IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  di   seguito
denominata legge istitutiva, che ha istituito l'Agenzia italiana  del
farmaco, di seguito denominata AIFA; 
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, datato 20
settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'AIFA, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come
modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute,  di  concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato il  prof.  Luca  Pani  in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante  «Recepimento
delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del  18
agosto 1997; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico», pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Principi e linee guida dettagliate  per  la  buona  pratica  clinica
relativa ai medicinali  in  fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,
nonche'  requisiti  per   l'autorizzazione   alla   fabbricazione   o
importazione di tali medicinali» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 261 del 9 novembre 2007; 
  Visto, in particolare, l'art. 31,  commi  3,  4  e  5  del  decreto
legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,   che   prevede   che   con
provvedimento del direttore  generale  dell'AIFA  siano  stabiliti  i
requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie di cui all'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,  n.
439, che eseguono sperimentazioni di Fase I; 
  Visto la determina AIFA 19 giugno 2015 inerente i requisiti  minimi
necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di
fase I di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'art. 31, comma 3  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 200; 
  Visto l'art. 3, comma 2,  della  summenzionata  determina  AIFA  19
giugno 2015, che prevede che il rappresentante legale della struttura
comunichi all'AIFA almeno 90 giorni prima  dell'avvio  dell'attivita'
del centro di Fase I, il possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2
della determina stessa; 
  Visto l'art. 3, comma 3,  della  summenzionata  determina  AIFA  19
giugno 2015, che prevede che con  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA siano definite le modalita' per l'autocertificazione di cui
all'art.3, comma 2 della determina stessa  circa  il  possesso  e  il
mantenimento dei requisiti prevista dalla determina; 
  Visto l'art. 4, comma 3,  della  summenzionata  determina  AIFA  19
giugno 2015, che prevede che con  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA siano definite le modalita' per  la  trasmissione  all'AIFA
delle certificazioni rilasciate dalle Aziende  sanitarie  locali,  ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della determina stessa; 
  Visto l'art. 4, comma 4,  della  summenzionata  determina  AIFA  19
giugno 2015, che prevede che con  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA siano definite le modalita' per  la  trasmissione  all'AIFA
delle certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie locali; 
  Visto l'art. 4, comma 5,  della  summenzionata  determina  AIFA  19
giugno 2015, che specifica, ai fini del decreto ministeriale 19 marzo
1988 nonche'  in  attuazione  della  medesima  determinazione,  quali
strutture siano da considerarsi private; 
  Considerato  necessario,  in  attuazione  delle  disposizioni   dei
summenzionati  articoli  della  determina  AIFA   19   giugno   2015,
provvedere    alla     definizione     dei     moduli     ai     fini
dell'autocertificazione dei  requisiti  minimi  delle  strutture  che
intendono eseguire sperimentazioni cliniche dei medicinali di Fase  I
e delle modalita' di inoltro di tali moduli  e  delle  certificazioni
rilasciate da parte  delle  ASL,  da  pubblicare  sul  sito  internet
dell'AIFA e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Considerato inoltre necessario, in  attuazione  delle  disposizioni
dell'art. 4, comma 5, della determina AIFA 19 giugno  2015,  chiarire
la natura e le caratteristiche delle strutture che  possono  svolgere
le sperimentazioni di fase I; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  L'autocertificazione  dei  requisiti  delle  strutture  di  cui
all'art. 2, comma 1, della determina AIFA 19 giugno 2015 deve  essere
redatta conformemente all'allegato 1 alla presente determina, di  cui
costituisce parte integrante. 
  2.  L'autocertificazione  di  cui  al  precedente  comma  1  e   le
certificazioni rilasciate da parte delle ASL per le strutture private
di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della determina AIFA 19 giugno  2015,
devono essere trasmesse per via telematica all'Osservatorio nazionale
sulla sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA. 
  3.   L'invio   telematico    all'Osservatorio    nazionale    sulla
sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA di cui al precedente
comma 2 decorre dalla pubblicazione sul sito  internet  dell'AIFA  di
specifica comunicazione al riguardo. Nelle more di tale pubblicazione
ha valore il solo invio elettronico per posta certificata all'Ufficio
attivita' ispettive GCP e di farmacovigilanza e all'Ufficio ricerca e
sperimentazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   all'indirizzo
parimenti riportati nel medesimo allegato. 
  4. L'autocertificazione di cui  al  comma  1  e  le  certificazioni
rilasciate da parte  della  ASL  per  le  strutture  private  di  cui
all'art. 4, commi 3 e 4 della determina AIFA 19 giugno  2015,  devono
essere inviate, entrambe se del caso, dal responsabile  legale  della
struttura, almeno 90 giorni  prima  dell'avvio  dell'attivita'  delle
strutture di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  della  determina
AIFA del 19 giugno 2015.