La presente circolare sostituisce la precedente n. 84 del 10 aprile
2006 e disciplina gli interventi dello Stato  a  favore  di  Comitati
nazionali per le celebrazioni,  le  ricorrenze  o  le  manifestazioni
culturali nonche' di Edizioni nazionali in  base  a  quanto  previsto
dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata  con  il
solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni. 
  La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7  agosto
1990, n. 241. 
  Sono ammessi a  presentare  istanza  enti  locali,  enti  pubblici,
istituzioni culturali o comitati promotori,  nonche'  amministrazioni
dello Stato, ai sensi dell'art. 2, legge 1° dicembre 1997, n. 420. 
                               Art. 1 
 
                 Istanze. Modalita' di presentazione 
 
  1. L'istanza di istituzione di Comitati nazionali per  l'ammissione
ai relativi contributi, recante marca da bollo solamente in  caso  di
istanze presentate da soggetti privati, e  regolarmente  firmata  dal
soggetto  promotore,  deve  essere  trasmessa,  entro  il  31   marzo
dell'anno precedente all'anno delle  celebrazioni  al  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo -  Direzione  generale
biblioteche  e  istituti  culturali  -  servizio  II   -   Patrimonio
bibliografico e diritto d'autore - Via Michele  Mercati,  4  -  00197
Roma. 
  2. L'istanza di istituzione di Edizioni Nazionali recante marca  da
bollo solo in caso di  istanze  presentate  da  soggetti  privati,  e
regolarmente firmata dal soggetto promotore, deve  essere  trasmessa,
entro il 31 marzo  di  ogni  anno  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche  e
istituti culturali - servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto
d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. 
  3. L'istanza di rifinanziamento di Comitati nazionali o di edizioni
Nazionali, precedentemente gia' approvati, in regola con la normativa
sul bollo e debitamente firmata dal presidente del Comitato nazionale
o dell'Edizione nazionale, dovra' essere, parimenti, presentata entro
il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione. 
  4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a  mezzo  plico
raccomandato (fa fede la data del  timbro  postale)  o  con  corriere
autorizzato  o  consegnando  a  mano  il  plico  all'indirizzo  sopra
indicato. 
  L'istanza, sia di prima istituzione che  di  rifinanziamento,  puo'
essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto  al  comma  1,  ma
sempre entro il termine del  31  marzo,  mediante  Posta  elettronica
certificata (PEC), per gli istituti che  ne  siano  in  possesso,  ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6,  comma  1,
(Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: 
    mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it