IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)»; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  301,  che  ha  modificato
l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il comma 1 del predetto art.  16-bis  che  stabilisce  che  a
decorrere dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico
locale,  anche  ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina; 
  Visto il successivo  comma  3  che  prevede  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31  gennaio
2013, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del  fondo  di
cui al comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che
prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri
del trasporto pubblico locale, anche  ferroviario,  nelle  regioni  a
statuto ordinario per il 90 per cento sulla  base  delle  percentuali
riportate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il successivo comma 5 dell'art. 16-bis del  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza
unificata, entro il 30 giugno di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
risorse del Fondo di  cui  al  comma  1,  previo  espletamento  delle
verifiche  effettuate   sugli   effetti   prodotti   dal   piano   di
riprogrammazione dei servizi  predisposto  dalle  regioni  a  statuto
ordinario; 
  Visto  il  successivo  comma  6,  che  dispone  che,   nelle   more
dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  5,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   Conferenza
unificata, e' ripartito, a titolo di anticipazione tra le  regioni  a
statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento  del  fondo  di
cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione  con  gli  anni  successivi  a  seguito  dei
risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),  effettuate
attraverso gli strumenti di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a
favore delle regioni a statuto  ordinario  e'  disposta  con  cadenza
mensile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto  2013,  n.
195, che prevede che la misura  della  compartecipazione  al  gettito
derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo  e  sul
gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le regioni a
statuto ordinario a decorrere dall'anno 2015 sia  pari  al  19,4  per
cento e che tale misura deve essere applicata alla previsione annuale
del predetto gettito; 
  Considerato che lo stanziamento per l'anno 2016 del fondo di cui al
comma 1 a valere sul capitolo 1315  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri 26
luglio 2013, e' attualmente pari a € 4.850.776.000,00; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4  del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,  la  Conferenza  Unificata,
nella seduta del 5 agosto 2014, ha sancito l'intesa sulla tabella che
adegua le percentuali di riparto  riportate  nella  tabella  1  dello
stesso DPCM; 
  Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 11 marzo 2013 prevede  che  lo  0,025  per  cento  dello
stanziamento del fondo di cui al comma 1 per un ammontare complessivo
pari  a  euro  1.212.694,00  e'  destinato  alla   creazione   e   al
mantenimento della banca dati  e  del  sistema  informativo  pubblico
necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 387 del
20 novembre 2015, come modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, n.  85  del  14  marzo  2016,  che  ha
stabilito il riparto del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2015 e ha
quantificato le decurtazioni delle risorse finanziarie da  effettuare
a carico delle regioni a statuto ordinario a seguito  della  verifica
del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione   e   di
efficientamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2013; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2015, che ha modificato l'art. 3 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11  marzo  2013  e  ha  stabilito  che  le
decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a  carico  delle
regioni  a  statuto  ordinario   a   seguito   della   verifica   del
raggiungimento   degli   obiettivi   di   razionalizzazione   e    di
efficientamento sono effettuate a valere sull'anticipazione, prevista
dall'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa
all'anno successivo a quello in cui e' effettuata la citata verifica,
anche con riferimento alle risorse relative all'anno 2015; 
  Ritenuto   necessario   procedere   celermente   alla    erogazione
dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del  fondo  di
cui al comma 1 per l'anno 2016, con le modalita' di cui  al  predetto
comma  6,  applicando  le  percentuali  di  riparto  stabilite  dalla
Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014, al  netto  delle
decurtazioni quantificate secondo quanto  indicato  nelle  precedenti
premesse; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del  24
marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
            Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2016 
 
  1. In attuazione  del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2013, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, nelle more  dell'emanazione  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata, da adottare, ai  sensi  dell'art.  16-bis,  comma  5,  del
richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno  di
ciascun anno, per l'anno 2016 e'  concessa  alle  regioni  a  statuto
ordinario un'anticipazione del 60 per cento del fondo  nazionale  per
il  concorso  finanziario  dello  Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma  1  del  predetto
art. 16-bis, che, al netto delle decurtazioni quantificate sulla base
dei  criteri  indicati  nelle  premesse  del  presente  decreto,   e'
complessivamente pari a € 2.834.260.285,04. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera'
all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in  favore  delle
regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui  alla  Tabella
1, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento.  La
relativa erogazione a favore delle regioni  a  statuto  ordinario  e'
disposta con cadenza mensile, dal 20 aprile 2016 al 20  agosto  2016,
fino alla concorrenza dell'importo di € 2.834.260.285,04. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
     Roma, 13 aprile 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
 
            Il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 
               Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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