Alle imprese interessate 
                            Ai Comuni della zona franca della regione
                            Lombardia 
                            Alla Regione Lombardia 
                            Alle Camere di commercio interessate 
                            Alle Prefetture - Uffici territoriali del
                            Governo interessati 
                            All'Agenzia delle entrate 
 
1. Premessa 
  L'art. 1, comma 445, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  ha
istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  una  zona
franca nei comuni della Lombardia colpiti  dal  sisma  del  20  e  29
maggio 2012 con zone rosse nei centri storici. 
  I criteri e le modalita'  per  la  concessione  delle  agevolazioni
fiscali alle microimprese che svolgono  la  propria  attivita'  nella
zona franca, nonche'  l'individuazione  delle  aree  dei  comuni  che
rientrano nella zona  franca,  le  risorse  finanziarie  a  copertura
dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni
delle imprese, le tipologie di  esenzioni  fiscali  concedibili  sono
indicati dai commi da 446 a 452 del medesimo art. 1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  Il comma 453 dello stesso articolo dispone  che  «Per  l'attuazione
degli interventi di cui ai commi  445-452  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio  2013,  e  successive  modificazioni,
recante le  condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i  termini  di
decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». 
  Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in  merito  alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e  alle  modalita'
di fruizione delle  agevolazioni  fiscali,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dai richiamati commi da 446 a 453 del medesimo art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (nel seguito, legge  n.  208/2015)  e,
per  quanto  da  essi  non   diversamente   disposto,   dal   decreto
ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto)  e  sono  altresi'
stabiliti, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del
decreto, le modalita' e i termini di  presentazione  da  parte  delle
imprese delle istanze di agevolazione. 
2. Perimetro della zona franca 
  Il comma 445 dell'art. 1 della legge n. 208/2015  definisce  l'area
della zona franca, che comprende i centri storici o i centri  abitati
dei seguenti comuni: 
    San Giacomo delle Segnate; 
    Quingentole; 
    San Giovanni del Dosso; 
    Quistello; 
    San Benedetto Po; 
    Moglia; 
    Gonzaga; 
    Poggio Rusco; 
    Suzzara. 
  La  perimetrazione  delle  aree  interessate   dall'intervento   e'
riportata nelle delibere adottate  dalle  rispettive  Amministrazioni
comunali. Sul sito Internet del Ministero  dello  sviluppo  economico
(www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata  alla  zona  franca
della Lombardia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere
comunali. 
3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni 
  Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese  in  possesso  di
tutti i requisiti di seguito riportati. 
3.1 Micro dimensione 
  Possono accedere alle agevolazioni le  «microimprese»,  cosi'  come
definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di  aiuti  di
Stato, operanti nei settori  di  attivita'  economica  riportati  nel
presente paragrafo. 
  Si evidenzia che, ai sensi della  predetta  normativa  comunitaria,
sono considerate «microimprese» le  imprese  che  hanno  meno  di  10
occupati  e  un  fatturato,  ovvero  un  totale  di  bilancio  annuo,
inferiore ai 2 milioni di euro. 
  Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita'  di
determinazione della dimensione aziendale ai fini  dell'accesso  alle
agevolazioni - che tengono conto anche degli  eventuali  rapporti  di
associazione  o  di  collegamento  intercorrenti  tra  l'impresa  che
presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone  fisiche
-, si rinvia a quanto  stabilito  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. 
  Si evidenzia che, relativamente al solo  esercizio  2014,  ai  fini
dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve  rispettare  requisiti
di  fatturato  e  di  occupati  piu'  stringenti  di  quelli,   sopra
richiamati, previsti dalla normativa  comunitaria.  L'art.  1,  comma
446, lettera a), della legge n. 208/2015  stabilisce,  infatti,  che,
relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un  reddito
lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore
a 5. 
  Saranno, pertanto, rigettate le istanze  presentate  dalle  imprese
che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della  normativa
comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu'  stringenti
requisiti di fatturato e di numero di occupati  previsti  dal  citato
comma 446. 
3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese 
  Le imprese devono essere costituite  e  regolarmente  iscritte  nel
Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui
al paragrafo 7. 
  Non possono accedere alle agevolazioni  le  imprese  costituite  in
data successiva al 31 dicembre 2014. 
  Ai fini di cui sopra, rileva la data  di  costituzione,  ovvero  di
iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non  tenute  alla
costituzione con  apposito  atto,  come  risultante  dal  certificato
camerale dell'impresa. 
3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca 
  Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno
della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere,  alla  data  di
presentazione dell'istanza, la sede principale  o  un'unita'  locale,
come risultante dal certificato camerale, ubicata  all'interno  della
zona franca. 
  Ai fini dell'accesso alle  agevolazioni,  la  localizzazione  della
sede principale, ovvero dell'unita' locale,  all'interno  della  zona
franca e' attestata  dal  rappresentante  legale  o  dal  procuratore
dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 47 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7. 
  Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono
irricevibili. 
  Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data
di presentazione dell'istanza di cui  al  paragrafo  7,  deve  essere
«attiva». A tali fini, rileva la data di avvio  attivita'  comunicata
alla competente Camera di  commercio  e  risultante  dal  certificato
camerale. 
3.4 Assenza di procedure concorsuali 
  Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti  civili,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali. 
3.5 Attivita' ammesse 
  Possono accedere alle  agevolazioni  le  imprese  che  operano  nei
settori di attivita' individuati  dai  codici  della  Classificazione
delle attivita'  economiche  ATECO  2007  rientranti  nelle  seguenti
«divisioni»: 
 
        =====================================================
        |                   |CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'|
        | CODICE DIVISIONE  |     ECONOMICHE ATECO 2007     |
        +===================+===============================+
        |                   |COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL    |
        |                   |DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI     |
        |45                 |AUTOVEICOLI E MOTOCICLI        |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO|
        |                   |QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI     |
        |46                 |MOTOCICLI)                     |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO|
        |                   |QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI     |
        |47                 |MOTOCICLI)                     |
        +-------------------+-------------------------------+
        |55                 |ALLOGGIO                       |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |ATTIVITA' DEI SERVIZI DI       |
        |56                 |RISTORAZIONE                   |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE    |
        |                   |AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR   |
        |                   |OPERATOR E SERVIZI DI          |
        |                   |PRENOTAZIONE E ATTIVITA'       |
        |79                 |CONNESSE                       |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |ATTIVITA' SPORTIVE, DI         |
        |                   |INTRATTENIMENTO E DI           |
        |93                 |DIVERTIMENTO                   |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI   |
        |                   |BENI PER USO PERSONALE E PER LA|
        |95                 |CASA                           |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   |ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER |
        |96                 |LA PERSONA                     |
        +-------------------+-------------------------------+
 
  Il codice di attivita' ammissibile alle  agevolazioni,  primario  o
secondario, e' quello dell'attivita' svolta nella sede  principale  o
nell'unita' locale ubicata nella zona franca  e  deve  risultare  dal
certificato camerale dell'impresa istante. 
  Nel  caso  in  cui   l'impresa   istante   svolga,   congiuntamente
all'attivita'  ammissibile  alle  agevolazioni,  anche   un'attivita'
esclusa dagli  aiuti  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»  (nel
seguito, regolamento  de  minimis)  -  come,  ad  esempio,  attivita'
riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura  di  cui  al
regolamento (CE) n. 104/2000, ovvero della produzione agricola  -  le
agevolazioni   possono   essere   riconosciute   esclusivamente   per
l'attivita' ammissibile. In  tali  casi,  trova  applicazione  quanto
stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento de minimis in  merito
all'obbligo  in  capo   all'impresa   beneficiaria   di   assicurare,
attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione
dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di  applicazione  del
regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto. 
4. Agevolazioni concedibili 
  Nei limiti delle risorse disponibili di  cui  al  paragrafo  5,  le
imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali: 
    a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    c) esenzione dall'imposta municipale propria. 
  Le predette agevolazioni sono riconosciute  esclusivamente  per  il
periodo di imposta 2016. 
  Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni
e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di  esenzioni  fiscali
previste. 
a) Esenzione dalle imposte sui redditi 
  E' esente dalle imposte  sui  redditi  il  solo  reddito  derivante
dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del  territorio  della
zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro  100.000,00  per
il periodo di imposta ammesso (2016), fatto salvo quanto  di  seguito
previsto in termini di maggiorazioni. 
  E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed
entro i limiti riportati nella presente  circolare,  nel  periodo  di
imposta 2016. Ne consegue  che  l'esenzione  in  argomento  non  puo'
essere utilizzata dalle  imprese  beneficiare  per  il  pagamento  di
imposte su redditi riferiti a periodi di imposta  diversi  da  quello
sopra richiamato. 
  Ai fini della determinazione  del  reddito  per  cui  e'  possibile
beneficiare  dell'esenzione,  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,  86  e  101  del
Testo unico delle imposte sui redditi (nel  seguito,  TUIR),  ne'  le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88  e  101  del
medesimo TUIR. 
  Parimenti non rilevano ai fini  della  determinazione  del  reddito
esente  i  componenti  positivi  e  negativi  riferiti   a   esercizi
precedenti al 2016, la cui tassazione o deduzione e'  stata  rinviata
in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad  esempio,
che  la  quota  di  una  plusvalenza  rateizzata  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  esente,  ma  costituisce,  in  ogni   caso,
componente positivo di  reddito  di  impresa  soggetto  a  tassazione
ordinaria. 
  Ai fini dell'individuazione delle perdite di  periodo  riportabili,
non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma  1
dell'art. 83 del TUIR. 
  Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato di  un  importo  pari  a
euro 5.000,00 per ogni nuovo  dipendente,  residente  nel  territorio
della zona franca e che nello stesso territorio svolga l'attivita' di
lavoro  dipendente,  assunto  a  tempo   indeterminato   dall'impresa
beneficiaria.  A  tale  fine,  rilevano  le  nuove   assunzioni   che
costituiscono un incremento del  numero  di  dipendenti  assunti  con
contratto a tempo indeterminato, sia  a  tempo  pieno  che  parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la  medesima  tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di  imposta
precedente a quello di  decorrenza  dell'esenzione.  L'incremento  e'
considerato al  netto  delle  diminuzioni  verificatesi  in  societa'
controllate o collegate all'impresa richiedente  ai  sensi  dell'art.
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona,
al medesimo soggetto. 
  Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la  propria  attivita'
anche in altre sedi ubicate al di fuori  del  territorio  della  zona
franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno
del predetto territorio, sussiste l'obbligo in  capo  all'impresa  di
tenere un'apposita  contabilita'  separata.  Le  spese  e  gli  altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti  promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'   svolta   all'interno   del   predetto
territorio e al di fuori  di  esso  concorrono  alla  formazione  del
reddito prodotto nel territorio della zona franca per  la  parte  del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o
compensi e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
prodotto dall'impresa nel territorio di  interesse  e  il  totale  di
tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa. 
  Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il  reddito
determinato per l'esenzione dalle imposte. 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15  e  16
del TUIR, il reddito determinato per  l'esenzione  dalle  imposte  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il  computo
del  predetto  reddito  ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali. 
  Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre  alla
formazione   della   base   imponibile   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  e  dell'addizionale
comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. 
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive 
  Per il periodo di imposta ammesso  (2016),  dall'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e' esentato  il  valore  della  produzione
netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale
non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello 2016, la cui tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in
applicazione dell'art. 5-bis  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in  data  anteriore  a
quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50  dell'art.
1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   concorrono   alla
determinazione del valore della produzione netta. 
  Nel caso in cui l'impresa svolga  la  propria  attivita'  anche  in
altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona  franca,  ai
fini della determinazione della  quota  di  valore  della  produzione
netta per cui e' possibile  beneficiare  dell'esenzione  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. 
c) Esenzione dall'imposta municipale propria 
  Per i soli immobili  situati  nel  territorio  della  zona  franca,
posseduti e utilizzati dall'impresa  per  l'esercizio  dell'attivita'
d'impresa,  e'  riconosciuta  l'esenzione   dall'imposta   municipale
propria per il periodo d'imposta ammesso (2016). 
  N.B.: Come piu' ampiamente specificato al  paragrafo  10,  tutti  i
contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono  versare,
mediante il  modello  F24,  le  imposte  per  le  quali  e'  prevista
l'esenzione     utilizzando     in     compensazione      l'ammontare
dell'agevolazione riconosciuto con il  provvedimento  di  concessione
del Ministero. 
  Al riguardo, si precisa che la compensazione  va  effettuata  anche
nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e'  prevista  l'esenzione
siano state  gia'  versate.  In  tal  caso,  eventuali  eccedenze  di
versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso  le  ordinarie
modalita' previste per ciascuna  imposta  per  la  quale  si  fruisce
dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di  versamento
relative alle imposte sui redditi devono essere indicate  nel  quadro
RX del modello UNICO). 
5. Risorse finanziarie disponibili 
  Per la concessione delle agevolazioni sono  disponibili,  al  netto
degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 8, comma
9, del decreto, euro 4.900.000 per l'esercizio 2016. 
6. Intensita' delle agevolazioni 
  Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
de minimis. 
  Non e'  applicabile  alle  agevolazioni  in  argomento  l'ulteriore
regolamento «de minimis» richiamato dal comma 447 dell'art.  1  della
legge  n.   208/2015   (regolamento   UE   n.   1408/2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo),  poiche'  tra  le  attivita'   economiche   ammesse   alle
agevolazioni previste dal comma 446, lettera b), della predetta legge
non figurano attivita' rientranti nel settore dell'agricoltura. 
  Ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite
massimo di euro  200.000,00,  tenuto  conto  di  eventuali  ulteriori
agevolazioni gia' ottenute dall'impresa  a  titolo  di  «de  minimis»
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 
  Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche  per
le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle
agevolazioni riportate nella tabella di cui al  punto  3.5,  svolgano
altresi' attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi, a
condizione che  l'impresa  assicuri,  con  mezzi  adeguati  quali  la
separazione  delle  attivita'  o  la  distinzione  dei   costi,   che
l'attivita' di trasporto  di  merci  su  strada  non  benefici  delle
agevolazioni in oggetto. 
  Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere  riferito
all'impresa istante, tenuto conto delle  relazioni  che  intercorrono
tra questa e altre imprese e che qualificano la  cosiddetta  «impresa
unica» di cui all'art. 2, comma 2, del  regolamento  de  minimis.  Al
riguardo, si ricorda  che,  ai  sensi  del  predetto  regolamento  de
minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle  imprese  fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
    b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
    c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza  dominante
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
    d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  alle
precedenti lettere da a) a d) per il tramite  di  una  o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica». 
  Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa  richiedente
deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia'  ottenute
a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di
presentazione  dell'istanza,  nel  predetto  periodo   temporale   di
riferimento. 
  A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere  con  quello
di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa
nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa  ai
«dati   identificativi   dell'impresa    richiedente».    L'esercizio
finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di  riferimento
dell'impresa, che, per talune  attivita',  puo'  non  coincidere  con
l'anno solare. 
7. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza 
  Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate  con  le
modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello  di
istanza il cui «facsimile» e' riportato nell'allegato  alla  presente
circolare. 
  Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate  in  via
esclusivamente   telematica   tramite   la   procedura    informatica
accessibile dalla  sezione  «ZF  Lombardia»  del  sito  Internet  del
Ministero (www.mise.gov.it). 
  L'accesso alla procedura informatica  prevede  l'identificazione  e
l'autenticazione tramite  la  Carta  nazionale  dei  servizi  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  d),  del  Codice  dell'amministrazione
digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso  alla  procedura
e' riservato ai soggetti  rappresentanti  legali  dell'impresa,  come
risultanti  dal  certificato  camerale  della  medesima  impresa.  Il
rappresentante legale dell'impresa,  previo  accesso  alla  procedura
tramite la Carta nazionale  dei  servizi,  puo'  conferire  ad  altro
soggetto delegato il potere di rappresentanza  per  la  presentazione
dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza  deve
essere firmata digitalmente  dal  soggetto  che  compila  e  presenta
l'istanza. 
  In fase di  compilazione  dell'istanza,  la  procedura  informatica
esporra', in via preliminare,  l'esito  degli  accertamenti  volti  a
verificare alcuni dei requisiti di ammissibilita'. 
  I citati accertamenti sono  effettuati  mediante  consultazione  ed
elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica  dal  Registro
delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto  dalle  Camere
di commercio ai  sensi  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  L'esito di tali accertamenti,  qualora  negativo,  e'  bloccante  e
ostativo alla finalizzazione  della  presentazione  dell'istanza.  Le
imprese potranno verificare l'esito  degli  accertamenti  tramite  la
procedura  informatica  e,  eventualmente,  provvedere  a  sanare  la
propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di
procedere con la finalizzazione della presentazione dell'istanza. 
  Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire
agli enti preposti di effettuare le eventuali  variazioni  nel  tempo
utile, a verificare  tempestivamente,  anche  per  il  tramite  della
procedura  informatica,  la  propria   posizione,   con   particolare
riferimento alle informazioni risultanti  dal  certificato  camerale,
quali: 
    1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) attiva; 
    2)  l'iscrizione  al  Registro  delle  imprese   della   sede   o
dell'unita' locale di cui al paragrafo 3.3; 
    3) l'attribuzione esplicita alla sede  o  unita'  locale  ubicata
nella zona franca di almeno uno dei codici di  attivita'  ammissibili
alle agevolazioni; 
    4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4. 
  Le istanze possono essere presentate a decorrere  dalle  ore  12:00
dell'8 aprile 2016 e sino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016. 
  Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle  istanze
non  determina  alcun  vantaggio  ne'  penalizzazione  nell'iter   di
trattamento   delle   stesse.   Ai   fini   dell'attribuzione   delle
agevolazioni, le istanze presentate nel primo  giorno  utile  saranno
trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. 
  Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale  e  finale,  cosi'
come le istanze redatte o inviate con modalita'  difformi  da  quelle
indicate, non saranno prese in considerazione. 
8. Modalita' di concessione delle agevolazioni 
  L'importo  dell'agevolazione  riconosciuta   a   ciascuna   impresa
beneficiaria  e'  calcolato   ripartendo   le   risorse   finanziarie
disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi
delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza. 
  In coerenza con  quanto  previsto  dall'art.  14  del  decreto,  il
riparto delle agevolazioni e'  di  tipo  proporzionale.  Esso  sara',
quindi, effettuato  dal  Ministero  ripartendo  proporzionalmente  le
risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5  tra  tutte  le
imprese ammissibili, sulla base del rapporto  tra  l'ammontare  delle
medesime  risorse  disponibili   e   l'importo   delle   agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai  moduli
di istanza. 
  Ciascuna impresa ammissibile partecipa  al  riparto  con  l'importo
dell'agevolazione richiesta come indicato dalla medesima impresa  nel
modulo di istanza. Tale  importo  non  puo'  essere,  in  ogni  caso,
superiore al massimale di aiuto previsto dal regolamento  de  minimis
(euro 200.000,00), detratti gli  eventuali  aiuti  a  titolo  di  «de
minimis» ottenuti dall'«impresa  unica»  (vedi  quanto  precisato  al
paragrafo  6)  nell'esercizio  finanziario  in  corso   e   nei   due
precedenti. 
  Si evidenzia che, per effetto delle predette modalita' di  riparto,
l'importo dell'agevolazione  concessa  dal  Ministero  potra'  essere
inferiore  a  quello  dell'agevolazione  richiesta  dall'impresa  nel
modulo di istanza nel caso  in  cui  l'ammontare  delle  agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la  dotazione
finanziaria dell'intervento.  In  tale  ipotesi,  infatti,  l'importo
dell'agevolazione   concessa   alla   singola   impresa    e'    dato
dall'applicazione della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  con Rd < Azf e dove, 
  ACi = importo dell'agevolazione concessa dal  Ministero  all'i-sima
impresa; 
  ARi = importo dell'agevolazione richiesta dall'i-sima impresa  come
indicato nel modulo di istanza; 
  Rd= risorse disponibili di cui al paragrafo 5; 
  Azf= ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste  dalle
imprese della zona franca. 
  Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con
provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito  istituzionale
(www.mise.gov.it). 
9. Informazioni antimafia 
  Laddove previsto dalla vigente  normativa,  il  Ministero  provvede
alla necessaria verifica circa l'eventuale sussistenza  di  tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a  condizionare  le  scelte  e  gli
indirizzi dell'impresa. 
  In ogni caso, l'efficacia del provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni     resta     subordinata     all'avvenuto     riscontro
dell'insussistenza di condizioni interdittive. 
10. Modalita' di fruizione delle agevolazioni 
  Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione  dei  versamenti  da
effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  con  il  modello  di  pagamento  F24,  da  presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia. 
  Le agevolazioni sono fruite  dalle  imprese  beneficiarie  fino  al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione  concessa,  cosi'  come
determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui  al  paragrafo
8. 
  Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione dalle imposte sui
redditi anche  ai  soci  delle  societa'  «trasparenti»,  nonche'  ai
collaboratori/coadiuvanti di imprese  familiari  in  conformita'  con
quanto  indicato  nella  circolare  n.  39/E  del  24  dicembre  2013
dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i
dati      identificativi      di      ciascun      socio       ovvero
collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice  fiscale,  nel
modulo di istanza di cui al paragrafo 7. 
11. Informazioni e contatti 
  Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di
accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richiesti  ai  contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per le zone franche urbane. 
    Roma, 10 marzo 2016 
 
                                           Il direttore generale      
                                       per gli incentivi alle imprese 
                                                  Sappino