IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
          dei trasporti, la navigazione gli affari generali 
                           ed il personale 
 
  Visto l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito  denominato
"codice della strada" concernente i requisiti fisici e  psichici  per
il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida; 
  Visto l'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che rinvia ad un
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la
disciplina  delle  modalita'  di  trasmissione  della  certificazione
medica, attestante  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
necessari al conseguimento della patente  di  guida,  rilasciata  dai
medici previsti all'art. 119 del codice della strada e dall'art. 103,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto  del  capo  del  Dipartimento  dei  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi e  statistici  31  gennaio  2011,
recante: "Modalita' di trasmissione della certificazione  medica  per
il conseguimento ed il rinnovo di validita' della patente di guida"; 
  Ritenuto di abrogare la disposizione di cui all'art. 4 del  decreto
del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e  i  sistemi
informativi e statistici 31 gennaio 2011, che attiene a procedure non
in atto, in forza dell'entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  8  agosto   2013,   recante
"Disciplina dei contenuti e delle procedure della  comunicazione  del
rinnovo di validita' della patente"; 
  Considerata la necessita' di tutelare il  generale  rispetto  delle
norme  in  materia  di  certificazione  dei  requisiti  di  idoneita'
psicofisica dei conducenti di veicoli a motore anche in  funzione  di
garanzia dell'ordine pubblico nonche' della sicurezza  e  della  fede
pubblica, esigenza garantita dall'assenza di condanne penali; 
  Ritenuto necessario integrare il decreto del capo del  Dipartimento
dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31
gennaio  2011  con  una   disposizione   che   inibisca   l'attivita'
certificativa di cui all'art. 119 del codice della strada a  sanitari
non piu' in possesso del  requisito  di  onorabilita'  in  seguito  a
condanna per delitti contro la fede pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Abrogazione dell'art. 4 del decreto 
                    dirigenziale 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio  2011  e'
abrogato.