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto  convenzionale  a
titolo oneroso che disciplina tutti i servizi  forniti  dalla  CONSAP
medesima, ivi compresa la tenuta  della  contabilita',  dei  libri  e
della corrispondenza e la conservazione degli atti  e  dei  documenti
relativi alla gestione;»; 
    f) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis) determina in via generale i documenti e gli  atti  che  i
danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento
del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede
eventuali documenti integrativi  rispetto  a  quelli  presentati  dal
danneggiato;»; 
    g) l'articolo 7, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Segretario del Comitato). - 1. Il segretario del  Comitato
di cui all'articolo 4, comma 3: 
  a) raccoglie  tutta  la  documentazione  relativa  agli  affari  da
sottoporre al Comitato,  nonche'  ogni  altro  atto  necessario  alle
deliberazioni; 
  b) redige i verbali delle  riunioni  del  Comitato  e  ne  cura  la
trascrizione  sull'apposito  registro,  assicurandone,  altresi',  la
relativa conservazione; 
  c) trasmette  alla  CONSAP  le  delibere  adottate  ai  fini  della
relativa attuazione; 
    d) presenta al Comitato il progetto di rendiconto  finanziario  e
la relativa relazione.»; 
    h) l'articolo 9, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Modalita' di intervento del Fondo). - 1. L'intervento  del
Fondo e' attivato  con  richiesta  risarcitoria,  inoltrata  mediante
lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento  o  mediante  altra
modalita' telematica idonea a garantire la certezza della  ricezione,
indirizzata al Fondo. La richiesta e' corredata dalla  documentazione
comprovante i  fatti  e  le  circostanze  che  hanno  determinato  il
sinistro, gli elementi  che  fondano  la  legittimazione  a  chiedere
l'intervento del Fondo, nonche' la previa richiesta  di  risarcimento
al mediatore, in conformita' a quanto stabilito dal Comitato. 
  2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore  e  i  mediatori
solidalmente responsabili, ed entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti
e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette  agli
assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli  110
e 112, comma 3,  del  codice,  la  domanda  di  risarcimento  stessa,
comprensiva della documentazione allegata. 
  3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  documentazione  se  il  sinistro  sia
risarcibile per effetto della polizza entro il limite  del  massimale
ovvero le ragioni per le quali il danno non e' risarcibile. 
  4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non  e'
risarcibile, ovvero anche quando non  fornisca  alcuna  comunicazione
nel termine di cui al comma 3,  il  Fondo  provvede  a  risarcire  il
danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della  comunicazione
dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza  del  termine
di cui al comma 3. 
  5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto della polizza, il Fondo, entro  e  non  oltre  trenta  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  dell'assicuratore,  informa  il
danneggiato di  tale  circostanza,  allegando  copia  della  risposta
dell'assicuratore. Il danneggiato  che  non  sia  stato  indennizzato
dagli assicuratori che hanno stipulato  la  polizza  entro  sei  mesi
dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende
nota tale circostanza al Fondo che  provvede  al  risarcimento  entro
novanta giorni. 
  6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli
eventuali provvedimenti di competenza ai sensi  dell'articolo  329  e
seguenti del codice. 
  7. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per  far
accertare il loro  obbligo  a  risarcire  il  danno  nei  limiti  del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che  ha  pagato  il
sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore  puo'  attivare
tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo  scopo
di recuperare le somme corrisposte, nonche' per far accertare che  il
sinistro liquidato rientrava nella copertura.»; 
    i) all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 12, commi 1 e  2,  la
parola «ISVAP», e' sostituita da «IVASS». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  reca
          «Codice delle Assicurazioni private». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181  convertito
          con modificazioni dalla L. 17 luglio  2006,  n.  233,  reca
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  22,  comma  11,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),   convertito   con
          modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 22 - Misure a favore della  concorrenza  e  della
          tutela del consumatore nel mercato assicurativo 
              (Omissis). 
              11.  Gli   intermediari   assicurativi   che   svolgono
          attivita' di intermediazione in collaborazione tra di  loro
          ai  sensi  del  comma  10  rispondono  in  solido  per  gli
          eventuali  danni  sofferti  dal  cliente  a  cagione  dello
          svolgimento di tale attivita', salve le reciproche  rivalse
          nei loro rapporti interni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 7, 9,  11
          e 12 del  decreto  30  gennaio  2009,  n.  19  (Regolamento
          recante norme per l'amministrazione, la contribuzione  e  i
          limiti di intervento del Fondo di garanzia per i  mediatori
          di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  in   attuazione
          dell'articolo 115 del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209.),
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
              a) "codice": il codice delle assicurazioni  private  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              b) "CONSAP":  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
              c) "contributo": la contribuzione annuale dei mediatori
          a favore del Fondo determinata a sensi dell'art. 115, comma
          3, del codice; 
              c-bis)  "danneggiato":   l'assicurato,   l'impresa   di
          assicurazione o di riassicurazione, o i loro  aventi  causa
          che abbiano subito un danno patrimoniale  dal  mediatore  o
          dai mediatori solidalmente responsabili e non  siano  stati
          risarciti dal mediatore stesso o dagli  altri  solidalmente
          responsabili; 
              d) "Fondo": il Fondo di garanzia  per  i  mediatori  di
          assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 115 del
          codice; 
              e)  "IVASS":  l'istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni; 
              f) "mediatori": gli intermediari di assicurazione e  di
          riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'art. 109,
          comma 2, lettera b), del codice; 
              g)  "polizza":  la  polizza  di   assicurazione   della
          responsabilita' civile, di cui agli artt. 110, comma  3,  e
          112, comma 3, del codice; 
              h) "registro":  il  registro  unico  elettronico  degli
          intermediari assicurativi e riassicurativi di cui  all'art.
          109, comma 1, del codice; 
              h-bis) "sinistro": azione od  omissione  che  causa  il
          danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro
          l'insieme dei fatti  causativi  di  danno  a  carico  dello
          stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o  ai
          medesimi mediatori solidalmente responsabili; in tal  caso,
          i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in  cui  si
          e' verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono
          protratti per piu' annualita'; 
              h-ter) "massimale globale": il massimale della  polizza
          di assicurazione della responsabilita' civile dei mediatori
          di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione
          all'insieme dei sinistri che  sono  accaduti  nell'anno  di
          riferimento, ai sensi degli artt. 110, comma 3 e 112, comma
          3 del codice;  tale  massimale  comprende  l'insieme  delle
          richieste di risarcimento del danno patrimoniale  che  sono
          avanzate da  una  pluralita'  di  danneggiati  al  medesimo
          mediatore,   o   ai   medesimi    mediatori    solidalmente
          responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo  anno,
          cosi' come definiti dalla lettera h-bis); 
              i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui  all'art.
          115 del codice.» 
              «Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo
          risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore,  o
          dai  mediatori  solidalmente  responsabili,   relativamente
          all'anno in cui il sinistro e' accaduto, secondo i seguenti
          limiti: 
              a) il  massimale  minimo  della  polizza  nella  misura
          determinata secondo le previsioni degli artt. 110, comma 3,
          e 112, comma 3, del codice; 
              b)  il  doppio  del  massimale  minimo  della  medesima
          polizza  determinato  globalmente  per  tutti  i   sinistri
          provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi
          dell'art. 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice. 
              2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma  precedente,
          i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine  cronologico
          delle richieste pervenute al Fondo. 
              3. Fermi i  limiti  d'importo  indicati  al  precedente
          comma  primo,  il  Fondo  risarcisce   gli   aventi   causa
          dell'assicurato  o  dell'impresa  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione   esclusivamente   per   il   diritto   che
          l'assicurato   o   l'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione poteva far valere nei confronti del  Fondo.
          Il Fondo oppone a tali aventi  causa  le  stesse  eccezioni
          opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione  o
          di riassicurazione. 
              4.  La  garanzia  del  Fondo  ha  ruolo  sussidiario  e
          interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza
          ai sensi dell'art. 115 del codice.» 
              «Art. 5 (Funzioni del Comitato) - 1. Il Comitato: 
              "a) adotta gli atti  di  amministrazione  affidando  le
          attivita' conseguenti a CONSAP sulla base di apposito  atto
          convenzionale a  titolo  oneroso  che  disciplina  tutti  i
          servizi forniti dalla  CONSAP  medesima,  ivi  compresa  la
          tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza
          e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla
          gestione;" 
              a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti
          che  i  danneggiati  devono  produrre  per  l'esame   della
          richiesta   di   intervento   del   Fondo   curandone    la
          pubblicazione sul sito della CONSAP  e  richiede  eventuali
          documenti integrativi  rispetto  a  quelli  presentati  dal
          danneggiato; 
              b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai
          sensi dell'art. 9; 
              c) delibera il  rendiconto  finanziario  e  approva  la
          relativa relazione di accompagnamento; 
                d) fornisce annualmente al Ministero  dello  sviluppo
          economico ogni elemento utile  per  la  determinazione  del
          contributo annuale dei mediatori.» 
              «Art. 7 (Segretario del Comitato). - 1.  Il  segretario
          del Comitato di cui all'art. 4, comma 3: 
              a) raccoglie  tutta  la  documentazione  relativa  agli
          affari da sottoporre al Comitato, nonche' ogni  altro  atto
          necessario alle deliberazioni; 
              b) redige i verbali delle riunioni del  Comitato  e  ne
          cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone,
          altresi', la relativa conservazione; 
              c) trasmette a CONSAP  le  delibere  adottate  ai  fini
          della relativa attuazione; 
              presenta  al  Comitato  il   progetto   di   rendiconto
          finanziario e la relativa relazione.» 
              «Art. 9 (Modalita'  di  intervento  del  Fondo).  -  1.
          L'intervento  del   Fondo   e'   attivato   con   richiesta
          risarcitoria, inoltrata mediante lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento o mediante altra modalita' telematica
          idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata
          al Fondo. La richiesta e'  corredata  dalla  documentazione
          comprovante i fatti e le circostanze che hanno  determinato
          il sinistro, gli elementi che fondano la  legittimazione  a
          chiedere  l'intervento  del  Fondo,   nonche'   la   previa
          richiesta di risarcimento al mediatore,  in  conformita'  a
          quanto stabilito dal Comitato. 
              2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e  i
          mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni
          dal ricevimento della domanda di  risarcimento  di  cui  al
          comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno
          determinato il sinistro  trasmette  agli  assicuratori  che
          hanno stipulato la polizza di cui agli  artt.  110  e  112,
          comma 3, del codice, la  domanda  di  risarcimento  stessa,
          comprensiva della documentazione allegata. 
              3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare  al  Fondo
          entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se
          il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro
          il limite del massimale ovvero le ragioni per le  quali  il
          danno non e' risarcibile. 
              4. Nel caso in  cui  l'assicuratore  comunichi  che  il
          sinistro  non  e'  risarcibile,  ovvero  anche  quando  non
          fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui  al  comma
          3, il Fondo  provvede  a  risarcire  il  danneggiato  entro
          novanta  giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione
          dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del
          termine di cui al comma 3. 
              5. Qualora l'assicuratore comunichi  che  il  danno  e'
          risarcibile per effetto della polizza, il  Fondo,  entro  e
          non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
          dell'assicuratore,   informa   il   danneggiato   di   tale
          circostanza,     allegando     copia     della     risposta
          dell'assicuratore.  Il  danneggiato  che  non   sia   stato
          indennizzato dagli  assicuratori  che  hanno  stipulato  la
          polizza entro sei mesi dalla ricezione della  comunicazione
          di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza  al
          Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni. 
              6.  Il  Fondo  trasmette   copia   della   domanda   di
          risarcimento  di  cui  al  comma   1,   comprensiva   della
          documentazione  allegata,  all'IVASS  per   gli   eventuali
          provvedimenti  di  competenza  ai  sensi  dell'art.  329  e
          seguenti del codice. 
              7.  Il  Fondo  puo'  agire  in  giudizio   contro   gli
          assicuratori per far accertare il loro obbligo a  risarcire
          il danno nei limiti del massimale e puo' chiamarli in causa
          a  norma  dell'articolo  1917,  comma  quarto,  del  Codice
          civile. In ogni caso, il Fondo che ha  pagato  il  sinistro
          anche nel caso di silenzio dell'assicuratore puo'  attivare
          tutti i diritti e le azioni nei confronti  di  quest'ultimo
          allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonche'  per
          far accertare che il  sinistro  liquidato  rientrava  nella
          copertura.» 
              «Art. 11 (Contributi annuali). -  1.  Il  contributo  a
          carico dei singoli aderenti al Fondo, e' determinato  entro
          il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello
          sviluppo economico ai sensi dell'art.  115,  comma  3,  del
          Codice. 
              2. Il contributo e' versato  al  Fondo  entro  la  data
          fissata nel decreto di cui al  comma  1.  Entro  lo  stesso
          termine  annuale  i  mediatori  trasmettono  al  Fondo  una
          dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  ai  sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni  acquisite
          nell'esercizio chiuso nell'anno  solare  precedente  quello
          del  versamento.   Il   Fondo   puo'   chiedere   ulteriori
          documentazioni comprovanti le  dichiarazioni  acquisite  e,
          ove  occorre,  segnalare  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico l'opportunita' di  chiedere  all'IVASS  eventuali
          ulteriori verifiche.» 
              «Art.  12  (Mancato  pagamento  dei  contributi)  -  1.
          Decorsi  inutilmente  trenta  giorni  dal  termine  per  il
          pagamento dei contributi stabilito ai sensi  dell'art.  11,
          comma 2, il Fondo da' notizia dell'inadempienza riscontrata
          all'IVASS, che provvede per quanto di sua competenza. 
              2.  L'IVASS  comunica  al  Fondo  i  provvedimenti   di
          cancellazione  dal  registro  adottati  nei  confronti  dei
          mediatori inadempienti.».