IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,   che   disciplina
l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le  norme
per l'attuazione di tale legge; 
  Visto il regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  concernente  la
«Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa»; 
  Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti
sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie  e
delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria e convertito in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 1° agosto 1986, n. 430; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
361, recante la semplificazione del  procedimento  di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il provvedimento  del  4  febbraio  1984,  modificato  il  24
novembre 1997, con il quale la  societa'  «GE.FI.  Fiduciaria  romana
S.p.a.», con sede in Roma, codice fiscale ed iscrizione nel  registro
delle imprese n.  05917280587,  e'  stata  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e  revisione  contabile
di aziende; 
  Visto il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2015, con il quale
la  predetta  autorizzazione   rilasciata   alla   societa'   «GE.FI.
Fiduciaria romana  S.p.a.»,  attualmente  «GE.FI.  Fiduciaria  romana
S.r.l. in liquidazione», precedentemente sospesa con decreto 25 marzo
2015, e' stata revocata; 
  Considerato che il citato decreto-legge  5  giugno  1986,  n.  233,
dispone che le societa' fiduciarie e  le  societa'  fiduciarie  e  di
revisione, di  cui  alla  legge,  nei  confronti  delle  quali  venga
pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2  della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi   degli
articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1,  decreto-legge  5  giugno
1986, n. 233, di dover assoggettare la societa' «  GE.FI.  Fiduciaria
romana   S.r.l.   in   liquidazione»   alla    liquidazione    coatta
amministrativa,  con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi   degli
articoli 197 e seguenti del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
nominando altresi' il commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa 
 
  La «GE.FI. Fiduciaria romana S.r.l. in liquidazione», con  sede  in
Roma, codice fiscale ed iscrizione  nel  registro  delle  imprese  n.
05917280587, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.