IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Zambon  S.p.a.  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Xadago; 
  Vista la determinazione n. 545/2015 dell'8 maggio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  116  del  21
maggio 2015, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Zambon S.p.a. ha chiesto  la
riclassificazione delle confezioni codice  A.I.C.  n.  043906039/E  e
A.I.C. n. 043906080/E; 
  Visto il parere della Commissione  Consultiva  tecnico  Scientifica
del 13 ottobre 2015; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  15
dicembre 2015; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale Xadago (safinamide) nelle confezioni  sotto  indicate
e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    50 mg -  compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -  blister
(PVC/PVDC/Alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 043906039/E (in  base
10) 19VWZR (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 87,75. 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 144,82; 
    100 mg - compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -  blister
(PVC/PVDC/Alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 043906080/E (in  base
10) 19VX10 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (I.V.A.  esclusa)
€ 87,75. 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 144,82. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory: € 2,5 milioni per
il primo anno e 4,5 milioni per il secondo anno. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei
consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali Payback del
5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita',
di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai
sensi    della    L.     448/1998,     successivamente     modificata
dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. E' fatto,
comunque, obbligo alla parte di  fornire  semestralmente  i  dati  di
vendita relativi ai prodotti soggetti  al  vincolo  del  tetto  e  il
relativo trend dei  consumi  nel  periodo  di  vigenza  dell'accordo,
segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti  anche  prima   della
scadenza contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati  avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della  legge  648/96  e   dall'estensione   delle   indicazioni   e/o
conseguenti a modifiche delle Note AIFA. 
  Il contratto si rinnova ogni 24 mesi con l'applicazione di un tetto
di spesa pari a 4,5 milioni/anno. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.