IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale Visto l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "codice della strada" concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida; Visto l'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalita' di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119 del codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante: "Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della patente di guida"; Ritenuto di abrogare la disposizione di cui all'art. 4 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, che attiene a procedure non in atto, in forza dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente"; Considerata la necessita' di tutelare il generale rispetto delle norme in materia di certificazione dei requisiti di idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore anche in funzione di garanzia dell'ordine pubblico nonche' della sicurezza e della fede pubblica, esigenza garantita dall'assenza di condanne penali; Ritenuto necessario integrare il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 con una disposizione che inibisca l'attivita' certificativa di cui all'art. 119 del codice della strada a sanitari non piu' in possesso del requisito di onorabilita' in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica; Decreta: Art. 1 Abrogazione dell'art. 4 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011 1. L'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 e' abrogato.