IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2013/38/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica la  direttiva  2009/16/CE
relativa al controllo dello stato di approdo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 aprile 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  il  numero  7)  e'
sostituito dal seguente: 
      «7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui
alla legge 23 settembre 2013 n. 113;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero  8),  sono
aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «8-bis) convenzione internazionale sul  controllo  dei  sistemi
antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS  2001)  di  cui  alla
legge 31 agosto 2012, n. 163; 
      8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita'  civile
per i danni derivanti dall'inquinamento  determinato  dal  carburante
delle navi, del 2001 (convenzione 'Bunker  Oil'  2001)  di  cui  alla
legge 1° febbraio 2010, n. 19.»; 
    c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc),  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti: 
      «cc-bis) "certificato di lavoro marittimo"  il  certificato  di
cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; 
      cc-ter) "dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo"  la
dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.»; 
    d) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Tutti  i  riferimenti  fatti  nel  presente  decreto  a
convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli  per
i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a  tali
convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro  versione
aggiornata.»; 
    e) all'articolo 3, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale nave e' sottoposta  a  un'ispezione  piu'  dettagliata
secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.»; 
    f) all'articolo 3, dopo il comma 5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «5-bis. Le misure adottate per applicare  il  presente  decreto
non comportano una riduzione del livello generale di  protezione  dei
marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si
applica il  presente  decreto,  in  confronto  alla  situazione  gia'
esistente in ciascuno Stato  membro.  Nell'attuare  tali  misure,  se
l'autorita' competente  locale  viene  a  conoscenza  di  una  chiara
violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti  bandiera
di uno Stato membro, essa informa  immediatamente,  conformemente  al
diritto  e  alla  pratica  nazionali,   qualsiasi   altra   autorita'
competente interessata,  al  fine  di  intraprendere,  se  del  caso,
ulteriori azioni.»; 
    g) all'articolo 15, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'identita' della persona che presenta un  esposto  non  e'
rivelata al comandante o  al  proprietario  della  nave.  L'ispettore
assicura il mantenimento di garanzie di  riservatezza  degli  esposti
dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con  i
membri  dell'equipaggio.  L'autorita'  competente   locale   informa,
tramite  l'autorita'  competente  centrale,  l'amministrazione  dello
Stato    di    bandiera,     eventualmente     estendendone     copia
all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non
infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato.»; 
    h) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Procedure per  la  gestione  a  terra  degli  esposti
relativi alla CLM 2006). - 1. Nel caso in cui e' ricevuto un  esposto
da  parte  di  un  marittimo   concernente   una   violazione   delle
prescrizioni  della  CLM  2006,  inclusi  i  diritti  dei  marittimi,
l'ispettore nel porto in cui ha fatto scalo  la  nave  del  marittimo
effettua una prima indagine. 
  2. Se del caso, a seconda  della  natura  dell'esposto,  l'indagine
iniziale include la valutazione  del  rispetto  delle  procedure  per
presentare un esposto a bordo previste ai sensi  della  regola  5.1.5
della CLM 2006. L'ispettore puo'  anche  eseguire  un'ispezione  piu'
dettagliata in conformita' all'articolo 16 del presente decreto. 
  3. L'ispettore cerca, se del caso, di  favorire  una  soluzione  in
relazione all'esposto a bordo della nave. 
  4. Nel caso  in  cui  dall'indagine  o  dall'ispezione  emerga  una
mancata  conformita'  che   rientra   nell'ambito   di   applicazione
dell'articolo 22, si applica detto articolo. 
  5. Qualora il comma 4 non si applichi e non sia  stata  trovata,  a
bordo della nave,  una  soluzione  in  relazione  all'esposto  di  un
marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006,  l'ispettore
ne  da'  immediata  notifica  allo  Stato  di  bandiera  chiedendo  a
quest'ultimo di presentare, entro un termine impartito, un  parere  e
un piano di  azione  correttiva.  Una  relazione  di  ogni  ispezione
effettuata e' trasmessa per via elettronica  alla  banca  dati  sulle
ispezioni di cui all'articolo 26. 
  6. Qualora  non  sia  stata  trovata  una  soluzione  in  relazione
all'esposto a seguito dell'azione intrapresa conformemente  al  comma
5, l'autorita'  competente  locale,  per  il  tramite  dell'autorita'
competente centrale, trasmette alla direzione  generale  dell'Ufficio
internazionale del lavoro una copia della  relazione  dell'ispettore,
accompagnata  dall'eventuale  risposta  ricevuta   dalla   competente
autorita' dello Stato di bandiera entro il  termine  impartito.  Sono
analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei  marittimi  e
degli armatori nello Stato. Inoltre, l'autorita' competente  centrale
presenta  periodicamente   alla   direzione   generale   dell'Ufficio
internazionale del lavoro dati statistici e informazioni  riguardanti
gli esposti in relazione ai quali  e'  stata  trovata  una  soluzione
affinche', sulla base delle azioni ritenute appropriate e  opportune,
sia tenuto un  registro  di  tali  informazioni  che  sia  portato  a
conoscenza delle parti, incluse le  organizzazioni  dei  marittimi  e
degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi  delle
pertinenti procedure di ricorso. 
  7. Il presente articolo fa  salvo  l'articolo  15.  L'articolo  15,
comma  2,  si  applica  altresi'  agli  esposti  relativi  a  materie
contemplate dalla CLM 2006.»; 
    i) all'articolo 21, dopo il comma 1, sono aggiunti,  in  fine,  i
seguenti: 
      «1-bis.   Qualora   un'ispezione   piu'   dettagliata   accerti
condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni
della CLM 2006, l'ispettore  segnala  immediatamente  le  carenze  al
comandante della nave, stabilendo anche i  termini  previsti  per  la
correzione delle stesse. 
      1-ter. Qualora  un  ispettore  ritenga  che  le  carenze  siano
rilevanti o qualora esse riguardino  un  possibile  esposto  a  norma
dell'allegato VI, parte A, punto 20, segnala  le  stesse  anche  alle
pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi e puo': 
        a)  darne  notifica  a  un  rappresentante  dello  Stato   di
bandiera; 
        b) fornire alle competenti autorita' del successivo porto  di
scalo le informazioni pertinenti. 
      1-quater. Riguardo a materie legate alla CLM 2006,  l'autorita'
competente locale ha la facolta' di trasmettere copia della relazione
dell'ispettore, corredata delle eventuali repliche pervenute entro il
termine  prescritto  dalle  competenti  autorita'  dello   Stato   di
bandiera,  al  direttore  generale  dell'Ufficio  internazionale  del
lavoro, affinche' l'azione possa essere valutata pertinente e  idonea
al fine di garantire che i  dati  in  questione  siano  registrati  e
trasmessi ai soggetti eventualmente interessati  ad  avvalersi  delle
procedure di ricorso appropriate.»; 
    l) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In caso di condizioni di vita e di lavoro a  bordo  che
rappresentino un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o  la
sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave
o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM  2006  (inclusi  i
diritti dei marittimi), l'autorita' competente locale assicura che la
nave ispezionata sia sottoposta a  fermo  o  che  sia  interrotto  lo
svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze. 
      2-ter.  Il  provvedimento  di   fermo   o   d'interruzione   di
un'operazione non e' revocato fino a quando non si sia posto  rimedio
alle carenze riscontrate  oppure  l'autorita'  competente  non  abbia
accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e  abbia
accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido. Prima  di
accettare un piano d'azione, l'ispettore puo' consultare lo Stato  di
bandiera.»; 
    m) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Qualora si  proceda  a  un  fermo,  l'autorita'  competente
informa  immediatamente  per  iscritto,  e  accludendo  il   rapporto
d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando cio'
non sia possibile, il console o,  in  sua  assenza,  la  piu'  vicina
rappresentanza diplomatica  di  tale  Stato  in  merito  a  tutte  le
circostanze che hanno  reso  necessario  l'intervento.  Sono  inoltre
informati  gli  ispettori  nominati  o  gli  organismi   riconosciuti
responsabili del rilascio dei certificati di  classificazione  o  dei
certificati obbligatori conformemente alle convenzioni, se del  caso.
Inoltre, se e' fatto divieto a una nave di riprendere il mare a causa
di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM  2006
(inclusi i diritti dei marittimi) oppure le condizioni di vita  e  di
lavoro a bordo rappresentano un evidente pericolo per  l'incolumita',
la salute  o  la  sicurezza  dei  lavoratori  marittimi,  l'autorita'
competente deve informare  immediatamente  lo  Stato  di  bandiera  e
invita un  rappresentante  di  quest'ultimo  a  essere  presente,  se
possibile, chiedendo allo Stato di bandiera di  rispondere  entro  un
termine  impartito.  L'autorita'  competente  informa  immediatamente
anche le pertinenti organizzazioni dei  marittimi  e  degli  armatori
nello Stato.»; 
    n) all'allegato III, paragrafo II. Ispezioni  delle  navi,  parte
2B, il quinto capoverso e' sostituito dal seguente: 
      «navi che sono state oggetto  di  rapporto  o  di  un  esposto,
incluso un esposto a terra, da parte del  comandante,  di  un  membro
dell'equipaggio  o  di  persone  o  organismi  aventi  un   interesse
legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni  di
vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, a meno
che l'autorita' competente locale ritenga che il rapporto o l'esposto
siano manifestamente infondati.»; 
    o) all'allegato III, paragrafo II. Ispezioni  delle  navi,  parte
2B, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
      «navi per le quali e' stato approvato un piano d'azione  inteso
a correggere le carenze di cui all'articolo 22, comma  2-bis,  ma  in
relazione  alle  quali  l'attuazione  di  tale  piano  non  e'  stata
controllata da un ispettore»; 
    p) all'allegato V, i punti 14), 15) e  16)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «14) certificati medici (cfr. CLM 2006); 
      15) tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (cfr. CLM 2006
e STCW 78/95); 
      16) registro delle ore di lavoro  e  di  riposo  dei  marittimi
(cfr. CLM 2006);»; 
    q) all'allegato V sono aggiunti, in fine, i seguenti punti: 
      «45) certificato di lavoro marittimo; 
      46) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, parti  I
e II; 
      47) certificato internazionale del sistema antivegetativo; 
      48) certificato di assicurazione o altra  garanzia  finanziaria
relativa  alla  responsabilita'  civile   per   i   danni   derivanti
dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi.»; 
    r) all'allegato VI, parte A) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
punti: 
      «17) I documenti richiesti ai sensi della  CLM  2006  non  sono
prodotti o non sono aggiornati, oppure non sono  aggiornati  in  modo
veritiero, o i documenti  prodotti  non  contengono  le  informazioni
richieste dalla CLM 2006 o non sono validi per altri motivi; 
      18) Le condizioni di vita e di lavoro a bordo  della  nave  non
sono conformi alle prescrizioni della CLM 2006; 
      19) Esistono ragionevoli motivi per ritenere che la nave  abbia
cambiato bandiera per evitare di dover conformarsi alla CLM 2006; 
      20) E' stato presentato un esposto relativo a una presunta  non
conformita' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo  della  nave
alle prescrizioni della CLM 2006.»; 
    s) all'allegato XI - Introduzione, secondo  periodo,  le  parole:
"(cfr. articolo 21, comma 4)" sono sostituite dalle seguenti:  "(cfr.
articolo 22, comma 5)"; 
    t) all'allegato XI, numero 3.10, le parole: "Ambito di pertinenza
delle convenzioni dell'OIL" sono sostituite dalle  seguenti:  "Ambito
di pertinenza della CLM 2006"; 
    u) all'allegato XI,  numero  3.10,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti punti: 
      «8) Le condizioni a bordo  presentano  un  chiaro  rischio  per
l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi; 
      9) La  non  conformita'  costituisce  una  violazione  grave  o
ripetuta delle prescrizioni della CLM 2006  (inclusi  i  diritti  dei
marittimi) relative alle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi
a  bordo  della  nave,  quale  previsto  dal  certificato  di  lavoro
marittimo della nave e dalla dichiarazione di conformita' del  lavoro
marittimo.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 1 della legge 7 ottobre  2014,  n.  154  (
          Delega  al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell' articolo 31, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183.». 
              L'allegato B della citata legge 7 ottobre 2014, n. 154,
          cosi' recita: 
 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento:  4  luglio  2014;  per  l'
          articolo 1, punto 5,  termine  di  recepimento:  4  gennaio
          2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'  allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'  articolo
          31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento:  20  luglio
          2018;  per  le  restanti  disposizioni:  senza  termine  di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e  per  l'  allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              - La direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 12 agosto 2013, e' pubblicata nella G.U.U.E.
          14 agosto 2013, n. L 218. 
              - La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  aprile
          2011, n. 96. 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'articolo 2 del decreto legislativo 24  marzo  2011,
          n. 53 (Attuazione della  direttiva  2009/16/CE  recante  le
          norme  internazionali  per  la  sicurezza  delle  navi,  la
          prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e  di
          lavoro  a  bordo  per  le  navi  che  approdano  nei  porti
          comunitari  e   che   navigano   nelle   acque   sotto   la
          giurisdizione  degli  Stati  membri.),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2011, n. 96,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                a)   convenzioni:   quelle   di   seguito   indicate,
          unitamente ai relativi protocolli ed  emendamenti,  nonche'
          ai connessi codici, nella loro versione aggiornata: 
              1) convenzione internazionale sulla  linea  di  massimo
          carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1968,  n.
          777; 
              2) convenzione internazionale sulla salvaguardia  della
          vita umana in mare,  SOLAS  74,  firmata  a  Londra  il  1°
          novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 
              3)  convenzione  internazionale  per   la   prevenzione
          dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata  a  Londra
          il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
          662; 
              4)  convenzione  internazionale  sugli   standard   per
          l'addestramento,  la  certificazione  ed  il  servizio   di
          guardia dei marittimi, STCW  78,  firmata  a  Londra  il  5
          luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 
              5)  convenzione  sul  regolamento  per  prevenire   gli
          abbordi in mare,  COLREG  1972,  firmata  a  Londra  il  20
          ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 
              6) convenzione internazionale  sulla  stazzatura  delle
          navi mercantili, ITC 69, firmata  a  Londra  il  23  giugno
          1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 
              7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006)
          di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113; 
              8)  convenzione  internazionale  sulla  responsabilita'
          civile  per  i   danni   derivanti   da   inquinamento   da
          idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre  1992,
          di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; 
              8-bis) convenzione  internazionale  sul  controllo  dei
          sistemi antivegetativi dannosi sulle  navi  del  2001  (AFS
          2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163; 
              8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita'
          civile per i danni derivanti dall'inquinamento  determinato
          dal carburante delle navi, del  2001  (convenzione  'Bunker
          Oil' 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19; 
              b)  Memorandum  d'intesa  di  Parigi  (Paris  MOU):  il
          memorandum d'intesa relativo al  controllo  delle  navi  da
          parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
          1982, nella sua versione aggiornata; 
              c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza  cui  si
          sottopongono  volontariamente  gli  Stati  membri  dell'IMO
          secondo   le   procedure    fissate    dalla    risoluzione
          dell'assemblea dell'IMO A.974(24); 
              d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi:  la  zona
          geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi  effettuano
          ispezioni secondo le procedure concordate; 
              e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto
          marittimo, battente bandiera diversa da  quella  nazionale,
          rientrante nel campo di applicazione di una  o  piu'  delle
          convenzioni; 
              f) interfaccia nave/porto:  l'ambito  spaziale  in  cui
          hanno luogo attivita' che interessano direttamente una nave
          e che comportano il movimento  di  persone  o  merci  o  la
          fornitura di servizi tecnico nautici; 
              g) nave ancorata: una nave, in porto o  alla  fonda  in
          rada,  che  staziona  in  una  zona  ricadente  nell'ambito
          portuale  ma  non  ormeggiata,  interessata  da   attivita'
          proprie dell'interfaccia nave/porto; 
              h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in  possesso
          dei requisiti di cui all' allegato I, del presente decreto,
          debitamente   autorizzato    e    formalmente    incaricato
          dall'autorita'  competente  centrale,  a  conclusione   del
          prescritto iter formativo, a svolgere  le  ispezioni  dello
          Stato di approdo; 
              i) autorita' competente centrale:  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto
          attiene alle attivita' di prevenzione  dell'inquinamento  e
          di tutela dell'ambiente marino, il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  che,  per  tali
          fini, si avvale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera; 
              l) autorita' competente locale:  gli  uffici  marittimi
          periferici retti da ufficiali del Corpo  delle  capitanerie
          di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo; 
              m) autorita' portuale: gli enti di cui all' articolo  6
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
              n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle  ore
          22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo; 
              o) ispezione iniziale: la visita a bordo  di  una  nave
          svolta da un ispettore, per verificare la conformita'  alle
          pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno  i
          controlli previsti all'articolo 16, comma 1; 
              p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la  quale
          la  nave,  le  dotazioni  di  bordo  e  l'equipaggio   sono
          sottoposti,  interamente  o  parzialmente,  ad   un   esame
          accurato nei casi specificati  all'articolo  16,  comma  3,
          degli aspetti concernenti  la  costruzione,  le  dotazioni,
          l'equipaggio, le condizioni di  vita  e  di  lavoro  ed  il
          rispetto delle procedure operative di bordo; 
              q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le  voci
          elencate  all'  allegato  VII  e   che   puo'   comprendere
          un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
          di cui all'articolo 16, comma 3; 
              r) esposto: un'informazione  o  rapporto  originato  da
          soggetto, associazione o organizzazione, portatore  di  una
          qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
          legittimo  comunque  legato  alla  sicurezza  della   nave,
          inclusi  la  sicurezza  o  la  salute  dell'equipaggio,  le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento; 
              s) fermo: il formale  divieto  posto  ad  una  nave  di
          prendere il mare a causa delle deficienze individuate  che,
          da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; 
              t) provvedimento di rifiuto di  accesso:  la  decisione
          comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne
          e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale  si
          notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti  i
          porti ed ancoraggi della Comunita'; 
              u) sospensione di  un'operazione:  il  formale  divieto
          posto ad una nave di  continuare  una  qualunque  attivita'
          operativa tecnica o commerciale a  causa  delle  deficienze
          individuate che, da sole o nel complesso,  renderebbero  il
          proseguimento della predetta attivita'  pericoloso  per  la
          sicurezza della navigazione, delle persone a  bordo  o  per
          l'ambiente; 
              v) compagnia: il proprietario della  nave  o  qualsiasi
          altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore  o  il
          noleggiatore a scafo nudo, che  assume  la  responsabilita'
          dell'esercizio della nave dal proprietario della  stessa  e
          che si fa carico dei doveri e delle  responsabilita'  posti
          dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM; 
              z)   organismo   riconosciuto:    una    societa'    di
          classificazione  o  altro  organismo  privato  che   svolge
          funzioni  amministrative  per  conto   dell'amministrazione
          dello Stato di bandiera; 
              aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato
          direttamente  o  a  nome  di  uno  Stato  di  bandiera   in
          conformita' alle convenzioni; 
              bb) certificato di classe: il documento che conferma la
          conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola
          3-1; 
              cc) banca dati delle ispezioni: il sistema  informatico
          che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da
          parte dello Stato di approdo all'interno della Comunita'  e
          che riguarda i  dati  relativi  alle  ispezioni  effettuate
          nella Comunita' e nella regione del MOU di Parigi. 
              cc-bis)   'certificato   di   lavoro   marittimo'    il
          certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; 
              cc-ter)  'dichiarazione  di  conformita'   del   lavoro
          marittimo' la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3  della
          CLM 2006. 
              1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a
          convenzioni, codici e risoluzioni  internazionali,  inclusi
          quelli per i certificati e  altri  documenti,  sono  intesi
          come riferimenti a tali convenzioni, codici  e  risoluzioni
          internazionali nella loro versione aggiornata.". 
              - L'articolo 3, del citato decreto legislativo 24 marzo
          2011, n. 53, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai
          relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto
          nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccia
          nave/porto. L'ispezione  di  una  nave  eseguita  in  acque
          soggette alla giurisdizione nazionale  e'  considerata,  ai
          fini del presente  decreto,  equivalente  a  quella  svolta
          nell'ambito di un porto. 
              2. Per le navi di stazza lorda inferiore  alle  500  GT
          (gross tonnage), si applicano i  requisiti  previsti  dalle
          convenzioni applicabili. Qualora  nessuna  convenzione  sia
          applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
          del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
          evidenti pericoli per la sicurezza  della  navigazione,  la
          salute o l'ambiente. 
              3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera  di  uno
          Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di  cui
          al comma 1 dell' articolo 2, l'Autorita' competente  locale
          accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano  di
          un trattamento piu' favorevole  di  quello  riservato  alle
          navi battenti bandiera di  uno  Stato  firmatario  di  tale
          convenzione. Tale nave e' sottoposta  a  un'ispezione  piu'
          dettagliata secondo  le  procedure  istituite  dal  MOU  di
          Parigi. 
              4. Il presente articolo non  pregiudica  i  diritti  di
          intervento che uno Stato membro puo' far  valere  in  forza
          delle pertinenti convenzioni. 
              5. Il presente decreto non  si  applica  alle  navi  da
          pesca, alle navi da  guerra,  alle  navi  ausiliarie,  alle
          imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
          dello Stato utilizzate  a  fini  non  commerciali  ed  alle
          unita' da diporto non adibite a traffici commerciali. 
              5-bis. Le misure adottate  per  applicare  il  presente
          decreto non comportano una riduzione del  livello  generale
          di protezione dei marittimi previsto  dal  diritto  sociale
          dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
          in confronto alla situazione  gia'  esistente  in  ciascuno
          Stato Membro.  Nell'attuare  tali  misure,  se  l'autorita'
          competente  locale  viene  a  conoscenza  di   una   chiara
          violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
          bandiera di uno Stato membro, essa informa  immediatamente,
          conformemente  al  diritto  e   alla   pratica   nazionali,
          qualsiasi altra autorita' competente interessata,  al  fine
          di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.». 
              - L'articolo 15 del citato decreto legislativo 24 marzo
          2011, n. 53, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  15  (Esposti).  -  1.  Tutti  gli  esposti  sono
          soggetti  ad  una  rapida  valutazione  iniziale  da  parte
          dell'autorita' competente locale allo scopo di determinarne
          la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle  verifiche
          iniziali,  se  ne  ravvisi   la   fondatezza,   l'autorita'
          competente  locale  adotta  le  misure  necessarie  a  dare
          seguito,   nel   modo   piu'   appropriato,    all'esposto,
          assicurando che i soggetti direttamente  interessati  siano
          in  grado  di  far  valere  le  loro  osservazioni.  Se,  a
          conclusione  degli  accertamenti  svolti,  l'esposto  viene
          considerato motivatamente infondato, l'autorita' competente
          locale informa  il  soggetto  che  lo  ha  originato  della
          decisione e della relativa motivazione. 
              2. L'identita' della persona che  presenta  un  esposto
          non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave.
          L'ispettore  assicura  il  mantenimento  di   garanzie   di
          riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi  compresa  la
          riservatezza   durante   i   colloqui    con    i    membri
          dell'equipaggio.  L'autorita'  competente  locale  informa,
          tramite l'autorita' competente centrale,  l'amministrazione
          dello Stato di bandiera, eventualmente  estendendone  copia
          all'Organizzazione internazionale del lavoro  (OIL),  degli
          esposti non infondati pervenuti e del  seguito  che  vi  e'
          stato dato.». 
              - L'articolo 21 del citato decreto legislativo 24 marzo
          2011, n. 53, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 21 (Rapporto di ispezione per il  comandante).  -
          1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione  dettagliata
          o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto  a
          norma  dell'  allegato  X,  consegnandone  una   copia   al
          comandante della nave ed all'autorita' competente locale. 
              1-bis. Qualora un'ispezione  piu'  dettagliata  accerti
          condizioni di vita e di lavoro sulla  nave  difformi  dalle
          prescrizioni   della   CLM   2006,   l'ispettore    segnala
          immediatamente  le  carenze  al  comandante   della   nave,
          stabilendo anche i termini previsti per la correzione delle
          stesse. 
              1-ter. Qualora un  ispettore  ritenga  che  le  carenze
          siano rilevanti o  qualora  esse  riguardino  un  possibile
          esposto a  norma  dell'allegato  VI,  parte  A,  punto  20,
          segnala le  stesse  anche  alle  pertinenti  organizzazioni
          degli armatori e dei marittimi e puo': 
                a) darne notifica a un rappresentante dello Stato  di
          bandiera; 
                b) fornire alle competenti autorita'  del  successivo
          porto di scalo le informazioni pertinenti. 
              1-quater. Riguardo a  materie  legate  alla  CLM  2006,
          l'autorita' competente locale ha la facolta' di trasmettere
          copia  della  relazione  dell'ispettore,  corredata   delle
          eventuali repliche pervenute entro  il  termine  prescritto
          dalle competenti autorita'  dello  Stato  di  bandiera,  al
          direttore generale dell'Ufficio internazionale del  lavoro,
          affinche'  l'azione  possa  essere  valutata  pertinente  e
          idonea al fine di garantire che i dati in  questione  siano
          registrati   e   trasmessi   ai   soggetti    eventualmente
          interessati  ad  avvalersi  delle  procedure   di   ricorso
          appropriate.». 
              - L'articolo 22,  del  citato  decreto  legislativo  24
          marzo 2011, n. 53, come modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 22 (Accertamento  di  deficienze  e  fermo  della
          nave). - 1. In tutti i casi in cui dall'ispezione  emergono
          o  vengono  confermate  deficienze  l'autorita'  competente
          locale accerta,  tramite  l'ispettore,  che  le  deficienze
          siano eliminate in conformita' alle convenzioni. 
              2. L'ispettore che rileva, nell'attivita'  della  nave,
          deficienze  tali  che,  individualmente  o  nel  complesso,
          rendano le operazioni svolte  a  bordo  pericolose  per  la
          sicurezza, la salute dei  passeggeri  o  dell'equipaggio  o
          l'ambiente, informa l'autorita' competente locale che  deve
          disporre la sospensione delle operazioni. 
              2-bis. In caso di condizioni di  vita  e  di  lavoro  a
          bordo  che   rappresentino   un   evidente   pericolo   per
          l'incolumita', la  salute  o  la  sicurezza  dei  marittimi
          oppure di carenze che costituiscano una  grave  o  ripetuta
          violazione delle prescrizioni della  CLM  2006  (inclusi  i
          diritti  dei  marittimi),  l'autorita'  competente   locale
          assicura che la nave ispezionata sia sottoposta a  fermo  o
          che sia interrotto lo svolgimento  dell'operazione  durante
          la quale sono emerse le carenze. 
              2-ter. Il provvedimento di fermo  o  d'interruzione  di
          un'operazione non e' revocato fino  a  quando  non  si  sia
          posto rimedio alle carenze riscontrate  oppure  l'autorita'
          competente  non  abbia  accettato  un  piano  d'azione  per
          correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano
          possa essere attuato in modo rapido. Prima di accettare  un
          piano d'azione, l'ispettore puo'  consultare  lo  Stato  di
          bandiera. 
              3. La sospensione  delle  operazioni  si  protrae  fino
          all'eliminazione del pericolo o  fino  a  che  l'ispettore,
          sulla  base  di  ulteriori   accertamenti,   determina   le
          condizioni alle quali l'operazione  puo'  continuare  senza
          rischi per la sicurezza della navigazione,  per  la  salute
          delle persone a bordo o per l'ambiente. 
              4.  Se  l'ispezione  rivela  che   la   nave   non   e'
          equipaggiata con dispositivi di registrazione dei  dati  di
          navigazione, VDR,  quando  il  loro  uso  e'  previsto  dal
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  e  successive
          modifiche e integrazioni, l'ispettore provvede affinche' la
          nave sia sottoposta a fermo. 
              5. L'ispettore, in conformita' a quanto prescritto  dal
          comma  4  sopracitato  nonche'  nel  caso  in   cui   abbia
          riscontrato deficienze  nella  nave  che  rappresentano  un
          pericolo  per  la  sicurezza,  la  salute   o   l'ambiente,
          nell'esercizio  del  proprio  potere  discrezionale  e  nel
          rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle  navi,
          di cui all' allegato XI del presente decreto,  notifica  il
          provvedimento di fermo al comandante della nave  e  informa
          immediatamente l'autorita' competente locale, ai  fini  del
          diniego delle spedizioni ai  sensi  dell'articolo  181  del
          codice della navigazione, nonche' l'autorita' portuale  ove
          presente. 
              6.  Qualora  si  proceda  a   un   fermo,   l'autorita'
          competente   informa   immediatamente   per   iscritto,   e
          accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello
          Stato di bandiera o, quando  cio'  non  sia  possibile,  il
          console o, in sua assenza, la  piu'  vicina  rappresentanza
          diplomatica di tale Stato in merito a tutte le  circostanze
          che  hanno  reso  necessario  l'intervento.  Sono   inoltre
          informati  gli   ispettori   nominati   o   gli   organismi
          riconosciuti responsabili del rilascio dei  certificati  di
          classificazione o dei certificati obbligatori conformemente
          alle convenzioni, se del caso. Inoltre, se e' fatto divieto
          a una nave di riprendere il mare a causa  di  una  grave  o
          ripetuta  violazione  delle  prescrizioni  della  CLM  2006
          (inclusi i diritti dei marittimi) oppure le  condizioni  di
          vita e di lavoro a bordo rappresentano un evidente pericolo
          per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei  lavoratori
          marittimi,   l'autorita'    competente    deve    informare
          immediatamente  lo  Stato   di   bandiera   e   invita   un
          rappresentante  di  quest'ultimo  a  essere  presente,   se
          possibile, chiedendo allo Stato di bandiera  di  rispondere
          entro un termine impartito. L'autorita' competente  informa
          immediatamente  anche  le  pertinenti  organizzazioni   dei
          marittimi e degli armatori nello Stato. 
              7.  Il  fermo  della  nave  e'   revocato   a   seguito
          dell'accertata eliminazione  delle  deficienze  di  cui  al
          comma 5, ovvero qualora siano determinate,  sulla  base  di
          ulteriori accertamenti dell'ispettore, le  condizioni  alle
          quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le
          altre  navi  e  senza  rischi  per   la   sicurezza   della
          navigazione, per la salute delle  persone  a  bordo  o  per
          l'ambiente marino. 
              8. Il proprietario o l'armatore  hanno  diritto  ad  un
          indennizzo per eventuali perdite o danni subiti se la  nave
          e' indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono  ritardate
          le operazioni portuali o la partenza. In tutti  i  casi  in
          cui  si  afferma  che  la  nave  sia  stata   indebitamente
          sottoposta a fermo o abbia subito  ritardo,  l'onere  della
          prova incombe al proprietario o all'armatore della nave. 
              9. Al fine di razionalizzare l'impiego  delle  banchine
          senza pregiudicare l'efficienza e l'operativita'  portuale,
          il comandante del  porto  autorizza,  nell'esercizio  delle
          prerogative  di  cui  all'articolo  62  del  codice   della
          navigazione, che una nave sottoposta a fermo  sia  spostata
          in un'altra  parte  del  porto  se  cio'  e'  possibile  in
          condizioni   di   sicurezza.   Il   rischio   di   limitare
          l'operativita'  portuale  non   pregiudica   di   per   se'
          l'adozione del provvedimento di fermo. 
              10. Le autorita' portuali cooperano con  il  comandante
          del porto al fine  di  agevolare  l'ubicazione  delle  navi
          sottoposte a fermo.». 
              - La parte 2B, del  paragrafo  II,  dell'allegato  III,
          (Ispezioni delle navi), del citato decreto  legislativo  24
          marzo 2011, n. 53, come modificata  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «2B.  Fattori  imprevisti:  le  navi  alle   quali   si
          applicano i  seguenti  fattori  imprevisti  possono  essere
          sottoposte  ad  ispezione  indipendentemente  dal   periodo
          intercorso  dalla  loro  ultima  ispezione  periodica.   La
          decisione di effettuare  tale  ispezione  supplementare  e'
          lasciata  alla  valutazione  professionale   dell'autorita'
          competente locale: 
              navi  che  non  si  sono   conformate   alla   versione
          applicabile della raccomandazione IMO sulla navigazione  di
          avvicinamento al Mar Baltico; 
              navi  con  certificati  rilasciati  da   un   organismo
          precedentemente riconosciuto il cui riconoscimento e' stato
          ritirato dopo l'ultima ispezione effettuata nella Comunita'
          o nella regione del MOU di Parigi; 
              navi che, su segnalazione di piloti o autorita' o  enti
          portuali, risultano avere anomalie apparenti  tali  da  non
          permettere loro di navigare in condizioni  di  sicurezza  o
          che costituiscono un rischio per l'ambiente ai sensi  dell'
          articolo 14 del presente decreto; 
              navi che non si sono attenute ai requisiti di  notifica
          pertinenti di cui all' articolo 13  del  presente  decreto,
          alla direttiva 2000/59/CE, recepita con decreto legislativo
          n. 182/2003 del 24 giugno 2003, alla direttiva  2002/59/CE,
          recepita con decreto legislativo n. 196/2005 del 19  agosto
          2005 e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004; 
              navi che  sono  state  oggetto  di  rapporto  o  di  un
          esposto,  incluso  un  esposto  a  terra,  da   parte   del
          comandante, di un membro dell'equipaggio  o  di  persone  o
          organismi aventi un interesse legittimo alla  sicurezza  di
          esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a
          bordo o alla  prevenzione  dell'inquinamento,  a  meno  che
          l'autorita' competente locale ritenga  che  il  rapporto  o
          l'esposto siano manifestamente infondati; 
              navi che in precedenza sono state  sottoposte  a  fermo
          oltre tre mesi prima; 
              navi  per  le  quali  sono  segnalate  deficienze   non
          corrette, ad eccezione di  quelle  per  cui  le  deficienze
          dovevano essere corrette  entro  quattordici  giorni  dalla
          partenza e delle deficienze che  dovevano  essere  corrette
          prima della partenza; 
              navi per le quali sono segnalati problemi  relativi  al
          tipo di carico, in particolare carichi nocivi o pericolosi; 
              navi che sono state gestite in modo  da  costituire  un
          pericolo per le persone, le cose o l'ambiente; 
              navi per le quali  sono  giunte  da  fonte  attendibile
          informazioni  secondo  cui  i  parametri  di  rischio   non
          corrispondono a quelli registrati, con la  conseguenza  che
          il livello di rischio risulta maggiore; 
              navi per le quali e' stato approvato un piano  d'azione
          inteso a correggere le  carenze  di  cui  all'articolo  22,
          comma 2-bis, ma in relazione  alle  quali  l'attuazione  di
          tale piano non e' stata controllata da un ispettore.». 
              - L'allegato V del citato decreto legislativo 24  marzo
          2011, n. 53, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
 
                                                          «Allegato V 
              Elenco dei certificati e documenti 
              (Articolo 16, comma 1, lettera a) 
              1) Certificato internazionale di stazza (1969); 
              2) certificato di sicurezza per nave passeggeri; 
              certificato di sicurezza di  costruzione  per  nave  da
          carico; 
              certificato di sicurezza per le dotazioni  di  nave  da
          carico; 
              certificato di sicurezza radio per nave da carico; 
              certificato  di  esenzione,  compreso,  se  del   caso,
          l'elenco dei carichi; 
              certificato di sicurezza per nave da carico; 
              3) certificato internazionale  di  sicurezza  marittima
          (ISSC); 
              4) registro sinottico (Continuous Synopsis Record); 
              5)  certificato  internazionale  di  idoneita'  per  il
          trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 
              certificato di idoneita' per il trasporto alla  rinfusa
          di gas liquefatti; 
              6)  certificato  internazionale  di  idoneita'  per  il
          trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 
              certificato di idoneita' per il trasporto alla  rinfusa
          di prodotti chimici pericolosi; 
              7)  certificato  internazionale  per   la   prevenzione
          dell'inquinamento da olio minerale; 
              8)  certificato  internazionale  per   la   prevenzione
          dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti
          chimici liquidi pericolosi; 
              9) certificato internazionale di bordo libero (1966); 
              certificato  internazionale  di  esenzione   di   bordo
          libero; 
              10) registro degli idrocarburi, parti I e II; 
              11) registro del carico; 
              12) tabella minima di armamento; 
              13)  certificati  o  altri   documenti   necessari   in
          conformita' delle disposizioni della STCW 78/95; 
              14) certificati medici (cfr. CLM 2006); 
              15) tabella delle disposizioni di lavoro a bordo  (cfr.
          CLM 2006 e STCW 78/95); 
              16) registro delle  ore  di  lavoro  e  di  riposo  dei
          marittimi (cfr. CLM 2006); 
              17) informazioni sulla stabilita'; 
              18)  copia  del  documento   di   conformita'   e   del
          certificato  di  gestione  della  sicurezza  rilasciati  in
          conformita' del codice  internazionale  di  gestione  della
          sicurezza delle navi e della prevenzione  dell'inquinamento
          (codice ISM) (SOLAS 74, capitolo IX); 
              19) certificati sulla robustezza dello scafo della nave
          e i macchinari, rilasciati dall'organismo  riconosciuto  in
          questione (richiesti solo se la nave mantiene la classe con
          un organismo riconosciuto); 
              20) documento di conformita' con i requisiti  specifici
          previsti per le navi che trasportano merci pericolose; 
              21) certificato di  sicurezza  delle  unita'  veloci  e
          autorizzazione all'esercizio per unita' veloci; 
              22) elenco speciale o manifesto delle merci  pericolose
          o piano dettagliato di stivaggio; 
              23) giornale di bordo contenente  le  registrazioni  di
          prove  ed  esercitazioni,  incluse  le   esercitazioni   di
          sicurezza,  e  registro  dei   verbali   di   ispezione   e
          manutenzione della  dotazione  di  salvataggio  e  relative
          disposizioni, nonche'  delle  attrezzature  e  disposizioni
          antincendio; 
              24) certificato di sicurezza per navi adibite a servizi
          speciali; 
              25)  certificato  di  sicurezza  di  unita'  mobili  di
          trivellazione off-shore; 
              26)  per  le  petroliere,  il  registro   relativo   al
          monitoraggio  della  discarica  di  idrocarburi  e  il  suo
          sistema di controllo dell'ultimo viaggio in zavorra; 
              27) ruolo d'appello, piano di lotta antincendio e,  per
          le navi passeggeri, piano antiavaria; 
              28)  piano  di  emergenza  per  inquinamento  da   olio
          minerale; 
              29) documentazione sui rapporti di ispezione  (in  caso
          di portarinfuse e petroliere); 
              30) rapporti delle precedenti ispezioni da parte  dello
          Stato di approdo; 
              31) per le  navi  passeggeri  ro-ro,  informazioni  sul
          rapporto massimo A/A; 
              32) documento di autorizzazione  per  il  trasporto  di
          granaglie; 
              33) manuale di rizzaggio del carico; 
              34) piano  di  gestione  dei  rifiuti  e  registro  dei
          rifiuti; 
              35) sistema di supporto decisionale  per  i  comandanti
          delle navi passeggeri; 
              36) piano di cooperazione SAR (Servizio  di  ricerca  e
          salvataggio) per  navi  passeggeri  in  servizio  su  rotte
          fisse; 
              37) elenco dei limiti operativi per navi passeggeri; 
              38) libretto per portarinfuse; 
              39) piano di carico e scarico per portarinfuse; 
              40)  certificato  di  assicurazione  o  altra  garanzia
          finanziaria relativa  alla  responsabilita'  civile  per  i
          danni   da   inquinamento   da   idrocarburi   (convenzione
          internazionale sulla responsabilita'  civile  per  i  danni
          derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992); 
              41) certificati  richiesti  ai  sensi  della  direttiva
          2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile  2009,  sull'assicurazione  degli  armatori  per   i
          crediti marittimi; 
              42) certificati richiesti ai sensi del regolamento (CE)
          n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori  che
          trasportano passeggeri via mare in caso di incidente; 
              43)  certificato  internazionale  per  la   prevenzione
          dell'inquinamento atmosferico (IAPP-EIAPP); 
              44)  certificato  internazionale  per  la   prevenzione
          dell'inquinamento da acque reflue. 
              45) certificato di lavoro marittimo; 
              46) dichiarazione di conformita' del lavoro  marittimo,
          parti I e II; 
              47)    certificato    internazionale    del     sistema
          antivegetativo; 
              48)  certificato  di  assicurazione  o  altra  garanzia
          finanziaria relativa  alla  responsabilita'  civile  per  i
          danni   derivanti   dall'inquinamento    determinato    dal
          carburante delle navi.». 
              - La parte A,  dell'allegato  VI,  del  citato  decreto
          legislativo 24 marzo  2011,  n.  53,  come  modificata  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «(Omissis). 
              A. Esempi  di  fondati  motivi  per  un'ispezione  piu'
          dettagliata: 
              1) navi contemplate nell' allegato I, punti 2A e 2B; 
              2) inadeguata tenuta del registro degli idrocarburi; 
              3) rilevamento  di  imprecisioni  durante  l'esame  dei
          certificati e di altra documentazione; 
              4) indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in
          grado   di   soddisfare   le   condizioni   relative   alla
          comunicazione  a  bordo  di  cui  all'  articolo  18  della
          direttiva  2008/106/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008,  concernente  i  requisiti
          minimi di formazione per  la  gente  di  mare,  cosi'  come
          decretato dall' articolo  17  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  9  maggio  2001,  n.  324,  e  successivi
          emendamenti; 
              5) un certificato e' stato ottenuto con la frode  o  il
          titolare di un certificato non e'  la  persona  alla  quale
          tale certificato e' stato rilasciato in origine; 
              6) la nave ha un comandante, un ufficiale o un marinaio
          titolare di un certificato rilasciato da un Paese  che  non
          ha ratificato la STCW 78/95; 
              7) prove a dimostrazione che le operazioni di carico  e
          scarico  e  altre  operazioni  non   sono   effettuate   in
          condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti
          dell'IMO:  ad  esempio,  il  contenuto  di  ossigeno  nella
          condotta principale di gas inerte delle cisterne di  carico
          supera i livelli massimi prescritti; 
              8) impossibilita' del comandante di una  petroliera  di
          mostrare  il  registro  relativo  al   monitoraggio   della
          discarica di idrocarburi e  il  suo  sistema  di  controllo
          dell'ultimo viaggio in zavorra; 
              9) mancanza di un ruolo d'appello aggiornato  o  scarsa
          conoscenza,  da  parte  dei  membri  dell'equipaggio,   dei
          rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della
          nave; 
              10) emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti
          da idonee procedure di cancellazione; 
              11)  mancanza  delle  principali  dotazioni   o   delle
          sistemazioni richieste dalle convenzioni; 
              12) condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo  della
          nave; 
              13) prove tratte  da  osservazioni  o  dall'impressione
          generale  dell'ispettore   secondo   cui   esistono   serie
          deficienze o grave  deterioramento  della  carena  o  delle
          strutture  atti  a  pregiudicare  l'integrita'  strutturale
          della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua  tenuta
          stagna alle intemperie; 
              14)  informazioni  o  prove   che   il   comandante   o
          l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni  di  bordo
          essenziali  relative  alla  sicurezza  della  nave  o  alla
          prevenzione dell'inquinamento o  che  tali  operazioni  non
          sono state effettuate; 
              15) assenza di una tabella delle disposizioni di lavoro
          a bordo o di registri delle ore di lavoro o di  riposo  dei
          marittimi; 
              16) violazione degli obblighi di informazione  previsti
          dall' articolo 25 del decreto legislativo n. 196 del 2005 e
          successive modificazioni ed integrazioni (recepimento della
          direttiva  2002/59/CE,  come  modificata  dalla   direttiva
          2009/17/CE). 
              17) I documenti richiesti ai sensi della CLM  2006  non
          sono prodotti  o  non  sono  aggiornati,  oppure  non  sono
          aggiornati in modo veritiero, o i  documenti  prodotti  non
          contengono le informazioni richieste dalla CLM 2006  o  non
          sono validi per altri motivi; 
              18) Le condizioni di vita e di  lavoro  a  bordo  della
          nave non sono conformi alle prescrizioni della CLM 2006; 
              19) Esistono ragionevoli motivi  per  ritenere  che  la
          nave  abbia  cambiato  bandiera  per   evitare   di   dover
          conformarsi alla CLM 2006; 
              20) E' stato  presentato  un  esposto  relativo  a  una
          presunta non conformita' delle  condizioni  di  vita  e  di
          lavoro a bordo della nave alle prescrizioni della CLM 2006. 
              (Omissis).». 
              L'introduzione dell'allegato  XI,  del  citato  decreto
          legislativo 24 marzo  2011,  n.  53,  come  modificata  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «(Omissis). 
              Introduzione. 
              Per  stabilire  se  le  deficienze   rilevate   durante
          un'ispezione giustificano il fermo della nave,  l'ispettore
          si conforma ai criteri menzionati nei  punti  1)  e  2)  in
          appresso. 
              Nel punto 3) e' riportato un elenco di  deficienze  che
          possono di per se' giustificare il fermo della  nave  (cfr.
          articolo 22, comma 5). 
              Quando  il  motivo  del  fermo  deriva   da   un'avaria
          accidentale subita nel viaggio della nave verso  un  porto,
          il provvedimento di fermo non e' emanato sempreche': 
              a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di  cui
          alla regola I/11, lettera c), della SOLAS 74 concernente la
          notifica  all'Amministrazione  dello  Stato  di   bandiera,
          all'ispettore   nominato   o   all'organismo   riconosciuto
          competente per il rilascio del certificato pertinente; 
              b) prima dell'ingresso nel porto, il  comandante  o  il
          proprietario  della  nave  abbia  trasmesso   all'autorita'
          competente  dello  Stato  di  approdo  informazioni   sulle
          circostanze dell'avaria accidentale e del danno  subito  ed
          informazioni       sulla       notifica        obbligatoria
          all'amministrazione dello Stato di bandiera; 
              c) sia stata intrapresa  dalla  nave  un'idonea  azione
          intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente  a  soddisfare
          l'autorita'; 
              d)  l'autorita',  dopo  aver  ricevuto   notifica   del
          completamento dei lavori intesi ad  ovviare  alla  carenza,
          abbia constatato che le deficienze  chiaramente  pericolose
          per  la  sicurezza,  la  salute  o  l'ambiente  sono  state
          eliminate. 
              (Omissis).». 
              Il numero 3.10, dell'allegato XI,  del  citato  decreto
          legislativo 24 marzo  2011,  n.  53,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «3.10. Ambito di pertinenza della CLM 2006: 
              1) insufficienza di generi alimentari  per  il  viaggio
          fino al porto successivo; 
              2) insufficienza di acqua potabile per il viaggio  fino
          al porto successivo; 
              3) condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo; 
              4) mancanza di riscaldamento negli alloggi di una  nave
          che naviga in zone in cui  le  temperature  possono  essere
          eccessivamente basse; 
              5) insufficienza di ventilazione negli alloggi  di  una
          nave; 
              6)  eccessiva  presenza  di  rifiuti,   ostruzioni   da
          equipaggiamenti o carico o altre condizioni non sicure  nei
          passaggi/alloggi; 
              7) chiara evidenza che il personale di guardia o  altri
          lavori, della prima guardia  e  delle  successive  guardie,
          sono indeboliti dal lavoro. 
              8) Le condizioni a bordo presentano un  chiaro  rischio
          per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi; 
              9) La non conformita' costituisce una violazione  grave
          o ripetuta delle prescrizioni della  CLM  2006  (inclusi  i
          diritti dei marittimi) relative alle condizioni di  vita  e
          di lavoro dei marittimi a bordo della nave, quale  previsto
          dal certificato di lavoro  marittimo  della  nave  e  dalla
          dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.».