IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del d.l. 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito
nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  Direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2015
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
settembre al 30  settembre  2015  e  riporta  l'insieme  delle  nuove
confezioni autorizzate; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso,  su  proposta  dell'Ufficio  assessment  europeo,
dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11  -  13
novembre 2015; 
 
                             Determina: 
 
  Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova
autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai  fini
della fornitura: 
    RAXONE 
descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8  novembre  2012  n.
189, denominata  Classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attivita'  HTA
nel settore farmaceutico  -  il  prezzo  ex  factory,  il  prezzo  al
pubblico  e  la  data  di  inizio   della   commercializzazione   del
medicinale. 
  Per i medicinali di cui al  comma  3,  dell'art.  12,  del  D.L  n.
158/2012, convertito dalla  legge  189/2012,  la  collocazione  nella
classe  C  (nn)  di  cui  alla  presente  determinazione  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012,  con
la conseguenza che il  medicinale  non  potra'  essere  ulteriormente
commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 28 dicembre 2015 
 
                                p. Il direttore generale: Mastroianni