IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n.  205,  che  prevede  l'adozione  di  un   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  stabilire  le  tariffe
relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'autorita'
competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  attuazione
della direttiva 2005/33/CE; 
  Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei
combustibili marittimi; 
  Vista la  Decisione  della  Commissione  europea  2015/253  del  16
febbraio 2015, di  esecuzione  della  direttiva  1999/32/CE,  che  ha
disciplinato le modalita' dei  controlli  sul  tenore  di  zolfo  dei
combustibili marittimi; 
  Visto l'art. 30, comma 4, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,
secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da  eseguire
da  parte  di  uffici  pubblici   ai   fini   dell'attuazione   delle
disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti  a  carico
dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate,
sulla base del costo effettivo del servizio reso; 
  Considerato che il riferimento della norma al costo  effettivo  del
servizio reso impone di considerare gli  oneri,  aggiuntivi  rispetto
alle  spese  ordinarie,  che  gravano  sull'autorita'   per   effetto
dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza
del controllo; 
  Considerato che le attivita' di controllo previste  dall'art.  296,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  comportanti
per le autorita' competenti un onere aggiuntivo rispetto  alle  spese
ordinarie sono  il  campionamento  dei  combustibili  e  le  fasi  di
raccolta,  trasporto,  analisi,  conservazione  e   smaltimento   dei
campioni; 
  Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,  che  prevede  che  i  controlli  sul  tenore  di  zolfo  dei
combustibili  marittimi  siano  effettuati,  in  via   prevalente   e
programmata, dal Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  -  Guardia  di
Costiera e possono essere effettuati  anche  dagli  altri  organi  di
polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235
del Codice della Navigazione; 
  Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata,  presso  le
Autorita' competenti ed altri soggetti pubblici e  privati,  circa  i
prezzi attualmente praticabili per tali attivita' di controllo; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  con  adeguata  frequenza,
attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tariffe  sulla
base del costo effettivo del servizio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205,  stabilisce  le  tariffe
relative agli  oneri  delle  prestazioni  e  dei  controlli  previsti
dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152. 
  2. Il versamento delle tariffe di cui al  comma  1  va  effettuato,
prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di  cui  al
successivo art. 2, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello  Stato
competente per territorio o  sul  conto  corrente  postale  a  questa
intestato, indicando nella causale: 
  a) il riferimento all'art. 3, comma 3, del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 205; 
  b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato  le
prestazione o il controllo; 
  c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo  2454
-  art.  26  denominato  versamento  delle  tariffe  derivanti  dalle
prestazioni e dai controlli effettuati dall'autorita' competente  sul
tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi  dell'art.  269,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3,  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  205,  in
attuazione della direttiva 2005/33/CE. 
  3. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
mediante uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, allo stato di  previsione  del  Ministero  a  cui  afferisce
l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi
capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei  controlli
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 205.