La presente circolare sostituisce la precedente n. 84 del 10 aprile 2006 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonche' di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2, legge 1° dicembre 1997, n. 420. Art. 1 Istanze. Modalita' di presentazione 1. L'istanza di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recante marca da bollo solamente in caso di istanze presentate da soggetti privati, e regolarmente firmata dal soggetto promotore, deve essere trasmessa, entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. 2. L'istanza di istituzione di Edizioni Nazionali recante marca da bollo solo in caso di istanze presentate da soggetti privati, e regolarmente firmata dal soggetto promotore, deve essere trasmessa, entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. 3. L'istanza di rifinanziamento di Comitati nazionali o di edizioni Nazionali, precedentemente gia' approvati, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmata dal presidente del Comitato nazionale o dell'Edizione nazionale, dovra' essere, parimenti, presentata entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione. 4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato. L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, puo' essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto al comma 1, ma sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it