IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del decreto  n.  633
del 1972, e successive modificazioni, che istituisce, per le cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  del  12  maggio  1992,
emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e il Ministro della  marina  mercantile,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30  dicembre  1997,
emanato di concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  agricole,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  303
del 31 dicembre 1997, concernente modificazioni di talune percentuali
di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2005, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole e  forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  n.  304  del  31  dicembre  2005,   concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con il
citato decreto del 12 maggio 1992; 
  Visto l'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita'  2016),  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di  concerto  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro  il
31 gennaio 2016 ai sensi del citato articolo 34 del  decreto  n.  633
del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione  applicabili
a  taluni  prodotti  del  settore  lattiero-caseario  in  misura  non
superiore al 10 per cento nonche', entro il limite di 20  milioni  di
euro di  minori  entrate,  quelle  applicabili  nell'anno  2016  agli
animali vivi delle specie bovina e suina  in  misura  non  superiore,
rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Considerato che, al fine di rispettare il limite di 20  milioni  di
euro  per  il  2016  relativamente  alle  minori  entrate   derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli  animali
vivi delle specie bovina e suina,  tali  percentuali  possono  essere
fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del  7,95
per cento; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli 
 
  1. Le percentuali di  compensazione  di  cui  all'articolo  34  del
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni,  sono  stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di  prodotti,  compresi  nel  n.  9)
della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del
1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato
per la vendita al minuto, esclusi  yogurt,  kephir,  latte  cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri  tipi  di  latte
fermentati o acidificati: 10 per cento; 
    b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte
fresco  non  concentrato  ne'  zuccherato,   destinato   al   consumo
alimentare, confezionato per  la  vendita  al  minuto,  sottoposto  a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da  leggi  sanitarie:
10 per cento. 
  2.  Per  l'anno  2016  le  percentuali  di  compensazione  di   cui
all'articolo  34  del  decreto  n.  633  del   1972,   e   successive
modificazioni, sono stabilite per i seguenti  prodotti  o  gruppi  di
prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte  prima,  allegata
allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di
ciascuno di essi indicate: 
    a) animali vivi della specie bovina,  compresi  gli  animali  del
genere bufalo: 7,65 per cento; 
    b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.