IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 il quale stabilisce che
le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui  al  presente
articolo sono destinate, al netto della copertura finanziaria di  cui
all'art.  61,  alla  riduzione  della  componente  A2  della  tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
secondo  le  modalita'   individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Considerato che nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico risulta istituito l'apposito capitolo di spesa  n.
3602 «Somme da  trasferire  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico in relazione  alla  riduzione  della  componente  A2  delle
tariffe di distribuzione»; 
  Ritenuto  di  dover  definire  le  modalita'  attraverso  le  quali
disporre la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il  Ministero  dello  sviluppo
economico versa alla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  le
risorse annualmente disponibili, di cui all'art. 5, comma 2,  decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9
agosto 2013, n. 98. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
con  propria  delibera,  ridetermina  il  valore   della   componente
tariffaria  A2  in  occasione  del  primo  aggiornamento   tariffario
trimestrale  utile,  in  misura  tale  da  assicurare  una  riduzione
complessiva di importo corrispondente alla somma versata.