IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'autorita' competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2005/33/CE; Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi; Vista la Decisione della Commissione europea 2015/253 del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalita' dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi; Visto l'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso; Considerato che il riferimento della norma al costo effettivo del servizio reso impone di considerare gli oneri, aggiuntivi rispetto alle spese ordinarie, che gravano sull'autorita' per effetto dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza del controllo; Considerato che le attivita' di controllo previste dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportanti per le autorita' competenti un onere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie sono il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, analisi, conservazione e smaltimento dei campioni; Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi siano effettuati, in via prevalente e programmata, dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235 del Codice della Navigazione; Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata, presso le Autorita' competenti ed altri soggetti pubblici e privati, circa i prezzi attualmente praticabili per tali attivita' di controllo; Considerata la necessita' di provvedere con adeguata frequenza, attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 va effettuato, prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo art. 2, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato, indicando nella causale: a) il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205; b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato le prestazione o il controllo; c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo 2454 - art. 26 denominato versamento delle tariffe derivanti dalle prestazioni e dai controlli effettuati dall'autorita' competente sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, in attuazione della direttiva 2005/33/CE. 3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, mediante uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.