IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  direttiva  2009/81/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  13  luglio  2009,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti  aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e  transito  dei  materiali
d'armamento, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della  difesa
7 gennaio 2013, n. 19; 
  Visto  il  codice  dell'ordinamento  militare  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli  articoli  44,
310 e 537-ter; 
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,  recante  la
disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza  in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera
a); 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli  articoli  420,
422, 424 e 427; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
49, recante il regolamento di attuazione ed  esecuzione  del  decreto
legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del  15
gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 aprile 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
  a) «accordi internazionali»: gli  accordi  vigenti  in  materia  di
cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore
della difesa, conclusi dall'Italia con uno o piu' Stati esteri; 
  b) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri
documenti comunque denominati, posti in essere  dal  Ministero  della
difesa con uno o piu' Stati esteri, discendenti dagli accordi di  cui
alla lettera a); 
  c)  «attivita'  di  supporto   tecnico-amministrativo»:   qualsiasi
attivita'   di   assistenza   tecnica,   ingegneristica,   logistica,
manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, nonche'
di coordinamento della contrattualistica  e  degli  aspetti  connessi
alla gestione finanziaria,  anche  nella  fase  di  pianificazione  e
definizione  dell'esigenza  e  del  relativo   impatto   sui   costi,
discendente dagli accordi o dalle intese internazionali; 
  d) «rimborso dei costi»: qualsiasi entrata compensativa  dei  costi
sostenuti  dal  Ministero  della  difesa  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
  e) «Segretariato generale»: il Segretariato generale della difesa e
Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa; 
  f) «Segretario generale»: il Segretario  generale  della  difesa  e
Direttore nazionale degli armamenti; 
  g)  «industria  nazionale»:  le  imprese  iscritte   nel   Registro
nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.)  operanti  nel
settore dei materiali di armamento, istituito presso il  Segretariato
generale,  di  cui  all'articolo  44  del   codice   dell'ordinamento
militare; 
  h) «materiali di armamento»: i  materiali  di  cui  all'articolo  2
della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,   che,   per   requisiti   o
caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali  da
considerarsi costruiti per un prevalente uso  militare  o  dei  corpi
armati o di polizia. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 13  luglio  2009  relativa  al  coordinamento
          delle procedure per l'aggiudicazione di taluni  appalti  di
          lavori, di forniture e di servizi nei settori della  difesa
          e  della   sicurezza   da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L  216  del
          20 agosto 2009. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  d'armamento),  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n.  163.  Detta  legge  e'  stata
          ampiamente modificata ed integrata per effetto del  decreto
          legislativo  22  giugno  2012,   n.   105   (Modifiche   ed
          integrazioni alla legge 9  luglio  1990,  n.  185,  recante
          nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
          transito dei materiali di armamento,  in  attuazione  della
          direttiva 2009/43/CE, che  semplifica  le  modalita'  e  le
          condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di
          prodotti per la difesa,  come  modificata  dalle  direttive
          2010/80/UE e 2012/10/UE per  quanto  riguarda  l'elenco  di
          prodotti  per  la  difesa),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. 
              - Il decreto interministeriale 7 gennaio  2013,  n.  19
          (Regolamento di attuazione della legge 9  luglio  1990,  n.
          185, ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  22
          giugno  2012,  n.  105),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 marzo 2013, n. 53. 
              - Si riporta il testo degli articoli 44, 310 e  537-ter
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          nell'ordinamento  militare),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: 
              «Art. 44.  (Registro  nazionale  delle  imprese). -  1.
          Presso il Segretariato generale della Difesa, e'  istituito
          il registro nazionale delle imprese e consorzi  di  imprese
          operanti  nel  settore  della  progettazione,   produzione,
          importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
          intermediazione,  manutenzione   e   lavorazioni   comunque
          connesse di materiale di armamento, precisate  e  suddivise
          secondo le funzioni per le quali l'iscrizione  puo'  essere
          accettata. Copie di tale  registro  nazionale  e  dei  suoi
          aggiornamenti sono trasmesse, per  i  fini  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185,  ai  Ministeri  degli  affari  esteri,
          dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze   e   dello
          sviluppo economico. 
              2. Solo agli iscritti  al  registro  nazionale  possono
          essere rilasciate le autorizzazioni a  iniziare  trattative
          contrattuali e a  effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito,  trasferimento  intracomunitario  e
          intermediazione di materiale di armamento. 
              3. L'iscrizione al registro di cui  al  comma  1  tiene
          luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma  2,
          del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica   sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  fermi
          restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18
          aprile 1975, n. 110. 
              4. Le domande di iscrizione al registro nazionale  sono
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          indicate  nel  regolamento,  su  cui  per  tale  parte   e'
          acquisito il concerto del Ministro degli  affari  esteri  e
          del Ministro dello  sviluppo  economico.  Le  domande  sono
          presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese  che  vi
          hanno interesse purche' in possesso dei seguenti  requisiti
          soggettivi: 
              a) per le imprese individuali  e  per  le  societa'  di
          persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore  o  del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria; 
              b) per le  societa'  di  capitali,  purche'  legalmente
          costituite  in   Italia   e   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al  controllo  di  cui  alla
          legge 9 luglio 1990, n. 185, la  residenza  in  Italia  dei
          soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai  predetti
          fini,  purche'  cittadini  italiani  o  di   Paesi   legati
          all'Italia   da   un   trattato   per   la   collaborazione
          giudiziaria; 
              c)  per  i  consorzi  di  imprese  costituiti  con   la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
          8 per le imprese partecipanti e il possesso  dei  requisiti
          soggettivi  di  cui  alla  lettera   b)   per   il   legale
          rappresentante del consorzio. 
              5. Sono iscritti  d'ufficio  al  registro  nazionale  i
          consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese  intergovernative   o   comunque   autorizzati   dai
          competenti organi dello Stato italiano. 
              6. Gli iscritti al  registro  nazionale  comunicano  al
          Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di  cui
          al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
          della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
          o l'estinzione dell'impresa. 
              7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono  dalla
          iscrizione: 
              a) le imprese dichiarate fallite; 
              b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione,
          decadenza e non iscrivibilita'  stabilite  dalla  legge  31
          maggio 1965, n. 575; 
              c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4,
          lettere a) e b), sono  stati  definitivamente  riconosciuti
          come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete  ai
          sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o
          sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno  1952,
          n. 645, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9  luglio
          1990, n. 185; 
              d) le imprese i cui legali  rappresentanti  sono  stati
          condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di
          commercio illegale di materiali di armamento; 
                e) le imprese che, in violazione del divieto  di  cui
          all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono
          con  le  funzioni  ivi  elencate,   ex   dipendenti   delle
          amministrazioni  dello  Stato  prima  di  tre  anni   dalla
          cessazione del loro servizio attivo. 
              8. Il verificarsi delle condizioni di cui al  comma  7,
          lettere a), b), c) e d),  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  ai  Ministeri  di
          cui al comma 1. 
              9.  Se  e'  rimosso  l'impedimento   alla   iscrizione,
          l'impresa  puo'  ottenere   l'iscrizione   stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
              10.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui al comma 8,  l'impresa  o  il  consorzio
          possono esercitare le normali attivita'  nei  limiti  delle
          autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di   validita',   a
          eccezione di quelle oggetto di contestazione.  A  essi  non
          possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 
              11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale
          di cui al comma 1,  insediata  presso  il  Ministero  della
          difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
          e composta da un rappresentante del Ministero degli  affari
          esteri,   del   Ministero   dell'interno,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
          del Ministero dello sviluppo economico, svolge le  seguenti
          funzioni: 
              a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma  4
          in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; 
              b) provvede alla revisione triennale del registro; 
              c)  fa  rapporto  all'autorita'  giudiziaria  ai   fini
          dell'applicazione delle sanzioni per illeciti  relativi  al
          registro; 
              d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e
          la sospensione dal registro. 
              12. Le modalita' per  l'iscrizione  al  registro  e  le
          norme relative al  funzionamento  della  commissione,  sono
          disciplinate nel regolamento. 
              13.  Per  l'iscrizione  nel  registro   nazionale   gli
          interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
          misura  e  con  le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
          il cui contributo si riferisce." 
              «Art. 310. (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) -
          1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso
          previste, individua, nell'ambito  delle  pianificazioni  di
          ammodernamento  connesse  al  nuovo  modello  organizzativo
          delle Forze armate, i materiali e i mezzi  suscettibili  di
          alienazione e le procedure,  anche  in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della
          legge 9 luglio 1990, n. 185. 
              2. L'alienazione puo' avere luogo anche  nei  confronti
          delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare,
          eventualmente  a  fronte  di  programmi  di  ammodernamento
          predisposti dalle  imprese  stesse,  anche  ai  fini  della
          relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 
              3.   Ai   fini   del   contenimento   dei   costi   per
          l'ammodernamento,  l'amministrazione  della   difesa,   nel
          rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione  di
          materiali d'armamento, puo' procedere a permute  o  vendite
          di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 
              4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e
          dal comma 4 dell'articolo  311,  per  la  dichiarazione  di
          fuori servizio e di fuori uso dei materiali,  per  la  loro
          alienazione,  cessione   e   prestito   si   applicano   le
          disposizioni del regolamento.». 
              «Art. 537-ter  (Cooperazione  con  altri  Stati  per  i
          materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale):
          - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi,
          delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
          materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185, e successive modificazioni, d'intesa con il  Ministero
          degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati
          esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o  di
          reciproca assistenza tecnico-militare,  e  tramite  proprie
          articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo
          per  l'acquisizione  di  materiali  di  armamento  prodotti
          dall'industria nazionale anche in uso alle Forze  armate  e
          per  le  correlate  esigenze  di   sostegno   logistico   e
          assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei  limiti
          e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 
              2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
          definita  la  disciplina  esecutiva   e   attuativa   delle
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              3.  Le  somme  percepite  per  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti per le attivita' di cui al comma 1  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnate  ai  fondi  di  cui  all'articolo
          619.». 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della direttiva  2009/81/CE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  2012,
          n. 40 (Regolamento recante  modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  concernente  il   Testo   unico   delle   disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.  246),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle  attivita'
          del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi  e
          forniture militari, a norma dell' articolo 4, comma 1,  del
          decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.  208,  recante
          attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2013, n. 110. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art.  17.  (Regolamenti). -   1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 44 del codice dell'ordinamento
          militare, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge  9
          luglio 1990, n. 185: 
                «Art. 2. (Materiali d'armamento). - 1. Ai fini  della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
              2. I materiali di armamento di  cui  al  comma  1  sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
              a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
              b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
              c) armi ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3; 
              d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
              e) carri e  veicoli  appositamente  costruiti  per  uso
          militare; 
              f)  navi  e  relativi   equipaggiamenti   appositamente
          costruiti per uso militare; 
              g) aeromobili ed elicotteri e relativi  equipaggiamenti
          appositamente costruiti per uso militare; 
              h) polveri, esplosivi,  propellenti,  ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo
          1; 
              i) sistemi o  apparati  elettronici,  elettro-ottici  e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare; 
              l) materiali speciali blindati appositamente  costruiti
          per uso militare; 
              m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
              n) macchine, apparecchiature ed attrezzature  costruite
          per la fabbricazione, il collaudo  ed  il  controllo  delle
          armi e delle munizioni; 
              o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per
          uso militare. 
              3. L'elenco dei materiali di armamento, da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2, e' individuato anche con
          riferimento ai prodotti per la difesa di  cui  all'allegato
          alla  direttiva  2009/43/CE,  e  successive  modificazioni.
          L'individuazione  di  nuove  categorie  e   l'aggiornamento
          dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi  necessari
          da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  degli
          affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle  finanze
          e dello sviluppo economico, avuto  riguardo  all'evoluzione
          della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento: 
              a) ai soli fini dell'esportazione e  dei  trasferimenti
          verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
          e quei componenti specifici dei materiali di cui  al  comma
          2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; 
              b)  limitatamente  alle  operazioni  di   esportazione,
          trasferimento  verso  altri  Stati  dell'Unione  europea  e
          transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo  ulteriore  di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2. 
              5. La presente legge si applica anche alla  concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
          del comma 4. 
              6. La prestazione di servizi per l'addestramento e  per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'istanza,   purche'
          costituisca  prosecuzione  di  un  rapporto  legittimamente
          autorizzato. 
              7.  La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia  sia  all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge.».