IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni, comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»; Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali; Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma cosi' modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni; Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2016, rideterminare le modalita' ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione; Ritenuta, altresi', la necessita', al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti; Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome; Acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta del 17 marzo 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016, le modalita' ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.