IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014)
e, in particolare, l'art. 1, comma 48, lettera  b),  che  istituisce,
nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con
una  dotazione  finanziaria  di  euro  100.000.000  a  valere   sulle
disponibilita' del medesimo Fondo, la Sezione  speciale  di  garanzia
"Progetti di ricerca e innovazione", destinata  alla  concessione,  a
titolo oneroso, di  garanzie  a  copertura  delle  prime  perdite  su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro
500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso  banche  e
intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti  per
la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese  di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole  e  medie
imprese,  alle  reti  di  imprese  e  ai  raggruppamenti  di  imprese
individuati  sulla  base   di   uno   specifico   accordo-quadro   di
collaborazione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca  europei  per  gli
investimenti; 
  Visto il predetto art. 1, comma 48, lettera b), della legge n.  147
del 2013, che, all'ultimo periodo, stabilisce che  "Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le  modalita'
di selezione e le  caratteristiche  dei  progetti  da  includere  nel
portafoglio, le tipologie  di  operazioni  ammissibili  e  la  misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di  concessione,  di  gestione  e  di  escussione  della
medesima garanzia" e che "Le risorse della Sezione  speciale  possono
essere  incrementate  anche  da  quota  parte  delle  risorse   della
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari"; 
  Visto l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi  di
quanto stabilito dal citato art. 1, comma 48, lettera b), della legge
n. 147 del 2013, in data 4 giugno 2014, dal Ministero dello  sviluppo
economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla  Banca
europea per gli investimenti; 
  Visto l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea,  la  Banca
europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti,
con il quale la Commissione europea ha delegato  alla  Banca  europea
per gli investimenti e al  Fondo  europeo  per  gli  investimenti  il
compito di gestire gli  strumenti  finanziari  "Horizon  2020"  e  la
relativa metodologia per la  ripartizione  dei  proventi  relativi  a
portafogli in tranche; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale" e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che stabilisce  che
"Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo
criteri, condizioni e modalita' da stabilire con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze"; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie  imprese  e,  in  particolare,  il
comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo  puo'  essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a
piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2013, n. 157 e successive integrazioni  e  modificazioni,  che
definisce le tipologie di operazioni ammissibili  alla  garanzia  del
Fondo su portafogli di finanziamenti,  le  modalita'  di  concessione
della stessa,  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni,  nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  da
destinare alla copertura  del  rischio  derivante  dalla  concessione
della predetta garanzia, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  "Accordo  quadro":   l'Accordo   quadro   di   collaborazione
sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito  dall'art.  1,  comma  48,
lettera b), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014)  e
successive modificazioni e integrazioni, in data 4 giugno  2014,  dal
MiSE,  dal  MEF  e  dalla  BEI,  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) "Accordo InnovFin": l'accordo del 12 giugno 2014 tra  l'Unione
europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per
gli investimenti con il quale la Commissione europea ha delegato alla
Banca europea per gli  investimenti  ed  al  Fondo  europeo  per  gli
investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari  "Horizon
2020", e sue successive modificazioni e integrazioni; 
    c)  "Banca":  la  "banca  autorizzata  in  Italia"  o  la  "banca
comunitaria",  come  definite  dall'art.   1,   comma   2,   lettere,
rispettivamente, d) e b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  La  definizione
include altresi' gli intermediari  finanziari  che  fanno  parte  del
gruppo bancario di appartenenza della banca; 
    d) "BEI": la Banca europea per gli investimenti; 
    e) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147; 
    f) "Decreto 24  aprile  2013":  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 24 aprile 2013 e successive  integrazioni  e  modificazioni,
che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili  alla  garanzia
del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione
della stessa,  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni,  nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  da
destinare alla copertura  del  rischio  derivante  dalla  concessione
della predetta garanzia; 
    g) "Dimensione del portafoglio": la somma degli importi in  linea
capitale  dei  finanziamenti  BEI   compresi   nel   portafoglio   di
finanziamenti BEI; 
    h) "Dimensione obiettivo del portafoglio": un ammontare  nominale
del  portafoglio  di  finanziamenti  BEI   non   inferiore   a   euro
500.000.000,00 (cinquecento milioni). 
    i) "Finanziamento BEI":  il  finanziamento  diretto  BEI  e/o  il
finanziamento intermediato BEI; 
    j) "Finanziamento dipendente": un finanziamento  concesso  da  un
prenditore banca a un prenditore finale; 
    k) "Finanziamento diretto BEI": il  finanziamento  erogato  dalla
BEI direttamente all'impresa; 
    l) "Finanziamento intermediato  BEI":  il  finanziamento  erogato
dalla BEI a un prenditore banca; 
    m) "Evento di escussione": un evento di mancato pagamento, ovvero
l'avvio di una procedura concorsuale; 
    n) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    o) "Gestore del Fondo": il soggetto cui e' affidata  la  gestione
del Fondo; 
    p) "Mancato pagamento": il mancato pagamento, anche parziale,  di
una o piu' obbligazioni garantite alla BEI nei termini  previsti  dai
contratti di finanziamenti BEI, ovvero nei termini di legge; 
    q) "MEF": il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    r) "Mid-cap": le imprese con un numero di dipendenti fino a  499,
non rientranti nella definizione di PMI; 
    s) "MiSE": il Ministero dello sviluppo economico; 
    t) "Obbligazioni garantite": tutte le obbligazioni nei  confronti
di BEI da parte di uno o piu'  prenditori  di  fondi  BEI  di  pagare
quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi o in  relazione  ad  uno  o
piu' finanziamenti BEI,  ivi  incluso  quanto  dovuto  per  capitale,
interessi, spese; 
    u)"PMI": le piccole e medie imprese, come definite  nell'allegato
n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014; 
    v)   "Portafoglio   di   finanziamenti   BEI":   l'insieme    dei
finanziamenti  BEI  garantiti  ai  sensi  del  presente   decreto   e
dell'Accordo quadro; 
    w) "Prenditori banche": le banche prenditrici  di  fondi  erogati
dalla BEI, nell'ambito del finanziamenti intermediati BEI; 
    x) "Prenditori di fondi BEI": i prenditori banche e i  prenditori
finali; 
    y) "Prenditori finali": le PMI, le mid-cap e le imprese di grande
dimensione, operanti in qualunque  settore  di  attivita'  economica,
fatte salve le limitazioni  settoriali  di  investimento  della  BEI,
prenditrici finali dei fondi erogati dalla BEI, direttamente o per il
tramite di un prenditore banca; 
    z) "Procedura concorsuale":  indica  il  fallimento  e  le  altre
procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il  concordato
fallimentare,     la     liquidazione     coatta      amministrativa,
l'amministrazione straordinaria previste dalla normativa  in  materia
fallimentare, nonche' quelle  affini  o  aventi  effetti  analoghi  a
quelli delle procedure  concorsuali,  ivi  inclusa  l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; ovvero una
procedura in materia di risanamento o risoluzione di una crisi di una
Banca; 
    aa) "Risk pricing BEI": la remunerazione richiesta dalla BEI,  in
relazione a uno specifico finanziamento BEI, a fronte del rischio del
medesimo finanziamento, connesso a fattori quali il merito di credito
del prenditore di fondi BEI, la data di  scadenza  del  finanziamento
BEI, la presenza di eventuali covenant, ecc.; 
    bb)   "Risk   sharing   finance   facility   per    l'innovazione
industriale": l'iniziativa congiunta MiSE, MEF e BEI  finalizzata  al
finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge  n.
147 del 2013; 
    cc)"Sezione speciale": la sezione speciale "Progetti di ricerca e
innovazione", istituita, nell'ambito del Fondo, ai sensi dell'art. 1,
comma 48, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.